RESPONSABILITÀ NELLE PIATTAFORME DeFi
DeFi e responsabilità: tra anonimato, DAO e giurisdizioni fluide, il diritto affronta nuove sfide oltre gli schemi tradizionali.
Negli ultimi anni, uno degli sviluppi più rilevanti in ambito finanziario e tecnologico è rappresentato dall’ascesa di modelli decentralizzati basati su blockchain, comunemente identificati come DeFi (Decentralised Finance), DEX (Decentralised Exchanges) e DAO (Decentralised Autonomous Organisations).
Il tratto distintivo di tali ecosistemi è l’assenza di intermediari tradizionali, elemento che genera una frizione evidente con gli schemi classici di imputazione della responsabilità giuridica, storicamente fondati sull’individuazione di un soggetto fisico o giuridico determinato. Ne deriva una domanda centrale: chi risponde in un sistema privo di un gestore identificabile?
Le criticità possono essere ricondotte a tre profili principali:
(i) difficoltà di individuare un soggetto gestore unico;
(ii) incertezza sulla giurisdizione territorialmente competente;
(iii) adattamento complesso delle categorie normative tradizionali a fattispecie tecnologicamente nuove.
I wallet crittografici
Un esempio è rappresentato dai wallet crittografici, strumenti che consentono di detenere e trasferire asset digitali tramite indirizzi pubblici associati a chiavi private. A differenza degli account bancari tradizionali, i wallet possono essere sia custodial (gestiti da intermediari) sia self-custodial, ossia controllati direttamente dall’utente senza obblighi di identificazione.
Questa architettura rende complessa l’attribuzione delle operazioni ad un soggetto, specie quando l’utilizzo avvenga tramite infrastrutture decentralizzate o servizi localizzati in ordinamenti scarsamente cooperativi che favoriscano questo tipo di comportamenti; basti pensare al fenomeno dei c.d. “tax havens” o paradisi fiscali.
In tale contesto, alcune tecnologie blockchain si prestano a essere impiegate anche per finalità illecite, in particolare nei reati contro il patrimonio e l’ordine economico. Con riferimento agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., strumenti quali mixer, bridge cross-chain e protocolli di offuscamento delle transazioni possono ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari, agevolando condotte di riciclaggio o autoriciclaggio.
Si tratta, tuttavia, non di un vuoto normativo assoluto, quanto piuttosto di un ambito in cui le categorie tradizionali incontrano limiti applicativi, specie sotto il profilo probatorio.
Governance decentralizzata
Un ulteriore profilo problematico riguarda le forme di governance decentralizzata, in particolare nelle DAO. In tali contesti, decisioni rilevanti vengono assunte tramite votazioni distribuite tra una pluralità di partecipanti, spesso anonimi. Ciò solleva interrogativi in ordine alla possibile imputazione di responsabilità in capo agli sviluppatori originari del protocollo, ai detentori di token di governance o ai soggetti che promuovono attivamente determinate scelte operative. La distribuzione del potere decisionale e la natura decentralizzata delle DAO, prive di personalità giuridica, rendono più complessa l’individuazione di un centro di imputazione delle azioni della collettività.
Dinamiche analoghe emergono nei fenomeni, un tempo più prevalenti ma comunque di grande rilevanza, di manipolazione del mercato in ambito crypto, come gli schemi di pump and dump organizzati tramite canali social o piattaforme di messaggistica simili. In tali ipotesi, gruppi coordinati promuovono l’acquisto di token a bassa liquidità, determinandone un rapido aumento di prezzo per poi dismettere le proprie posizioni a danno degli investitori meno informati.
Sebbene condotte simili presentino evidenti affinità con le tradizionali fattispecie di abuso di mercato, l’assenza di emittenti formalizzati, mercati regolamentati e intermediari vigilati rende più complessa l’applicazione delle categorie classiche del diritto e l’individuazione dei soggetti responsabili.
Tentativi regolatori
A fronte di tali criticità, si moltiplicano i tentativi regolatori volti a ricondurre tali fenomeni entro schemi giuridici più definiti. In ambito europeo, iniziative come il regolamento MiCA rappresentano un primo passo verso la creazione di un quadro armonizzato, pur con limiti evidenti rispetto alle applicazioni pienamente decentralizzate. La tensione tra innovazione tecnologica e categorie giuridiche tradizionali appare destinata a permanere: se da un lato l’ordinamento tende ad estendere strumenti investigativi e criteri di imputazione esistenti, dall’altro la natura fluida e transnazionale degli ecosistemi decentralizzati impone un adattamento continuo dei profili di responsabilità. In questa prospettiva, più che di assenza di responsabilità, sembra appropriato parlare di una sua nuova configurazione sulla base dei continui sviluppi.
La natura transnazionale di tali infrastrutture riduce l’efficacia di interventi regolatori unilaterali: anche laddove singoli ordinamenti introducano presidi normativi stringenti, permangono aree operative collocate in giurisdizioni meno collaborative. Ne deriva uno scenario in cui la responsabilità giudiziale non scompare, ma si frammenta, imponendo un ripensamento delle categorie di imputazione e delle strategie in ambito investigativo.

- Posted by Angelo Vito Falsini
- On 23 Marzo 2026
