LEGGE N.4 DEL 2013 E PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE
La “Legge n. 4” e presunti regimi autorizzatori
È bene fare chiarezza da subito.
NO, la La legge n.4/2013 non conferisce “Autorizzazioni” all’esercizio di una attività professionale e non attribuisce in alcun modo questa facoltà alle associazioni da essa disciplinate. La norma è pensata per fornire ai consumatori un valido strumento informativo in merito al panorama della concorrenza nel mercato di riferimento delle singole professioni non riconosciute e garantisce la trasparenza degli assetti associativi, riservando l’iscrizione all’ “Elenco delle Associazioni” da essa predisposto esclusivamente a quelle in possesso di tutti i requisiti che la stessa norma prevede.
La “Legge n. 4” e il professionista non regolamentato
A distanza di 7 anni dalla sua pubblicazione in Gazzetta, è difficile pensare che si potesse sentire ancora l’esigenza di dover fare chiarezza in merito all’ambito applicativo della “Legge n. 4” e alla conseguente figura del “professionista non regolamentato”. Tuttavia, una lettura veloce di pseudo articoli di sedicenti giornalisti riscopertisi anche giuristi, è stata l’occasione professionale di entrare nuovamente nel merito della normativa. Da ciò è nata la provocatoria franchezza del paragrafo precedente e questo breve articolo che si spera possa essere d’aiuto agli operatori di questa categoria e fare chiarezza su molti aspetti ancora dibattuti.
Introduzione alla “Legge n. 4”
Il 26 gennaio 2013, sulla G.U. n. 22 approdava nel nostro ordinamento la legge approvata il precedente 19 dicembre, introducendo le “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
Da subito la “Legge n. 4” individua alcune definizioni e principi fondamentali per delineare il terreno sul quale interviene. Per cui, dal 26 febbraio 2013, per “professione non organizzata in ordini o collegi” si intende l’attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con espressa esclusione di tutte le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, o il cui esercizio è disciplinato da specifiche normative.
La Legge n. 4 ribadisce che l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze, sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. Inoltre, la professione può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Fra i primi obblighi indicati dalla normativa sussiste quello per il quale, chiunque svolga una delle professioni non regolamentate disciplinate dalla nuova legge, deve contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, facendo espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge. Severe sono le pene per la mancata adozione della predetta indicazione, che vengono parificate a quelle previste per le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori di cui al codice del consumo e, pertanto, sanzionate ai sensi del medesimo codice.
Le Associazioni Professionali e la Legge n. 4
La parte più corposa ed innovativa della norma in oggetto riguarda senz’altro la disciplina in relazione alle associazioni professionali per le professioni non regolamentate. Per una trattazione completa di questa novità si rende necessaria la redazione di un altro articolo. Per ciò che ci interessa in questo momento, possiamo accennare al fatto che ai professionisti non regolamentati viene concesso di costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche.
Per la loro disciplina costitutiva, organizzativa e amministrativa vengono dettate delle norme rigide ed articolate, al fine di garantire i medesimi principi dei quali le associazioni professionali riconosciute sono portatrici, tra questi: indipendenza, imparzialità, trasparenza, informazione, formazione continua e attestazioni di qualità dei servizi erogati.
Certificazioni di Conformità nella Legge n. 4
La norma in chiusura riporta altresì un riferimento alle certificazioni di conformità a norme tecniche UNI. Nello specifico, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza viene previsto che le associazioni di cui sopra collaborino all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica. Successivamente, qualora il singolo professionista dovesse farne richiesta (facoltativa), la disposizione in analisi prevede l’autorizzazione per gli organismi di certificazione accreditata dall’organismo unico nazionale di accreditamento a poter rilasciare il certificato di conformità alla norma tecnica UNI così come definita per la singola professione.
Concludendo
Sicuramente la ratio che sottende l’adozione della Legge n. 4 è rinvenibile nella volontà di fornire un valido strumento informativo per tutti i Consumatori in merito a tutti gli operatori attivi nel mercato di riferimento per singola professione non riconosciuta e garantire determinati principi chiave come indipendenza, imparzialità, trasparenza, informazione, formazione continua e attestazioni di qualità dei servizi erogati dai vari assetti associativi organizzati, amministrati e gestiti secondo le regole da essa stessa enucleate.
Pur non imponendo un regime autorizzatorio all’esercizio di professioni non riconosciute, né un obbligo di associarsi, né un obbligo di dotarsi di certificazioni, è opinione dello scrivente che l’adesione ad una certificazione di conformità o ad una realtà associativa di categoria possa senz’altro aiutare il singolo professionista non regolamentato a consolidare la propria posizione nel mercato agli occhi dei Consumatori e possa fornire degli strumenti fondamentali per la tutela delle singole categorie da attacchi meschini e privi di fondamento, ai quali si potrà rispondere non più come singoli professionisti ma con la solidità di un organismo di certificazione accreditato dall’organismo unico nazionale di accreditamento e la forza di un’associazione rappresentativa di una categoria.
- Posted by MepLaw
- On 29 Settembre 2020