JUVENTUS-NAPOLI
PERCHE’ E’ STATA ANNULLATA LA DECISIONE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO ?
Nel bel mezzo della situazione sanitaria in cui versa in nostro paese è esploso il caso Juventus- Napoli.
Il Giudice sportivo, in prima istanza, e la Corte Sportiva di Appello in seconda hanno, infatti, invocato con fermezza l’applicazione dell’art.53 N.O.I.F. per la mancata presentazione della SSC Napoli all’Allianz Stadium, e contemporaneamente ritenuto insussistente la causa di forza maggiore i cui all’art. 55 N.O.I.F. ed hanno ritenuto sussistente il factum principis, addebitandolo esclusivamente alla condotta della SSC Napoli.
A distanza di poche settimane, il Collegio di Garanzia dello Sport ha, però, completamente ribaltato quanto emerso nei precedenti gradi di giudizio.
Le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo e dalla CSA, infatti, non hanno tenuto conto di come la legislazione emergenziale abbia inciso sulla gerarchia delle fonti che regola i rapporti tra l’Ordinamento statale e quello sportivo.
Per il Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, la circolare del Ministero della Salute, unitamente alle note dell’ASL Napoli 1 e Napoli 2, in accordo al Protocollo Sanitario FIGC, costituiscono “atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali” e queste, di conseguenza, devono cedere di fronte ai medesimi. Questo, sia perché applicativi di una Circolare emergenziale del Ministero della Sanità, sia perché coerenti proprio con il procedimento previsto dal comma 6 della richiamata Circolare ( Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., decisione n. 1/2021).
La causa della sopravvenuta impossibilità della disputa della gara tra Juventus e Napoli, quindi, è da rinvenirsi in una condotta impeditiva della società partenopea mossa, non da un “dolo di preordinazione” ( così definito in decisione dalla CSA), ma da una condizione giuridica che doveva essere rispettata, proprio in ottemperanza a direttive statali.
Infatti è da evidenziare che la legge 280/03 costituisce il fulcro normativo del rapporto tra l’Ordinamento statale e quello sportivo. Questa, di fatto, afferma chiaramente che l’autonomia di quest’ultimo è soltanto ORDINAMENTO DERIVATO.
-L’art. 1 comma 1 della legge 280/03 così recita:” La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale certificazione dell’Ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.
-L’art.1 comma 2 della stessa legge, in aggiunta ed a maggior specifica, così riporta:” I rapporti tra l’ordinamento sportivo ed Ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia salvo i casi di rilevanza per l’Ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’Ordinamento sportivo”.
L’art. 2, a sua volta, specifica che l’Ordinamento sportivo nazionale ha giurisdizione esclusiva nell’ambito delle questioni tecniche, sul regolare svolgimento in campo delle attività sportive, sulle questioni disciplinari e relative sanzioni sportive.
Tutte le altre controversie …, quelle dalle quali derivi un pregiudizio per le posizioni soggettive aventi portata generale ( rapporti patrimoniali tra società, associazioni,atleti etc.) sono soggette alla Giurisdizione del Giudice Ordinario.
Ed a maggior distinguo di giurisdizione, si aggiunga che l’art, 133 c.p.a. , a sua volta, afferma che :” La giurisdizione del Giudice Amministrativo è esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto atti del CONI ovvero delle federazioni sportive non prettamente riservati agli organi di giustizia sportiva o del giudice Ordinario”.
Risulta, quindi, pacifico che il rapporto tra l’ordinamento statale e quello sportivo è basato sul principio di autonomia “ temperata” del secondo nei confronti del primo.
Tale gerarchia delle fonti, tuttavia, è in continua evoluzione ed ancora non trova univoca risposta atta a dettare chiare applicazioni processuali diverse da quelle vigenti.
La decisione assunta dai primi due gradi di Giudizi, di conseguenza, è stata ritenuta, giustamente, frutto di erronea applicazione del criterio gerarchico delle fonti.
Luigi Maggesi
Corrado Farina
- Posted by Luigi Maggesi
- On 22 Gennaio 2021