IL CONFINE TRA LA DIFFAMAZIONE E IL DIRITTO DI CRITICA
Qual è il confine tra la diffamazione ed il diritto di critica?
Occorre in primo luogo precisare che la prima è una fattispecie delittuosa, il secondo un diritto costituzionalmente riconosciuto.
Il delitto di diffamazione
Il delitto di diffamazione è regolato nel nostro ordinamento dall’art. 595 c.p., in particolare nel Libro Secondo, Titolo XII, nel Capo dedicato ai Delitti contro l’onore. Il termine, di derivazione latina significa proprio “spargere una cattiva fama”.
La rubrica della fattispecie prevede che “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costruita in collegio, le pene sono aumentate”.
La ratio legis si rinviene nella necessità di garantire e proteggere la reputazione e l’onore della persona offesa. Per reputazione si deve intendere la stima che gli altri hanno della sfera morale di una persona, che sia in abito personale o professionale.
Il delitto presuppone l’assenza della persona offesa nel momento della sua consumazione, che avviene nel momento e nel luogo in cui i soggetti terzi hanno contezza dell’offesa, si parla infatti di reato istantaneo; trattandosi inoltre di reato di evento è necessario che l’offesa raggiunga almeno due persone. E’ fondamentale per la realizzazione dello stesso che la persona offesa non sia presente nel luogo di commissione del delitto, altrimenti si dovrebbe più correttamente parlare di ingiuria – fattispecie ormai depenalizzata – la quale richiedeva a contrario la presenza del soggetto offeso.
Diffamazione a mezzo internet
Negli ultimi anni, progressivamente, si è diffuso il fenomeno della diffamazione a mezzo internet, in particolar modo con commenti e post pubblici sulle piattaforme social, quali Facebook, Instagram e Linkedin, dove gli utenti, ignari del delitto, spesso ledono la reputazione di un soggetto, disconoscendo che tale comportamento integra pienamente una forma di diffamazione aggravata in quanto equiparata alla diffamazione a mezzo stampa. Per discolparsi, spesso, gli utenti che cadono in questo errore, provano a giustificarsi affermando di aver agito in maniera assolutamente legittima, in quanto è loro diritto, costituzionalmente garantito, quello di poter criticare ed esprimere una propria opinione.
Ma qual è il discrimine fra il delitto di diffamazione e l’esercizio del diritto di critica?
Innanzitutto, occorre precisare che le due fattispecie possono coesistere: il Giudice, infatti dovrà dapprima verificare la sussistenza dei presupposti del delitto di diffamazione per poi, solo successivamente, verificare ed accertare se si possa applicare o meno la scriminante rappresentata dal diritto di critica. Ma questo quando avviene?
Principalmente, i presupposti affinché si possa ritenere legittimo l’utilizzo dell’esercizio del diritto di critica sono: la continenza espressiva, la verità oggettiva o putativa e la pertinenza.
Per continenza, si deve specificare che questa, non si deve ritenere come mera correttezza formale delle espressioni utilizzate, bensì come corretta manifestazione delle proprie opinioni, tale da non accostare in maniera anche solo allusiva alcuni fatti ed opinioni senza che queste abbiano fondamento nella verità dei fatti che si stanno esponendo. Inoltre, i fatti esposti devono necessariamente avere una rilevanza sociale, politica o di interesse collettivo tale da poter giustificare la loro pubblica esposizione. E’ importante inoltre puntualizzare che il diritto di critica, a differenza di quanto credono in molti – errando – può essere esercitato da chiunque e in qualsiasi contesto e non solo da giornalisti, scrittori o uomini politici, l’aspetto fondamentale è non oltrepassare i limiti e i presupposti sopra esposti per il suo corretto utilizzo e manifestazione. La critica, di per sé, non consiste nella mera narrazione di un fatto, ma è l’esternazione di un giudizio (dal greco κριτική ovvero «arte del giudicare») ed è proprio per tale ragione che si è ritenuto opportuno apporvi dei limiti in maniera tale da non permettere al soggetto di agire quo modo libet.
Ad oggi è pacifico in giurisprudenza che la configurabilità dell’esimente, in particolar modo per quanto attiene alla critica politica, richiede che l’elaborazione della medesima critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale dei soggetti a cui è indirizzata. Il dissenso che si va ad esprimere, per essere tale e non sconfinare nel delitto di diffamazione, deve necessariamente essere motivato, oltre che espresso ed esternato con termini misurati e necessari, senza mai sfociare nell’offesa della dignità morale e intellettuale del soggetto cui ci si riferisce.

- Posted by Sara Singh
- On 9 Giugno 2026
