IL PRIVILEGIO DEL MOTORISTA DI UNA NAVE
Di seguito investigheremo la sussistenza del privilegio – speciale marittimo ai sensi dell’art. 552 cod. nav. o secondo il diritto comune – in capo al motorista di una nave o di una imbarcazione per crediti non riscossi derivanti dalla fornitura e istallazione dell’apparato motoristico su una nave in costruzione.
PRIVILEGIO EX ART 552 COD.NAV
L’art. 552 cod.nav[1]. prevede il privilegio sulla nave e sul nolo per le seguenti categorie di crediti:
- Crediti per spese giudiziali
- Crediti derivanti da contratto di lavoro del comandante ed equipaggio
- Compensi e indennità per assistenza e salvataggio
- Indennità per danni da urto, investimento e altri sinistri della navigazione
- Crediti derivanti da contratti stipulati dal comandante per esigenze di conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio.
Non sembra pertanto possa sussistere alcun privilegio su crediti derivanti da forniture, istallazioni di macchine a bordo ecc… Nonostante non vi sia alcuna previsione che espressamente tratti del credito del motorista, vi è tuttavia un consolidato orientamento giurisprudenziale che giustifica tale conclusione.
Ad esempio:
- Credito del cantiere in riparazione. Trib Lecce, 24/09 1994, Cantieri Balsamo S.r.l c. Sail Boat Enterprise, per cui:
“Il credito per i lavori di riparazione ad una nave in esecuzione di un contratto stipulato dal cantiere con il proprietario della nave non è assistito dal privilegio di cui all’art. 552 n.6”.
- Credito per fornitura di combustibile. Latina, 9/11/1996, Shifco-Somalian High Seas Fish Company c.Mabutrans S.A.,per cui:
[…] “il credito per fornitura di combustibile derivante da un contratto stipulato direttamente dall’armatore, e non dal comandante della nave, non è assistito da privilegio speciale”.
- Credito per forniture. Trib Genova, 28/04/1995, Lockwood &Carlisle e altri c. Sicilsud Leasing S.p.a in Liquidazione, per cui:
“Non sussiste il privilegio riconosciuto dall’art. 552 n.6 cod.nav. ove il creditore non fornisca la prova che le forniture sono state ordinate dal comandante (e non dall’armatore), che il comandante ha agito in virtù dei suoi poteri legali e che le forniture erano necessarie per la conservazione della nave o la continuazione del viaggio”
In conclusione, è possibile affermare che il credito del motorista non è assistito da alcun privilegio speciale marittimo.
APPLICAZIONE DEI PRIVILEGI DI DIRITTO COMUNE ALLA NAVE IN COSTRUZIONE
Come autorevolmente sostenuto da F.Berlingeri[1], la nave in costruzione non è oggetto, prima del varo, di privilegi speciali marittimi, ma soltanto di privilegi di diritto comune, e cioè quelli agli articoli 2751 e ss, tra cui – inter alia – l’art 2762 “ limitatamente alle macchine installate a bordo prima del varo”[2]. È dello stesso avviso anche il collegio arbitrale che con il Lodo arb. 9-VI-1998, sostiene che: “deve considerarsi nave , ed è quindi soggetta alla normativa degli articoli 69 e 70, 491 e 495 cod.nav. ovvero a quella degli articoli 12 e seguenti della Convenzione sul salvataggio 1989, una unità in costruzione la quale pur non avendo l’apparato propulsore funzionante, abbia assunto una completezza strutturale e di dotazioni tale da far ritenere acquisita l’attitudine virtuale e potenziale a navigare.
