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	<title>MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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	<description>Studio Legale Made in Italy &#124; Roma &#124; Milano &#124; Londra &#124; Izmir &#124;</description>
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	<title>MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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	<item>
		<title>AI Act: dal 2 agosto più trasparenza sugli algoritmi e nuove tutele per i cittadini</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Angelo Vito Falsini]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[AI ACT europeo]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nuovi passi in avanti per l’applicazione dell’AI Act europeo. Il Regolamento è già entrato in vigore nell’agosto 2024 e alcune disposizioni sono operative dal 2025 ma, a far data dal 2 agosto, sono entrate in vigore ulteriori regole di trasparenza. Trasparenza Il primo principio è semplice: chi entra in contatto con un sistema di intelligenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/ai-act-dal-2-agosto-piu-trasparenza-sugli-algoritmi-e-nuove-tutele-per-i-cittadini/">AI Act: dal 2 agosto più trasparenza sugli algoritmi e nuove tutele per i cittadini</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovi passi in avanti per l’applicazione dell’AI Act europeo. Il Regolamento è già entrato in vigore nell’agosto 2024 e alcune disposizioni sono operative dal 2025 ma, a far data dal 2 agosto, sono entrate in vigore ulteriori regole di trasparenza.</p>
<h4><strong>Trasparenza</strong></h4>
<p><strong>Il primo principio è semplice: chi entra in contatto con un sistema di intelligenza artificiale deve poterlo sapere.</strong></p>
<p>Chatbot, assistenti virtuali e altri sistemi destinati a interagire direttamente con le persone devono essere progettati in modo da informare l’utente che sta comunicando con una macchina, salvo che ciò risulti già evidente dalle circostanze.</p>
<p>La trasparenza riguarda anche i contenuti. I fornitori di sistemi che generano testi, immagini, audio o video devono rendere gli output identificabili come artificiali. Chi utilizza l’AI per realizzare o manipolare deepfake deve inoltre dichiararne chiaramente l’origine artificiale. Un obbligo analogo riguarda, con specifiche eccezioni, i testi generati o manipolati dall’AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale.</p>
<p>L’obiettivo non è vietare i contenuti artificiali, ma impedire che vengano presentati come autentici o umani senza un’adeguata segnalazione. Diventa quindi centrale il diritto di sapere se a scrivere, parlare o creare un contenuto sia stata una persona oppure un sistema automatico.</p>
<h4><strong>Decisioni e diritto alla spiegazione</strong></h4>
<p>Un secondo profilo riguarda le decisioni che incidono concretamente sulla vita delle persone. L’articolo 86 dell’AI Act riconosce, in determinate circostanze, il diritto a ottenere una spiegazione quando una decisione si basa sull’output di un sistema di AI ad alto rischio e produce effetti giuridici o conseguenze analogamente significative e pregiudizievoli.</p>
<p>In questi casi non è sufficiente comunicare soltanto l’esito. L’interessato può chiedere una spiegazione chiara e significativa sul ruolo svolto dal sistema e sui principali elementi che hanno condotto alla decisione.</p>
<p>Ciò non equivale al diritto di conoscere ogni riga di codice, tutti i parametri del modello o i segreti industriali del fornitore. La spiegazione deve rendere comprensibile il processo e permettere al cittadino di valutare ed eventualmente contestare il risultato.</p>
<p>L’AI Act richiede inoltre forme effettive di sorveglianza umana per i sistemi ad alto rischio, affinché le persone incaricate possano comprendere gli output, individuare anomalie e, quando necessario, correggere o interrompere il sistema. Benché il diritto a richiedere l&#8217;intervento umano trovi il proprio fondamento principalmente nell&#8217;articolo 22 del GDPR, che tutela gli interessati dalle decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, l&#8217;AI Act si inserisce in questo quadro, integrandone il sistema di tutele.</p>
<h4><strong>Imprese, amministrazioni e sanzioni</strong></h4>
<p>Le conseguenze per imprese e pubbliche amministrazioni sono rilevanti. Non sarà sufficiente acquistare un software e affidarsi passivamente al risultato: occorrerà comprenderne la funzione, verificare gli obblighi applicabili, formare il personale e predisporre procedure di controllo.</p>
<p>In particolare, l’algoritmo potrà assistere la pubblica amministrazione, ma non dovrà trasformarsi in una fonte di decisioni incontestabili, incomprensibili e prive di una responsabilità chiaramente individuabile.</p>
<p><strong>Anche le sanzioni possono essere significative.</strong></p>
