KISS CAM E PRIVACY: COSA CI INSEGNA IL CASO COLDPLAY
Durante un recente concerto dei Coldplay tenutosi al Gillette Stadium di Boston, una scena apparentemente innocente ha scatenato una vera e propria bufera mediatica e aziendale: una coppia inquadrata dalla cosiddetta “Kiss Cam” è finita sotto i riflettori non per un gesto d’amore, ma per un sospetto tradimento. Il caso ha suscitato interrogativi fondamentali sul diritto alla privacy, la legittimità delle riprese durante eventi pubblici e la gestione dei dati personali in contesti di massa.
L’episodio interessa in generale il mondo dell’intrattenimento dal vivo e degli eventi pubblici, dove la linea tra spettacolo e tutela dei diritti personali appare sempre più sottile.
La ripresa di immagini durante eventi pubblici è sempre lecita?
Partecipare a un evento pubblico comporta, in molti casi, l’accettazione dei termini e condizioni previsti dagli organizzatori, i quali possono includere una clausola di consenso all’utilizzo dell’immagine dei partecipanti. Tuttavia, la semplice presenza in un luogo aperto al pubblico non equivale automaticamente alla rinuncia al diritto alla riservatezza. L’articolo 96 della Legge sul diritto d’autore italiana (Legge 633/1941) stabilisce che l’immagine di una persona non può essere esposta o riprodotta senza il consenso dell’interessato, salvo eccezioni specifiche.
Inoltre, il diritto alla riservatezza trova fondamento anche nell’articolo 2 della Costituzione italiana e negli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, i diritti alla vita privata e familiare, all’integrità della persona e alla protezione dei dati personali sono riconosciuti come diritti inviolabili, anche nel contesto dell’attività di intrattenimento o informazione.
Il caso della Kiss Cam: consenso presunto o violazione della privacy?
Nel caso specifico, i protagonisti del video ripreso dalla Kiss Cam erano due dipendenti della stessa azienda, successivamente sospesi, e uno dei due ha rassegnato le dimissioni pochi giorni dopo la diffusione del filmato. Il video è rapidamente diventato virale, superando decine di milioni di visualizzazioni sui social network. Il consenso presunto o implicito – ad esempio quello derivante dall’accettazione delle condizioni generali del biglietto – non è sufficiente quando la diffusione dell’immagine ha implicazioni sulla sfera privata o professionale della persona ritratta. Secondo il GDPR, infatti, il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile.
In situazioni simili, si rischia di ricadere in un trattamento illecito dei dati personali, in quanto la diffusione di immagini o video riconducibili a soggetti identificabili, senza una base giuridica valida, può comportare la violazione degli articoli 5 e 6 del Regolamento.
Immagine come dato personale e trattamento lecito secondo il GDPR
Il GDPR considera l’immagine un dato personale. Pertanto, ogni trattamento – dalla raccolta alla diffusione – deve basarsi su una delle condizioni di liceità previste dall’art. 6 del Regolamento. L’organizzatore dell’evento è generalmente il titolare del trattamento e ha l’obbligo di fornire un’informativa conforme all’art. 13 GDPR. Inoltre, l’uso delle immagini per scopi diversi da quelli originari (es. commerciali o virali) senza ulteriore consenso potrebbe rappresentare una violazione dei diritti dell’interessato.
Un altro principio fondamentale del GDPR è quello di minimizzazione del trattamento (art. 5, par. 1, lett. c), che impone di limitare la raccolta dei dati al minimo necessario. In tal senso, l’inquadratura indiscriminata del pubblico o la registrazione sistematica senza un’espressa finalità potrebbero risultare sproporzionate.
Diffusione dei contenuti e responsabilità dei terzi
Il punto più delicato riguarda la successiva diffusione del contenuto online. Una cosa è l’inquadratura sul maxischermo durante un evento, altra cosa è la registrazione e pubblicazione non autorizzata sui social media. Chi riprende e pubblica un video online senza il consenso della persona ritratta può incorrere in responsabilità civile per lesione del diritto all’immagine e, in casi più gravi, anche penale. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la viralità non giustifica l’illegittimità della diffusione.
Anche i provider di piattaforme social possono essere coinvolti, qualora non intervengano tempestivamente su richiesta dell’interessato per rimuovere contenuti lesivi della privacy, in applicazione del principio di accountability di cui al GDPR.
Prevenzione e misure da adottare per gli organizzatori
Gli organizzatori di eventi dovrebbero adottare misure preventive concrete per tutelare la privacy dei partecipanti: cartellonistica informativa chiara, informative semplificate ma esaustive, possibilità di opporsi alla ripresa, personale formato per gestire i reclami, e, se possibile, tecnologie che consentano l’anonimizzazione o la sfocatura dell’immagine. Le policy interne dovrebbero essere riviste alla luce del principio di “privacy by design” e “privacy by default” (art. 25 GDPR).
Conclusioni
Tutto ciò implica per le imprese e gli enti organizzatori una verifica attenta della propria conformità alla normativa privacy. Concerti, manifestazioni sportive, festival e qualsiasi evento che comporti la raccolta e l’eventuale diffusione di immagini personali devono essere pianificati anche dal punto di vista legale. Le aziende che operano in tali contesti avranno quindi bisogno del supporto di uno studio legale esperto in diritto della privacy e protezione dei dati personali per prevenire danni reputazionali e sanzioni, ma altrettanto i soggetti lesi per poter ottenere la puntuale tutela dei propri diritti.

- Posted by Matteo Aniballi
- On 24 Luglio 2025
