LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE: IL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE
Nel proseguire la disamina delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia, in questo articolo approfondiremo le modifiche apportate al procedimento dinanzi al Giudice di Pace.
Applicazione del processo telematico
La prima, rilevante, modifica riguardante i procedimenti dinnanzi al Giudice di Pace, in linea con la semplificazione degli atti processuali e la digitalizzazione del processo, è l’ applicazione del processo telematico anche a questo ufficio. La modifica entrerà vigore a decorrere dal 30.06.23
Competenza del Giudice di Pace
Oltre alla digitalizzazione la Riforma Cartabia ha modificato l’art. 7 del CPC rubricato “ Competenza del Giudice di Pace” ampliando la competenza per valore, che pre Cartabia, era € 5000,00, a 10.000,00 €. Aumentato, altresì, il valore delle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, da 20.000,00 € a 25.000,00€.
Ferma la competenza per materia e e quella esclusiva del giudice di pace.
Assetto Procedurale
Il D.lgs 149/22 oltre a modificare la competenza del GDP, ha inciso in maniera importate rimodulando e modificando l’assetto procedurale per i giudizi davanti al GDP
Ante Riforma il giudizio, davanti al Giudice di Pace, veniva introdotto con atto di citazione. A decorrere, invece, dal 28 Febbraio 2023 la domanda, come indicato nell’art. 316 CPC, “si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili” ergo con ricorso che deve contenere “oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto”. Entro 05 giorni il Giudice di Pace designato, fissa dunque la data di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto; il decreto di fissazione dovrà essere notificato, unitamente al ricorso, a cura dell’attore. Tra la notifica e l’udienza devono o intercorrere, termini liberi, non minori di 40 gg. se la notifica è in Italia e 60 se all’estero.
L’attore si costituisce in giudizio con il deposito del ricorso e decreto notificati, unitamente alla procura. Il convenuto, invece, dovrà costituirsi in giudizio nel termine fissato dal giudice o comunque entro e non oltre dieci giorni prima dell’udienza, con il deposito della comparsa di risposta, in cui dovrà proporre le proprie difese e prendere, in modo chiaro e specifico, posizione su quanto affermato dall’attore nella domanda, dare indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui intende avvalersi e formulare le conclusioni. A pena di decadenza il convenuto dovrà, poi, proporre domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio, ed altresì formulare la chiamata in causa di un terzo e chiedere lo spostamento dell’udienza.
Nella prima udienza il giudice interroga le parti e tenta la conciliazione. Qualora la conciliazione non dovesse riuscire, si procederà a norma dell’art. 281 duodecies, commi 2, 3 e 4 c.p.c.
Alla prima udienza l’attore, laddove si renda necessario a seguito della difesa del convenuto, potrà la chiamare in causa il terzo, se il giudice autorizza la chiamata, fissa nuova udienza e assegna termine per la Chiamata. Il terzo parteciperà all’udienza nei modi e tempi ex art. 271 -undecies
Sempre alla prima udienza, a pena di decadenza, le parti potranno proporre tutte le eccezioni conseguenza della difesa avversa, se ritenuto necessario, il giudice potrà concedere un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare la domanda, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché un ulteriore termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Il riformato art.321 prevede “Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’articolo 281 sexies “ , quindi il Giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo con una breve esposizione dei motivi di fatto e di diritto che hanno fondato la decisione , in tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede come detto deposita la sentenza nei successivi trenta giorni. .
Continuate a seguire il nostro blog per essere sempre informati. Prossimo appuntamento con l’ articolo sulla “Cognizione Ordinaria del processo civile.”
Se vuoi rileggere i precedenti articoli sulle modifiche della “Riforma Cartabia” al Processo Civile :
https://www.meplaw.net/la-riforma-cartabia-del-processo-civile-la-digitalizzazione/
https://www.meplaw.net/la-riforma-cartabia-del-processo-civile-comunicazioni-e-notifiche/
- Posted by MepLaw
- On 25 Maggio 2023
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