I NUOVI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
I reati contro il patrimonio culturale trovano una specifica collocazione nel codice penale.
La legge 9 marzo 2022, n. 2 ha inteso dare attuazione alla Convention on Offences relating to Cultural Property fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, subentrata alla Convenzione di Delfi, mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento delle ratifiche da parte dei Paesi contraenti, che introduce fra l’altro nel codice penale al suo libro secondo un apposito Titolo VIII bis denominato “Delitti contro il patrimonio culturale”, contenente tredici fattispecie incriminatrici, alcune di nuova formulazione ed altre mutuate dal codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) con contestuali abrogazioni (di cui rispettivamente all’art 1 lett. b) ed all’art. 5 comma secondo lett. a) e b) della legge 9 marzo 2022, n. 22 ).
Sono così trasformate in autonomi illeciti fattispecie delittuose comuni che hanno ad oggetto materiale la specificità del bene culturale, dando pertanto rilevanza al contenuto dell’art. 9 comma secondo della Costituzione, inserito tra i “principi fondamentali”, inasprite le pene edittali rispetto a quelle previste per le fattispecie codicistiche contro il patrimonio di cui al titolo VIII del libro secondo del codice penale, introdotte una cospicua serie di circostanze aggravanti ed attenuanti speciali ed una previsione di non punibilità per fatti commessi all’estero.
La novella del 2022 interviene pure in materia di confisca, ridisegna l’istituto delle operazioni sotto copertura (art. 2), contempla una estensione delle ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione dei reati presupposto delineati nel citato Titolo VIII bis (art. 3) e modifica la disciplina in materia di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ( art. 4 ).
Appare singolare la collocazione, nel libro secondo del codice penale, dei delitti contro il patrimonio culturale in un apposito titolo inserito tra quello concernente i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e quello riguardante i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ben prima del titolo XIII dedicato ai delitti contro il patrimonio, con la conseguenza che alcune fattispecie incriminatrici “generali” attinenti ai beni mobili ( si pensi al furto od alla appropriazione indebita ) seguono illogicamente (e non precedono) la figura “speciale” avente come oggetto materiale della condotta tipica beni concernenti il patrimonio culturale. Non senza osservare ancora che inutili “gonfiamenti” dell’articolato codicistico si sarebbero potuti evitare, con una tecnica normativa meno dozzinale, introducendo nelle diverse fattispecie già esistenti una apposita previsione ad hoc ove la condotta dell’agente abbia a cadere su di uno di questi ultimi beni (si considerino, ad esempio, la ricettazione od il riciclaggio, nonché le varie ipotesi di danneggiamento ed imbrattamento ).
Dalla lettura delle riflessioni contenute nei vari saggi che compongono il volume, elaborati da appartenenti alla accademia ed al foro, si trae il convincimento che la novella del 2022 non si discosta dalle caratteristiche tipiche di sciatteria e rudimentalità che hanno contrassegnato la normazione negli ultimi decenni. Lo testimonia tra l’altro da un canto la definizione ai fini penalistici di “patrimonio culturale” (rappresentante il bene giuridico tutelato ), che affianca e si sovrappone a quella normativa contenuta nell’art. 2 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ( caratterizzata dalla nota della “testimonianza avente valore di civiltà” ), senza che sia stata avvertita la elementare necessità di un loro collegamento, rimesso, quindi, alle preferenze del singolo giudice con possibili diseguaglianze di trattamento; dall’altro la scelta, nella formulazione delle nuove norme incriminatrici, del metodo casistico, il quale, difformemente dal raffinato criterio generalizzante che procede per progressive astrazioni, comporta il rischio di dare ingresso a lacune ( si pensi, ad esempio, per restare nel campo di materia in esame, alla rapina, alla estorsione, alla truffa) e ad una ipertrofia di fattispecie che si moltiplicano e che affollano il codice penale, in quanto alcune di esse, nell’ottica di una reductio ad unitatem, avrebbero potuto trovare idonea collocazione all’interno di quelle già esistenti aggiungendovisi come oggetto i beni afferenti a quel patrimonio.
Francesco Mazza
- Posted by Francesco Mazza
- On 9 Gennaio 2023