Concorso pubblico e diritti del candidato escluso
Il concorso pubblico è il metodo ordinario di accesso al pubblico impiego, suddiviso in tre categorie:
per titoli ed esami
per soli esami
per soli titoli.
La disciplina dello svolgimento di un concorso pubblico risulta molto dettagliata: la mancanza dei requisiti sostanziali di ammissione previsti dal bando o dalla legge relativi alle condizioni personali, professionali o giuridiche del concorsista oppure errori procedurali o mancanze documentali, cioè aspetti “esteriori” della domanda di partecipazione, indipendenti dai requisiti sostanziali, comportano l’esclusione del candidato dalla selezione.
Errori o omissioni della Pubblica Amministrazione
Tuttavia, può accadere che sia la stessa Amministrazione a commettere errori od omissioni, sia di carattere sostanziale che procedurale, nei confronti del candidato che ha partecipato ad un concorso pubblico, il quale si troverebbe a dover subire una ingiustizia. In generale, tanto maggiore è il grado di discrezionalità di cui gode la Pubblica Amministrazione nella valutazione dei requisiti, tanto maggiore è la possibilità di compiere errori od omissioni di giudizio.
Valutazione di ulteriori requisiti del candidato
Inoltre, quando la selezione concorsuale avviene per ricoprire ruoli con funzioni strategiche di difesa o di pubblica sicurezza, ad esempio: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Vigli del Fuoco, Magistratura, Personale Diplomatico, la P.A. valuta anche la sussistenza di ulteriori requisiti del candidato: morali o di condotta. psico-fisici e attitudinali.
In tali casi, l’Amministrazione procedente forma diverse Commissioni esaminatrici in possesso di adeguate competenze specialistiche le quali sono chiamate ad esprimere un giudizio di fatto sull’idoneità del candidato, c.d. giudizio di discrezionalità tecnica della P.A., basandosi su conoscenze di settore ovvero applicando regole tecnico – scientifiche, matematiche o specialistiche.
Provvedimento di Esclusione del candidato
Ciò premesso, se la Commissione formula un giudizio negativo sul singolo candidato che ha partecipato al concorso pubblico e che risulta non idoneo a ricoprire il ruolo richiesto, comunica obbligatoriamente un provvedimento di esclusione. Tale provvedimento, sebbene definitivo, è suscettibile di impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo il quale può, come accennato, sindacare la presenza di vizi sostanziali o errori procedurali della P.A. quali la violazione di legge, l’incompetenza o l’eccesso di potere, può annullare il provvedimento e riammettere, anche con riserva, il candidato nella selezione. In particolare, ciò avviene in caso di:
- Vizi della motivazione ovvero motivazione generica o insufficiente
Il provvedimento deve indicare con chiarezza il motivo dell’esclusione. Ad esempio, le Commissioni devono spiegare perché un candidato è giudicato non idoneo, in che misura (cosa è stato rilevato) e non limitarsi a formule standard o di “stile”. Se la motivazione è generica, sommaria o priva di criteri precisi, è possibile sollevare ricorso.
- Errata applicazione dei criteri previsti dal bando / errori nell’accertamento psico – fisico o attitudinale
Se il bando definisce i requisiti morali, psicofisici e attitudinali (specifiche condanne penali, tipo di inabilità fisica, ecc.) e la Commissione applica criteri non previsti o in modo difforme da quanto stabilito ovvero se le Commissioni non rispettano le procedure previste, ad esempio non considerano la specificità della mansione o dell’attività richiesta o non verificano se la limitazione fisica impedisca effettivamente lo svolgimento delle mansioni previste e dunque l’idoneità viene valutata in modo astratto o non proporzionato, può sussistere lo spazio per un ricorso.
- Violazione del principio del contraddittorio o mancata possibilità di difesa
Se l’amministrazione sospetta che non sussistano dei requisiti ovvero la documentazione è carente o incompleta, può essere obbligata ad attivare il c.d. “soccorso istruttorio” comunicando tempestivamente i dubbi al candidato e dandogli la possibilità di chiarire la situazione (es. produrre certificati medici, documenti, giustificazioni).
- Violazione del principio di uguaglianza o non discriminazione
Se la valutazione dei requisiti morali, psicofisici o attitudinali discrimina ingiustamente un candidato (per esempio sulla base del sesso, età, provenienza geografica, disabilità etc.) ovvero se taluni requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dal bando introducono giudizi non ammissibili in quanto contrari ai principi costituzionali, può sussistere un motivo di ricorso.
- Vizi di competenza
Se l’organo accertatore che decide sull’idoneità del candidato non è in possesso dei titoli di legge ovvero la Commissione non è formalmente costituita possono sussistere profili di illegittimità e dunque censure per un ricorso.
Per tutti i motivi sopra menzionati, è importante che il ricorso sia presentato al T.A.R. entro termini precisi, solitamente 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di esclusione, tanto che in caso di mancata presentazione nei termini, il candidato potrebbe essere costretto a sopportare l’ingiusta esclusione.

- Posted by Jacopo Scialpi
- On 10 Novembre 2025
