Il necessario consenso nelle pratiche sessuali estreme
Avuto riguardo alle pratiche sessuali estreme, affinché non si configuri il delitto di violenza sessuale, il consenso del partner deve permanere per tutta la durata delle stesse (Cass. Pen. sez. terza, Sent. n. 11631/2021).
La sentenza in commento trae origine dal ricorso in Cassazione proposto dall’imputato avverso i reati di: violenza sessuale di gruppo ex art. 609 bis c.p., nonché lesioni personali e cessione di sostanze stupefacenti in danno ad una prostituta.
La ricostruzione in punto di fatto operata, consente di affermare che la ragazza, previamente contattata dal coimputato per consumare la prestazione a domicilio, aveva poi accettato di congiungersi anche con il ricorrente, praticando anche del bondage[1] ed assumendo al contempo alcol e droga.
Tuttavia, il sesso estremo non si interrompeva nonostante le urla di dolore della donna che chiedeva di cessare le condotte.
Il ricorrente, argomentava l’assenza dei presupposti della violenza sessuale precisando che la donna aveva liberamente acconsentito alla pratica del bondage, sicché anche le lesioni riportate sul corpo, ritenute guaribili in giorni 45, erano da considerarsi come un effetto collaterale inevitabile della pratica consumata.
A ben vedere, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tali pratiche sono scriminate nei limiti della disponibilità del proprio corpo, atteso che siffatta attività non può contrastare con l’articolo 5 c.c., solo dal consenso informato e consapevole della vittima; a riprova, si tenga conto che, nello svolgimento del sesso estremo, le parti stabiliscono regole e concordano un “parola di sicurezza” (c.d. safeguard) che consente l’immediata interruzione del rapporto a semplice richiesta del partner.
Sotto il profilo squisitamente giuridico, tale assunto si traduce nella necessità della permanenza del consenso per tutta la pratica sessuale estrema, non potendosi diversamente invocare la scriminante qualora l’avente diritto manifesti, palesemente ovvero mediante comportamenti inequivocabili, di revocare il consenso inizialmente prestato.
Ne consegue che il consenso dell’avente diritto, per avere effetto scriminante, deve essere in correlazione cronologica con il compimento del fatto tipizzato come illecito e, per l’effetto, deve essere presente per l’intero sviluppo della pratica sessuale estrema.
Gli Ermellini, nel caso di specie, non essendo affiorati elementi fondanti il consenso, anche alla luce della espressa richiesta della vittima di interrompere il rapporto e dal corrispettivo pattuito – inteso per una prestazione sessuale ordinaria – hanno rigettato il ricorso e confermato la decisione di responsabilità dell’imputato.
Valeria Picaro
[1] È una pratica sessuale in cui si immobilizza un partner consenziente o se ne limita temporaneamente la capacità sensoriale. È possibile sia legare con corde, sia con corsetti, cappucci, bavagli, o catene, eccetera. In generale il bondage si basa sull’impedimento consensuale della libertà fisica del movimento, di vedere, di parlare, di sentire.
- Posted by Valeria Picaro
- On 28 Giugno 2021