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	<title>Unione Europea Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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	<description>Studio Legale Made in Italy &#124; Roma &#124; Milano &#124; Londra &#124; Izmir &#124;</description>
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	<title>Unione Europea Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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		<title>COMMERCIO INTERNAZIONALE: PERCHÉ L’ACCORDO MERCOSUR–UE È UNA VERA OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ana Paula Anschau Basso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Commercio Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Forse avrai già sentito parlare dell’Accordo Mercosur–Unione Europea e ti sarai chiesto: alla fine, cosa cambia davvero per le imprese italiane? Dopo oltre venticinque anni di trattative, questo accordo rappresenta uno dei progetti di integrazione commerciale più ambiziosi dell’ultimo decennio. E non si tratta solo di politica o diplomazia: può avere un impatto diretto sulle [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Forse avrai già sentito parlare dell’<strong>Accordo Mercosur–Unione Europea</strong> e ti sarai chiesto: alla fine, cosa cambia davvero per le imprese italiane?</p>
<p>Dopo oltre venticinque anni di trattative, questo accordo rappresenta uno dei progetti di integrazione commerciale più ambiziosi dell’ultimo decennio. E non si tratta solo di politica o diplomazia: può avere un impatto diretto sulle strategie di esportazione e investimento.</p>
<p>Il <strong>Mercosur</strong> — composto da <strong>Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay</strong> — raccoglie più di 270 milioni di consumatori, con una domanda crescente di beni industriali, tecnologia, moda e prodotti agroalimentari di alta qualità. Settori in cui il “Made in Italy” gode già di riconoscimento mondiale e di forte competitività. Allo stesso tempo, l’Unione Europea resta uno dei principali poli industriali e tecnologici del pianeta, rendendo questa relazione bilaterale estremamente strategica.</p>
<h4>Un mercato dal potenziale concreto</h4>
<p>L’accordo mira a creare un <strong>quadro giuridico più stabile e prevedibile</strong> per il commercio, con riduzione graduale — e in alcuni casi eliminazione — dei dazi doganali e regole di origine più chiare. Per le imprese italiane, questo significa costi ridotti, meno burocrazia e maggiore sicurezza nella pianificazione delle operazioni commerciali.</p>
<p>Un punto particolarmente rilevante è la <strong>tutela del “Made in Italy”</strong><strong>.</strong> In mercati dove la contraffazione è una sfida costante, l’accordo rafforza la protezione legale dei prodotti autentici, valorizzando marchi e certificazioni riconosciuti a livello internazionale.</p>
<p>Oltre al commercio, si aprono opportunità per <strong>investimenti produttivi, partnership industriali e joint venture</strong><strong>,</strong> permettendo alle imprese italiane di diversificare i mercati e ridurre la dipendenza dai flussi tradizionali intra-UE o verso Stati Uniti e Asia.</p>
<h4>Cosa aspettarsi nei prossimi anni</h4>
<p>Nonostante il potenziale, il percorso non è stato semplice. Resistenze politiche — soprattutto legate al settore agricolo e alle questioni ambientali — hanno rallentato la ratifica in alcuni Paesi. L’accordo è stato firmato, ma non è ancora pienamente in vigore. Tuttavia, è prevista una <strong>applicazione provvisoria del capitolo commerciale a partire dal 2026</strong>, che permetterà alle imprese di beneficiare anticipatamente di alcune misure.</p>
<h4>Come prepararsi</h4>
<p>Essere aggiornati sugli sviluppi normativi è essenziale. Riduzione dei dazi, maggiore certezza giuridica e un mercato in crescita rendono il Mercosur una <strong>vera opportunità per le imprese italiane che vogliono crescere e internazionalizzarsi</strong>. Pianificare ora significa ottenere un vantaggio competitivo domani.</p>
<h4>Conclusione</h4>
