La Riforma Cartabia: le modifiche alla ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c.
Proseguendo il ciclo di approfondimenti sulle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 al rito civile, in questo articolo ci soffermeremo sulla fase dell’esecuzione forzata ed, in particolare, sulla ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c.
L’istituto introdotto dal d.l. 12/09/2014, n. 132 consistente nella ricerca con modalità telematiche dei beni rappresenta un utilissimo strumento a disposizione del creditore nelle fasi iniziali dell’esecuzione forzata è stato novellato dalla Riforma; nell’ottica acceleratoria, fatta propria dal legislatore, tende ad eliminare alcuni passaggi della previgente disciplina, conferendo agli Ufficiali giudiziari una accresciuta autonomia. Precedentemente, l’istanza del creditore era da sottoporre al Presidente del Tribunale del luogo di sede, residenza, domicilio o abituale dimora del debitore, il quale la autorizzava a seguito della verificata sussistenza dello ius procedendi del creditore.
L’istanza a seguito della notifica del precetto
Il novellato testo dell’art. 492-bis c.p.c., contrariamente a quanto su esposto, attribuisce, direttamente, all’Ufficiale Giudiziario il compito di effettuare la ricerca dei beni aggredibili di titolarità del debitore nel caso il creditore abbia già notificato il titolo esecutivo ed il precetto, avendo cura di osservare il termine di garanzia ex art. 482 c.p.c., ossia 10 giorni dalla notifica per procedere con l’esecuzione. Tale assetto, compromissorio fra le opposte esigenze di accelerazione nel recupero del credito e di garanzia delle tutele del debitore, sembra corroborare la natura del controllo quale meramente formale da parte dell’Ufficiale Giudiziario. Egli verificherà infatti la sola regolarità dei presupposti del creditore a procedere. A seguito di tale verifica, quindi, l’Ufficiale Giudiziario accede direttamente alle banche dati previste dalla normativa ed acquisisce tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti sottoponibili ad esecuzione. Acquisite tali informazioni, l’Ufficiale redige un unico processo verbale elencando le risultanze e ne dà comunicazione all’istante. Di seguito, in autonomia, l’Ufficiale procede a pignorare d’ufficio quanto è presente nel territorio di sua competenza nelle forme previste per il pignoramento mobiliare ovvero immobiliare. Qualora siano stati rinvenuti più beni del debitore, il creditore, nelle modalità previste dall’UNEP adito, dovrà indicare i beni da sottoporre all’esecuzione entro 10 giorni dalla comunicazione, pena la decadenza del procedimento. La procedura varia nel caso tutti o alcuni beni aggredibili siano al di fuori della competenza territoriale dell’Ufficiale procedente: in tal caso, egli trasmette copia autenticata del verbale al creditore procedente, che avrà l’onere di presentare l’istanza ed il verbale presso l’UNEP competente entro 15 giorni. In caso di individuazione di beni del debitore in possesso di terzi, invece, l’ufficiale agirà parimenti d’ufficio, notificando al debitore ed ai terzi il verbale unitamente all’avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c.. Durante tutto il procedimento, l’Ufficiale procede a notificare, ove possibile, ai sensi dell’art. 149-bis c.p.c..
L’istanza precedente alla notifica del precetto
Per quanto riguarda invece la proposizione dell’istanza prima che sia stato notificato il precetto ovvero prima che sia decorso il termine di garanzia ex art. 482 c.p.c., il legislatore ha previsto una procedura più garantista e simile a quella antecedente alla Riforma Cartabia. Il creditore, infatti, ai sensi dell’art. 492-bis comma 3, rinvenuto pericolo in caso di ritardo nell’esecuzione, dovrà sottoporre istanza al Presidente del Tribunale competente, il quale, vagliata l’esistenza e la rilevanza di tale ritardo, può autorizzare la ricerca telematica, che procederà comunque secondo la scansione ordinaria.
I termini e le scadenze processuali
Orbene, come si può notare, dal punto di vista del creditore procedente ci troviamo dinanzi ad un sistema che, una volta attivato, procede (n.d.r. in teoria!) autonomamente verso l’esecuzione forzata dei beni individuati, con evidente vantaggio operativo nelle tempistiche e nello scarico di incombenze per il difensore del creditore pignoratizio. Permangono, tuttavia, delle perplessità sulla capacità dell’apparato giudiziario a tenere passo con le crescenti richieste, anche e soprattutto considerato che gli strumenti del PCT per il deposito telematico non sono ancora operativi presso tutti gli Uffici NEP.
In merito ai termini processuali, sussistono diversi aspetti poco chiari. Aspetto non controverso è la sospensione del decorso del termine ex art. 481 c.p.c. dalla sottoposizione dell’istanza sino alla comunicazione del processo verbale; al fine del rispetto del termine di perenzione del precetto, il creditore dovrà depositare tutti gli atti individuati dall’ultimo comma dell’art. 492-bis c.p.c., pena l’inefficacia del pignoramento. Il procedimento riprende le fattezze dell’esecuzione ordinaria, secondo le forme prescelte; in particolare, il creditore procedente dovrà iscrivere a ruolo la procedura presso il competente Tribunale, depositando l’istanza, il processo verbale ed i singoli pignoramenti notificati entro 30 giorni dalla data di consegna del pignoramento al creditore da parte dell’Ufficiale. In specie l’ultimo comma c.p.c., art. 543, in caso di ricerca ex art. 492-bis c.p.c., prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo. Ebbene, tale richiamo rende particolarmente oscuro il quadro complessivo per l’operatore, considerate le nuove e stringenti scadenze della Riforma Cartabia previste per il creditore procedente, soprattutto in relazione al deposito degli avvisi notificati a debitore e terzi entro la data della citazione nel pignoramento, essendo tale ultimo elemento non presente nel pignoramento effettuato d’ufficio. Poche ancora le indicazioni istituzionali sul punto: da ultimo, la Sezione III del Tribunale di Roma ha emesso delle “linee guida” sul punto, che specificano l’inapplicabilità di termini ex art. 543 c. 5 c.p.c. in caso di procedimento ex art. 492-bis c.p.c., con l’applicazione del solo termine di 30 giorni dalla riconsegna. In definitiva, urge prestare particolare attenzione all’orientamento locale sino ad indicazioni unitarie a livello nazionale, dal legislatore o dalla giurisprudenza di legittimità.
- Posted by Fabio Colaiori
- On 8 Aprile 2024