<p>Ai sensi degli articoli 99 e 101 dell&#8217;AI Act, le violazioni del Regolamento sono punite con sanzioni fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, fino al 3% del fatturato annuo globale, se superiore. Per le pratiche vietate il limite sale a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato annuo globale.</p>
<p>L&#8217;AI Act non mira a frenare l&#8217;innovazione, bensì a rendere l&#8217;uso dell&#8217; intelligenza artificiale più trasparente e affidabile. La conoscenza del ruolo svolto dall&#8217; IA e la possibilità di comprendere e contestare le decisioni automatizzate costituiscono oggi elementi essenziali per rafforzare la fiducia nelle nuove tecnologie.</p>
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		<title>Revoca dell’affidamento e del collocamento: quando è possibile?</title>
		<link>https://www.meplaw.net/revoca-dell-affidamento-e-del-collocamento-quando-e-possibile/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Martina Aiello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Affidamento minori]]></category>
		<category><![CDATA[Revoca affidamento]]></category>
		<category><![CDATA[Revoca collocamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cosa può succedere quando un genitore mina l&#8217;immagine dell&#8217;altro agli occhi dei figli? Se in passato le condotte ostative venivano sanzionate esclusivamente sul piano pecuniario, con l’ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione adotta un provvedimento drastico : la revoca dell&#8217;affidamento e del collocamento alla madre che, attraverso manipolazioni e condizionamenti [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4>Cosa può succedere quando un genitore mina l&#8217;immagine dell&#8217;altro agli occhi dei figli?</h4>
<p>Se in passato le condotte ostative venivano sanzionate esclusivamente sul piano pecuniario, con l’<strong>ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026</strong>, la Corte di Cassazione adotta un provvedimento drastico : la <strong>revoca dell&#8217;affidamento e del collocamento</strong> alla madre che, attraverso manipolazioni e condizionamenti psicologici, spingeva i figli al rifiuto della figura paterna.</p>
<h4><strong>Bigenitorialità e tutela del minore: quando si può derogare </strong></h4>
<p>Nel diritto di famiglia il principio di bigenitorialità costituisce la regola generale, configurandosi come diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.</p>
<p>Tale principio, tuttavia, –alla luce del superiore interesse del minore – può subire deroghe o limitazioni nei confronti del genitore la cui condotta risulti pregiudizievole per l’equilibrio psicologico e relazionale del figlio.</p>
<h4><strong>Il</strong><strong> caso concreto: quando la manipolazione fa perdere l’affidamento</strong></h4>
<p>Nel caso in esame, la Corte d&#8217;Appello di Catania – accertando condotte materne ostative alla bigenitorialità – ha ribaltato la decisione del Tribunale di Ragusa, disponendo l&#8217;affidamento esclusivo dei figli al padre, limitando la responsabilità genitoriale della madre e sospendendo temporaneamente gli incontri madre‑figlio. Una decisione drastica, adottata per proteggere i minori da ulteriori condizionamenti.</p>
<p>Decisione successivamente confermata dalla Cassazione che, sulla base della Consulenza Tecnica d&#8217;Ufficio e delle relazioni dei Servizi Sociali, ha ravvisato comportamenti ostativi e manipolativi da parte della madre. Si tratta di condotte pregiudizievoli per lo sviluppo del minore e incompatibili con il principio di bigenitorialità, di fronte alle quali il giudice deve adottare misure volte a ristabilire il legame con il genitore escluso.</p>
<h4><strong>Rifiuto del genitore: libera scelta o frutto di manipolazioni</strong><strong>?</strong></h4>
<p>Con la medesima pronuncia, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il rifiuto del figlio di incontrare o frequentare uno dei genitori non è di per sé sufficiente a giustificare l&#8217;esclusione di quest&#8217;ultimo o il collocamento esclusivo presso l&#8217;altro.</p>
<p>Spetta al Giudice valutare le motivazioni alla base del rifiuto, verificando se la volontà espressa dal minore sia libera e consapevole oppure se sia il frutto del condizionamento dell&#8217;altro genitore. L’ascolto del minore resta uno strumento fondamentale, ma la sua volontà non rappresenta l&#8217;unico elemento su cui fondare la decisione.</p>
<h4><strong>Condotte denigratorie e alienazione: quando il conflitto tra ex diventa abuso emotivo sui figli.</strong></h4>
<p>L&#8217;alienazione genitoriale descrive una dinamica relazionale disfunzionale, che si manifesta frequentemente nel contesto delle separazioni conflittuali.</p>
<p>Generalmente, il genitore mette in atto comportamenti denigratori volti a svalutare l&#8217;immagine dell&#8217;altro fino a farlo percepire dal minore come inadeguato o pericoloso. Si tratta di un abuso emotivo che, sfruttando la vulnerabilità dei minori, ostacola il diritto a mantenere un rapporto sano ed equilibrato con l&#8217;ex partner.</p>
