STUDIO LEGALE ITALIANO IN AMERICA – COSTITUIRE TRUST

STUDIO LEGALE  ITALIANO IN AMERICA – COSTITUZIONE DI TRUST

L’Ufficio Americano è l’ufficio più occidentale del Gruppo e risiede in New York.

Negli uffici Americani di New York, MepLaw si occupa di corporate, contrattualistica internazionale, Re-Location,
Proprietà intellettuale, import/export e di TRUST e di tutte le problematiche affini a tale istituto.

Il Trust, istituto di matrice anglosassone, sviluppatosi nei paesi di common law, fa il suo
ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell’Aja ad opera della legge 9 ottobre 1989, n. 364.
Il Trust in America è invece una figura giuridica molto versatile, che può assumere forme estremamente diversificate rispetto all’Italia.

Il Trust, in ogni caso, ovunque costituito, è certamente un istituto che si presta ad essere impiegato nell’esercizio di ampie
autonomie negoziali ma soprattutto è utile per perseguire i più svariati scopi aventi ad oggetto una regolatoria successoria,
o finalità lucrative in ambito societario, piuttosto che per tutelare un patrimonio da aggressioni esterne ovvero per la semplice
tutela creditizia.

Uno dei temi più ricorrenti e complessi dal punto di vista della Fiscalità internazionale è quello relativo alla
gestione ed alla compliance fiscale da parte di un residente fiscale in Italia beneficiario di un Trust costituito all’estero,
con particolare riferimento all’America.
I redditi derivanti da Trust Americano, per esempio, coinvolgono meccanismi completamente diversi da quelli Italiani e per tale
ragione le dichiarazioni dei redditi in U.S.A., (sia del trust che del beneficiario), non sono fonti da riportare nelle dichiarazioni in
Italia. Finanche vi è da ritenere come le dichiarazioni dei redditi Americane possano per giunta indurre all’inganno con
conseguenze spiacevoli a seguito di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate Italiana. Basti pensare che in South Dakota sono
ammessi i Dynastic Trust che, a differenza dei Trust noti, non hanno praticamente termine, permettendo a diverse generazioni
di godere di un patrimonio senza mai entrarne in possesso (vengono dunque posticipate “senza termini” le imposte di successione
dei paesi in cui il Trust è beneficiario – viene dunque evitato che la ricchezza possa diminuire al passaggio generazionale).

In America si distinguono principalmente tali categorie di Trust:
Il Grantor Trust ed il Non-Grantor Trust (che a sua volta si suddivide in Simple Non-Grantor Trust e Complex Non-Grantor Trust).

Il Grantor Trust è il Trust Americano secondo cui il Disponente (Grantor) mantiene una determinata quantità di poteri all’interno del trust medesimo

e pertanto l’effetto segregativo è piuttosto limitato, i beni sono dichiarati nella Tax Return da parte del Grantor e sempre il Grantor è
considerato proprietario degli assets sottostanti.

Le applicazioni dell’istituto del Trust sono comunque molteplici e possono essere poste in essere dallo Studio Legale MEPLAW

Lo Studio è convenientemente situato nelle principali città di America  e offre assistenza in vari campi del diritto.

Per maggiori informazioni sul Trust Americano, non esitate a contattarci richiedendo una prima call informativa.

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