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	<title>blockchain Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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		<title>RESPONSABILITÀ NELLE PIATTAFORME DeFi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Angelo Vito Falsini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>DeFi e responsabilità: tra anonimato, DAO e giurisdizioni fluide, il diritto affronta nuove sfide oltre gli schemi tradizionali. Negli ultimi anni, uno degli sviluppi più rilevanti in ambito finanziario e tecnologico è rappresentato dall’ascesa di modelli decentralizzati basati su blockchain, comunemente identificati come DeFi (Decentralised Finance), DEX (Decentralised Exchanges) e DAO (Decentralised Autonomous Organisations). Il [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>DeFi e responsabilità: tra anonimato, DAO e giurisdizioni fluide, il diritto affronta nuove sfide oltre gli schemi tradizionali.</h3>
<p>Negli ultimi anni, uno degli sviluppi più rilevanti in ambito finanziario e tecnologico è rappresentato dall’ascesa di <strong>modelli decentralizzati basati su blockchain</strong>, comunemente identificati come <strong>DeFi</strong> (Decentralised Finance), <strong>DEX</strong> (Decentralised Exchanges) e <strong>DAO</strong> (Decentralised Autonomous Organisations).</p>
<p>Il tratto distintivo di tali ecosistemi è l’assenza di intermediari tradizionali, elemento che genera una frizione evidente con gli schemi classici di imputazione della responsabilità giuridica, storicamente fondati sull’individuazione di un soggetto fisico o giuridico determinato. Ne deriva una domanda centrale: <strong>chi risponde in un sistema privo di un gestore identificabile?</strong></p>
<p>Le criticità possono essere ricondotte a tre profili principali:</p>
<p>(i) difficoltà di individuare un soggetto gestore unico;</p>
<p>(ii) incertezza sulla giurisdizione territorialmente competente;</p>
<p>(iii) adattamento complesso delle categorie normative tradizionali a fattispecie tecnologicamente nuove.</p>
<h4><strong>I <em>wallet</em> crittografici</strong></h4>
<p>Un esempio è rappresentato dai <strong>wallet crittografici</strong>, strumenti che consentono di detenere e trasferire asset digitali tramite indirizzi pubblici associati a chiavi private. A differenza degli account bancari tradizionali, i wallet possono essere sia custodial (gestiti da intermediari) sia self-custodial, ossia controllati direttamente dall’utente senza obblighi di identificazione.</p>
<p>Questa architettura rende complessa l’attribuzione delle operazioni ad un soggetto, specie quando l’utilizzo avvenga tramite infrastrutture decentralizzate o servizi localizzati in ordinamenti scarsamente cooperativi che favoriscano questo tipo di comportamenti; basti pensare al fenomeno dei c.d. <em>“tax havens”</em> o paradisi fiscali.</p>
<p>In tale contesto, alcune tecnologie blockchain si prestano a essere impiegate anche per finalità illecite, in particolare nei reati contro il patrimonio e l’ordine economico. Con riferimento agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., strumenti quali <em>mixer</em>, <em>bridge cross-chain</em> e protocolli di offuscamento delle transazioni possono ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari, agevolando condotte di riciclaggio o autoriciclaggio.</p>
<p>Si tratta, tuttavia, non di un vuoto normativo assoluto, quanto piuttosto di un ambito in cui le categorie tradizionali incontrano limiti applicativi, specie sotto il profilo probatorio.</p>
<h4><strong>Governance decentralizzata</strong></h4>
<p>Un ulteriore profilo problematico riguarda le forme di governance decentralizzata, in particolare nelle <strong>DAO</strong>. In tali contesti, decisioni rilevanti vengono assunte tramite votazioni distribuite tra una pluralità di partecipanti, spesso anonimi. Ciò solleva interrogativi in ordine alla possibile imputazione di responsabilità in capo agli sviluppatori originari del protocollo, ai detentori di token di governance o ai soggetti che promuovono attivamente determinate scelte operative. La distribuzione del potere decisionale e la natura decentralizzata delle <strong>DAO</strong>, prive di personalità giuridica, rendono più complessa l’individuazione di un centro di imputazione delle azioni della collettività.</p>
<p>Dinamiche analoghe emergono nei fenomeni, un tempo più prevalenti ma comunque di grande rilevanza, di manipolazione del mercato in ambito crypto, come gli schemi di <em>pump and dump</em> organizzati tramite canali social o piattaforme di messaggistica simili. In tali ipotesi, gruppi coordinati promuovono l’acquisto di token a bassa liquidità, determinandone un rapido aumento di prezzo per poi dismettere le proprie posizioni a danno degli investitori meno informati.</p>
<p>Sebbene condotte simili presentino evidenti affinità con le tradizionali fattispecie di abuso di mercato, l’assenza di emittenti formalizzati, mercati regolamentati e intermediari vigilati rende più complessa l’applicazione delle categorie classiche del diritto e l’individuazione dei soggetti responsabili.</p>
<h4><strong>Tentativi regolatori</strong></h4>
<p>A fronte di tali criticità, si moltiplicano i tentativi regolatori volti a ricondurre tali fenomeni entro schemi giuridici più definiti. In ambito europeo, iniziative come il regolamento MiCA rappresentano un primo passo verso la creazione di un quadro armonizzato, pur con limiti evidenti rispetto alle applicazioni pienamente decentralizzate. La tensione tra innovazione tecnologica e categorie giuridiche tradizionali appare destinata a permanere: se da un lato l’ordinamento tende ad estendere strumenti investigativi e criteri di imputazione esistenti, dall’altro la natura fluida e transnazionale degli ecosistemi decentralizzati impone un adattamento continuo dei profili di responsabilità. In questa prospettiva, più che di assenza di responsabilità, sembra appropriato parlare di una sua nuova configurazione sulla base dei continui sviluppi.</p>
