Monopattini elettrici: cosa cambia dal 16 luglio?
Monopattini elettrici: i requisiti necessari per essere in regola prima delle vacanze estive
I monopattini elettrici, nati come mezzi per percorrere brevi tragitti, sono diventati, nel tempo, veri e propri veicoli, utilizzati giornalmente da lavoratori, studenti e pendolari al fine di muoversi più celermente, evitando traffico e difficoltà di parcheggio.
Richiamando quanto già trattato in un precedente articolo pubblicato sul nostro blog https://www.meplaw.net/monopattini-elettrici-targa-obbligatoria-dal-16-maggio/ che riguardava l’entrata in vigore per i monopattini elettrici del contrassegno identificativo, la seconda grande novità riguarda l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
In sostanza, da oggi, 16 luglio 2026, così come avviene per auto e moto, per poter circolare, anche occasionalmente, il conducente del monopattino elettrico dovrà essere in possesso, in formato digitale o cartaceo, del certificato di assicurazione.
Il quadro europeo: quando un monopattino diventa “veicolo” per la legge
Per comprendere la legge italiana, si deve analizzare il quadro normativo dell’Unione Europea.
La Direttiva 2009/103/CE, modificata dalla Direttiva UE 2021/2118, sancisce il principio dell’obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli.
Cosa si intende per “veicolo”? Qualsiasi mezzo azionato da forza meccanica che circola sul suolo e che abbia:
- una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
- un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
La legge nazionale, però, pur inquadrando i monopattini tra i veicoli, prevedeva un obbligo assicurativo solo per i servizi di noleggio, escludendo da tale obbligo i privati.
É con l’approvazione della Legge n. 177/2024, che l’Italia si è conformata alle direttive europee rendendo obbligatoria l’assicurazione, l’apposito contrassegno identificativo (“targhino”), ed l’uso del casco omologato, conforme agli standard europei, per maggiorenni e minorenni.
L’oggetto della copertura: danni a persone e cose
L’Assicurazione RC monopattino copre i danni causati a terze persone durante la guida del veicolo, includendo danni a persone (lesioni a pedoni o ciclisti) e danni a cose (danneggiamento di altri veicoli, vetrine).
Altro aspetto fondamentale riguarda la previsione del diritto di rivalsa, in tutti quei casi in cui il conducente violi gravemente le condizioni di polizza o le norme del Codice della Strada, (guida in stato di ebbrezza). La rivalsa si esercita verso il proprietario e/o verso il conducente effettivo se diverso.
Guida condivisa: la polizza capofamiglia non basta più
Se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, é importante prestare attenzione alle condizioni contrattuali della polizza stipulata, in particolare, é necessario verificare se la polizza Rc Auto contiene una clausola che copra tutti i conducenti o solo l’intestatario.
Non é sufficiente, dunque, per il monopattino una generica polizza RC capofamiglia o una polizza di RC per la vita privata.
Nel caso di soggetto minorenne, invece, la polizza deve essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Massimali minimi obbligatori
La polizza garantisce il massimale minimo previsto dalla legge: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose.
Il prezzo dell’irregolarità: i rischi di chi viaggia senza requisiti. La fine del mito della mobilità a costo zero
Per chi non rispetta l’obbligo di contrassegno o di assicurazione per il monopattino, il nuovo Codice della Strada prevede sanzioni da 100 fino a 400 euro.
Se un conducente provoca danni a terzi mentre utilizza un monopattino non assicurato, può essere chiamato a rispondere in prima persona delle somme necessarie per il risarcimento.
Ciò non é sufficiente per essere in regola…
I veicoli devono essere dotati di un sistema frenante efficiente, luci anteriori e posteriori funzionanti, indicatori di direzione e segnalatore acustico.
La normativa richiede inoltre che tali componenti siano mantenuti in condizioni adeguate nel tempo.
In conclusione, la riforma segna la fine di un’era “senza regole”, rappresentando un passo fondamentale per garantire la sicurezza degli utenti.
Con l’obbligo di targa e assicurazione, il monopattino é incluso nel Codice della Strada come un veicolo vero e proprio, comportando costi e oneri maggiori, nonostante ciò, la manutenzione e la gestione di un monopattino continua a risultare più agevole rispetto al mantenimento di un’automobile o di un motociclo.

- Posted by MepLaw
- On 16 Luglio 2026