<h4><strong>L&#8217;evoluzione giurisprudenziale: dal risarcimento del danno alla revisione delle condizioni di affido</strong></h4>
<p>Sul tema, l’approccio della giurisprudenza ha attraversato una significativa evoluzione.</p>
<ul>
<li>Con la Sentenza <strong> 18799 dell&#8217;11 ottobre 2016</strong>, il Tribunale di Roma stabiliva che la madre, colpevole di aver ostacolato i rapporti tra il figlio e l’ex coniuge, fosse tenuta a risarcire i danni morali subiti dal padre per la lesione della sua dignità personale e del suo ruolo genitoriale.</li>
<li>Successivamente, con la Sentenza <strong> 15200 del 20 giugno 2017</strong>, la Cassazione confermava che il tentativo di screditare la figura paterna non comportasse automaticamente la perdita del collocamento del minore o il passaggio all&#8217;affido esclusivo, ritenendo sufficiente la condanna al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende.</li>
</ul>
<p><strong>Conclusioni: bigenitorialità e superiore interesse del minore</strong></p>
<p>In definitiva, <strong>l&#8217;ordinanza n. 20033/2026</strong> segna un punto di svolta fondamentale nell&#8217;evoluzione del diritto di famiglia italiano. La bigenitorialità costituisce un diritto primario del minore, ma non ha natura assoluta: la sua applicazione deve essere valutata alla luce del suo concreto e superiore interesse. Quando il condizionamento psicologico prende il sopravvento e compromette la leale cooperazione tra i genitori, la tutela dello sviluppo armonico dei figli deve sempre prevalere.</p>
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		<title>Dal 2 agosto in vigore l&#8217;AI ACT europeo</title>
		<link>https://www.meplaw.net/dal-2-agosto-in-vigore-lai-act-europeo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillola di Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[AI ACT europeo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Salvate questa data: segna un cambiamento importante nel mondo digitale. Dal 2 agosto entrerà infatti in vigore l&#8217;AI Act europeo con il quale si riconosce ai cittadini il diritto, vero e proprio, ad essere informati sull&#8217;uso dell&#8217;AI. Tra le principali novità ogni persona avrà il diritto di essere informata quando interagisce con un sistema di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/dal-2-agosto-in-vigore-lai-act-europeo/">Dal 2 agosto in vigore l&#8217;AI ACT europeo</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Salvate questa data: segna un cambiamento importante nel mondo digitale.</h3>
<div>Dal <strong>2 agosto</strong> entrerà infatti in vigore l&#8217;<strong>AI Act europeo</strong> con il quale si riconosce ai cittadini il diritto, vero e proprio, ad essere informati sull&#8217;uso dell&#8217;AI.</div>
<div>Tra le principali novità ogni persona avrà il diritto di essere informata quando interagisce con un sistema di AI,  di ottenere spiegazioni su come gli algoritmi prendono le decisioni oltre alla possibilità di richiedere l&#8217;intervento umano a fronte di decisione amministrative adottate esclusivamente in modo automatizzato.</div>
<div>Le <strong>violazioni</strong> delle disposizioni previste dall&#8217;AI ACT possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato annuo mondiale, se superiore a seconda dei casi previsti dalla normativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/dal-2-agosto-in-vigore-lai-act-europeo/">Dal 2 agosto in vigore l&#8217;AI ACT europeo</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il Digital Chart come strumento di autoregolamentazione della pubblicità digitale</title>
		<link>https://www.meplaw.net/il-digital-chart-come-strumento-di-autoregolamentazione-della-pubblicita-digitale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Alvarez Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[AGCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Autoregolamentazione della pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Chart]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Digital Chart e la sua funzione nella pubblicità digitale Il Digital Chart dell&#8217;Istituto dell&#8217;Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) rappresenta il principale strumento di autoregolamentazione della pubblicità digitale in Italia. Il suo scopo è definire criteri chiari per rendere immediatamente riconoscibile la comunicazione commerciale diffusa attraverso i canali digitali, applicando ai nuovi modelli di comunicazione i principi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/il-digital-chart-come-strumento-di-autoregolamentazione-della-pubblicita-digitale/">Il Digital Chart come strumento di autoregolamentazione della pubblicità digitale</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Il Digital Chart e la sua funzione nella pubblicità digitale</strong></h3>