<p>La natura transnazionale di tali infrastrutture riduce l’efficacia di interventi regolatori unilaterali: anche laddove singoli ordinamenti introducano presidi normativi stringenti, permangono aree operative collocate in giurisdizioni meno collaborative. Ne deriva uno scenario in cui la responsabilità giudiziale non scompare, ma si frammenta, imponendo un ripensamento delle categorie di imputazione e delle strategie in ambito investigativo.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2026/03/Angelo-Falsini-2.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/angelo-vito-falsini/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Angelo Vito Falsini</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/responsabilita-nelle-piattaforme-defi/">RESPONSABILITÀ NELLE PIATTAFORME DeFi</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>SMART CONTRACTS: CODICE VS DIRITTO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Angelo Vito Falsini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aumento dell’efficienza e della fiducia, ma a che costo? Compatibilità delle nuove tecnologie con il diritto dell’ordinamento italiano. Gli smart contracts o contratti intelligenti sono spesso definiti come un insieme di promesse, espresse in forma digitale, la cui esecuzione è automatica grazie all’uso di protocolli inseriti nel codice.  In termini più semplici, si tratta di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4>Aumento dell’efficienza e della fiducia, ma a che costo? Compatibilità delle nuove tecnologie con il diritto dell’ordinamento italiano.</h4>
<p>Gli<strong> <em>smart contracts</em></strong> o contratti intelligenti sono spesso definiti come un insieme di promesse, espresse in forma digitale, la cui esecuzione è automatica grazie all’uso di protocolli inseriti nel codice.  In termini più semplici, si tratta di programmi informatici che, una volta inseriti in una <strong><em>blockchain</em></strong>, eseguono automaticamente quanto previsto nel codice al verificarsi di condizioni prestabilite, senza bisogno di ulteriori interventi umani.</p>
<h4><strong>La blockchain programmabile: il ruolo di Ethereum</strong></h4>
<p>Tra le piattaforme che hanno reso possibile lo sviluppo degli <strong>smart contracts</strong>, <strong>Ethereum</strong> occupa una posizione centrale. A differenza delle blockchain nate esclusivamente per il trasferimento di criptovalute, <strong>Ethereum</strong> si presenta come una vera e propria infrastruttura programmabile, sulla quale chiunque può sviluppare applicazioni decentralizzate (<em>dApps</em>) e integrare contratti intelligenti.</p>
<p>Questa flessibilità ha favorito l’adozione degli <strong>smart contracts</strong> in ambiti molto diversi tra loro: dalla raccolta di capitali alla governance societaria, dai sistemi di pagamento alla gestione di diritti e beni digitali. In teoria, le applicazioni sono limitate solo dalla capacità di tradurre una determinata fattispecie in linguaggio informatico.</p>
<h4><strong>Come funziona uno smart contract, in concreto</strong></h4>
<p>Dal punto di vista tecnico, uno <strong>smart contract</strong> è un programma informatico immutabile, registrato su una blockchain che ne garantisce trasparenza e sicurezza. La sua funzione è semplice: se una condizione si verifica, l’azione prevista viene eseguita automaticamente.</p>
<p>Un esempio classico riguarda una compravendita di beni tra privati. L’acquirente trasferisce il prezzo, in criptovaluta, ad uno smart contract che lo trattiene in <em>escrow</em> in un portafoglio appositamente adibito. Il bene viene spedito ed è dotato di un dispositivo IoT (<em>Internet of Things</em>). Quando il sistema di tracciamento rileva che la consegna è avvenuta nel luogo ed entro i termini prestabiliti, il pagamento viene automaticamente rilasciato al venditore. In caso contrario, la somma viene restituita all’acquirente.</p>
<p>Il principale vantaggio degli <strong>smart contracts</strong> risiede nella fiducia automatizzata: le parti non devono fidarsi l’una dell’altra, ma del codice. L’esecuzione è certa, immediata e predeterminata. I costi di transazione si riducono e il rischio di inadempimento viene, di fatto, eliminato.</p>
<p>Tuttavia, proprio questa caratteristica solleva interrogativi giuridici rilevanti. Che cosa accade se una delle parti vorrebbe non adempiere, assumendosi le conseguenze? E se sopravvengono circostanze impreviste? Il codice non conosce eccezioni, né margini di valutazione.</p>
<h4><strong>Il nodo giuridico</strong></h4>
<p>Nel diritto civile tradizionale, anche in quello italiano, l’inadempimento è una possibilità prevista dall’ordinamento. Una parte può decidere di non adempiere, consapevole di esporsi a rimedi quali il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto. In altre parole, la libertà contrattuale comprende anche la libertà di non adempiere al contratto, pagando il prezzo giuridico della violazione.</p>
<p>Gli <strong>smart contracts</strong>, invece, sembrano negare questa possibilità alla radice. Una volta che le condizioni codificate si verificano, l’esecuzione è inevitabile. Il contratto non “punisce” l’inadempimento: lo rende tecnicamente impossibile. Non a caso, è stato osservato che questa tecnologia rischia di sovvertire i principi fondamentali di molti ordinamenti giuridici.</p>
<p>Nel contesto italiano, gli <strong>smart contracts</strong> non possono essere considerati come un fenomeno estraneo all’ordinamento. Essi non sostituiscono il contratto in senso civilistico, ma ne rappresentano una particolare modalità di esecuzione tecnica. Restano quindi soggetti ai limiti imposti dalle norme imperative e alle condizioni concordate dalle parti.</p>
<p>Il problema non è tanto se uno smart contract “valga” giuridicamente, quanto come gestire le inevitabili frizioni tra la rigidità del codice e la flessibilità del diritto, che si fonda su concetti come buona fede, correttezza ed equità, difficilmente traducibili in linguaggio informatico.</p>