Il momento in cui la nave cessa di essere sottoposta alla disciplina del diritto comune è quello del varo, e cioè il momento dell’immissione in acqua a seguito del quale la nave non appoggia più sulla terra e diventa galleggiante. Nel Lodo arb. 9-VI-1998 il collegio arbitrale introduce l’ulteriore requisito per cui la nave, dopo il varo, deve aver raggiunto un grado di avanzamento tale da ritenersi realizzata una “attitudine virtuale e potenziale alla navigazione”. Tuttavia, la prima ipotesi deve ritenersi più corretta, perché se è vero che da un punto di vista teorico la soluzione prospettata dal collegio appare suggestiva, essa presenta notevoli difficoltà da un punto divista fattuale.
Infatti, in che cosa consiste tale “attitudine virtuale”?
Per quale motivo deve considerarsi “destinata alla navigazione “una nave in costruzione dopo il varo che abbia raggiunto un certo stato di avanzamento e deve invece intendersi che non “sia destinata” alla navigazione una nave dopo il varo che abbia raggiunto uno stato di avanzamento inferiore[3]?
Il varo pertanto, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sembra rappresentare l’unica linea di demarcazione apprezzabile oggettivamente.
Esso rappresenta il momento in cui la nave cessa di essere assoggettata al regime dei privilegi di diritto comune e diventa oggetto dei privilegi speciali marittimi previsti dal codice della navigazione. I crediti derivanti da lavori e forniture effettuati su una nave in cantiere dry-dock sono quindi assistiti dai privilegi di diritto comune.
Gravati dal privilegio di diritto comune sono i beni “mobili”, in essi inclusi quelli che il legislatore assimila, quanto al trattamento giuridico, ai beni immobili, ossia mobili iscritti in pubblici registri quali navi, galleggianti e aeromobili.
a) Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
Ai sensi dell’art. 2756 cod.civ: I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
La sottoposizione al privilegio presuppone una duplice qualificazione dei mobili, consistente:
- a) nell’essere stai oggetto delle prestazioni e delle opere di conservazione e di miglioramento;
b) nell’essere ancora in possesso di chi ha eseguito le prestazioni.
Quest’ultimo requisito – l’essere il bene presso chi ha fatto le prestazioni o le spese – restringe notevolmente la possibilità di applicazione di tale privilegio alle navi e agli aeromobili. Spesso, infatti, tali opere vengono effettuate a bordo senza che la nave sia posta in disarmo; in tali ipotesi non vi è nessun dubbio sul fatto che l’esecutore della prestazione non possa vantare alcun diritto di ritenzione sul bene[4].
La situazione muta invece quando la nave è posta in disarmo. Quando la nave viene tirata a secco infatti, colui che esegue le prestazioni o che sostiene le spese ha senz’altro di fatto un potere materiale sulla cosa. Il fatto che a bordo rimangano alcuni dipendenti dell’armatore non “è sufficiente a escludere l’esistenza di un potere [sul bene] dell’officina o del cantiere che esegue i lavori, poiché per il sorgere del privilegio in esame non è richiesto …. il trasferimento del possesso, ma soltanto l’acquisto da parte di colui che esegue le prestazioni o le spese di un potere materiale sul bene”[5] La sussistenza di tale potere di fatto sul bene è data dal fatto che la nave non può in nessun caso riprendere la navigazione senza il concorso della volontà di chi ha fatto le prestazioni o le spese.
È pacifico che, una volta che le opere di miglioramento, riattamento e conservazione sono concluse, e che, colui che ha eseguito le prestazioni e le spese non si trova più a bordo della nave, il privilegio ex 2576 cod. civ. cessa di esistere, dato che viene meno qualsiasi potere di fatto sul bene stesso.
Serve considerare che l’articolo in esame si riferisce ad opere di miglioramento, riattamento e conservazione, e prevede un diritto di ritenzione del bene a garanzia del credito derivante da tali prestazioni. Resta incerto se, il diritto di ritenzione possa applicarsi alla nave in cantiere, ossia non ad opere di miglioramento, riattamento e conservazione, bensì a prestazioni volte alla costruzione ex novo di una nave.
b) Privilegio del venditore di macchine
Secondo l’art. 2762 c.c: Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all’immobile di proprietà del compratore o di un terzo.
Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell’art. 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina.
Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.
Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all’esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l’acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l’ammontare e la scadenza del credito, contenga l’esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.
Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo.
Pertanto ai sensi dell’art. 2762 il credito del venditore di macchine è assistito da privilegio purché:
1) il creditore abbia provveduto alla trascrizione dei documenti da cui risultano la vendita e il credito nel registro indicato dall’art. 1524, 2°co, c.c. (art. 2762, 2°co, c.c.). La trascrizione ha quindi efficacia costitutiva del privilegio. Tale privilegio pertanto, essendo subordinato all’espletamento di detta formalità, non sorge contestualmente al credito ma soltanto dopo che sono state espletate dette formalità. Prima di esse la vendita ed il credito non sono garantite da alcun privilegio[6].
2) la macchina si trovi in possesso del compratore (salvo il caso di sottrazione fraudolenta) (art. 2762, 3°co., c.c.), e che essa sia collocata nel luogo in cui è stata eseguita la trascrizione. Tuttavia la norma va interpretata in senso estensivo. Non occorre infatti che la res sia collocata in un luogo specifico o che essa conservi la localizzazione iniziale, ma è sufficiente che il compratore mantenga il possesso, purché entro in confini della circoscrizione territoriale del tribunale del luogo dove la macchina si trovava al momento della trascrizione. La norma intende quindi tutelare la buona fede dei terzi, che possono venire a conoscenza del diritto di credito poziore del venditore e regolarsi di conseguenza, solo se la cosa sia mantenuta in possesso del debitore e non venga rimossa dal circondario del luogo in cui fu trascritto il privilegio.
CONCLUSIONE
E’ possibile concludere che:
- Alla nave in costruzione, prima del varo, non si applicano privilegi di diritto speciale marittimo bensì quelli di diritto comune previsti dal codice civile.
- In ogni caso, non sussiste alcun privilegio speciale di diritto marittimo per ciò che attiene alla fornitura ed installazione dell’apparato motoristico su una nave in costruzione.
- Il diritto di ritenzione previsto dall’art 2756 c.c. si applica soltanto finché il motorista si trova a bordo della nave ed esercita una sorta di potere di fatto su essa. Non è certo tuttavia se il diritto di ritenzione possa applicarsi al di fuori delle opere di miglioramento, riattamento e conservazione di una nave già esistente e quindi anche alle opere di fornitura ed istallazione di apparati ad una nave in costruzione.
- Il credito del motorista può essere assistito dal privilegio del venditore di macchine ex art 2762 c.c. purché: (a) il creditore abbia espletato le formalità di trascrizione dei documenti da cui risultano la vendita e il credito; (b) la macchina si trovi in possesso del compratore/debitore.
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1] Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio: 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l’entrata nell’ultimo porto; 2) i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell’equipaggio; 3) i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione della marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall’autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell’equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna; 4) le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni; 5) le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio; 6) i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio.
2] Francesco Berlingeri – I diritti di garanzia sulla nave, l’aeromobile e le cose caricate; Padova 1965
3] [Ibid] pg 120 in nota 33
4] Francesco Berlingeri. Nota a Lodo arb. 9-VI- 1998
5] Francesco Berlingeri, I diritti di garanzia sulla nave, l’aeromobile e le cose caricate, Padova 1965
Così anche: Michiele Brandi Bisogni, Privilegi di diritto della navigazione e privilegio di diritto comune a tutela dei crediti del cantiere, Il foro Napoletano Fasc. N 3, luglio-settembre 1980.
6] Berlingeri, Ibid pag 224
7] Appello Torino, 6 aprile 1979. U.P.A.M s.p.a. c. Fall.to S.C.L.M. s.r.l.
Avv. Lorenzo Macchi
- Posted by MepLaw
- On 14 Marzo 2018