La Direttiva Omnibus
Un provvedimento a favore della trasparenza reputazionale
Al giorno d’oggi chiunque, prima di effettuare un acquisto, verifica le recensioni pubblicate su svariate piattaforme, sperando così di effettuare una scelta più consapevole. In considerazione di ciò ed al fine di rendere le recensioni maggiormente attendibili ed autentiche, e così rafforzare la protezione dei consumatori di fronte agli sviluppi del commercio elettronico, l’UE ha emanato la direttiva n. 2019/2161, anche detta Direttiva Omnibus.
Tale direttiva, per poter condurre il diritto dei consumatori nell’era digitale, è intervenuta in modifica delle seguenti quattro direttive:
- Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;
- Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla tutela dei consumatori nell’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;
- Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (UCP);
- Direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori;
fornendo altresì nuove definizioni, tra le quali:
- “Mercato online“: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o ;
- “Fornitore di mercato online”: qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori.;
- “Contratto di servizi“: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore;
- “Servizio digitale“:
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale;
oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati.
Premesso ciò, la Direttiva Omnibus, specifica che quando i prodotti sono offerti sui mercati online, il professionista interessato è coinvolto nella fornitura di determinate informazioni precontrattuali sulle recensioni presenti nella piattaforma.
Verifica sulle recensioni e Divieto di recensioni false
Nel dettaglio, dall’entrata in vigore del D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, è considerata omissione ingannevole la condotta del professionista che, fornendo accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, non informa l’utente se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.
Ne deriva che gli operatori del commercio elettronico che gestiscono sulla propria piattaforma le recensioni non verificate dovranno informare l’utente di detta circostanza, nonostante nulla gli imponga di non poter lasciare sulla piattaforma recensioni non verificate.
In secondo luogo, la Direttiva Omnibus considera inoltre una pratica commerciale sleale “indurre in errore i consumatori dichiarando che le recensioni di un prodotto sono state inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto in questione quando non è stata adottata alcuna misura ragionevole e proporzionata per garantire che esse provengano da detti consumatori.”.
Dunque, la nuova normativa vieta sia le opinioni false positive pubblicate da un professionista, del suo entourage o di un’agenzia di comunicazione, che le opinioni negative scritte da un concorrente o da qualsiasi altra persona malintenzionata, trattandosi in entrambi i casi di commenti che inducono in errore il consumatore e falsano la concorrenza.
Sanzioni
Il considerando n. 3 della Direttiva Omnibus ricorda che vi sono ancora “delle carenze nelle normative nazionali per quanto riguarda sanzioni veramente effettive e proporzionate per scoraggiare e sanzionare le infrazioni intraunionali”.
Di fronte a questo stato di cose e per rafforzare la tutela dei consumatori, il recepimento della direttiva inasprisce le sanzioni per false recensioni su internet e promozioni ingannevoli.
In particolare, in materia di pratiche commerciali sleali, l’Antitrust potrà irrogare sanzioni sino a 10 milioni di euro.
Qualora poi la violazione abbia carattere transfrontaliero all’interno dell’Unione Europea, la sanzione può arrivare al 4% del fatturato annuo del professionista ovvero a 2 milioni di euro.
Al fine di irrogare la giusta sanzione, la legge indica i seguenti criteri:
- natura, gravità, entità e durata della violazione;
- eventuali azioni intraprese per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
- eventuali violazioni commesse in precedenza;
- benefici finanziari conseguiti o perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione;
- sanzioni inflitte dal professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri;
- eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti.
Avv. Alfonso Massimo Cimò
- Posted by Alfonso Massimo Cimò
- On 14 Giugno 2023