<p>Gli <strong>smart contracts</strong> promettono efficienza, certezza e automazione. Il diritto, invece, vive di eccezioni, interpretazioni e bilanciamenti. La vera sfida, per il futuro, sarà evitare che l’automazione diventi una gabbia, capace di sacrificare le garanzie sostanziali sull’altare della velocità.</p>
<p>Perché se è vero che il codice può eseguire un contratto, resta aperta una domanda fondamentale: può davvero sostituire il diritto?</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2026/03/Angelo-Falsini-2.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/angelo-vito-falsini/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Angelo Vito Falsini</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/smart-contracts-codice-vs-diritto/">SMART CONTRACTS: CODICE VS DIRITTO</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>PAYPAL SEMPRE PIU’ PRESENTE NEL MONDO NFT</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 12:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Pugliese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il gigante dei pagamenti USA richiede un brevetto per un marketplace NFT Il colosso del settore dei pagamenti PayPal ha recentemente depositato una domanda di brevetto negli Stati Uniti d’America avente ad oggetto un “marketplace” NFT, ovvero un sistema in linea di principio simile ai noti exchange centralizzati come Binance e Coinbase, ma esclusivamente limitato [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Il gigante dei pagamenti USA richiede un brevetto per un marketplace NFT</strong></h4>
<p>Il colosso del settore dei pagamenti <strong>PayPal</strong> ha recentemente depositato una domanda di brevetto negli Stati Uniti d’America avente ad oggetto un “<strong>marketplace” NFT</strong>, ovvero un sistema in linea di principio simile ai noti exchange centralizzati come Binance e Coinbase, ma esclusivamente limitato agli <strong>NFT</strong>.</p>
<p>Nella domanda di brevetto viene precisato il funzionamento del sistema, che dovrebbe consentire a due o più utenti di effettuare transazioni aventi ad oggetto <strong>NFT</strong> affidandosi ad un terzo soggetto, per scambiare token non fungibili di vario genere: non solo gli ormai noti collectibles, di fatto entrati a pieno titolo nel mercato crypto, ma file di qualsiasi tipo, ammesso che suscettibili di essere riportati su una<strong> blockchain</strong>.</p>
<p>Nella documentazione depositata, infatti, si parla di scambi aventi ad oggetto “qualsiasi dato digitale che possa essere rappresentato attraverso un registro blockchain decentralizzato”.</p>
<p>La domanda presentata da PayPal si inserisce in un più ampio contesto di sempre maggiore utilizzo ed adozione delle tecnologie basate sulla blockchain, come le criptovalute e gli NFT, da parte degli operatori tradizionali del settore della finanza e dei pagamenti: ad esempio, negli scorsi mesi, è stata la stessa PayPal a lanciare una propria stablecoin, cioè una valuta ancorata al dollaro americano, e ad aver dato ai propri clienti la possibilità di acquistare varie criptovalute direttamente dal proprio account PayPal.</p>
<p>Per ulteriori domande o proposte di business, vi invitiamo a prendere contatti con il dipartimento di nuove tecnologie dello Studio Legale Meplaw, che potrà assistervi in ogni vostra richiesta in materia di criptovalute ed NFT.</p>
<p><strong>Avv. Paolo Pugliese </strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/paypal-sempre-piu-presente-nel-mondo-nft/">PAYPAL SEMPRE PIU’ PRESENTE NEL MONDO NFT</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>È ufficiale la partnership tra lo Studio Legale Meplaw e lo Studio Legale Lexify</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 09:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Maggesi]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Schlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Lexify]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’accordo strategico consentirà alle due Law Firm di accrescere il proprio posizionamento sul mercato legale internazionale e delle nuove tecnologie È ufficiale la partnership tra lo Studio Legale Meplaw e lo Studio Legale Lexify. Due affermate realtà legali, la prima leader nel settore dell’internazionalizzazione con sedi in Italia, in Regno Unito, in Turchia, negli Stati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/e-ufficiale-la-partnership-tra-lo-studio-legale-meplaw-e-lo-studio-legale-lexify/">È ufficiale la partnership tra lo Studio Legale Meplaw e lo Studio Legale Lexify</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><em>L’accordo strategico consentirà alle due Law Firm di accrescere il proprio posizionamento sul mercato legale internazionale e delle nuove tecnologie </em></h4>
<p>È ufficiale la partnership tra lo <strong>Studio Legale Meplaw</strong> e lo <strong>Studio Legale Lexify</strong>.</p>
<p>Due affermate realtà legali, la prima leader nel settore dell’<strong>internazionalizzazione</strong> con sedi in Italia, in Regno Unito, in Turchia, negli Stati Uniti, in Spagna e negli Emirati Arabi, la seconda, dalla sede di Lugano, <strong>assoluto punto di riferimento Europeo</strong> in materia di <strong>blockchain</strong>, <strong>digital asset</strong> e <strong>regolamentazione bancaria</strong> e<strong> finanziaria</strong>. I due studi legali intraprendendo un importante percorso di collaborazione, rappresenteranno le migliori competenze afferenti al diritto internazionale ed al diritto delle nuove tecnologie. La partnership è stata possibile grazie all’accordo raggiunto tra il <strong>Managing Partner</strong> di Meplaw, Avv. Prof. <strong>Fabio