
Confini del diritto di cronaca e del diritto all’oblio
Il presente contributo ha lo scopo di analizzare i confini del diritto di cronaca e del diritto all’oblio, delineandone i contorni ed i limiti, oltre che le possibilità di tutela in caso di violazione.
Il diritto di cronaca
Il diritto di cronaca è un diritto fondamentale, in quanto costituzionalmente riconosciuto. Basti pensare all’art. 21 della Costituzione in cui si prevede che la stampa non possa essere soggetta ad autorizzazioni o censura.
Tale diritto consiste principalmente nel raccontare fatti di interesse pubblico, con modalità espressive che non devono mai oltrepassare il confine del rispetto per la reputazione dell’interessato. La finalità di tale diritto, esercitato attraverso una narrazione obiettiva dei fatti, è quella di informazione per la collettività.
Il diritto di cronaca può essere pertanto considerato come il diritto di ogni persona a manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola o lo scritto, attraverso ogni mezzo di diffusione.
I requisiti per esercitare legittimamente tale diritto sono essenzialmente i seguenti:
- La verità dei fatti narrati; deve infatti esserci la sostanziale corrispondenza tra quanto rappresentato e quanto accaduto.
- L’interesse pubblico; che deve essere inteso come interesse della collettività a conoscere la notizia narrata.
- La continenza espressiva; nell’esprimersi il soggetto, nell’esercizio del diritto di cronaca, deve necessariamente scegliere le espressioni linguistiche più idonee a comunicare la notizia.
Pur essendo un diritto fondamentale, il diritto di cronaca si trova a coesistere con ulteriori diritti con il medesimo rango, creando così la necessità di trovare un bilanciamento in caso di conflitto.
A tal proposito, in riferimento al Diritto alla Privacy, il Garante della Privacy è intervenuto più volte cercando di delineare i confini tra i due diritti, con particolare attenzione al noto Diritto all’Oblio, noto più comunemente come diritto alla cancellazione dei dati personali, regolato dall’art.17 del GDPR.
Il diritto all’oblio
Il diritto all’oblio, sancito dal Regolamento UE 2016/679 GDPR, consiste nella possibilità dei soggetti interessati di richiedere la cancellazione dei propri dati personali ogni qual volta ne ricorrano le condizioni. Deve essere inteso come un diritto individuale ma anche sociale, questo, anche alla luce del moderno concetto di privacy dovuto all’affermarsi della società digitale e dell’identità digitale. Il suo carattere trasversale si muove al confine tra il diritto alla riservatezza ed il diritto all’identità personale.
Tuttavia, tale diritto non è assoluto, per essere esercitato devono obbligatoriamente ricorrere alcune specifiche condizioni. Ad esemplificare:
- quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati originariamente collezionati;
- quando vi sia la revoca del consenso al trattamento degli stessi;
- quando l’interessato si sia opposto al trattamento e non esista un legittimo motivo per protrarre tale attività,
- quando vi sia un obbligo legale di cancellazione dei dati;
- quando i dati sono trattati per finalità di marketing diretto o di profilazione.
A ciò deve aggiungersi che vi sono delle eccezioni all’esercizio del diritto all’oblio che riguardano tutti quei casi in cui il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto di libertà d’espressione e di informazione, o quando vi siano ragioni di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o laddove l’esercizio del diritto all’oblio pregiudichi l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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- Posted by Sara Singh
- On 22 Gennaio 2025