LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELL’UNIONE EUROPEA
Particolare riguardo al caso degli integratori alimentari
La libera circolazione delle merci costituisce una delle libertà fondamentali del mercato interno europeo e rappresenta un pilastro dell’integrazione economica dell’Unione. Essa mira a garantire che i prodotti economici possano circolare senza restrizioni ingiustificate tra gli Stati membri, favorendo lo sviluppo del commercio intra-UE e assicurando condizioni di equa concorrenza. Tuttavia, la disciplina non è esente da complessità, specialmente laddove la tutela della salute pubblica, della sicurezza e del consumatore richiede l’intervento regolatorio degli Stati membri.
In tale cornice, la commercializzazione degli integratori alimentari rappresenta un esempio paradigmatico di settore in cui si intersecano competenze nazionali e regole comuni europee, con significative ricadute sull’accesso al mercato.
La qualificazione giuridica di “merci” e di “libera circolazione” nel diritto dell’Unione.
La nozione di “merci” in senso tecnico è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Secondo l’interpretazione consolidata sono considerate “merci” tutti i prodotti valutabili in denaro e oggetto di transazioni commerciali.
Rientrano quindi nella categoria: beni materiali mobili, anche di valore modesto; beni naturali, agricoli e industriali; prodotti alimentari, compresi gli integratori; beni realizzati in Stati extra-UE e immessi sul mercato dell’Unione.
Sono esclusi: i servizi (disciplinati separatamente dagli artt. 56 ss. TFUE), i prodotti aventi natura di “mezzi di pagamento” (es. banconote e monete in corso legale, interpretati come strumenti e non come beni), beni il cui commercio è vietato in assoluto nell’UE (es. sostanze stupefacenti non utilizzabili a fini medici).
Si parla, invece, di libera circolazione (e non di import/export) quando la merce proviene da uno Stato membro o è stata immessa in libera pratica nell’UE (sdoganata). Una volta in tale regime, il bene circola come se fosse di origine UE.
Il quadro normativo della libera circolazione delle merci
La disciplina si fonda su due principi cardine del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) nonché sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Cassis de Dijon, 1979)
Il primo principio cardine è costituito dal divieto di restrizioni quantitative all’importazione e misure di effetto equivalente tra Stati membri (Art. 34 TFUE) ove per misura di effetto equivalente (MEE) si considera qualsiasi misura statale idonea a ostacolare, direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, il commercio intra-UE. Tra esse è possibile annoverare: regole tecniche nazionali eccessivamente restrittive, obblighi di etichettatura divergenti e sproporzionati tra stati membri, divieti e controlli sproporzionati da parte della pubblica amministrazione
Il secondo è costituito dalle eccezioni ammesse al divieto descritto per motivi imperativi (ordine pubblico, moralità, tutela della salute, sicurezza pubblica, tutela del patrimonio nazionale, protezione della proprietà industriale – art. 36 TFUE).
Tali principi sono oggi cristallizzati nel Reg. (UE) 2019/5155, contenente le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento.
Il caso degli integratori alimentari
Gli integratori alimentari costituiscono un settore in cui la libera circolazione incontra numerose limitazioni derivanti da: diversi livelli di armonizzazione normativa, differenze tra gli Stati membri su ingredienti, dosi e claims, tutela della salute pubblica.
Uno Stato membro può ostacolare la commercializzazione di un integratore alimentare già autorizzato altrove solo se: i) ricorre una giustificazione del tipo previsto dall’art. 36 TFUE (tutela della salute, sicurezza ecc.); ii) La misura è necessaria e proporzionata, secondo la giurisprudenza della Corte; iii) Esistono evidenze scientifiche serie (pareri EFSA o autorità nazionali); iv) Viene rispettata la procedura del mutuo riconoscimento (Reg. 2019/515).
Gli operatori che commercializzano integratori nel mercato UE devono: adeguare l’etichettatura ai requisiti minimi comuni, verificare gli ingredienti ammessi nei singoli Stati, attivare procedure di notifica nazionale (come in Italia presso il Ministero della Salute), predisporre dossier tecnici per affrontare eventuali contestazioni, invocare il mutuo riconoscimento se la vendita viene ostacolata.
Il settore rimane, pertanto, un esempio emblematico di come la libera circolazione delle merci si confronti con esigenze di tutela della salute che gli Stati ritengono meritevoli di protezione.
Conclusioni
La libera circolazione delle merci è un principio cardine del mercato interno, ma la sua applicazione non è sempre lineare, soprattutto in settori sensibili come quello degli integratori alimentari.
Gli integratori alimentari mostrano come la parziale armonizzazione normativa europea lasci spazio a regolamentazioni nazionali talvolta divergenti, con il rischio di costituire barriere non tariffarie. Il bilanciamento tra libera circolazione e tutela della salute pubblica richiede un’applicazione rigorosa del principio di proporzionalità, nonché un costante aggiornamento scientifico delle regole tecniche.
In prospettiva, un’ulteriore armonizzazione — soprattutto sui botanicals e sui limiti quantitativi — appare essenziale per assicurare un mercato interno effettivamente integrato, capace di coniugare competitività, innovazione e sicurezza per il consumatore pubblico.
Nelle more dei processi di armonizzazione legislativa, permangono criticità sull’applicazione a livello amministrativo delle norme regolamentari statali e comunitarie, che spesso sfociano in provvedimenti dell’autorità di settore o di pubblica sicurezza, a cui è necessario far fronte attuando misure organizzative di prevenzione giuridica o, nella fase successiva, attraverso i rimedi impugnatori innanzi al Giudice amministrativo.

- Posted by Jacopo Scialpi
- On 2 Febbraio 2026