Maggesi<img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-9012" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2023/07/foto-fabio-maggesi-e-lars-schichtling-.jpg" alt="" width="297" height="297" srcset="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2023/07/foto-fabio-maggesi-e-lars-schichtling-.jpg 1024w, https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2023/07/foto-fabio-maggesi-e-lars-schichtling--300x300.jpg 300w, https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2023/07/foto-fabio-maggesi-e-lars-schichtling--150x150.jpg 150w, https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2023/07/foto-fabio-maggesi-e-lars-schichtling--768x768.jpg 768w, https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2023/07/foto-fabio-maggesi-e-lars-schichtling--600x600.jpg 600w, https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2023/07/foto-fabio-maggesi-e-lars-schichtling--350x350.jpg 350w" sizes="auto, (max-width: 297px) 100vw, 297px" /> </strong>ed il Founding<strong> Partner</strong> di Lexify, Avv. <strong>Lars Schlichting.</strong></p>
<p>Entrambi i professionisti, grazie a specifiche e settoriali competenze nei diversi ambiti lavorativi, contribuiranno alla crescita costruttiva di questa partnership, con l’intento di renderla operativa in tutto il territorio mondiale.</p>
<p>L’ <strong>Avv. Prof. Fabio Maggesi</strong>, Founding and Managing Partner di <strong>Meplaw,</strong> è a capo del dipartimento Nuove Tecnologie dello Studio e dal 2019 nel ruolo di <strong>Managing Partner</strong> si occupa dello Sviluppo della Law Firm all’interno dei mercati internazionali, nonché dell’apertura delle nuove sedi in Italia, in Europa e nel resto del mondo. È inoltre partner di Mepamerica, società di consulenza americana facente parte del gruppo Meplaw , socio qualificato di MEPLAW P.C., sedente in Washington nonché partner di MEPLAW LTD in Regno Unito.</p>
<p>L’<strong>Avv. Lars Schlichting, Founding Partner</strong> di<strong> Lexify,</strong> si occupa da numerosi anni di diritto finanziario, fiscalità e nuove tecnologie con particolare attenzione alla blockchain ed ai <strong>crypto assets</strong>.  Insieme al team si adopera per aiutare le imprese finanziarie nella difficile sfida introdotta dall’odierna rivoluzione digitale.</p>
<p><strong>Meplaw</strong> e<strong> Lexify </strong>hanno tutti gli ingredienti per rendere la neonata partnership vincente.<br />
Ed infatti, apportando ulteriori competenze di diritto internazionale in Svizzera e favorendo contestualmente le competenze di Lexify in materia di blockchain all’interno dei più rilevanti paesi del mondo ove già presenzia Meplaw, ultima missione sarà quella di raggiungere anche tutti quei territori ancora inesplorati che i due partner, insieme, sapranno certamente valorizzare.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/e-ufficiale-la-partnership-tra-lo-studio-legale-meplaw-e-lo-studio-legale-lexify/">È ufficiale la partnership tra lo Studio Legale Meplaw e lo Studio Legale Lexify</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Approvato definitivamente il Regolamento MICA</title>
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		<pubDate>Mon, 15 May 2023 11:18:34 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Paolo Pugliese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quale futuro per le crypto in UE Il Parlamento Europeo ha definitivamente approvato il testo del regolamento MICA (Markets in Crypto-Assets Regulation): si tratta del primo provvedimento che norma a livello eurounitario molti aspetti dei mercati dei crypto-assets, anche se, come vedremo, esso non copre tutti gli aspetti di questo mondo molto vasto. In primis, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Quale futuro per le crypto in UE</h4>
<p>Il Parlamento Europeo ha definitivamente approvato il testo del <strong>regolamento MICA</strong> (Markets in Crypto-Assets Regulation): <strong>si tratta del primo provvedimento che norma a livello eurounitario molti aspetti dei mercati dei crypto-assets</strong>, anche se, come vedremo, esso non copre tutti gli aspetti di questo mondo molto vasto.</p>
<p>In primis, si deve riconoscere al legislatore europeo una certa velocità nell’approvazione del pacchetto legislativo: dalla prima proposta di <strong>MICA</strong> (settembre 2020) all’approvazione dello scorso aprile sono passati circa due anni e mezzo, un tempo molto rapido, se confrontato alle usuali lungaggini figlie dei dibattiti in sede europea. D’altro canto, il mondo crypto è totalmente diverso oggi rispetto al settembre 2020, motivo per cui restano dubbi in merito all’efficacia delle previsioni legislative, pur modificate numerose volte nel corso del processo di approvazione.</p>
<h4>Markets in Crypto- Assets</h4>
<p>Già dal nome “<strong>Markets in Crypto-Assets</strong>”, il regolamento richiama la normativa UE in materia di strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive, o MIFID), ed infatti vi sono profonde connessioni tra i testi legislativi: su tutte, uno degli aspetti più rilevanti di <strong>MICA</strong> è che le sue previsioni saranno applicabili solamente ai crypto-assets che non siano assimilabili agli strumenti finanziari “tradizionali”, in quanto questi ultimi rimarranno, anche dopo l’approvazione di <strong>MICA</strong>, nell’alveo delle normative finanziarie pre-esistenti.</p>
<p>L’articolo 1 di <strong>MICA</strong>, invece, chiarisce come l’obiettivo del testo sia quello di stabilire norme uniformi con riferimento a:</p>
<p>“(a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l&#8217;emissione e l&#8217;ammissione alla negoziazione di cripto-attività;</p>
<p>(b) l&#8217;autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica;</p>
<p>(c) la gestione, l&#8217;organizzazione e la governance degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-attività;</p>
<p>(d) le disposizioni a tutela dei consumatori per quanto riguarda l&#8217;emissione, la negoziazione, lo scambio e la custodia delle cripto-attività;</p>
<p>(e) le misure volte a prevenire gli abusi di mercato per garantire l&#8217;integrità dei mercati delle cripto-attività.”</p>
