Concessioni “comunitarie” in scadenza o scadute
Nei giorni scorsi alcuni concessionari per il gioco a distanza, titolari di concessioni di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, hanno visto recapitarsi i provvedimenti di ADM con cui l’Agenzia comunicava la scadenza della concessione e disponeva “l’interruzione della raccolta di gioco, dal giorno successivo a quello della scadenza”.
La situazione riguarda le cosiddette “comunitarie” ossia le concessioni rilasciate tra il 2011 e il 2013, in seguito all’emanazione della legge di riordino del comparto del gioco online. Per questa ragione alcune concessioni sono già terminate, altre termineranno nelle prossime settimane, mentre le ultime nel 2022.
Per alcune concessioni, quindi, i giorni di esercizio sono terminati mentre altre rimangono ancora attive per pochi mesi, ma termineranno la loro validità nel prossimo anno e mezzo. Prima, quindi, della gara che dovrà essere emanata da ADM per il rinnovo delle assegnazioni.
I titolari delle concessioni erano in trepidante attesa da parte di ADM di una proroga dei titoli, come era immaginabile aspettarsi, anche perché la stessa avrebbe consentito di allineare le concessioni cd “comunitarie” alle altre, magari con una estensione temporale delle garanzie fideiussorie e con la successiva adozione di una norma specifica. Situazione analoga si era infatti verificata nel 2016 per le scommesse sportive. La legge di stabilità del 2016 infatti, aveva rinviato la scadenza delle concessioni assegnate con il bando indetto nel 2007. Quella stessa legge aveva realizzato un «allineamento temporale di tutte le concessioni del gioco a distanza» sino al 31 dicembre 2022.
Ricordiamo infatti che il comma 935 dell’art. 1 della legge n. 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di stabilità 2016) stabilisce che: “In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza (…)”.
A tutt’oggi, però, la proroga non è ancora arrivata né tanto meno sembra essere oggetto di discussione, essendo stata accantonata anche l’ipotesi di una proroga tecnica per allineare tutte le licenze, da introdurre attraverso il Dl Rilancio. I primi concessionari sono stati costretti quindi ad avviare azioni legali contro l’amministrazione, anche per la salvaguardia delle entrate erariali provenienti da questo settore. Non dimentichiamo che il mantenimento di un’adeguata offerta legale, in un settore altamente caratterizzato da un’offerta illecita, consente la riduzione delle attività parallele illecite provenienti da bookmakers esteri.
E’ evidente poi la disparità di trattamento con cui sono stati trattati i licenziatari dell’online oggi, rispetto ai licenziatari del betting nel 2016. Un altro tassello a discapito delle concessioni online, che fa seguito all’improvviso decreto Dignità, che non ha fatto altro che rendere meno appetibili le concessioni online italiane e l’ingresso di nuovi operatori nel settore.
E non poteva essere diversamente, il TAR Lazio nei giorni scorsi ha accolto, con decreti, la domanda di misura cautelare monocratica presentata da due concessionari online contro ADM con cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti con cui la resistente aveva comunicato che le convenzioni di concessione sarebbero scadute nel 2020, anziché disporne l’estensione temporale.
Il TAR afferma nei decreti che i due ricorrenti si trovano ad essere incisi, in qualità di concessionari per la raccolta dei giochi pubblici, dall’adozione della nota di ADM con la quale l’Agenzia, omettendo di dare integrale applicazione alla previsione normativa di cui all’art.1 comma 935 della legge n. 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di stabilità 2016, che ha disposto il progressivo riallineamento alla scadenza del 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni “on line” in essere al momento della sua entrata in vigore), ha imposto alle ricorrenti l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della sua concessione, come previsto dalla medesima convenzione.
Si legge inoltre nei decreti del TAR oggetto di analisi che: “si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato; si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l’esecuzione del predetto provvedimento ai soli fini della continuazione dell’attività di raccolta del gioco gestita dalla parte istante; tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 4 novembre 2020, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa”.
Insomma si fa sempre più urgente una comunicazione da parte dell’ADM finalizzata a comprendere come potrebbe essere gestito il proseguimento dell’attività di questi concessionari, anche al fine di evitare un dispendioso e lungo iter legale.
Avv Fabio Maggesi
- Posted by Fabio Maggesi
- On 14 Ottobre 2020