Esecuzioni internazionali
Il caso di Francia e Lussemburgo
Che cos’è l’esecuzione?
Ottenere una decisione giudiziaria contro il nostro debitore è condizione necessaria ma non sufficiente al raggiungimento dello scopo finale.
Al netto dell’indisponibilità della controparte di adeguarsi spontaneamente alla decisione del Giudice, occorrerà affrontare una seconda fase per dare attuazione al provvedimento giudiziale favorevole, ossia l’esecuzione, al fine di realizzare coattivamente l’adempimento del debitore a quanto statuito dal giudice.
Sarà quindi necessario armarsi di pazienza e con tutta probabilità mettere mani al portafoglio per sostenere ulteriori spese.
In Italia l’esecuzione è oggetto di specifico e peculiare procedimento giudiziario con proprie caratteristiche (presenza del giudice, contraddittorio eventuale, principio della domanda ma anche della non esclusività, spese di iscrizione, ecc…).
Non è detto però che il procedimento esecutivo (che invero può interessare sia un titolo giudiziale che stragiudiziale dotato dei necessari requisiti) si rilevi ostico o lungo; potendo anche darsi il caso di un’esecuzione più semplice in terra straniera.
Perdipiù può anche presentarsi la sporadica circostanza che il soggetto incaricato non richieda al creditore un fondo spese per l’esecuzione, recuperando quanto a lui dovuto direttamente dal debitore.
L’esecuzione all’estero
Emesso il provvedimento, nessun Tribunale ovvero nessun ufficiale giudiziario potrà espletare le sue funzioni all’estero. Occorrerà dunque rivolgersi alle autorità del Paese in cui abbiamo localizzato il nostro debitore ovvero in cui si trovano i suoi beni.
Tenendo in ogni caso a mente che sarà necessario adeguarsi alle norme speciali ovvero straniere per la notifica, il primo passo da compiere è accertarsi su come il provvedimento italiano può essere riconosciuto all’estero per dar seguito all’esecuzione in quello Stato.
Fuori dal sistema delineato per i Paesi membri dell’Unione Europea, occorrerà valutare, Stato per Stato, quali sono le condizioni richieste per ottenere il riconoscimento sperato e dunque verificare l’esistenza o meno di una Convenzione internazionale, confrontarsi con le norme di quel Paese e, con tutta probabilità, avviare, presso l’autorità straniera, l’exequatur, ossia quel particolare procedimento per il riconoscimento delle sentenze straniere.
L’esecuzione nell’Unione Europea
La questione va affrontata diversamente se otteniamo una sentenza esecutiva emessa in uno Stato membro dell’Unione e vogliamo metterla in esecuzione in seno alla stessa Unione. In tal caso infatti, grazie al Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. “rifusione del regolamento Bruxelles I”) è possibile andare oltre la procedura di riconoscimento e rivolgerci direttamente, una volta compiuti i dovuti adempimenti (quali ad esempio l’eventuale traduzione), alle autorità straniere competenti, designate dalla legge di ciascun Stato membro.
Discorso a parte meriterebbero sia quei Regolamenti europei che dettano specifiche discipline, come per esempio il Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, sia le procedure di matrice europea per le controversie di modesta entità di cui al Regolamento (CE) n. 861/2007 e d’ingiunzione di pagamento europea prevista dal Regolamento (CE) n. 1896/2006 che attengono in primo luogo al merito della controversia e dunque al giudizio di cognizione.
Esecuzione in Francia ed in Lussemburgo
In Italia i tempi della giustizia sono notoriamente lunghi ed il procedimento esecutivo non è esentato da tale particolarità. In molti altri Paesi, invece, il procedimento esecutivo è decisamente più celere, soprattutto in quei casi in cui l’autorità giudiziaria compare soltanto in caso di opposizione del debitore.
In Lussemburgo, una volta che abbiamo munito il nostro provvedimento della formula esecutiva possiamo consegnarlo, il più delle volte insieme alla relativa traduzione, all’ufficiale giudiziario (huissier de justice) che si occuperà autonomamente di effettuare la notifica al debitore, in prima battuta, di un commandement de payer per poi procedere al pignoramento (saisie). Da tale momento vengono interrotti i termini prescrizionali ed il pignoramento dei beni mobili pignorabili, anche presso il terzo detentore, avverrà una volta spirato il termine di un giorno mentre occorreranno quattordici giorni per il pignoramento immobiliare.
Se dipoi avete intenzione di pignorare l’unico maiale o mucca al vostro debitore, sappiate che non potete farlo, così come non potete privarlo delle rimanenti dodici pecore o capre, a sua scelta.
Anche in Francia l’huissier de justice gestisce in via autonoma l’esecuzione, notificando innanzitutto il commandement de payer e concedendo un termine di otto giorni per adempiere, anche se, per procedere al pignoramento dello stipendio, oltre che degli immobili, occorrerà preliminarmente l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Un’ulteriore autorizzazione sarà necessaria se avete scelto la via del pignoramento presso il domicilio del vostro debitore per una cifra uguale o inferiore a € 535 senza che sia stato esperito prima un tentativo di recupero presso il datore di lavoro ovvero l’istituto di credito.
Diversamente dal già citato Granducato in cui i titoli esecutivi non si prescrivono, in Francia la prescrizione arriva dopo 10 anni ed occorrerà dunque attivarsi per tempo.
Naturalmente qualche imprevisto potrà sempre capitare, come il caso di rifiuto del debitore alla richiesta di accesso ai beni per cui occorrerà il supporto della polizia giudiziaria o il caso in cui i beni pignorati sono rivendicati da terzi proprietari effettivi.
Alfonso Massimo Cimò
- Posted by Alfonso Massimo Cimò
- On 7 Maggio 2019