<p><strong>Obiettivo: definire un quadro unico per il settore crypto per i paesi dell&#8217;Unione </strong></p>
<p>Nel complesso, l’intento del legislatore europeo è quello di definire un quadro unico per il settore crypto in tutti i 27 Paesi dell’Unione, e, a tal proposito, non è un caso che lo strumento scelto sia quello del regolamento, cioè un testo legislativo che deve essere direttamente applicabile in ogni suo elemento in tutta l’UE, senza bisogno di recepimento.</p>
<p>D’altro canto, va sottolineato come restino fuori dal perimetro operativo di <strong>MICA</strong>:</p>
<ol>
<li>La maggior crypto del mondo, per notorietà e capitalizzazione di mercato, cioè Bitcoin;</li>
<li>Tutto ciò che riguarda il mondo della DeFi, la finanza decentralizzata e le DAO, le organizzazioni autonome decentralizzate;</li>
<li>La maggior parte degli NFT, una delle maggiori tendenze del 2021 che però, quantomeno nella maggior parte dei casi, non verranno considerati afferenti alla normativa <strong>MICA</strong>.</li>
</ol>
<p>Emergono, dunque, le due facce della medaglia <strong>MICA</strong>: se da un lato un quadro normativo armonizzato per tutti i Paesi europei potrebbe rappresentare un punto di svolta per la crescita dei crypto-assets, proiettando l’Europa come hub globale del settore, dall’altro la normativa presenta ancora lacune considerevoli, che, secondo quanto riferito da esponenti delle istituzioni europee, saranno colmate con atti legislativi successivi.</p>
<p>L’Unione Europea ha fatto il primo passo per posizionarsi alla testa del movimento per l’adozione delle crypto, con un primo sforzo che sicuramente sarà discusso ed analizzato dai legislatori di tutto il mondo.</p>
<p>Stanti i nuovi requisiti di autorizzazione <strong>MICA</strong>, chiunque offra servizi correlati ai crypto-assets in Europa dovrà essere autorizzato in tal senso: lo studio legale MEPLAW, che ha già da tempo avviato un proprio dipartimento in ambito blockchain &amp; crypto-assets, è a vostra disposizione per discutere di ogni questione relativa.</p>
<p><strong>Avv. Paolo Pugliese</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/approvato-definitivamente-il-regolamento-mica/">Approvato definitivamente il Regolamento MICA</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 25/2023: NOVITA PER FINTECH E DLT</title>
		<link>https://www.meplaw.net/pubblicato-il-decreto-legge-25-2023-novita-per-fintech-e-dlt/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 12:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Pugliese]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory Sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio dei ministri ha recentemente varato il Decreto Legge n.25/2023, presentato dal Ministro dell&#8217;Economia Giorgetti, in merito alla finanza digitale ed alla blockchain per azioni e bond. Il Decreto Legge in commento persegue un duplice scopo: da un lato, introdurre nel nostro ordinamento un quadro normativo per regolare l&#8217;emissione di azioni e obbligazioni &#8220;tokenizzate&#8221;, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio dei ministri ha recentemente varato il <strong>Decreto Legge n.25/2023</strong>, presentato dal Ministro dell&#8217;Economia Giorgetti, in merito alla <strong>finanza digitale</strong> ed alla <strong>blockchain</strong> per azioni e bond.</p>
<p>Il <strong>Decreto Legge</strong> in commento persegue un duplice scopo: da un lato, introdurre nel nostro ordinamento un quadro normativo per regolare l&#8217;emissione di azioni e obbligazioni &#8220;tokenizzate&#8221;, cioè inserite in un gettone virtuale (token) rappresentato in blockchain, nonché adeguare la legislazione italiana alle disposizioni del Regolamento Ue 2022/85 (cd. “DLT Pilot Regime”), onde evitare l’apertura di una procedura di infrazione a carico dell’Italia.</p>
<p>Il <strong>Decreto Legge 25/2023</strong> dà piena attuazione nel nostro ordinamento al regime pilota (temporaneo ed ancora in fase sperimentale) per le infrastrutture di mercato basate sui Registri Distribuiti (Distributed Ledger o DLT), la tecnologia base su cui si fonda la blockchain.</p>
<p>L’obiettivo del nuovo quadro normativo è quello di razionalizzare e velocizzare l’emissione, la circolazione ed il trasferimento degli strumenti finanziari “nativi digitali”: non v’è dubbio, infatti, che il settore sia ancora pesantemente condizionato da metodologie e prassi di mercato antiquate, con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità delle operazioni di negoziazione, ancora molto lunghe e macchinose.</p>
<p>Pertanto, un utilizzo efficiente delle nuove tecnologie anche in ambito finanziario può produrre notevoli vantaggi sia per le aziende che costruiranno queste nuove infrastrutture, in quanto potranno operare in un nuovo mercato, sia per le società che intendono raccogliere capitali, che vedranno semplificati i procedimenti, sia, in ultima analisi, per i consumatori, che si avvantaggeranno di un maggiore grado di trasparenza ed efficienza.</p>
<p>Inoltre, il Decreto Legge contiene misure volte a semplificare l’operatività della “<strong>Regulatory Sandbox”</strong> lanciata da Consob, IVASS e Banca d’Italia nel 2021: si tratta di un’iniziativa che permette alle aziende innovative nel settore fintech di sperimentare nuovi prodotti e servizi senza sottostare integralmente al pesante quadro regolatorio standard del settore finanziario, previa l’ammissione alla Sandbox deliberata dalla competente autorità di vigilanza.</p>
<p>Purtroppo, finora, la “<strong>Regulatory Sandbox</strong>” non ha riscontrato un particolare successo: difatti, nella prassi, pur essendo i requisiti di ammissione ben più snelli rispetto alle autorizzazioni standard del settore, essi sono comunque molto onerosi per le startup giovani, che, magari, non hanno ancora i mezzi per affrontare un processo che in ogni caso si presenta lungo e costoso. La speranza del legislatore, dunque, è di incentivare l’utilizzo di questo regime semplificandone alcuni aspetti chiave.</p>
