CONTRATTI DI RISERVATEZZA – NDA

Il dipartimento di diritto del web e delle nuove tecnologie così come il dipartimento di Societario, si occupano da anni di contrattualistica e riservatezza, di segretezza e di confidenzialità.

L’ordinamento Italiano, per Contratto di Riservatezza, Segretezza o Divulgazione – ormai noto in tutto il mondo con l’acronimo di NDA –  si riferisce a quell’insieme di accordi con cui due o più parti (fisiche o giuridiche) stabiliscono di mantenere riservate alcune informazioni che devono scambiarsi nel corsi di un rapporto commerciale, di una acquisizione o alle volte in vista di una imminente collaborazione.

L’ NDA è un contratto di natura atipica, soggetto alla normativa sul contratto statuita dagli Artt. 1321 e ss del nostro codice Civile.

MepLaw è solito redigerlo per tutte le imprese, nostre clienti, che intendono avvalersene per meglio tutelare i propri interessi e la confidenzialità in essi contenute.

Il Contratto di Riservatezza è principalmente diffuso nel diritto Americano e Anglosassone e per tale motivazione, ad oggi,  è conosciuto, per l’appunto, con il nome di NDA o meglio NON-DISCLOSURE AGREEMENT.

Scopo del Contratto di Riservatezza è quello di non permettere che le informazioni, che non sarebbe conosciute se non per effetto della trattativa commerciale  ovvero del rapporto negoziale di pronta esecuzione, possano essere divulgate.
Lo Studio Legale e gli Avvocati del dipartimento, redigendo l’accordo prevederà le dovute clausole affinchè, per mezzo di penali a carico della parte che risultasse inadempiente, si possano verificare i dovuti richiami giudiziari.

L’NDA è spesso utilizzato anche nei contratti di impresa con i dipendenti e/o i collaboratori a tutela di tutte quelle nozioni, brevetti, informazioni, che sono propri del Know-How aziendale.

Scopo del contratto è comunque sempre quello di evitare che il Know How aziendale possa essere divulgato a terzi soggetti.

Di Know How si discute nella Legislazione Europea, già con il regolamento 772/04 del 2004 in applicazione dell’Art. 81, par. 3 del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologie, poi nella Legislazione Italiana con l’emanazione del c.d. Codice della Proprietà industriale ( D.Lgs. n. 30/2005).

E tale fattispecie dovrà esser ben tutelata fruendo dei principi di diritto che l’ordinamento comunitario e nazionale ci mettono a disposizione.

Lo studio Legale, operando nel merito da ormai decenni, è dunque in grado di assistere ogni cliente, sia esso imprenditore o soggetto fisico, nella predisposizione del giunto NDA onde addivenire ad una tutela sartoriale per il caso affidato.

L’NDA potrà essere redatto in Italiano, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Cinese e Turco e potrà essere predisposto, a seconda dei casi, secondo i dettami del Diritto Italiano, Anglosassone e/o Americano.

Il Dipartimento riceve presso la Sede di Roma e Londra

 

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