
Gioco online: l’UE apre a nuove prospettive di tutela per i giocatori
Il panorama del gioco d’azzardo online si arricchisce di nuovi elementi giurisprudenziali destinati ad avere un impatto significativo sulle regole del contenzioso civile tra operatori esteri e consumatori residenti in Italia (e negli altri Stati membri dell’UE). Il parere dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, reso il 12 giugno 2025 nella causa C‑77/24, introduce un’importante riflessione sul diritto del consumatore di agire nel proprio Paese anche contro i dirigenti di società di gaming con sede all’estero, in particolare se queste operano senza le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale.
Il caso: un giocatore contro i dirigenti di una società maltese
La vicenda giudiziaria nasce in Austria, dove un giocatore ha perso quasi 19.000 euro partecipando a giochi d’azzardo online offerti da una società maltese (Titanium), titolare di licenza rilasciata dalle autorità di Malta, ma priva di autorizzazione in Austria. La società è nel frattempo fallita. Il consumatore ha dunque deciso di agire direttamente contro gli ex amministratori della società, invocando la violazione della legge austriaca sul gioco d’azzardo.
Secondo la normativa austriaca, il gioco d’azzardo online è riservato allo Stato e la sua offerta in assenza di concessione configura un illecito civile. L’attore ha sostenuto che i dirigenti della società fossero personalmente responsabili dei danni subiti.
Giurisdizione e legge applicabile: cosa dice il diritto europeo
La questione è arrivata alla Corte di Giustizia dell’UE, che è stata chiamata a chiarire due aspetti essenziali:
- Se la responsabilità degli amministratori rientri tra quelle escluse dall’applicazione del Regolamento Roma II (sulle obbligazioni extracontrattuali);
- Quale sia la legge applicabile al caso di specie: quella del Paese in cui ha sede la società (Malta), o quella del Paese da cui il consumatore ha giocato (Austria).
Nel parere pubblicato il 12 giugno 2025, l’Avvocato Generale ha risposto in modo netto:
- Il Regolamento Roma II è applicabile anche ai casi in cui il consumatore agisce contro i dirigenti di una società per la violazione di norme nazionali sul gioco.
- La legge applicabile è quella dello Stato in cui il danno si è verificato, ovvero dove il consumatore ha effettuato le puntate, non quella dove ha sede l’operatore.
Questa interpretazione valorizza il criterio del “luogo del danno”, ancorandolo alla residenza e all’attività del consumatore. Il parere non è vincolante ma, in ogni caso, è in grado di influire sull’orientamento della Corte.
Rilevanza per il sistema italiano
In Italia, il gioco d’azzardo online è lecito solo se gestito da operatori autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La partecipazione a giochi offerti da operatori privi di concessione può comportare sanzioni penali, sia per chi organizza sia per chi partecipa (art. 4 della Legge 401/1989). Il contratto di gioco, in tal caso, potrebbe essere nullo, con possibilità di ottenere la restituzione delle somme giocate.
Con la posizione espressa nella causa C-77/24, si apre una possibilità per i giocatori italiani: agire davanti ai giudici italiani per chiedere il risarcimento dei danni o la restituzione delle perdite subite su siti esteri non autorizzati in Italia, anche se gli operatori hanno sede in altri Paesi UE.
Direttori responsabili: verso nuove frontiere della responsabilità civile
Un elemento di novità dirompente è la possibilità, suggerita nel parere, di agire non solo contro l’impresa, ma anche contro i suoi dirigenti. Se confermato dalla sentenza della Corte, ciò potrebbe portare a un aumento delle azioni civili nei confronti di amministratori di società estere che consapevolmente operano in violazione delle leggi sul gioco dello Stato in cui si trovano i consumatori.
Nel caso in questione, l’Avvocato Generale ha escluso che si tratti di una materia “societaria” (e quindi esclusa dal campo di applicazione del Regolamento Roma II), ritenendo che la responsabilità degli amministratori per la violazione di norme a tutela dei consumatori sia di natura extracontrattuale.
Quali sono le conseguenze per i giocatori italiani
Un giocatore residente in Italia che abbia effettuato puntate su un sito estero privo di concessione ADM potrebbe oggi, alla luce di questo orientamento:
- Agire davanti a un tribunale italiano,
- Rivendicare la nullità del contratto di gioco,
- Chiedere il risarcimento del danno o la restituzione delle somme perse.
Il tutto, senza doversi rivolgere ai tribunali del Paese in cui ha sede l’operatore, né dover necessariamente chiamare in causa solo la società (spesso fallita o inadempiente), ma potenzialmente anche i suoi dirigenti.
Conclusioni: attenzione alle piattaforme, tutela con la legge italiana
Il parere dell’Avvocato Generale, pur se non vincolante per la Corte ma comunque in grado di avere rilievo, conferma un principio che ha il potenziale di mutare il panorama del gioco online in Europa: il diritto del consumatore a essere tutelato “in casa propria”, anche nel contesto transfrontaliero del gaming digitale.
Per chi partecipa al gioco d’azzardo online, è quindi cruciale verificare che il sito sia regolarmente autorizzato dall’ADM.
E per chi ritiene di aver subito perdite illecite, è ora più che mai possibile rivolgersi a un avvocato esperto per valutare l’azione legale da intraprendere nel proprio Stato.

- Posted by Matteo Aniballi
- On 16 Giugno 2025