<p>I professionisti dello Studio Legale MEPLaw si occupano da anni di diritto finanziario e delle nuove tecnologie e sapranno assistervi in ogni vostra iniziativa imprenditoriale, per cogliere al volo le opportunità della transizione verso un’economia pienamente digitalizzata.</p>
<p>Avv. Paolo Pugliese</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/pubblicato-il-decreto-legge-25-2023-novita-per-fintech-e-dlt/">PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 25/2023: NOVITA PER FINTECH E DLT</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>La città di Lugano emette il primo bond completamente digitale</title>
		<link>https://www.meplaw.net/la-citta-di-lugano-emette-il-primo-bond-completamente-digitale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 12:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Pugliese]]></category>
		<category><![CDATA[Prestito obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[SIX Digital Exchange]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Divisione finanze della Città di Lugano, in collaborazione con la Zürcher Kantonalbank, ha emesso un prestito obbligazionario di 100 milioni di franchi basato interamente sulla tecnologia blockchain: si tratta del primo prestito obbligazionario della storia del settore pubblico a essere emesso, listato e negoziato completamente in digitale su una piattaforma pienamente regolamentata basata sulla [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Divisione finanze della Città di Lugano, in collaborazione con la Zürcher Kantonalbank, ha emesso un <strong>prestito obbligazionario</strong> di 100 milioni di franchi basato interamente sulla <strong>tecnologia blockchain</strong>: si tratta del primo <strong>prestito obbligazionario</strong> della storia del settore pubblico a essere emesso, listato e negoziato completamente in digitale su una piattaforma pienamente regolamentata basata sulla tecnologia blockchain.</p>
<p>Per questo pionieristico progetto, la Città di Lugano ha scelto di effettuare l&#8217;emissione tramite la piattaforma <strong>SIX Digital Exchange</strong> (SDX), coerentemente con la visione e la missione esplicitate nelle Linee di sviluppo 2018-2028 della Città di Lugano e concretizza l&#8217;orientamento della Città a voler essere un &#8220;modello di innovazione&#8221; e a &#8220;promuovere e sostenere la trasformazione digitale, l&#8217;innovazione tecnologica, lo sviluppo e la ricerca, con l&#8217;obiettivo di essere una città all&#8217;avanguardia&#8221;. Sempre in quest’ambito si inseriscono le numerose iniziative patrocinate dalla Città di Lugano nel settore blockchain, tra cui il Plan B, evento che punta ad imporsi come nodo fondamentale per l’imprenditoria italo-svizzera in questo settore.</p>
<p>Con questa operazione, la Città di Lugano intende stimolare il settore pubblico a innovare anche nel settore finanziario, sostenendo l&#8217;evoluzione digitale del sistema tradizionale di emissione di prestiti obbligazionari. Il <strong>bond</strong> della Città sarà listato contemporaneamente sia sulla piattaforma <strong>SDX</strong> (digitale) sia sulla piattaforma <strong>SIX Swiss Exchange</strong> (borsa tradizionale), garantendo un dual listing agli investitori, che potranno così scambiarsi i titoli sulle due piattaforme.</p>
<p>Inoltre, il prestito obbligazionario ha ottenuto un rating ufficiale da parte dell&#8217;agenzia di rating Moody&#8217;s di livello Aa3 e ha le caratteristiche per essere incluso nel Swiss Bond Index, come gli altri prestiti emessi in passato da Lugano.</p>
<p>Questo è un esempio di come la tecnologia blockchain sta iniziando a essere utilizzata anche nel settore pubblico, aprendo la strada a nuove opportunità e possibilità nell&#8217;emissione e negoziazione di prestiti obbligazionari. Come riportato da numerosi CEO ed alti dirigenti dei maggiori istituti finanziari del mondo, la digitalizzazione e la tokenizzazione di questo tipo di strumenti rappresenta la prossima evoluzione del sistema finanziario, una rivoluzione che le imprese non possono lasciarsi scappare.</p>
<p>Avv. Paolo Pugliese</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/la-citta-di-lugano-emette-il-primo-bond-completamente-digitale/">La città di Lugano emette il primo bond completamente digitale</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>BlockPills 6: PoSeID-on, Blockchain per NoiPA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 11:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[NoiPA]]></category>
		<category><![CDATA[Smart contract]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Europa, Data Management e Data Protection All’interno del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione che sta coinvolgendo tutti gli stati membri dell’Unione Europea, il progetto PoSeID-on, tecnologia incentrata sull’emissione di smart contract blockchain based si propone di tutelare i dati personali detenuti dalle pubbliche amministrazioni attraverso la realizzazione di una piattaforma innovativa, condivisa e accessibile [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Europa, <em>Data Management</em> e <em>Data Protection</em></strong></p>
<p>All’interno del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione che sta coinvolgendo tutti gli stati membri dell’Unione Europea, il progetto PoSeID-on, tecnologia incentrata sull’emissione di <em>smart contract</em> <em>blockchain based</em> si propone di tutelare i dati personali detenuti dalle pubbliche amministrazioni attraverso la realizzazione di una piattaforma innovativa, condivisa e accessibile per la gestione (<em>Data Management</em>) e la protezione dei dati personali (<em>Data Protection</em>).</p>
<p><strong>PoSeID-on</strong><strong>, <em>smart contract blockchain based</em></strong></p>
