Tokenizzazione e modelli organizzativi: il caso Ferveo
I recenti sviluppi della tecnologia blockchain hanno inciso sulle modalità di finanziamento delle imprese, aprendo la strada a modelli di raccolta di capitali basati sulla tokenizazzione.
Anche nel contesto italiano si registrano esperienze imprenditoriali che hanno adottato tali strumenti, come nel caso della società italiana Ferveo, la quale funge da esempio utile per verificare la compatibilità tra tokenizzazione e i regimi del diritto societario.
L’analisi di questo modello consente di osservare come l’emissione di token possa essere utilizzata non soltanto come strumento di accesso a beni o servizi, ma anche come meccanismo capace di instaurare una relazione qualificata tra emittente e destinatari dei token. Il caso si presta, pertanto, a una lettura sistematica alla luce dell’ordinamento italiano, con riferimento alla possibile qualificazione dei token emessi e alle conseguenze sulla disciplina societaria.
La blockchain come infrastruttura
Nel modello adottato da Ferveo, la tecnologia blockchain svolge la funzione di infrastruttura tecnica per l’emissione e la circolazione dei token. La blockchain, in quanto registro distribuito e immutabile, consente di rappresentare e trasferire diritti in modo trasparente, nonché di automatizzare determinate prestazioni mediante smart contracts.
Tale utilizzo non comporta, di per sé, una modifica delle situazioni giuridiche, ma incide sulle modalità di esercizio e di circolazione dei diritti, ponendo il problema della loro corretta qualificazione in termini giuridici.
L’esperienza di Ferveo mostra come la tokenizzazione possa essere usata come strumento di raccolta di risorse finanziarie, in una logica che presenta evidenti similitudini con le Initial Coin Offerings (ICOs). In questo contesto, la qualificazione dei token non dipende dal nome loro attribuito, ma dai diritti che essi conferiscono, secondo un approccio basato sul contenuto sostanziale dell’operazione, seguito anche dalle autorità di vigilanza.
Difatti, la summenzionata società sta collaborando con le autorità di vigilanza. La piattaforma adibita per il rilascio e scambio dei token è Fleap, la quale è in possesso di una autorizzazione della Consob per operare in questa nicchia di mercato. Pur riferendosi alla tokenizzazione di azioni e non all’emissione di utility token in senso stretto, offre comunque un termine di confronto rilevante per valutare la capacità dell’ordinamento di assorbire strumenti tokenizzati di diritti patrimoniali e amministrativi.
La ricostruzione in termini di strumenti finanziari partecipativi
Alla luce delle caratteristiche del modello adottato da Ferveo, appare plausibile ricondurre i token emessi nell’ambito degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6, c.c. La norma consente infatti l’emissione di strumenti forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, con esclusione del voto nell’assemblea generale, a fronte di apporti anche da parte di terzi.
Il caso Ferveo consente di osservare come la tokenizzazione possa costituire una modalità tecnologica di attuazione di tale previsione normativa. I token fungono da veicolo digitale di diritti che trovano la loro fonte nel regolamento dell’operazione, analogamente a quanto avviene per gli strumenti finanziari partecipativi disciplinati dallo statuto.
Diversamente da esperienze più radicali, come le Decentralised Autonomous Organisations, il modello adottato da Ferveo si colloca all’interno di un assetto organizzativo riconducibile alle categorie tradizionali del diritto societario. La presenza di un soggetto giuridico identificabile consente di preservare i principi di imputazione della responsabilità e di riconducibilità delle decisioni a un centro organizzativo umano.
Il confronto con le DAOs assume rilievo non come modello alternativo immediatamente applicabile, ma come termine di paragone per evidenziare i limiti oltre i quali l’adattamento tecnologico entra in tensione con l’ordinamento.
Conclusione
Per concludere, il caso Ferveo dimostra come la tecnologia blockchain possa essere utilizzata per innovare le modalità di finanziamento e di organizzazione dell’impresa senza determinare una frattura con il diritto societario italiano. La riconduzione dei token emessi alla categoria degli strumenti finanziari partecipativi consente di integrare l’innovazione tecnologica nel un quadro normativo già esistente, valorizzando la funzione della tokenizzazione come strumento.
Resta affidato al legislatore e all’interprete il compito di affinare tale ricostruzione, al fine di garantire certezza del diritto e tutela degli investitori, senza ostacolare lo sviluppo di modelli imprenditoriali innovativi.

- Posted by Angelo Vito Falsini
- On 16 Marzo 2026