<p>In sintesi, l’Accordo <strong>Mercosur</strong>–Unione Europea va ben oltre un’iniziativa politica: è uno strumento concreto di integrazione economica e giuridica con un impatto reale sul mercato. Per le imprese italiane, comprendere gli effetti dell’accordo e prepararsi per tempo può fare la differenza tra reagire ai cambiamenti o trasformare questo momento in un’opportunità di crescita solida e sostenibile.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2025/12/ana-paula.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/ana-paula-anschau-basso/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Ana Paula Anschau Basso</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/commercio-internazionale-perche-laccordo-mercosur-ue-e-una-vera-opportunita-per-le-imprese-italiane/">COMMERCIO INTERNAZIONALE: PERCHÉ L’ACCORDO MERCOSUR–UE È UNA VERA OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ITALIANE</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL’UNIONE EUROPEA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[Integratori Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Libera circolazione delle merci]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Particolare riguardo al caso degli integratori alimentari La libera circolazione delle merci costituisce una delle libertà fondamentali del mercato interno europeo e rappresenta un pilastro dell’integrazione economica dell’Unione. Essa mira a garantire che i prodotti economici possano circolare senza restrizioni ingiustificate tra gli Stati membri, favorendo lo sviluppo del commercio intra-UE e assicurando condizioni di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><b>Particolare riguardo al caso degli integratori alimentari</b></h4>
<p style="text-align: justify">La <strong>libera circolazione delle merci</strong> costituisce una delle libertà fondamentali del mercato interno europeo e rappresenta un pilastro dell’integrazione economica dell’Unione. Essa mira a garantire che i prodotti economici possano circolare senza restrizioni ingiustificate tra gli Stati membri, favorendo lo sviluppo del commercio intra-UE e assicurando condizioni di equa concorrenza. Tuttavia, la disciplina non è esente da complessità, specialmente laddove la tutela della salute pubblica, della sicurezza e del consumatore richiede l’intervento regolatorio degli Stati membri.</p>
<p style="text-align: justify">In tale cornice, la <strong>commercializzazione degli integratori alimentari</strong> rappresenta un esempio paradigmatico di settore in cui si intersecano competenze nazionali e regole comuni europee, con significative ricadute sull’accesso al mercato.</p>
<h4 style="text-align: justify"><b>La qualificazione giuridica di “merci” e di “libera circolazione” nel diritto dell’Unione.</b></h4>
<p style="text-align: justify">La nozione di <strong>“merci”</strong> in senso tecnico è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Secondo l’interpretazione consolidata sono considerate “merci” tutti i prodotti valutabili in denaro e oggetto di transazioni commerciali.</p>
<p style="text-align: justify">Rientrano quindi nella categoria: beni materiali mobili, anche di valore modesto; beni naturali, agricoli e industriali; prodotti alimentari, compresi gli integratori; beni realizzati in Stati extra-UE e immessi sul mercato dell’Unione.</p>
<p style="text-align: justify">Sono esclusi: i servizi (disciplinati separatamente dagli artt. 56 ss. TFUE), i prodotti aventi natura di “mezzi di pagamento” (es. banconote e monete in corso legale, interpretati come strumenti e non come beni), beni il cui commercio è vietato in assoluto nell’UE (es. sostanze stupefacenti non utilizzabili a fini medici).</p>
<p style="text-align: justify">Si parla, invece, di libera circolazione (e non di import/export) quando la merce proviene da uno Stato membro o è stata immessa in libera pratica nell’UE (sdoganata). Una volta in tale regime, il bene circola come se fosse di origine UE.</p>
<h4 style="text-align: justify"><b>Il quadro normativo della libera circolazione delle merci</b></h4>
<p style="text-align: justify">La disciplina si fonda su due principi cardine del <strong>Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea</strong> (TFUE) nonché sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza <i>Cassis de Dijon</i>, 1979)</p>
<p style="text-align: justify">Il primo principio cardine è costituito dal divieto di restrizioni quantitative all’importazione e misure di effetto equivalente tra Stati membri (Art. 34 TFUE) ove per misura di effetto equivalente (MEE) si considera qualsiasi misura statale idonea a ostacolare, direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, il commercio intra-UE. Tra esse è possibile annoverare: regole tecniche nazionali eccessivamente restrittive, obblighi di etichettatura divergenti e sproporzionati tra stati membri, divieti e controlli sproporzionati da parte della pubblica amministrazione</p>
<p style="text-align: justify">Il secondo è costituito dalle eccezioni ammesse al divieto descritto per motivi imperativi (ordine pubblico, moralità, tutela della salute, sicurezza pubblica, tutela del patrimonio nazionale, protezione della proprietà industriale &#8211; art. 36 TFUE).</p>
<p style="text-align: justify">Tali principi sono oggi cristallizzati nel Reg. (UE) 2019/5155, contenente le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento.</p>