<p>Il <strong>Digital Chart</strong> dell&#8217;Istituto dell&#8217;Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) rappresenta il principale strumento di autoregolamentazione della pubblicità digitale in Italia. Il suo scopo è definire criteri chiari per rendere immediatamente riconoscibile la comunicazione commerciale diffusa attraverso i canali digitali, applicando ai nuovi modelli di comunicazione i principi di trasparenza e correttezza previsti dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.<br />
Pur non avendo natura vincolante come una norma di legge, il <strong>Digital Chart</strong> costituisce uno strumento di soft law che orienta il comportamento di imprese, agenzie, influencer e content creator, contribuendo a uniformare le prassi del settore e a prevenire fenomeni di pubblicità occulta.</p>
<h4>
Ambito di applicazione del Digital Chart</h4>
<p>Il <strong>Digital Chart</strong> si applica a tutte le forme di comunicazione commerciale diffuse mediante strumenti digitali, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Il suo ambito di applicazione comprende social network, blog, piattaforme di content sharing, podcast, siti web e, più in generale, qualsiasi ambiente digitale nel quale un contenuto abbia finalità promozionali.<br />
Sotto il profilo soggettivo, le sue indicazioni riguardano non solo le imprese e gli inserzionisti, ma anche influencer, content creator, celebrity e ogni altro soggetto che partecipi alla diffusione di contenuti commerciali. L&#8217;evoluzione delle strategie di marketing digitale ha infatti reso sempre più frequente l&#8217;integrazione della pubblicità all&#8217;interno di contenuti apparentemente spontanei, rendendo necessario individuare criteri condivisi per distinguere con chiarezza la comunicazione commerciale dai contenuti editoriali o personali.</p>
<h4>
Il principio di riconoscibilità della comunicazione commerciale</h4>
<p>Il principio fondamentale del <strong>Digital Chart</strong> è quello della riconoscibilità immediata della comunicazione commerciale. <strong>L&#8217;utente deve poter comprendere fin dal primo contatto con il contenuto che si trova di fronte a un messaggio promozionale, senza dover ricorrere a interpretazioni o verifiche ulteriori.</strong><br />
Per questo motivo il Digital Chart raccomanda l&#8217;utilizzo di formule esplicite come «<strong>Pubblicità»</strong>, «<strong>Sponsorizzato da</strong>» o «<strong>Promosso da</strong>», nonché di hashtag quali <strong>#ad,</strong> <strong>#pubblicità</strong> o <strong>#sponsorizzato</strong>, purché siano collocati in una posizione chiaramente visibile e immediatamente percepibile.<br />
<strong>L&#8217;obbligo di trasparenza non riguarda esclusivamente le collaborazioni retribuite.</strong> Le indicazioni del Digital Chart si applicano anche quando il creator riceve prodotti gratuiti, inviti a eventi, viaggi, soggiorni o qualsiasi altro beneficio idoneo a influenzare il contenuto pubblicato. In tutte queste ipotesi il rapporto con il brand deve essere chiaramente comunicato al pubblico, affinché la natura promozionale del messaggio non risulti occultata.<br />
Il <strong>Digital Chart</strong> sottolinea inoltre l&#8217;importanza che tale identificazione rimanga percepibile anche quando il contenuto viene condiviso o ripubblicato su piattaforme diverse, evitando che il cambiamento del contesto comunicativo comprometta la trasparenza dell&#8217;informazione commerciale.</p>
<h4>
Il rapporto tra Digital Chart e regolazione pubblica</h4>
<p>Sebbene il <strong>Digital Chart</strong> costituisca uno strumento di autoregolamentazione, il suo rilievo supera la dimensione esclusivamente volontaria. Le Linee guida dell&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in materia di influencer marketing lo richiamano infatti quale parametro interpretativo per individuare la comunicazione commerciale nel contesto digitale.<br />
Si è così sviluppato un modello di regolazione integrata nel quale la disciplina pubblica e gli strumenti di soft law operano in modo complementare, favorendo una maggiore uniformità applicativa e offrendo agli operatori criteri più chiari per conformare la propria attività ai principi di trasparenza e correttezza.</p>
<h4>
Il ruolo del Digital Chart nella tutela del consumatore</h4>
<p>L&#8217;adesione ai criteri previsti dal Digital Chart contribuisce a ridurre il rischio di pubblicità ingannevole e di comunicazioni commerciali occulte, rafforzando al tempo stesso la compliance delle imprese e la fiducia dei consumatori. La progressiva diffusione delle sue indicazioni ha inoltre favorito la definizione di standard condivisi nel settore della comunicazione digitale, rendendo più omogenee le modalità di identificazione dei contenuti promozionali.<br />
