COVID-19, FASE 2 NEL SETTORE DEI TRASPORTI
Il DPCM 26 aprile 2020, in sostituzione di quello del 10 aprile 2020, prevede numerose misure per il settore dei trasporti che si applicheranno a partire dal 4 maggio 2020 e resteranno in vigore fino al 17 maggio 2020. Dette misure si applicano a tutto il territorio nazionale salvo eventuali ordini di contenimento più restrittivi che potranno essere impartiti dalle regioni anche d’intesa con il Ministro della Salute e relativamente al territorio regionale
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
Così come previsto dal decreto precedente, vengono confermate le restrizioni per coloro che intendono fare ingresso nel territorio italiano tramite trasporto aereo, marittimo, terrestre e ferroviario. L’art. 4 prevede che sia onere degli armatori e dei vettori in generale, al momento dell’imbarco, acquisire e verificare la documentazione fornita dai passeggeri.
Detta documentazione dovrà riportare i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove verrà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria ed un recapito telefonico. Spetta sempre ai vettori provvedere alla misurazione della temperatura e negare l’imbarco nel caso in cui venga riscontrato uno stato febbrile. Al momento dello sbarco, i passeggeri dovranno poi comunicare il loro ingresso in Italia all’azienda sanitaria locale e rispettare un periodo di isolamento per 14 giorni. Ai sensi del comma 9 del citato articolo, sono esonerati da tali misure i membri degli equipaggi, i lavoratori transfrontalieri, il personale sanitario ed i soggetti che appartengono a imprese aventi sede legale in Italia.
L’art. 5, in deroga all’art. 4, prevede che l’obbligo di isolamento non si applica a chi transita nel territorio italiano esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e comunque per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabili per giustificato motivo di ulteriori 48 ore). Sussiste tuttavia l’obbligo di comunicazione dell’ingresso alle aziende sanitarie locali. Scaduto il termine di permanenza previsto, il soggetto in transito avrà l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale o in alternativa iniziare il periodo di isolamento fiduciario della durata di 14 giorni.
Per quanto riguarda le navi da crociera, l’art. 6 sancisce la sospensione di tutti i servizi di crociera da parte delle navi che battono bandiera italiana ed il divieto di imbarcare nuovi passeggeri sino al termine della crociera stessa. Allo sbarco nei porti italiani, i passeggeri residenti in Italia dovranno rispettare il periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso la loro abitazione, mentre i passeggeri stranieri e residenti all’estero saranno trasferiti presso le destinazioni estere con spese a carico della compagnia di navigazione. È fatto infine divieto alle navi da crociera battenti bandiera straniera di fare scalo nei porti italiani.
Il Protocollo per la logistica e le Linee Guida del Trasporto Pubblico
In tema di trasporti pubblici di linea, l’art. 7 rimanda al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” (allegato 8) – sottoscritto in data 20 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle organizzazioni di categoria e dalle rappresentanze sindacali – nonché alle “Linee guida del trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” (allegato 9).
Gli allegati contengono una serie di misure comuni rivolte a tutti gli operatori indipendentemente dalle modalità di trasporto. Tra queste, si segnala la sanificazione e igienizzazione frequente ed accurata dei locali e dei mezzi di trasporto; la vendita limitata dei biglietti in modo da garantire il rispetto della distanza di 1 metro tra un passeggero e l’altro, l’introduzione di rilevatori della temperatura nelle sale operative e di controllo; l’utilizzo di mascherine e guanti. L’obbligatorietà dell’uso delle mascherine all’interno dei mezzi di trasporto (così come in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico) è poi confermata dall’art. 3 comma 2 del citato decreto. Tra le c.d. misure di sistema, l’allegato 9 auspica l’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine attività al fine di prevenire i rischi connessi alla mobilità dei cittadini. Viene poi richiamato il principio di responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico e si invitano gli operatori ad adottare pannelli ad informazione mobile per favorire la comunicazione ed il rispetto delle misure di sicurezza dettate per l’utilizzo dei mezzi di trasporto.
Con riferimento al settore marittimo e portuale, viene poi specificato che l’attività di disinfezione a bordo delle navi avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali quali ad esempio scarico, carico e movimentazione merci, sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Le attrezzature dovranno essere disinfettate ad ogni cambio operatore e a cura dello stesso con l’uso dei prodotti messi a disposizione dall’azienda. Viene poi incoraggiato l’uso di sistemi telematici per lo scambio documentale tra nave, terminal ed operatori marittimi (polizze di carico, documenti di trasporto e doganali). Infine, è sospesa la consegna di pass per l’accesso a bordo della nave per una serie di operatori di terra, tra cui agenti marittimi, piloti, ormeggiatori, operatori portuali.
Numerose sono anche le disposizioni specifiche per il trasporto aereo di linea. Negli aeroporti viene richiesta la separazione tra porte di entrata e porte di uscita; l’osservanza di percorsi a senso unico nei percorsi fino ai gate ed i controlli della temperatura sia al terminal di imbarco che di sbarco. A bordo degli aeromobili sarà invece necessario l’uso della mascherina e mantenere la distanza tra passeggeri di almeno un metro. Misure di contingentamento degli accessi, di gestione di flussi e utilizzo di mascherine sono previsti anche per i trasporti ferroviari, metropolitane e trasporti pubblici locali stradali.
Conclusioni
Sebbene a prima vista i testi contenuti nei due allegati possano risultare molto simili, sembra doversi riconoscere al Protocollo un carattere maggiormente cogente, dovuto questo anche dal tenore delle locuzioni “non è consentito”, “obbligo”, “divieto” presenti nel testo. A conferma della natura precettiva del Protocollo, l’art. 2 comma 8 del decreto prevede che “la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza” Al contrario, le linee guida esprimono delle raccomandazioni rivolte ad utenti ed operatori nel settore dei trasporti per contenere la diffusione del virus. È fatto riferimento infatti al concetto di responsabilità individuale e vengono utilizzati termini quali “misure auspicabili”, “è opportuno”, “raccomandazione”. Forse, si sarebbe potuto fare ricorso ad una maggiore chiarezza terminologia per definire in maniera netta che cosa è vietato e obbligatorio e che cosa invece è meramente auspicabile e raccomandato. Tale sforzo avrebbe, probabilmente, aiutato utenti ed imprese a individuare meglio le condotte da adottare nella c.d. fase 2.
Avv. Lorenzo Macchi
- Posted by Lorenzo Macchi
- On 30 Aprile 2020