Coronavirus: sospensione di accertamenti e cartelle esattoriali
L’attività giudiziaria si ferma e con essa anche accertamenti e cartelle esattoriali.
Il nostro paese sta vivendo una notevole emergenza sanitaria e si trova parallelamente a fare i conti con un’altrettanto grave emergenza economica che porta cittadini ed imprenditori a chiedersi quali pagamenti sono stati sospesi e con che termini e modalità.
Lo scorso 08 marzo 2020 il D.L. n. 11/2020, pubblicato nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale ha fornito le prime risposte a numerosi dubbi, che sono poi stati definitivamente colmati, con il Decreto Cura Italia in vigore dal 17 marzo 2020.
Sospensioni Giudiziarie
Il decreto 11/20 ha introdotto importanti misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, anche mediante misure organizzative degli uffici che potranno prolungarsi fino al 31 maggio 2020.
Le udienze dei procedimenti civili, penali, tributari, e della magistratura militare, saranno sospese fino al 15 aprile, prolungando di due settimane il termine precedentemente previsto fino al 22 marzo (D.L. Covid Ter del 16 marzo 2020).
Tra le misure previste dal decreto, l’art. 1 stabilisce il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari (si veda anche il comunicato 8 marzo 2020 del Ministero della Giustizia). Inoltre il comma 2 dell’art. 1 dispone che sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. E il successivo comma 4 estende l’applicazione delle disposizioni richiamate, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Dalla pubblicazione del D.L. non era chiaro se le disposizioni riguardassero anche avvisi di accertamento, sanzioni, avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento per i quali in questi giorni decorrono i termini per l’impugnazione.
A chiarire questo punto, è intervenuto il Direttore Ernesto Maria Ruffini con Direttiva del 12 marzo 2020 diffusa con Comunicato Stampa, scaricabile dal sito www.agenziadelleentrate.gov.it del seguente tenore:
“Stop ad accertamenti fiscali e verifiche. Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative)”.
Cosa significa questo?
L’Agenzia delle Entrate non darà luogo in questo periodo a nuove attività di accertamento, non procederà con la messa in esecuzione delle cartelle notificate e non effettuerà alcuna attività ispettiva, né tramite notificazione ordinaria, né tramite posta certificata. Anche la Guardia di Finanza è stata costretta a cambiare in corsa la sua azione: stop a ispezioni o controlli fiscali. Sospesi, dunque, fino al termine del periodo di emergenza i controlli fiscali, in materia del lavoro, le verifiche, “salvo i casi di indifferibilità e urgenza”. Stop anche ai controlli strumentali. Rinviate le attività ispettive anti riciclaggio.
Cosa accade quindi alle scadenze in essere?
In ordine ai versamenti ordinari, in scadenza il 16 marzo 2020, quali IVA, ritenute d’acconto Irpef e contributi previdenziali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato n. 50 del 13 marzo 2020, era intervenuto sospendendo i termini per i versamenti indicati e richiamando de relato il decreto legge di prossima pubblicazione da parte del Consiglio del Ministri.
In data 16 marzo 2020 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha enunciato che il nuovo decreto legge c.d. “Cura-Italia” conterrà la proroga dei suindicati termini al 31 maggio 2020, indicando le modalità con cui dovranno successivamente essere adempiuti, ovvero in un’ unica soluzione senza sanzioni e interessi oppure in un massimo di 5 rate mensili decorrenti da maggio 2020.
I pagamenti in scadenza fino all’entrata in vigore di eventuali misure di sospensione, devono però essere onorati, tenuto in considerazione che il lieve ritardo nel pagamento non comporterà il decadimento dalla rateizzazione richiesta e che è eventualmente possibile attivarsi con il ravvedimento operoso, pagando sanzioni ed interessi, entro i termini previsti dalla legge a seconda della tipologia della rateizzazione in atto. Se viene pertanto in questi giorni notificato un avviso di accertamento o una cartella esattoriale è importante sapere se:
– è un atto in scadenza
– è un avviso di accertamento, in tal caso i termini per mettere in esecuzione sono sospesi e l’Agenzia delle Entrate non lo può iscrivere a ruolo se decorrono i termini per impugnare;
– è una cartella esattoriale: ex Equitalia attuale Agenzia delle Entrate Riscossione non può né inviare atti di messa in mora, né preavvisi di iscrizione di fermo amministrativo e di iscrizione di ipoteca, non può iscrivere ipoteche e fermi amministrativi, non può iniziare e/o proseguire pignoramenti mobiliari (anche aventi ad oggetto il conto corrente) e immobiliare.
– I termini per le impugnazioni sono sospesi.
Il consiglio per cittadini o imprenditori è quello di rivolgersi ai professionisti di riferimento per valutare la validità degli atti ricevuti e l’eventuale impugnazione degli stessi nel prossimo futuro.
Avv. Michela Nuvoletto
- Posted by Michela Nuvoletto
- On 19 Marzo 2020