La Riforma Cartabia del processo civile: il nuovo procedimento semplificato di cognizione
Proseguendo nella sommaria illustrazione delle modifiche apportate al Codice di Procedura Civile dalla Riforma Cartabia, nell’odierna pubblicazione si approfondirà il “Procedimento semplificato di cognizione” introdotto agli artt. 281decies-undecies-duodecies-terdecies cpc, che hanno sostituto gli art. artt. 702 bis-ter-quater, oggi abrogati.
Il procedimento semplificato introdotto nel 2009, con gli artt. 702 bis-ter-quater, ha avuto positivo riscontro tanto da indurre il legislatore ad introdurre un rito semplificato a cognizione piena, scopo del presente procedimento è una semplificazione delle fasi processuali, ed una maggior speditezza dell’iter procedimentale, la cognizione sarà in ogni caso piena, quindi non più alternativa e sommaria.
L’art. 281 Decies
L’art. 281 decies individua i requisiti per l’applicazione del rito de quo con preciso riferimento alle caratteristiche della controversia. Al primo comma prevede il ricorso al rito semplificato quando i fatti non sono controversi, cioè quanto la ricostruzione dei fatti di causa è lineare, non vi sono significative contestazioni, o comunque le contestazioni prevedibili non scardinano la consistenza della ricostruzione fattuale.
In questo caso il giudice dovrà solo occuparsi di dare una qualificazione giuridica; la domanda è fondata su prova documentale, cioè i fatti di causa non sono controversi e fondati su prove documentali o quando è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, cioè quando il giudice istruttore ritenga per esempio necessario nominare una CTU, questo requisito è rimesso alla valutazione del giudice istruttore, va da se, quindi, che il rito semplificato si possa applicare anche nei giudizi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.
È, chiaramente, riportato al secondo comma che la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato quando il tribunale giudica in composizione monocratica. Il procedimento semplificato si applica ai giudizi instaurati dinanzi al Giudice di Pace https://www.meplaw.net/la-riforma-cartabia-del-processo-civile-il-procedimento-dinanzi-al-giudice-di-pace/
Art. 281 Undecies
La domanda, è introdotta con ricorso, art. 281 undecies cpc , che e deve contenere le indicazioni di cui all’163, novellato, quindi deve riportare la dichiarazione di avere assolto le condizioni di procedibilità, l’obbligatorietà della difesa tecnica e l’indicazione della possibilità di ricorrere al gratuito patrocinio ivi compreso l’avvertimento di cui al n. 7 ad eccezione della data di udienza.
Depositato il ricorso con il procedimento telematico, quindi in pdf nativo con allegati la procura i documenti, indice e contributo unificato acquistato telematicamente, il giudice designato fisserà nei successivi 05 giorni, con decreto, l’udienza di comparizione delle parti, assegnando al convenuto il termine di 10 giorni prima dell’udienza per la costituzione del convenuto. Il termine per il giudice è un termine ordinatorio. É onere dell’attore notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza, al convenuto; tra la notifica del ricorso e la prima udienza devono intercorrere 40 giorni se il luogo della notifica si trova Italia, 60 se si trova all’estero.
Il convenuto, si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione, in modo chiaro e specifico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni, a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio, oltre ad indicare se e intende chiamare in causa un terzo chiedendo il differimento dell’udienza.
In tal caso il giudice fissa, con decreto, la nuova udienza, che verrà comunicata dal cancelliere alle parti costituite, assegnando i termini perentori per citazione del terzo.
Art. 281 Duodecies
Depositato il ricorso notificato al convenuto che si è costituito, il giudice alla prima udienza ex art. 281 duodecies, verifica la sussistenza dei presupposti per procedere con il rito semplificato, in caso rilevi la mancanza dei summenzionati presupposti con ordinanza, non impugnabile, converte il rito in ordinario fissando l’udienza ex art 183 cpc.
Alla prima udienza, laddove dalle deduzioni e difese avverse emerga la necessità per l’attore di chiamare in causa un terzo ne fa richiesta se il giudice lo autorizza fissa la data della nuova udienza ed il termine, perentorio, per la chiamata in causa del terzo.
Sempre nella stessa udienza le parti, a pena di decadenza, possono proporre accezioni che sono conseguenza delle difesa avversa.
Inoltre, l’art. 281 duodecies, contrariamente all’art. 702 ter, prevede se richiesto e sussiste giustificato motivo, che il giudice possa concedere un termine, perentorio, di 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, ed un ulteriore termine di 10 giorni per replicare e dedurre prova contraria.
Se la causa non è matura per la decisione, il giudice ammette i mezzi di prova e fissa l’udienza di assunzione, quando rimette la causa in decisione procede a norma dell’articolo 281 sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell’articolo 275 bis. https://www.meplaw.net/la-riforma-cartabia-del-processo-civile-il-processo-di-cognizione-ordinaria/
Seguirà nella successiva pubblicazione la trattazione del giudizio ordinario di secondo grado.
Avv. Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 18 Settembre 2023