<h4 style="text-align: justify"><b>Il caso degli integratori alimentari</b></h4>
<p style="text-align: justify">Gli integratori alimentari costituiscono un settore in cui la libera circolazione incontra numerose limitazioni derivanti da: diversi livelli di armonizzazione normativa, differenze tra gli Stati membri su ingredienti, dosi e claims, tutela della salute pubblica.</p>
<p style="text-align: justify">Uno Stato membro può ostacolare la commercializzazione di un integratore alimentare già autorizzato altrove solo se: i) ricorre una giustificazione del tipo previsto dall’art. 36 TFUE (tutela della salute, sicurezza ecc.); ii) La misura è necessaria e proporzionata, secondo la giurisprudenza della Corte; iii) Esistono evidenze scientifiche serie (pareri EFSA o autorità nazionali); iv) Viene rispettata la procedura del mutuo riconoscimento (Reg. 2019/515).</p>
<p style="text-align: justify">Gli operatori che commercializzano integratori nel mercato UE devono: adeguare l’etichettatura ai requisiti minimi comuni, verificare gli ingredienti ammessi nei singoli Stati, attivare procedure di notifica nazionale (come in Italia presso il Ministero della Salute), predisporre dossier tecnici per affrontare eventuali contestazioni, invocare il mutuo riconoscimento se la vendita viene ostacolata.</p>
<p style="text-align: justify">Il settore rimane, pertanto, un esempio emblematico di come la libera circolazione delle merci si confronti con esigenze di tutela della salute che gli Stati ritengono meritevoli di protezione.</p>
<h4 style="text-align: justify"><b>Conclusioni</b></h4>
<p style="text-align: justify"><strong>La libera circolazione delle merci è un principio cardine del mercato interno</strong>, ma la sua applicazione non è sempre lineare, soprattutto in settori sensibili come quello degli integratori alimentari.</p>
<p style="text-align: justify">Gli integratori alimentari mostrano come la parziale armonizzazione normativa europea lasci spazio a regolamentazioni nazionali talvolta divergenti, con il rischio di costituire barriere non tariffarie. Il bilanciamento tra libera circolazione e tutela della salute pubblica richiede un’applicazione rigorosa del principio di proporzionalità, nonché un costante aggiornamento scientifico delle regole tecniche.</p>
<p style="text-align: justify">In prospettiva, un’ulteriore armonizzazione — soprattutto sui botanicals e sui limiti quantitativi — appare essenziale per assicurare un mercato interno effettivamente integrato, capace di coniugare competitività, innovazione e sicurezza per il consumatore pubblico.</p>
<p style="text-align: justify">Nelle more dei processi di armonizzazione legislativa, permangono criticità sull’applicazione a livello amministrativo delle norme regolamentari statali e comunitarie, che spesso sfociano in provvedimenti dell’autorità di settore o di pubblica sicurezza, a cui è necessario far fronte attuando misure organizzative di prevenzione giuridica o, nella fase successiva, attraverso i rimedi impugnatori innanzi al Giudice amministrativo.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/la-libera-circolazione-delle-merci-nellunione-europea/">LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL’UNIONE EUROPEA</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Brexit e Marchi Europei: quali conseguenze?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[Ukipo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli effetti sui marchi europei a seguito della fine del periodo di transizione della Brexit Dal 31 dicembre 2020 sono avvenuti notevoli cambiamenti per quel che concerne i marchi europei nonché i disegni ed i modelli registrati nell&#8217;UE e nel Regno Unito. A seconda della casistica, si tenterà di analizzare quanto abbia modificato la situazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Gli effetti sui marchi europei a seguito della fine del periodo di transizione della Brexit</strong></h4>
<p>Dal 31 dicembre 2020 sono avvenuti notevoli cambiamenti per quel che concerne i <strong>marchi europei</strong> nonché i disegni ed i modelli registrati nell&#8217;UE e nel Regno Unito.</p>
<p>A seconda della casistica, si tenterà di analizzare quanto abbia modificato la situazione l&#8217;entrata in vigore della Brexit, sia sui<strong> marchi europei</strong> già registrati, sia sulle domande depositate ed in attesa di accettazione.</p>
<p><strong>Marchi Europei registrati prima del 31 dicembre 2020</strong></p>
<p>A partire dal 1 ° gennaio 2021 &#8211; per ogni registrazione di un marchio dell’UE (MUE) in vigore al 31 dicembre 2020 &#8211;   l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) ha iniziato a creare un marchio “clone” (cd. “<em>comparable UK trademarks”</em>) valido per l’UK ed avente gli stessi diritti del marchio EU.</p>
