L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Prosegue la rubrica sul “Diritto Di Famiglia” con un nuovo articolo che approfondirà la tematica riguardante l’assegno di mantenimento.
Il mantenimento al coniuge trova la sua fonte normativa nell’art. 143 c.c. , in particolare nell’obbligo di assistenza morale e materiale, quindi nell’obbligo di impegno reciproco di comprendersi, sostenersi e rispettarsi sia sotto il profilo sentimentale che della concezione di vita oltre che a soddisfare le esigenze economiche dell’altro coniuge e della famiglia.
Su questo ultimo principio, in particolare, si fonda il mantenimento perché la separazione, contrariamente al divorzio, non scioglie il vincolo matrimoniale ma ne sospende i doveri reciproci lasciando immutato il dovere di Assistenza e Rispetto; l’assistenza al coniuge a cui non è addebitabile la separazione da diritto al mantenimento se è privo di adeguati redditi, art.156 c.c.
Quindi il mantenimento è una misura economica, che può essere decisa dai coniugi in caso di separazione consensuale o dal giudice in caso di separazione giudiziale e consiste nel versamento di una somma di denaro, il più delle volte con cadenza mensile.
Criteri valutativi per il riconoscimento del mantenimento
Il Giudice chiamato a decidere sull’entità dell’assegno verifica in primis la non addebitabilità della separazione, il tenore di vita avuto dalla famiglia durante la convivenza, che rappresenta il metro dell’inadeguatezza dei redditi del richiedente ed accerta le risorse economiche.
L’inadeguatezza è definita in base all’intero patrimonio posseduto dal coniuge obbligato, quindi non solo dal reddito mensile come lo stipendio ma anche da tutti i cespiti immobiliari e/o mobiliari. Questo è il metro di giudizio per la diversità / disparità reddituale con l’altro coniuge; squilibrio e disparità che non devono generare uno stato di bisogno, in tal caso si avrebbe diritto agli alimenti
Questa interpretazione prevalente e maggioritaria, riconosceva al mantenimento una funzione assistenziale e non compensativa e/o risarcitoria.
Questi presupposti sono rimasti costanti sin dal 1975, quando è stata introdotta la riforma del diritto di famiglia, nonostante l’altalenarsi di posizioni giurisprudenziali sull’assegno divorzile ritenuto per sua natura assolvere ad una funzione diversa dall’assegno di mantenimento.
Assegno di mantenimento: riconoscimento, durata e revoca
– Per ottenere il riconoscimento dell’assegno di mantenimento bisogna farne esplicita richiesta nel ricorso di separazione,
– Per poterlo richiedere non si devono possedere adeguati redditi,
– L’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento deve disporre di mezzi idonei,
– Il versamento può consistere in somme di denaro o voci di spesa (affitto- muto ecc…),
-Il diritto a percepirlo nasce dalla domanda o comunque dal riconoscimento del giudice,
-L’obbligo di versare il mantenimento cessa con la morte del coniuge obbligato, può, altresì, essere revocato quando il coniuge intraprende una nuova convivenza o contrae nuove nozze, infine può essere modificato il quantum laddove le condizioni reddituali dell’obbligato si modificano, non solo dal punto di vista reddituale ma anche nelle condizioni di vita.
– L’assegno di mantenimento deve permettere stili di vita omogenei trai gli ex coniugi senza creare sperequazioni.
Il tenore di vita come parametro altalenante nel riconoscimento dell’assegno di mantenimento
Il proliferare di nuove pronunce della Suprema Corte ha in qualche modo messo in discussione i paramenti identificativi per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento .
Particolare risonanza hanno assunto le pronunce dell’ ordinanza Cass. Civ. Sez. VI, 19 giugno 2019, n. 16405
e dell’ordinanza Cass. Civ. sez. VI, 15 ottobre 2019, n. 26084
(https://www.aiaf-veneto.it/wp-content/uploads/2019/10/Cass.-Civ.-26084-19.pdf).
Entrambe le ordinanze in maniera diversa ritengono di escludere il tenore di vita quale parametro identificativo per la definizione dell’assegno di mantenimento alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n.18287 dell’11 luglio 2018
La prima ordinanza , confermando la sentenza di merito, afferma che la breve durata del matrimonio non è considerabile come parametro per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento. Inoltre riportandosi alla sentenza delle SS.UU. 18287/18 conferma che la natura dell’assegno non è più … quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”.
La seconda ordinanza anch’essa confermativa della sentenza di merito, riconoscendo al marito l’ assegno di mantenimento, basa la propria decisione su “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Alla luce di quanto evidenziato sorge il dubbio circa l’applicabilità e la prevalenza di detti principi, soprattutto in un panorama giurisprudenziale complesso, tanto è vero che la stessa Sezione VI^ della Suprema Corte con ordinanza n. 16495/19, a pochi giorni di distanza dalle ordinanze sopra menzionate, ha ripreso come parametro identificativo per la definizione dell’assegno il Tenore di vita ; lo stesso hanno fatto diverse Corti di Appello e Tribunali d’Italia.
Appare, quindi, sempre più evidente un tentativo di equiparare i parametri definitivi degli assegni di mantenimento e divorzile, anche alla luce della recente modifica che ha comportato la decurtazione dei tempi di decorrenza tra la separazione ed il divorzio.
Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 3 Dicembre 2020