LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI
La responsabilità amministrativa da reato degli enti è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal d.lgs. 8 luglio 2001, n. 231, in superamento del tradizionale principio penalistico societas delinquere non potest.
Trattasi di una responsabilità sui generis a cavallo tra quella amministrativa e quella penale: a fronte della commissione di uno degli illeciti penali espressamente e tassativamente indicati quali reati-presupposto dal d.lgs. 231/2001 da parte di un soggetto intraneo all’ente, e commesso a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso, sorge in capo a quest’ultimo una responsabilità di natura amministrativa, il cui accertamento ed applicazione della relativa sanzione sono riservati al giudice penale, tenuto all’osservanza delle garanzie proprie del processo penale.
Ambito soggettivo di applicazione della disciplina: la holding.
Nell’individuazione dei soggetti che possono essere chiamati a rispondere degli illeciti amministrativi derivanti da reato, il decreto in esame ricomprende non soltanto gli enti forniti di personalità giuridica, ma anche le società e le associazioni che ne sono prive.
Se l’orientamento prevalente in giurisprudenza esclude dall’ambito di operatività della responsabilità in esame le imprese individuali – in quanto soggetti economici dotati di strutture più agili e privi di forme di controllo che non permettono la possibilità di distinzione soggettiva tra autore del reato e il soggetto giuridico responsabile dell’illecito amministrativo -, problemi si pongono con riferimenti all’individuazione dell’ente responsabile in caso di holding.
Si tratta delle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da un soggetto che opera nell’ambito di una società le cui azioni appartengono, in tutto o in maggioranza, ad una ulteriore società, detta appunto società holding, alla quale spetta la direzione e il coordinamento dell’intero gruppo.
A tal fine, la giurisprudenza più recente ha affermato che è ammissibile una responsabilità, ai sensi d.lgs. n. 231 del 2001, della società capogruppo per reati commessi nell’ambito dell’attività delle società da essa controllate a condizione che il soggetto che agisce per conto della holding concorra con il soggetto che commette il reato per conto della persona giuridica controllata e possa ritenersi che la holding abbia ricevuto un concreto vantaggio o perseguito un effettivo interesse a mezzo del reato commesso nell’ambito dell’attività svolta da altra società.
I modelli di organizzazione
L’illecito è imputabile all’ente in quanto risultato della politica aziendale o di una colpa di organizzazione o di una colpa per inosservanza di obblighi di direzione e vigilanza. In ciò consiste la colpevolezza dell’ente: nell’aver determinato o consentito il reato del singolo con la propria carente regolamentazione interna.
La disciplina sulla responsabilità degli enti è stata concepita ed improntata sul meccanismo preventivo della Compliance, costituito dai c.d. modelli organizzativi.
La colpa organizzativa dell’ente consegue, quindi, alla mancata realizzazione di un modello di legalità aziendale preventiva e di un efficiente apparato di controllo in grado di neutralizzare le condotte delittuose.
In concreto, nel caso in cui il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da un soggetto in posizione apicale, l’ente risponde se non prova di aver adottato un modello organizzativo e gestionale, idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi, la cui efficace attuazione è affidata ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, e non prova che la persona fisica autrice del reato ha eluso fraudolentemente i suddetti modelli, senza che vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organo di controllo. Affinché l’ente si emancipi dalla responsabilità è dunque necessaria e sufficiente la predisposizione ed attuazione di piani di organizzazione a valenza preventiva, dotati della massima effettività.
In conclusione, ben si comprende la locuzione utilizzata dal legislatore nel d.lgs. 231/2001 “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”: una formula che tende ad evidenziare come la responsabilità della persona giuridica rinvenga il suo fondamento nel verificarsi di un reato, da cui emerge, salvo prova contraria, un fatto illecito di natura amministrativa ad essa addebitabile, consistente nella mancata predisposizione di sistemi idonei ad evitare la commissione di reati da parte dei suoi dirigenti e del suo personale.
Guendalina Chiesi
- Posted by Guendalina Chiesi
- On 3 Novembre 2022