Il “DIRETTORE SPORTIVO”…Chi é ?
Questa “affascinante ed ambita” professione è normalmente esercitata da dirigenti scelti dai Presidenti di società sportive. Spesso, tuttavia, tale ruolo è riconosciuto a soggetti inidonei, privi di legittimità e/o impossibilitati ad esercitare fattivamente il regolare esercizio di tale funzione.
E’ prassi consolidata che molte società ed associazioni sportive inseriscano nel proprio organico societario e/o associativo la figura professionale del Direttore Sportivo ( team manager ).
E’ opportuno ricordare che il DS di una società riconosciuta dalle Istituzioni statali, dal CONI e dalla Federazione di appartenenza è, a tutti gli effetti, un manager. Le sue funzioni, infatti, sono da considerarsi essenzialmente di alto impegno amministrativo e gestionale.
Spettano al DS tutte le trattative sportivo-amministrative, le strategie e gli obiettivi di mercato, la completa contrattualistica e gli aspetti di gestione all’interno delle attività di mercato tra società sportive, tra società ed atleti, tra società e tecnici.
Tutte le federazioni, nel rispetto delle normative statali, riconoscono l’alto valore dirigenziale esercitato da tale professionista e, di conseguenza, hanno giustamente posto condizioni di necessaria idoneità a copertura di tale ruolo. Per tale ragione, negli anni, sono state emanate numerose direttive in merito.
Per una semplificazione espositiva, tra le tante normative, si può far riferimento a quella di cui al “ bollettino n.19 del 22 maggio 2017 punto 7 emesso dalla FIGC che così recita:
“… Possono accedere alle attività di Direttore Sportivo, Collaboratore della gestione sportiva e di Osservatore sportivo soltanto i soggetti iscritti negli elenchi speciali tenuti dalla FIGC …. l’unica eccezione all’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale è rappresentata dalla possibilità riconosciuta alle società sportive di far svolgere le attività di Direttore Sportivo dai componenti degli Organi statutari che hanno il potere di rappresentare validamente ed impegnare la società nei confronti dei terzi (art.8 comma 2 )”.
Tale chiara disposizione federale, di conseguenza, concede alle società sportive due possibili alternative di scelta del proprio DS :
1) Nominare DS un soggetto regolarmente iscritto nell’elenco speciale tenuto in un registro presso la federazione di appartenenza.
2) Nominare DS un Dirigente inserito nel proprio Consiglio di Amministrazione (…. unica eccezione all’obbligo di iscrizione nell’elenco speciale federale … ).
Questa seconda possibilità di nomina, tuttavia, richiede espressamente che tale figura professionale sia prevista ed inserita nello statuto societario. Il Consiglio di Amministrazione della società e/o associazione sportiva, forte dei poteri decisionali nascenti dall’atto costitutivo, potrà nominare, quale proprio DS, quel soggetto fisico che abbia comprovate qualità morali ed alte capacità dirigenziali. Dovrà altresì, riconoscergli “ potere di rappresentare la società nei confronti dei terzi “. A queste due possibili alternative di scelta, nel 2019, se ne è aggiunta una terza.
3 ) Nominare DS un avvocato regolarmente iscritto nell’albo professionale.
Questa terza possibilità di nomina è riconosciuta in ragione dei titolati poteri di procura e rappresentanza concessi a tale professionista sia dallo Stato italiano, dallo stesso CONI e da tutte le federazioni sportive ( come da ultimo comunicato ufficiale FIGC n. 102/A del 17 aprile 2019, nonché dall’art.5.4. comma 2 del regolamento federale in merito alla riconosciuta possibilità di questo di esercitare l’attività di Agente/Procuratore che, chiaramente, é ritenere equipollente a quella di DS).
Tali chiare direttive, tuttavia, risultano costantemente disattese da molte società sportive.
I Presidenti e/o gli Amministratori delegati di società e/o associazioni sportive, infatti e spesso, svolgono ad interim anche attività di DS. Altre volte nominano per tale ruolo soggetti privi di titolarità e quindi non legittimati ad agire; altre volte ancora, pur se legittimati, li impegnano in attività tali da essere considerati semplici impiegati ed alla totale dipendenza del proprio Presidente. Vengono adibiti a mansioni di coadiutori del settore tecnico, tenutari di normali contatti con le altre società sportive, nonché utilizzati in altre mansioni marginali all’interno della propria società sportiva.
Risultano, di fatto, privati delle legittime funzioni ad essi spettanti dal ruolo riconosciutogli.
In definitiva, quindi, qualora le società ed associazioni sportive intendano immettere nel proprio organico societario un team manager ( DS ), è loro dato obbligo:
– rispettare rigorosamente tutte le disposizioni emanate dalla propria federazione di appartenenza;
– riconoscergli quella condizione giuridica e funzionale che tale alto ruolo richiede e giustamente merita.
- Posted by Luigi Maggesi
- On 20 Settembre 2019