<p>PoSeID-on permetterà agli utenti di autorizzare consapevolmente il trattamento dei dati personali, revocare le autorizzazioni concesse e rimuovere definitivamente i dati presenti in un archivio. Grazie al binomio <em>blockchain</em><em> – </em><em>smart </em><em>contract, </em>infatti, da un lato, verranno garantite la trasparenza e la sicurezza nel trattamento dei dati, e dall’altro, gli <em>smart contract</em> definiranno gli standard di comportamento d’accesso a determinati servizi, permettendo all’interessato un controllo costante sui propri dati personali.</p>
<p>Nello specifico, la <em>dashboard</em> di PoSeID-on fornirà un approccio innovativo per gestire la privacy degli interessati, attraverso:</p>
<ul>
<li>l&#8217;implementazione di un modello c.d. PEDaaS (<em>Privacy Enhanced Dashboard as a Service</em>) basato su una soluzione cloud, accessibile da qualsiasi luogo;</li>
<li>una architettura software <em>Open Source</em>, così da permettere ai diversi titolari del trattamento la personalizzazione della piattaforma ed adattarla alle proprie esigenze.</li>
</ul>
<p>Questo approccio supporterà un’ampia rosa di attori, in quanto, minimizzando i costi di gestione, permetterà alle pubbliche amministrazioni e alle PMI di conformarsi al GDPR con un investimento limitato.<strong> </strong></p>
<p><strong>PoseID-on in Italia e l’integrazione all’interno del sistema NoiPa</strong></p>
<p>Promossa dal Ministero dell’economia e delle Finanze, la piattaforma sarà utilizzata da enti pubblici e privati per garantire diritti quali la portabilità dei dati, il diritto di accesso, il diritto all’oblio e la limitazione al trattamento dei dati personali, consentendo così di dare attuazione ai principi enunciati nel GDPR.</p>
<p>In una fase embrionale, la piattaforma potrà essere utilizzata in via sperimentale dai dipendenti della pubblica amministrazione italiana attraverso NoiPA.</p>
<p>La base iniziale di utenti conterà dunque i circa 2,1 milioni di dipendenti del settore pubblico italiano gestiti dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze. Il servizio di gestione degli stipendi è stato infatti centralizzato dal sistema NoiPa, che gestisce annualmente pagamenti per oltre 51 miliardi di euro.</p>
<p>L’integrazione di PoSeID-on con NoiPa permetterà di raccogliere le autorizzazioni fornite dagli utenti così da poter permettere il controllo e condivisione trasparente delle informazioni personali archiviate nella piattaforma stessa.</p>
<p>In questo modo verrà garantita la protezione ed il controllo sui dati personali utilizzati dalla pubblica amministrazione.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/blockpills-6-poseid-on-blockchain-per-noipa/">BlockPills 6: PoSeID-on, Blockchain per NoiPA</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>BlockPills 5: Blockchain e supply chain</title>
		<link>https://www.meplaw.net/blockpills-5-blockchain-e-supply-chain/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 12:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[catena degli approvigionamenti]]></category>
		<category><![CDATA[crypto-economia]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una nuova opportunità Oggi una sfida fondamentale per tutte le aziende consiste nel gestire e integrare in un unico database le transazioni di un&#8217;azienda, la sua catena degli approvvigionamenti, i partner e i clienti. Le opportunità e rischi di ottimizzazione della business performance sono sicuramente molte per coloro che optano per la trasformazione della propria [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Una nuova opportunità</strong></p>
<p>Oggi una sfida fondamentale per tutte le aziende consiste nel gestire e integrare in un unico database le transazioni di un&#8217;azienda, la sua catena degli approvvigionamenti, i partner e i clienti. Le opportunità e rischi di ottimizzazione della business performance sono sicuramente molte per coloro che optano per la trasformazione della propria catena degli approvvigionamenti in piattaforme di catena degli approvvigionamenti digitali.</p>
<p>Abbiamo già visto nelle <em>pills</em> precedenti cos’è la Blockchain, per quanto attiene i suoi rapporti con la catena di distribuzione è utile richiamare la sintesi per cui questa nuova tecnologia è una nuova forma di architettura di database che consente a due o più parti, che operano attraverso una rete crittografica aperta e attendibile, di aumentare velocità, sicurezza e accuratezza degli accordi sulle transazioni finanziarie e commerciali. È un&#8217;infrastruttura globale aperta su cui possono essere costruite altre tecnologie e applicazioni.</p>
<p><strong>Aspetti economici della digitalizzazione</strong></p>
<p>I database sono generalmente centralizzati da qualcuno con controllo totale e unilaterale. La Blockchain consentirebbe una chiusura rapida e quasi immediata su tutte le transazioni lungo una catena degli approvvigionamenti digitali. Per questo motivo, potrebbe essere l&#8217;ideale per i processi multilaterali, in cui è necessario avere informazioni condivise, chiudere le transazioni, coordinare attività e scambiare valore. La Blockchain potrebbe consentire a un&#8217;azienda di tracciare il ciclo di vita di qualsiasi componente, sia come parte di un prodotto più grande che come prodotto singolo, con un unico numero univoco, gestendo in modo efficiente ed efficace l&#8217;intera catena, garantendo nel contempo l&#8217;integrità del prodotto.</p>
<p><strong>La sicurezza della digitalizzazione</strong></p>