<p>In particolare, il marchio clonato:</p>
<ul>
<li>Verrà pubblicato nel registro dei marchi del Regno Unito come un marchio autonomo.</li>
<li>Avrà lo stesso status legale di un marchio UK, proprio come se fosse stato richiesto e registrato ai sensi della legge del Regno Unito.</li>
<li>Potrà mantenere la data di deposito del marchio originario dell&#8217;Unione Europea.</li>
</ul>
<p>E’ bene notare sin da ora che, essendo il marchio “clone” un marchio autonomo, potrà essere  assegnato, concesso in licenza, rinnovato o ancora contestato separatamente rispetto al suo “genitore” europeo. Lo stesso varrà per la procedura di rinnovo del marchio, in questo caso il titolare o il suo rappresentante dovranno effettuare la richiesta direttamente all’UKIPO.</p>
<p>Ad ogni modo, verrà fatta salva la possibilità per il titolare del marchio di diritto inglese, sempre che non abbia già utilizzato la registrazione nel Regno Unito, di rinunciare alla registrazione “clone” con conseguente cancellazione della stessa.</p>
<p>Per ciò che concerne le procedure amministrative, l’UKIPO non emetterà alcun certificato di registrazione per i diritti analoghi nel Regno Unito, né in formato cartaceo né elettronico, tuttavia i dettagli dei nuovi diritti saranno pubblicati sul database ufficiale. Inoltre, per la creazione dei marchi equivalenti, i titolari del marchio UE già registrato non dovranno affrontare spese aggiuntive né pagare alcuna tassa.</p>
<p>Da ultimo, una nota tecnica: al fine di mantenere una numerazione coerente con quella già assegnata ai marchi europei, l’UKIPO ha previsto che i nuovi marchi manterranno le ultime otto cifre dei numeri di registrazione (UE) già esistenti, a tale numero, verrà semplicemente aggiunto il prefisso &#8220;UK009&#8221;.</p>
<p><strong>Marchi EU depositati prima del 31 dicembre 2020 ma registrati successivamente.</strong></p>
<p>Per le domande di marchio dell&#8217;Unione europea (quindi già depositate, ma ancora pendenti) in attesa di essere registrate al 1 gennaio 2021, è previsto un periodo di nove mesi (in scadenza il 30 settembre 2021) per permettere al titolare di depositare una “domanda equivalente”, in questo modo il titolare avrà la facoltà di rivendicare il deposito del MUE e per tale effetto mantenere la data di deposito dello stesso.</p>
<p>Tuttavia, in questo caso, la retroattività del deposito sarà subordinata ad alcune condizioni.</p>
<p>In primo luogo il titolare del marchio UE dovrà pagare la normale tassa di deposito richiesta dall&#8217;Ufficio UK in base al numero di classi merceologiche prescelte. In secondo luogo, i dati del marchio inglese dovranno essere identici rispetto a quelli forniti in sede di deposito del marchio europeo; pertanto non potrà essere apportata alcuna modifica né al marchio né alle classi di prodotti o servizi.</p>
<p>Una volta depositata la domanda, questa verrà considerata a tutti gli effetti come un deposito nazionale e come tale esaminato secondo le normali procedure dell’Ufficio, così come previste dalla normativa inglese. All’esito positivo di tali procedure sarà rilasciato un certificato di registrazione  separato rispetto al certificato di registrazione dell&#8217;Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale.</p>
<p>Di contro, nell’eventualità in cui la domanda venisse depositata dopo il 30 settembre 2021, il marchio UK avrà una propria data di deposito e non potrà godere della priorità o preesistenza eventualmente rivendicate dal marchio UE.</p>
<p>Concludendo, in considerazione del fatto che una domanda attualmente pendente presso l’EUIPO non otterrebbe automaticamente il titolo di marchio del Regno Unito, si consiglia di presentare entro il 30 settembre 2021 anche una domanda corrispondente, al fine di tutelare il proprio marchio. Quanto detto è tanto più importante se si considera il Regno Unito un mercato chiave per la propria attività.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/brexit-e-marchi-europei-quali-conseguenze/">Brexit e Marchi Europei: quali conseguenze?</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Trasporto merci su strada e brexit</title>
