
COSTITUZIONE DI TRUST
Negli uffici americani, MEPLAW si occupa di corporate, contrattualistica internazionale, Re-Location, Proprietà intellettuale, import/export, di TRUST e di tutte le problematiche affini a tale istituto.
Il Trust, istituto di matrice anglosassone, sviluppatosi nei paesi di common law, fa il suo ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell’Aja ad opera della legge 9 ottobre 1989, n. 364.
Il Trust in America è invece una figura giuridica molto versatile, che può assumere forme estremamente diversificate rispetto all’Italia.
Il Trust, in ogni caso, ovunque costituito, è certamente un istituto che si presta ad essere impiegato nell’esercizio di ampie autonomie negoziali ma soprattutto è utile per perseguire i più svariati scopi aventi ad oggetto una regolatoria successoria, o finalità lucrative in ambito societario, piuttosto che per tutelare un patrimonio da aggressioni esterne ovvero per la semplice tutela creditizia.
Uno dei temi più ricorrenti e complessi dal punto di vista della fiscalità internazionale è quello relativo alla gestione ed alla compliance fiscale da parte di un residente fiscale in Italia beneficiario di un Trust costituito all’estero, con particolare riferimento all’America.
I redditi derivanti da Trust americano, per esempio, coinvolgono meccanismi completamente diversi da quelli italiani e per tale ragione le dichiarazioni dei redditi in USA, sia del trust che del beneficiario, non sono fonti da riportare nelle dichiarazioni in Italia. Finanche vi è da ritenere come le dichiarazioni dei redditi americane possano per giunta indurre all’inganno con conseguenze spiacevoli a seguito di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana. Basti pensare che in South Dakota sono ammessi i Dynastic Trust che, a differenza dei Trust noti, non hanno praticamente termine, permettendo a diverse generazioni di godere di un patrimonio senza mai entrarne in possesso (vengono dunque posticipate “senza termini” le imposte di successione dei paesi in cui il Trust è beneficiario evitando che la ricchezza possa diminuire al passaggio generazionale).
In America si distinguono principalmente tali categorie di Trust: il Grantor Trust ed il Non-Grantor Trust (che a sua volta si suddivide in Simple Non-Grantor Trust e Complex Non-Grantor Trust).
Il Grantor Trust è il Trust americano secondo cui il Disponente (Grantor) mantiene una determinata quantità di poteri all’interno del trust medesimo e pertanto l’effetto segregativo è piuttosto limitato, i beni sono dichiarati nella Tax Return da parte del Grantor e sempre il Grantor è considerato proprietario degli assets sottostanti.
Le applicazioni dell’istituto del Trust sono comunque molteplici e possono essere attuate dallo Studio Legale MEPLAW, il quale è convenientemente situato nelle principali città americane e offre assistenza in vari campi del diritto.
Per maggiori informazioni sul Trust Americano, non esitate a contattarci richiedendo una prima call informativa.
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