In questo senso il Digital Chart non rappresenta soltanto una raccolta di buone pratiche, ma uno strumento che traduce in regole operative i principi di trasparenza e lealtà della comunicazione commerciale. Proprio questa funzione interpretativa e conformativa ne spiega il ruolo centrale nell&#8217;attuale disciplina della pubblicità digitale e la sua crescente rilevanza per tutti gli operatori del settore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/il-digital-chart-come-strumento-di-autoregolamentazione-della-pubblicita-digitale/">Il Digital Chart come strumento di autoregolamentazione della pubblicità digitale</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Vacanze estive: minori, ex e nuovi compagni: cosa dice la legge?</title>
		<link>https://www.meplaw.net/vacanze-estive-minori-ex-e-nuovi-compagni-cosa-dice-la-legge/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Martina Aiello]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[minori con genitori separati]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze estive]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il presente articolo intende esaminare le principali casistiche che interessano le famiglie separate, con particolare riferimento ai genitori separati con figli minori e alle nuove dinamiche familiari derivanti dalla presenza di nuovi partner, durante il periodo delle vacanze estive. Nuovi partner e vacanze estive: l&#8217;ex può davvero vietarlo? Le valigie sono pronte, le prenotazioni confermate, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/vacanze-estive-minori-ex-e-nuovi-compagni-cosa-dice-la-legge/">Vacanze estive: minori, ex e nuovi compagni: cosa dice la legge?</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il presente articolo intende esaminare le principali casistiche che interessano le famiglie separate, con particolare riferimento ai genitori separati con figli minori e alle nuove dinamiche familiari derivanti dalla presenza di nuovi partner, durante il periodo delle vacanze estive.</p>
<ul>
<li class="Default">
<h4><strong>Nuovi partner e vacanze estive: l&#8217;ex può davvero vietarlo?</strong></h4>
</li>
</ul>
<p class="Default">Le valigie sono pronte, le prenotazioni confermate, ma a un passo dalla partenza senti pronunciare una frase che sembra far crollare i piani: <em><span lang="FR">«</span></em><em>Con il tuo compagno i bambini non vanno da nessuna parte»</em>.</p>
<p class="Default">L<span dir="RTL" lang="AR-SA">’</span>articolo <strong>337-ter del Codice Civile</strong> tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Questo diritto non può essere ostacolato dal rifiuto — da parte dell&#8217;altro genitore —  alla frequentazione con l’ex coniuge ed il partner dello stesso, soprattutto se la loro unione costituisce un vero e proprio nucleo familiare stabile.</p>
<p class="Default">Durante il suo periodo di vacanza, il genitore ha il diritto di organizzare il soggiorno — includendo nella propria quotidianità anche il partner stabile — con le modalità che ritiene idonee nell&#8217;esclusivo interesse del minore.</p>
<p class="Corpo">Un genitore non può opporsi per gelosia o ritorsione. Il Giudice può vietare o limitare la presenza del “terzo” solo in presenza di un <strong>pregiudizio concreto ed effettivo</strong> per il minore.</p>
<p class="Default">L&#8217;opposizione dell&#8217;ex può ritenersi fondata se:</p>
<p class="Default">•              <strong>La separazione è recente</strong> e i figli non hanno avuto il tempo di elaborare il cambiamento;</p>
<p class="Default">•              <b>La nuova relazione è agli inizi</b> e i minori non hanno ancora conosciuto o instaurato un rapporto con il nuovo partner del genitore;</p>
<p class="Default">•              <strong>La presenza della nuova figura viene imposta</strong>, creando un forte disagio psicologico nei figli.</p>
<p class="Default">Se invece la relazione è stabile e consolidata e i figli vivono la situazione con serenità, l&#8217;ex coniuge non ha basi per ostacolarne la presenza.</p>
<h4 class="Default"><b>Il ruolo dell&#8217;adulto: ascolto e sensibilità</b><b></b></h4>
<p class="Default">Prima di organizzare una vacanza che coinvolge un partner diverso dal genitore dei minori sarebbe opportuno:</p>
<ul>
<li class="Default"><b>Ascoltare i figli:</b> Verificare che la presenza del &#8220;terzo&#8221; non intacchi le loro abitudini o la loro libertà. È importante spiegare che il nuovo compagno non intende sostituirsi all&#8217;altro genitore.</li>
<li class="Default"><b>Sensibilizzare il nuovo partner:</b> Non tutti i bambini elaborano con facilità questi cambiamenti. Il nuovo partner dovrà avere pazienza, tatto e comprensione di fronte a eventuali capricci.</li>
</ul>
<p class="Default">Tuttavia, gli aspetti emotivi e la gestione del partner non sono l&#8217;unico tassello da considerare. Anche dal punto di vista organizzativo e formale esistono regole ben precise da rispettare prima di chiudere la valigia.</p>
<h4 class="Default"><b>Obbligo di comunicazione: cosa bisogna dire all&#8217;altro genitore?</b><b></b></h4>
<p class="Default">Trasparenza e collaborazione restano fondamentali. Il genitore che parte deve comunicare all&#8217;ex (possibilmente con un congruo anticipo):</p>