		<link>https://www.meplaw.net/trasporto-merci-su-strada-e-brexit/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Macchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 15:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Macchi]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come cambia il trasporto merci su strada tra Regno Unito e Unione Europea alla luce del Trade and Cooperation Agreement (TCA) I rapporti commerciali tra Regno Unito ed Unione Europea  sono regolati dal c.d. Trade and Cooperation Agreement (TCA), accordo conclusosi in data 30/12/2020 ed entrato in vigore lo scorso primo gennaio. In materia di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/trasporto-merci-su-strada-e-brexit/">Trasporto merci su strada e brexit</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Come cambia il trasporto merci su strada tra Regno Unito e Unione Europea alla luce del Trade and Cooperation Agreement (TCA)</strong></p>
<p>I rapporti commerciali tra Regno Unito ed Unione Europea  sono regolati dal c.d. <strong>Trade and Cooperation Agreement</strong> (TCA), accordo conclusosi in data 30/12/2020 ed entrato in vigore lo scorso primo gennaio. In materia di trasporti, assume sicuramente rilevanza la nuova disciplina sul <strong>trasporto merci</strong> su gomma che garantisce agli operatori libero accesso ai territori delle due parti, garantendo quindi i viaggi da e per il Regno Unito senza ricorso a permessi o autorizzazioni aggiuntive. Vi sono tuttavia cambiamenti significativi specialmente in termini di numero di viaggi consentiti agli operatori di trasporto ed operazioni di cabotaggio.<strong> </strong></p>
<p><strong>Il regime di cabotaggio</strong></p>
<p>Ai sensi dell’art. ROAD 4 del TCA i trasportatori del Regno Unito potranno effettuare fino ad un massimo di due viaggi a carico da uno Stato membro dell’Unione Europea verso un altro Stato membro (senza ritornare nel Regno Unito) purché tali viaggi seguano un itinerario con partenza dal Regno Unito. Inoltre, di queste due operazioni aggiuntive soltanto una può essere svolta in regime di cabotaggio (ossia all’interno di un stesso Stato membro) a condizione però che venga effettuata non oltre 7 giorni dallo scarico del trasporto di ingresso nel territorio dell’Unione dal Regno Unito.</p>
<p>Esemplificando, un operatore inglese effettua un viaggio a carico da Southampton a Lione, un secondo viaggio a carico da Lione a Nizza (ma non oltre sette giorni dallo scarico a Lione), un terzo viaggio da Nizza a Torino, dopodiché dovrà necessariamente tornare nel Regno Unito.</p>
<p>Per il trasporto merci proveniente dall&#8217;Europa, invece, l’accordo prevede che possano essere svolti fino a due viaggi a pieno carico nel territorio del Regno Unito (quindi, entrambi in regime di cabotaggio), sempre che tali operazioni aggiuntive siano effettuate in seguito ad un trasporto in partenza da uno Stato membro UE e comunque non oltre sette giorni dallo scarico nel Regno Unito. Quindi, un operatore italiano effettua un viaggio da Torino a Dover, un secondo trasporto in regime di cabotaggio da Dover a Londra, un terzo trasporto anch’esso in regime di cabotaggio da Londra a Bournemouth, dopodiché sarà obbligato a fare rientro nel territorio dell’Unione Europea.</p>
<p>Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al regime previgente in cui i trasportatori potevano effettuare carichi e scarichi illimitati nello stesso territorio e gli operatori saranno certamente chiamati a valutare l’impatto che questi cambiamenti avranno sulle loro attività di trasporto oltre manica.</p>
<p><strong>Requisiti professionali</strong></p>
<p>Con riferimento ai requisiti per l’accesso all&#8217;attività di trasportatore di merci su strada, viene confermata la validità della licenza comunitaria rilasciata ai sensi del Regolamento 1072/2009 recepito nel Regno Unito dallo <em>European Union (Withdrawal) Act 2018</em> modificato dai regolamenti attuativi <em>Licensing of Operators and International Road Haulage (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019</em>.  L’art. ROAD 5 del TCA conferma la regola per cui una copia certificata conforme alla licenza debba essere conservata a bordo del veicolo ed esibita su richiesta degli agenti predisposti al controllo.</p>
<p>Per i conducenti dei veicoli che effettuano viaggi tra regno Unito ed il territorio dell’Unione, l’art. ROAD 7 del TCA richiede il possesso di un certificato di idoneità professionale (come la Carta di Qualificazione del Conducente) nonché il rispetto da parte degli stessi delle norme in materia di tempi di guida, orari di lavoro, periodi di riposo, interruzioni ed uso del tachigrafico così come previsto dall’allegato ROAD 1 parte B dell’accordo.</p>
