SMART CONTRACTS: CODICE VS DIRITTO
Aumento dell’efficienza e della fiducia, ma a che costo? Compatibilità delle nuove tecnologie con il diritto dell’ordinamento italiano.
Gli smart contracts o contratti intelligenti sono spesso definiti come un insieme di promesse, espresse in forma digitale, la cui esecuzione è automatica grazie all’uso di protocolli inseriti nel codice. In termini più semplici, si tratta di programmi informatici che, una volta inseriti in una blockchain, eseguono automaticamente quanto previsto nel codice al verificarsi di condizioni prestabilite, senza bisogno di ulteriori interventi umani.
La blockchain programmabile: il ruolo di Ethereum
Tra le piattaforme che hanno reso possibile lo sviluppo degli smart contracts, Ethereum occupa una posizione centrale. A differenza delle blockchain nate esclusivamente per il trasferimento di criptovalute, Ethereum si presenta come una vera e propria infrastruttura programmabile, sulla quale chiunque può sviluppare applicazioni decentralizzate (dApps) e integrare contratti intelligenti.
Questa flessibilità ha favorito l’adozione degli smart contracts in ambiti molto diversi tra loro: dalla raccolta di capitali alla governance societaria, dai sistemi di pagamento alla gestione di diritti e beni digitali. In teoria, le applicazioni sono limitate solo dalla capacità di tradurre una determinata fattispecie in linguaggio informatico.
Come funziona uno smart contract, in concreto
Dal punto di vista tecnico, uno smart contract è un programma informatico immutabile, registrato su una blockchain che ne garantisce trasparenza e sicurezza. La sua funzione è semplice: se una condizione si verifica, l’azione prevista viene eseguita automaticamente.
Un esempio classico riguarda una compravendita di beni tra privati. L’acquirente trasferisce il prezzo, in criptovaluta, ad uno smart contract che lo trattiene in escrow in un portafoglio appositamente adibito. Il bene viene spedito ed è dotato di un dispositivo IoT (Internet of Things). Quando il sistema di tracciamento rileva che la consegna è avvenuta nel luogo ed entro i termini prestabiliti, il pagamento viene automaticamente rilasciato al venditore. In caso contrario, la somma viene restituita all’acquirente.
Il principale vantaggio degli smart contracts risiede nella fiducia automatizzata: le parti non devono fidarsi l’una dell’altra, ma del codice. L’esecuzione è certa, immediata e predeterminata. I costi di transazione si riducono e il rischio di inadempimento viene, di fatto, eliminato.
Tuttavia, proprio questa caratteristica solleva interrogativi giuridici rilevanti. Che cosa accade se una delle parti vorrebbe non adempiere, assumendosi le conseguenze? E se sopravvengono circostanze impreviste? Il codice non conosce eccezioni, né margini di valutazione.
Il nodo giuridico
Nel diritto civile tradizionale, anche in quello italiano, l’inadempimento è una possibilità prevista dall’ordinamento. Una parte può decidere di non adempiere, consapevole di esporsi a rimedi quali il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto. In altre parole, la libertà contrattuale comprende anche la libertà di non adempiere al contratto, pagando il prezzo giuridico della violazione.
Gli smart contracts, invece, sembrano negare questa possibilità alla radice. Una volta che le condizioni codificate si verificano, l’esecuzione è inevitabile. Il contratto non “punisce” l’inadempimento: lo rende tecnicamente impossibile. Non a caso, è stato osservato che questa tecnologia rischia di sovvertire i principi fondamentali di molti ordinamenti giuridici.
Nel contesto italiano, gli smart contracts non possono essere considerati come un fenomeno estraneo all’ordinamento. Essi non sostituiscono il contratto in senso civilistico, ma ne rappresentano una particolare modalità di esecuzione tecnica. Restano quindi soggetti ai limiti imposti dalle norme imperative e alle condizioni concordate dalle parti.
Il problema non è tanto se uno smart contract “valga” giuridicamente, quanto come gestire le inevitabili frizioni tra la rigidità del codice e la flessibilità del diritto, che si fonda su concetti come buona fede, correttezza ed equità, difficilmente traducibili in linguaggio informatico.
Gli smart contracts promettono efficienza, certezza e automazione. Il diritto, invece, vive di eccezioni, interpretazioni e bilanciamenti. La vera sfida, per il futuro, sarà evitare che l’automazione diventi una gabbia, capace di sacrificare le garanzie sostanziali sull’altare della velocità.
Perché se è vero che il codice può eseguire un contratto, resta aperta una domanda fondamentale: può davvero sostituire il diritto?

- Posted by Angelo Vito Falsini
- On 9 Marzo 2026