<p class="Default"><span lang="FR">•              </span><span lang="FR">Le </span><b>date</b> esatte del soggiorno;</p>
<p class="Default"><span lang="FR">•              </span><span lang="FR">La </span><b>destinazione</b> e l<span dir="RTL" lang="AR-SA">’</span>indirizzo di permanenza;</p>
<p class="Default">•              I <b>recapiti telefonici</b> da contattare in caso di emergenza;</p>
<p class="Default">•              Eventuali <b>spostamenti</b>.<b></b></p>
<p class="Default">Se uno dei due genitori modifica unilateralmente date o luoghi o viola gli accordi, la questione può essere portata all&#8217;attenzione del Giudice.</p>
<p class="Default">Inoltre, l<span dir="RTL" lang="AR-SA">’</span>art. <b><span lang="PT">473-bis.12 c.p.c.</span></b><b>, </b>prevede che nei procedimenti relativi ai figli venga allegato un piano genitoriale contenente gli impegni e le attività quotidiane dei minori, comprese le vacanze.</p>
<h4 class="Default"><b>Se l&#8217;ex si rifiuta di dare i recapiti?</b><b></b></h4>
<p class="Default">Il rifiuto di comunicare il luogo della vacanza non costituisce reato, ma rappresenta una violazione dei doveri genitoriali. Come chiarito dal <i>Tribunale di Rieti, (sent. 15 giugno 2011</i>), l&#8217;omissione pregiudica il diritto dell&#8217;altro genitore di sapere dove si trovano i figli e di potersi mettere in contatto con loro.</p>
<h4 class="Default"><b>Il figlio può scegliere con chi andare in vacanza?</b><b></b></h4>
<p class="Default">Dipende dall&#8217;età dei figli e dalle decisioni prese in sede di separazione o divorzio:</p>
<p class="Default">•   <b>Bambini e minori piccoli:</b> Le decisioni spettano ai genitori e al giudice, garantendo sempre stabilità <span lang="FR">e continuit</span>à relazionale, senza intaccare la loro quotidianità.</p>
<p class="Default"><span lang="PT">•  </span><b><span lang="PT">Adolescenti</span></b><b>, minori capaci di discernimento e maggiorenni:</b> Le loro preferenze e desideri assumono un peso maggiore e possono esprimere liberamente con chi trascorrere il periodo estivo.</p>
<h4 class="Default"><b>Si possono sentire i figli mentre sono in vacanza con l&#8217;altro genitore?</b><b></b></h4>
<p class="Default">Assolutamente sì. Le chiamate e le videochiamate sono un diritto del figlio e del genitore, purch<span lang="FR">é </span>avvengano in orari ragionevoli e senza interferire con le attività della vacanza.</p>
<p class="Default">Attenzione, però: questo diritto non deve trasformarsi in uno strumento di controllo o di disturbo nei confronti dell&#8217;altro genitore.</p>
<h4 class="Default"><b>In conclusione: l&#8217;interesse dei figli prima di tutto</b><b></b></h4>
<p class="Default">In definitiva, sebbene la normativa riconosca il diritto di ciascun genitore a ricostruire la propria vita, è fondamentale che gli ex coniugi collaborino al fine di porre il benessere dei minori al centro di ogni decisione.</p>
<p class="Default">Qualora questo equilibrio dovesse venire meno, agire con l<span dir="RTL" lang="AR-SA">’</span>assistenza di un legale diventa essenziale per tutelare i propri diritti e ristabilire la serenità dei figli.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/vacanze-estive-minori-ex-e-nuovi-compagni-cosa-dice-la-legge/">Vacanze estive: minori, ex e nuovi compagni: cosa dice la legge?</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Monopattini elettrici: cosa cambia dal 16 luglio?</title>
		<link>https://www.meplaw.net/monopattini-elettrici-cosa-cambia-dal-16-luglio/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione Monopattini elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[Monopattini elettrici]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Monopattini elettrici: i requisiti necessari per essere in regola prima delle vacanze estive I monopattini elettrici, nati come mezzi per percorrere brevi tragitti, sono diventati, nel tempo, veri e propri veicoli, utilizzati giornalmente da lavoratori, studenti e pendolari al fine di muoversi più celermente, evitando traffico e difficoltà di parcheggio. Richiamando quanto già trattato in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Monopattini elettrici: i requisiti necessari per essere in regola prima delle vacanze estive</strong></h4>
<p>I<strong> monopattini elettrici</strong>, nati come mezzi per percorrere brevi tragitti, sono diventati, nel tempo, veri e propri veicoli, utilizzati giornalmente da lavoratori, studenti e pendolari al fine di muoversi più celermente, evitando traffico e difficoltà di parcheggio.</p>
<p>Richiamando quanto già trattato in un precedente articolo pubblicato sul nostro blog <a href="https://www.meplaw.net/monopattini-elettrici-targa-obbligatoria-dal-16-maggio/">https://www.meplaw.net/monopattini-elettrici-targa-obbligatoria-dal-16-maggio/</a> che riguardava  l&#8217;entrata in vigore per i monopattini elettrici del contrassegno identificativo,  la seconda grande novità riguarda l’<strong>assicurazione obbligatoria </strong>per la responsabilità civile verso terzi.</p>