<p><strong> Lorenzo Macchi </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/03/Foto_Lorenzo-Macchi.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/lorenzo-macchi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Lorenzo Macchi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/trasporto-merci-su-strada-e-brexit/">Trasporto merci su strada e brexit</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Brexit e Dazi Doganali: quali cambiamenti?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 10:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti d'origine]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Alla luce del nuovo accordo tra Ue e Uk,  previsto il divieto di applicazione dei dazi doganali per i prodotti di origine inglese ed europea In merito alla Brexit particolare attenzione hanno riscosso gli effetti sugli accordi commerciali tra Regno Unito e Unione Europea.  Il rischio paventato di “No-deal” è stato superato con la sottoscrizione, in [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>Alla luce del nuovo accordo tra Ue e Uk,  previsto il divieto di applicazione dei dazi doganali per i prodotti di origine inglese ed europea</h3>
<p>In merito alla <strong>Brexit</strong> particolare attenzione hanno riscosso gli effetti sugli accordi commerciali tra Regno Unito e Unione Europea.  Il rischio paventato di “No-deal” è stato superato con la sottoscrizione, in data 30 dicembre 2020, del <strong>Trade and Cooperation Agreement</strong> (TCA), un vero e proprio trattato internazionale che ha introdotto alcune importanti novità in tema di import-export tra Ue e UK con la fissazione di specifiche regole sull’origine delle merci.</p>
<p>Uno dei principi posti a fondamento del Trattato sul funzionamento dell’<strong>Unione Europea</strong> è rappresentato dal diritto alla libera circolazione, oltre che delle persone, delle merci originarie degli Stati membri. Per dare concreta applicazione a tale principio, al momento della costituzione dell’Ue, vennero rimossi tutti i <strong>dazi doganali</strong> e le restrizioni quantitative agli scambi, oltre che tutte quelle misure che avessero effetti equivalenti.</p>
<p><strong>I dazi doganali</strong></p>
<p>I <strong>dazi doganali</strong> sono quelle imposte indirette che si applicano sul valore dei prodotti importati ed esportati dal Paese che li prevede. Il TCA ha stabilito il divieto di applicazione dei <strong>dazi doganali</strong> per entrambe le parti dell’accordo. Perciò, chi importa “prodotti d’origine” del <strong>Regno Unito</strong> o dell’<strong>Unione Europea</strong> da, rispettivamente, uno degli Stati membri europei o dal <strong>Regno Unito</strong> può beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale.</p>
<p><strong> &#8220;Prodotti d&#8217;origine&#8221;</strong></p>
<p>Secondo le regole espressamente previste dal TCA, si considerano <strong>“prodotti d’origine”</strong> del <strong>Regno Unito</strong> o di uno degli Stati membri dell’<strong>Unione Europea</strong>:</p>
<ol>
<li>i prodotti interamente ottenuti in territorio inglese o europeo;</li>
<li>i prodotti assemblati in territorio inglese o europeo esclusivamente a partire da materiali originari di uno dei due territori;</li>
<li>i prodotti fabbricati in territorio inglese o europeo incorporando materiali non originari, cioè di Stati terzi rispetto all’Unione europea e al Regno Unito purché nel rispetto dei limiti percentuali di tolleranza &#8211; previsti specificamente nell’allegato Orig 2 del TCA &#8211; che consentono di utilizzare parzialmente componenti non originarie.</li>
</ol>
<p>Da sottolineare le disposizioni in tema di <strong>cumulo bilaterale dell’origine</strong> secondo cui un prodotto manifatturiero può essere prodotto indifferentemente con materiale inglese o europeo oppure attraverso processi industriali eseguiti in territorio inglese o europeo, ed essere comunque considerato d’origine inglese quando importato in Europa e d’origine europea quando importato in Regno Unito. Tale principio vuole incentivare l’approvvigionamento commerciale sull’asse UE-UK, escludendo i Paesi terzi al TCA dallo schema del cumulo dell’origine e dal conseguente trattamento tariffario preferenziale.</p>
<p>Non è prevista alcuna possibilità di cumulo trasversale dell’origine del prodotto. In tal modo si vuole scongiurare il rischio che il Regno Unito o uno degli Stati membri europei possano assemblare all’interno del proprio territorio un prodotto composto da elementi provenienti da Paesi terzi, camuffandone l’origine e, di fatto, sfruttando i benefici doganali previsti dal TCA.</p>
<p><strong>Procedure d&#8217;origine</strong></p>
<p>Le procedure d’origine richiedono una <strong>stretta cooperazione tra importatori ed esportatori</strong> al momento dello scambio commerciale:</p>
<ul>
<li>Gli importatori possono godere del trattamento tariffario preferenziale, laddove presentino un’attestazione d’origine rilasciata dall’esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario oppure assicurino, sotto la propria responsabilità, l’effettivo carattere originario del prodotto; essi sono responsabili della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità delle proprie azioni alle prescrizioni imposte dal TCA;</li>