<p>Basato su una tecnologia e un processo crittografico, un altro elemento critico per la catena degli approvvigionamenti è la capacità della tecnologia Blockchain di fornire sicurezza per le milioni di transazioni quotidiane che si spostano attraverso la catena di approvvigionamenti digitali. Questo aspetto è assolutamente cruciale per la totalità delle aziende che hanno l&#8217;obbligo legale di proteggere dati personali, proprietà intellettuale, informazioni finanziarie e altri dati sensibili inviati all&#8217;interno e all&#8217;esterno della catena degli approvvigionamenti. La capacità di Blockchain di proteggere i dati assume un&#8217;importanza maggiore data l&#8217;inadeguatezza dei metodi utilizzati dalle aziende in tutto il mondo. &#8220;Negli ultimi due decenni le informazioni di ogni tipo sono sempre più digitali e i nostri attuali metodi per gestire in sicurezza informazioni si stanno rivelando inadeguati. È ancora presto per valutarne l’impatto storico ma, di fatto, la Blockchain si sta rivelando un punto di svolta per la catena degli approvvigionamenti digitali, aiutandola a diventare più sicura e a diffonderne globalmente l’utilizzo. Questo è uno dei tanti motivi per cui le aziende devono sviluppare una migliore comprensione del potenziale di Blockchain e prepararsi a implementarlo nel prossimo futuro.</p>
<p>Crediamo che tutte le aziende non possano ignorare Blockchain e debbano iniziare a studiarne il potenziale per comprenderne l’implementazione. Anche se oggi il mondo potrebbe sembrare non essere ancora pronto per la catena degli approvvigionamenti digitali, siamo convinti che la Blockchain sarà davvero un elemento disruptive per questo settore che verrà certamente rimodellato su questo nuova tecnologia e, a quel punto, solo chi sarà stato lungimirante nella sua integrazione potrà iniziare la nuova corsa partendo dalle prime posizioni.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/blockpills-5-blockchain-e-supply-chain/">BlockPills 5: Blockchain e supply chain</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>BlockPills 4: Smart Contracts,  problemi e soluzioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 10:00:55 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Gli Smart Contracts</u></strong></p>
<p>L’idea di Smart Contract risale in realtà alla metà degli Anni ’70. All’epoca l’esigenza era legata alla necessità di gestire l&#8217; attivazione o disattivazione di una licenza software in funzione di alcune condizioni molto semplici. La licenza di determinati software veniva gestita da un codice segreto che permetteva il funzionamento del software se il cliente aveva pagato la licenza e ne cessava il funzionamento alla data di scadenza del contratto Uno Smart Contract.</p>
<p>Uno Smart Contract è la “traduzione” in un codice di un contratto in modo da disciplinare che: al ricorrere della condizione A, si avvera la condizione B; se eseguirai la tua prestazione ti verrà corrisposto il prezzo. In altre parole lo Smart Contract è basato su un codice che “legge” le clausole che sono state concordate e le condizioni operative nelle quali devono verificarsi e si autoesegue automaticamente nel momento in cui i dati reali corrispondono ai dati delle condizioni e clausole concordate.</p>
<p>L’assenza di un intervento umano nella sua esecuzione, è speculare all’assenza di un contributo interpretativo, per questo uno Smart Contract deve essere basato su descrizioni estremamente precise per tutte le circostanze considerabili</p>
<p>Di pari importanza è definire in modo estremante preciso le fonti di dati alle quali il contratto deve fare riferimento.</p>
<p>Lo Smart Contract è di fatto il risultato dell’esecuzione di un codice da parte di un computer. Di fatto se da una parte rappresenta una certezza assoluta di giudizio oggettivo, dall’altra carica la programmazione e lo sviluppo del codice di grandi responsabilità e poteri determinanti.</p>
<p><strong>I problemi</strong></p>
<p>Dando un’occhiata ai numeri, si potrebbe ipotizzare che il tasso di fallimento del 3% degli Smart Contracts basati su Ethereum sia una percentuale tollerabile, tuttavia, bisogna sempre ricordare che ciascuno di essi, inserito in una Blockchain può rappresentare un valore economico da migliaia di €uro.</p>
<p>Prendiamo ad esempio il Bug di ICON del 2018 che consentiva a qualsiasi utente, a parte il creatore (proprietario) dello Smart Contract, di abilitare e disabilitare liberamente le transazioni. Paralizzare una blockchain da 800 milioni di dollari di per se sarebbe più preoccupante, ma è poco in confronto ai fallimenti del passato.</p>
<p>Ci sono stati innumerevoli errori colossali nel passato ma, tra loro, il peggiore è sicuramente quello della Distributed Autonomous Organization (DAO) nel 2016. Con un hackeraggio da 3,6 milioni di Ether scaricati, il DAO ha costretto i fondatori di Ethereum a prendere misure radicali e creare un fork difficile ma l&#8217;unica possibilità di salvare i fondi persi, all’epoca il 15% di tutti gli Ether in circolazione.</p>
<p>Ci vuole tempo per appianare i nodi in qualsiasi nuova  tecnologia di zecca e, i contratti intelligenti, non fanno eccezione.</p>
<p><strong>Possibili soluzioni</strong></p>
<p>Tra le prime soluzioni individuate dal mercato sono nate un certo numero di aziende che offrono verifica e auditing degli Smart Contracts ad un costo di certo non accessibile. Queste soluzioni possono essere di impatto caso per caso, ma è ovvio che sarà necessaria una soluzione più economica e più rapida per soddisfare il crescente appetito mondiale per la blockchain.</p>
<p>Esiste anche una società che propone una soluzione ingegnerizzata attraverso un’eminente piattaforma di verifica per tutti i componenti di un ecosistema blockchain, inclusi contratti intelligenti. Laddove i suoi concorrenti si affidano alla verifica manuale e al classico approccio basato sui test, questa società fa notare che il test può solo identificare quando sono presenti bug e non può certificare l’immunità ad essi del sistema. Al contrario, tale piattaforma dimostra matematicamente che tutti gli oggetti sono privi di bug e resistenti agli hacker.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/blockpills-4-smart-contracts-problemi-e-soluzioni/">BlockPills 4: Smart Contracts,  problemi e soluzioni</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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