<p>In sostanza, da oggi, 16 luglio 2026,  così come avviene per auto e moto, per poter circolare, anche occasionalmente, il conducente del monopattino elettrico dovrà essere in possesso, in formato digitale o cartaceo,  del<strong> certificato di assicurazione.</strong></p>
<h4><strong>Il quadro europeo: quando un monopattino diventa &#8220;veicolo&#8221; per la legge</strong></h4>
<p>Per comprendere la legge italiana, si deve analizzare il quadro normativo dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>La <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0103">Direttiva 2009/103/CE</a>, modificata dalla Direttiva UE 2021/2118, sancisce il principio dell&#8217;obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli.</p>
<p>Cosa si intende per “veicolo”? Qualsiasi mezzo azionato da forza meccanica che circola sul suolo e che abbia:</p>
<ul>
<li>una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;</li>
<li>un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.</li>
</ul>
<p>La legge nazionale, però, pur inquadrando i monopattini tra i veicoli, prevedeva un obbligo assicurativo solo per i servizi di noleggio, escludendo da tale obbligo i privati.</p>
<p>É con l&#8217;approvazione della <strong>Legge n. 177/2024</strong>, che l’Italia si è conformata alle direttive europee rendendo obbligatoria l’assicurazione, l’apposito contrassegno identificativo (“targhino”), ed l&#8217;uso del casco omologato, conforme agli standard europei, per maggiorenni e minorenni.</p>
<h4><strong>L</strong><strong>’</strong><strong>oggetto della copertura: danni a persone e cose</strong></h4>
<p>L&#8217;<strong>Assicurazione RC monopattino</strong> copre i danni causati a terze persone durante la guida del veicolo, includendo danni a persone (lesioni a pedoni o ciclisti) e danni a cose (danneggiamento di altri veicoli, vetrine).</p>
<p>Altro aspetto fondamentale riguarda la previsione del diritto di rivalsa, in tutti quei casi in cui il conducente violi gravemente le condizioni di polizza o le norme del Codice della Strada, (guida in stato di ebbrezza). La rivalsa si esercita verso il proprietario e/o verso il conducente effettivo se diverso.</p>
<h4><strong>Guida condivisa: la polizza capofamiglia non basta più</strong></h4>
<p>Se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, é importante prestare attenzione alle condizioni contrattuali della polizza stipulata, in particolare, é necessario verificare se la polizza Rc Auto contiene una clausola che copra tutti i conducenti o solo l’intestatario.</p>
<p>Non é sufficiente, dunque, per il monopattino una generica polizza RC capofamiglia o una polizza di RC per la vita privata.</p>
<p>Nel caso di soggetto minorenne, invece, la polizza deve essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p>
<h4><strong>Massimali minimi obbligatori</strong></h4>
<p>La polizza garantisce il massimale minimo previsto dalla legge: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose.</p>
<h4><strong>Il prezzo dell’irregolarità: i rischi di chi viaggia senza requisiti. La fine del mito della mobilità a costo zero</strong></h4>
<p>Per chi non rispetta l&#8217;obbligo di contrassegno o di assicurazione per il monopattino, il nuovo Codice della Strada prevede sanzioni da 100 fino a 400 euro.</p>
<p>Se un conducente provoca danni a terzi mentre utilizza un monopattino non assicurato, può essere chiamato a rispondere in prima persona delle somme necessarie per il risarcimento.</p>
<p>Ciò non é sufficiente per essere in regola…</p>
<p>I veicoli devono essere dotati di un sistema frenante efficiente, luci anteriori e posteriori funzionanti, indicatori di direzione e segnalatore acustico.</p>
<p>La normativa richiede inoltre che tali componenti siano mantenuti in condizioni adeguate nel tempo.</p>
<p>In conclusione, la riforma segna la fine di un’era “senza regole”, rappresentando un passo fondamentale per garantire la sicurezza degli utenti.</p>
<p>Con l’obbligo di targa e assicurazione, il <strong>monopattino</strong> é incluso nel Codice della Strada come un veicolo vero e proprio, comportando costi e oneri maggiori, nonostante ciò, la manutenzione e la gestione di un monopattino continua a risultare più agevole rispetto al mantenimento di un’automobile o di un motociclo.</p>
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		<title>Marchio figurativo e marchio denominativo: la differenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillola di Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Marchio denominativo]]></category>
		<category><![CDATA[Marchio figurativo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pillola di Diritto Il marchio figurativo è un marchio costituito da una componente grafica  come un simbolo, un disegno, o un&#8217;icona che identifichi un prodotto e/o un servizio. Il marchio denominativo tutela esclusivamente il nome, la parola o la combinazione di lettere e numeri, indipendentemente dal carattere grafico con cui viene rappresentato. Quindi se si vuole tutelare [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Pillola di Diritto</h4>