<li>Gli esportatori devono sottoscrivere ed allegare alle fatture o agli altri documenti commerciali una dichiarazione che attesti l’origine dei beni da esportare; tali documenti possono avere una durata che varia dai 12 ai 24 mesi decorrenti dalla data di rilascio e possono essere utilizzati per un’unica spedizione di una o più merci o per spedizioni multiple della stessa merce entro un lasso di tempo inferiore ai 12 mesi appositamente specificato nell’attestazione d’origine.</li>
</ul>
<p>Sia l’importatore sia l’esportatore devono, poi, conservare copie della documentazione attestante l’origine della merce, rispettivamente per un minimo di 3 e 4 anni.</p>
<p>Infine, il TCA prevede che le autorità doganali inglesi ed europee continuino a riconoscere lo status di <strong>Authorised Economic Operator</strong> (AEO), in capo a quegli operatori che, in presenza di specifici requisiti, come, ad esempio, l’assenza di gravi violazioni della normativa fiscale e doganale o una comprovata solvibilità finanziaria, vengono riconosciuti come partner commerciali affidabili e sicuri nell’ambito del commercio internazionale. Tali soggetti hanno diritto ad alcune semplificazioni doganali e a minori controlli ai confini.</p>
<p>Le novità normative introdotte dal TCA sono oggetto di costante studio da parte dello <strong>Studio Legale Associato Meplaw</strong> il quale offre consulenza in tutte le materie attinenti al <strong>diritto societario</strong> e <strong>commerciale</strong> inglese attraverso la propria sede fisica a<strong> Londra.</strong></p>
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		<title>Esecuzioni internazionali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alfonso Massimo Cimò]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 12:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Massimo Cimò]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Lussemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[procedimento]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il caso di Francia e Lussemburgo Che cos’è l’esecuzione? Ottenere una decisione giudiziaria contro il nostro debitore è condizione necessaria ma non sufficiente al raggiungimento dello scopo finale. Al netto dell&#8217;indisponibilità della controparte di adeguarsi spontaneamente alla decisione del Giudice, occorrerà affrontare una seconda fase per dare attuazione al provvedimento giudiziale favorevole, ossia l&#8217;esecuzione, al [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/esecuzioni-internazionali/">Esecuzioni internazionali</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4>Il caso di Francia e Lussemburgo</h4>
<p><strong>Che cos’è l’esecuzione?</strong></p>
<p>Ottenere una decisione giudiziaria contro il nostro debitore è condizione necessaria ma non sufficiente al raggiungimento dello scopo finale.</p>
<p>Al netto dell&#8217;indisponibilità della controparte di adeguarsi spontaneamente alla decisione del Giudice, occorrerà affrontare una seconda fase per dare attuazione al provvedimento giudiziale favorevole, ossia l&#8217;esecuzione, al fine di realizzare coattivamente l’adempimento del debitore a quanto statuito dal giudice.</p>
<p>Sarà quindi necessario armarsi di pazienza e con tutta probabilità mettere mani al portafoglio per sostenere ulteriori spese.</p>
<p>In Italia l&#8217;esecuzione è oggetto di specifico e peculiare procedimento giudiziario con proprie caratteristiche (presenza del giudice, contraddittorio eventuale, principio della domanda ma anche della non esclusività, spese di iscrizione, ecc…).</p>
<p>Non è detto però che il procedimento esecutivo (che invero può interessare sia un titolo giudiziale che stragiudiziale dotato dei necessari requisiti)  si rilevi ostico o lungo; potendo anche darsi il caso di un&#8217;esecuzione più semplice in terra straniera.</p>
<p>Perdipiù può anche presentarsi la sporadica circostanza che il soggetto incaricato non richieda al creditore un fondo spese per l&#8217;esecuzione, recuperando quanto a lui dovuto direttamente dal debitore.</p>
<p><strong>L’esecuzione all’estero</strong></p>
<p>Emesso il provvedimento, nessun Tribunale ovvero nessun ufficiale giudiziario potrà espletare le sue funzioni all’estero. Occorrerà dunque rivolgersi alle autorità del Paese in cui abbiamo localizzato il nostro debitore ovvero in cui si trovano i suoi beni.</p>
<p>Tenendo in ogni caso a mente che sarà necessario adeguarsi alle norme speciali ovvero straniere per la notifica, il primo passo da compiere è accertarsi su come il provvedimento italiano può essere riconosciuto all’estero per dar seguito all’esecuzione in quello Stato.</p>
