Tutte le indicazioni di ADM nelle ultime circolari
A seguito dell’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha emanato alcune circolari, con l’intento di chiarire i profili di rilievo per gli operatori del settore.
La circolare prot. n. 41/2020 del 26 ottobre u.s. ha confermato che i Corner possono continuare a raccogliere gioco pubblico, trattandosi di pubblici esercizi c.d. “generalisti” (con codice ateco principale diverso dal gioco, come a scopo esemplificativo bar e rivendite di tabacchi) per i quali il DPCM del 24 ottobre non ha previsto disposizioni specifiche e, di conseguenza, troveranno applicazione le norme del DPCM che riguardano tali locali, fatte salve le norme più restrittive adottate dalle singole Regioni.
Detta esclusione dei Corner è stata altresì confermata in altra circolare, prot. n. 44/20 del 29 ottobre 2020, contenente le istruzioni operative conseguenti alla sospensione delle attività di raccolta del gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento.
Nella circolare in parola viene ribadito che “Con Circolare n. 41/2020 del 26.10.2020 l’Agenzia ha chiarito che “devono, pertanto, ricomprendersi in tale previsione, esclusivamente, le sale da gioco specialistiche”, nulla disponendo la norma citata in relazione alla raccolta del gioco presso pubblici esercizi c.d. “generalisti”, in relazione ai quali non sono state previste disposizioni specifiche, con la conseguente applicazione delle prescrizioni poste, riguardo agli stessi, dal predetto DPCM e salva restando la possibilità di adottare, a livello territoriale, misure restrittive delle attività ivi svolte”.
ADM ha quindi sospeso, a decorrere dal 14 ottobre u.s., la maturazione della base imponibile forfetaria del Preu sugli apparecchi da intrattenimento AWP installati presso gli esercizi pubblici la cui attività di gioco sia stata interrotta ai sensi del DPCM 24.10.2020 ovvero ai sensi di analoghi provvedimenti, anche antecedenti, emanati dalla Regione o dall’Ente locale di riferimento. Il Concessionario, attraverso i messaggi telematici previsti dal protocollo di comunicazione comma 6A, deve porre gli apparecchi interessati in magazzino, in stato di blocco ovvero di manutenzione straordinaria [in questo ultimo caso mediante l’invio dell’apposito messaggio telematico – identificato dal numero 724 “mancata estrazione del contatore”, con causale 1 – dal sistema del concessionario al sistema di controllo AWP, come previsto dal vigente protocollo di comunicazione comma 6 a)]. Resta naturalmente salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in tema di maturazione del Preu in relazione agli apparecchi per i quali sia regolarmente effettuata ed inviata al sistema di controllo la lettura dei relativi contatori.
La circolare disciplina inoltre la sospensione della decorrenza del termine di riscossione dei ticket VLT, regolarmente emessi per i quali alla data del 14 ottobre 2020 non sia scaduto il termine per il pagamento delle vincite. ADM dispone che a decorrere dalla predetta data, il termine per la presentazione della richiesta di pagamento dei ticket fissato dall’art.13.2 del decreto recante le regole tecniche di produzione dei sistemi di gioco VLT di cui al decreto direttoriale 4 aprile 2017 e s. m. e i. sia sospeso per il periodo indicato dal DPCM 24.10.2020 o da eventuali successivi provvedimenti di contenuto analogo adottati dal Governo ovvero dalle Regioni e/o dagli Enti locali.
I concessionari procederanno al pagamento dei ticket regolarmente emessi attraverso la validazione “manuale” degli stessi, seguendo le istruzioni diramate con la nota prot. n. 183005/R.U. del 16 giugno 2020 e trasmetteranno i dati relativi ai ticket “scaduti-riscossi” avendo cura di indicare gli estremi del provvedimento che ha disposto la sospensione, la data di inizio efficacia dello stesso unitamente all’organo emanante. Al termine del periodo di efficacia del provvedimento ricomincerà a decorrere il conteggio dei giorni necessari per la riscossione della vincita.
Dalle notizie che ci pervengono da tutta Italia, tuttavia, le circolari dell’ADM, con le quali – lo si ribadisce – è stato chiarito che le attività di slot e corner possono proseguire in base a quanto previsto dal decreto, non è ancora stata recepita dalle Forze dell’Ordine, che in questi giorni hanno elevato numerose sanzioni a gestori ed esercenti di corner e bar.
Pur essendo queste attività pienamente legittimate ad operare, le stesse sono state sanzionate e a volte addirittura sospese, in pieno abuso di potere, contribuendo ad aggravare una situazione emergenziale e di crisi senza precedenti.
Livia Rigillo
- Posted by Livia Rigillo
- On 30 Ottobre 2020