<p>Il <strong>marchio figurativo </strong>è un marchio costituito da una componente grafica  come un simbolo, un disegno, o un&#8217;icona che identifichi un prodotto e/o un servizio.</p>
<p>Il <strong>marchio denominativo </strong>tutela esclusivamente il nome, la parola o la combinazione di lettere e numeri, indipendentemente dal carattere grafico con cui viene rappresentato.</p>
<p>Quindi se si vuole tutelare il nome, il <strong>marchio denominativo</strong> è la scelta giusta; se si desidera proteggere anche la veste grafica con cui il marchio si presenta al pubblico è opportuno registrare un <strong>marchio figurativo</strong>. In molti casi la strategia migliore è registrare entrambi, così da ottenere una tutela più completa.</p>
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		<title>Costituire una società in Italia: serve il codice fiscale?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillola di Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Codice fiscale per società]]></category>
		<category><![CDATA[Costituire una società]]></category>
		<category><![CDATA[Società in Italia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per costituire una società in Italia è necessario possedere un codice fiscale: gli amministratori devono averlo prima della costituzione, mentre i soci possono anche richiederlo successivamente. Se gli investitori sono stranieri Pur non risiedendo in Italia è possibile aprire una società a condizione che venga nominato un rappresentante legale o un amministratore operante nel paese.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Per costituire una società in Italia <strong>è necessario possedere un codice fiscale</strong>: gli amministratori devono averlo prima della costituzione, mentre i soci possono anche richiederlo successivamente.</p>
<h4>Se gli investitori sono stranieri</h4>
<p>Pur non risiedendo in Italia è possibile aprire una società a condizione che venga nominato un rappresentante legale o un amministratore operante nel paese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/costituire-una-societa-in-italia-serve-il-codice-fiscale/">Costituire una società in Italia: serve il codice fiscale?</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Tempi per querelare dopo essere venuti a conoscenza di un reato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillola di Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Pillola di diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Tempi querela]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dopo aver appreso della commissione di un reato perseguibile a querela, la persona offesa ha tre mesi dalla conoscenza del fatto per presentarla all’Autorità Giudiziaria. In alcuni casi, come lo stalking o i reati sessuali, il termine è più lungo e può arrivare fino a un anno. Decorso tale termine, il reato non è più [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver appreso della commissione di un reato perseguibile a querela, la persona offesa ha <strong>tre mesi</strong> dalla conoscenza del fatto per presentarla all<strong>’Autorità Giudiziaria</strong>.</p>
<p>In alcuni casi, come lo stalking o i reati sessuali, il termine è più lungo e può arrivare fino a <strong>un anno</strong>.</p>
<p>Decorso tale termine, il reato non è più perseguibile a querela.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/tempi-querela-dopo-essere-venuti-a-conoscenza-di-un-reato/">Tempi per querelare dopo essere venuti a conoscenza di un reato</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Cookie su internet: regole, controllo e protezione dei dati</title>
		<link>https://www.meplaw.net/cookie-su-internet-regole-controllo-e-protezione-dei-dati/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Alvarez Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Siti internet]]></category>
		<category><![CDATA[Siti web]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’utilizzo di tecnologie di tracciamento negli ambienti digitali, tra cui i cookie, è soggetto a un quadro normativo specifico in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. Tali tecnologie sono, comunemente impiegate nei siti web per finalità tecniche, analitiche o di personalizzazione dell’esperienza di navigazione. Da un punto di vista [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’utilizzo di tecnologie di tracciamento negli ambienti digitali, tra cui i <strong>cookie</strong>, è soggetto a un quadro normativo specifico in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. Tali tecnologie sono, comunemente impiegate nei siti web per finalità tecniche, analitiche o di personalizzazione dell’esperienza di navigazione.</p>
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