<p>Fuori dal sistema delineato per i Paesi membri dell’Unione Europea, occorrerà valutare, Stato per Stato, quali sono le condizioni richieste per ottenere il riconoscimento sperato e dunque verificare l’esistenza o meno di una Convenzione internazionale, confrontarsi con le norme di quel Paese e, con tutta probabilità, avviare, presso l’autorità straniera, l’<em>exequatur</em>, ossia quel particolare procedimento per il riconoscimento delle sentenze straniere.</p>
<p><strong>L’esecuzione nell’Unione Europea</strong></p>
<p>La questione va affrontata diversamente se otteniamo una sentenza esecutiva emessa in uno Stato membro dell&#8217;Unione e vogliamo metterla in esecuzione in seno alla stessa Unione. In tal caso infatti, grazie al Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. &#8220;rifusione del regolamento Bruxelles I&#8221;) è possibile andare oltre la procedura di riconoscimento e rivolgerci direttamente, una volta compiuti i dovuti adempimenti (quali ad esempio l’eventuale traduzione), alle autorità straniere competenti, designate dalla legge di ciascun Stato membro.</p>
<p>Discorso a parte meriterebbero sia quei Regolamenti europei che dettano specifiche discipline, come per esempio il Regolamento (CE) n. <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32009R0004">4/2009</a> in materia di obbligazioni alimentari, sia le procedure di matrice europea<a href="https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=42"> per le controversie di modesta entità</a> di cui al Regolamento (CE) n. 861/2007 e d’<a href="https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?idTaxonomy=41">ingiunzione di pagamento europea</a> prevista dal Regolamento (CE) n. 1896/2006 che attengono in primo luogo al merito della controversia e dunque al giudizio di cognizione.</p>
<p><strong>Esecuzione in Francia ed in Lussemburgo</strong></p>
<p>In Italia i tempi della giustizia sono notoriamente lunghi ed il procedimento esecutivo non è esentato da tale particolarità. In molti altri Paesi, invece, il procedimento esecutivo è decisamente più celere, soprattutto in quei casi in cui l’autorità giudiziaria compare soltanto in caso di opposizione del debitore.</p>
<p>In Lussemburgo, una volta che abbiamo munito il nostro provvedimento della formula esecutiva possiamo consegnarlo, il più delle volte insieme alla relativa traduzione,  all&#8217;ufficiale giudiziario (<em>huissier de justice</em>) che si occuperà autonomamente di effettuare la notifica al debitore, in prima battuta, di un <em>commandement de payer</em> per poi procedere al pignoramento (<em>saisie</em>). Da tale momento vengono interrotti i termini prescrizionali ed il pignoramento dei beni mobili pignorabili, anche presso il terzo detentore, avverrà una volta spirato il termine di un giorno mentre occorreranno quattordici giorni per il pignoramento immobiliare.</p>
<p>Se dipoi avete intenzione di pignorare l&#8217;unico maiale o mucca al vostro debitore, sappiate che non potete farlo, così come non potete privarlo delle rimanenti dodici pecore o capre, a sua scelta.</p>
<p>Anche in Francia l’<em>huissier de justice </em>gestisce in via autonoma l’esecuzione, notificando innanzitutto il <em>commandement de payer</em> e concedendo un termine di otto giorni per adempiere, anche se, per procedere al pignoramento dello stipendio, oltre che degli immobili, occorrerà preliminarmente l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.</p>
<p>Un’ulteriore autorizzazione sarà necessaria se avete scelto la via del pignoramento presso il domicilio del vostro debitore per una cifra uguale o inferiore a € 535 senza che sia stato esperito prima un tentativo di recupero presso il datore di lavoro ovvero l’istituto di credito.</p>
<p>Diversamente dal già citato Granducato in cui i titoli esecutivi non si prescrivono, in Francia la prescrizione arriva dopo 10 anni ed occorrerà dunque attivarsi per tempo.</p>
<p>Naturalmente qualche imprevisto potrà sempre capitare, come il caso di rifiuto del debitore alla richiesta di accesso ai beni per cui occorrerà il supporto della polizia giudiziaria o il caso in cui i beni pignorati sono rivendicati da terzi proprietari effettivi.</p>
<p>Alfonso Massimo Cimò</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/05/Foto_Alfonso_Massimo_Cimo1.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/alfonso-massimo-cimo/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Alfonso Massimo Cimò</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/esecuzioni-internazionali/">Esecuzioni internazionali</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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