Circonvenzione di persone incapaci
Con il presente articolo, in relazione al procedimento penale seguito dallo scrivente quale difensore di fiducia, saranno analizzati gli elementi costituitivi del delitto di circonvenzione di persone incapaci, oltre alle novità relative agli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Fatto
In data 28/12/2022 la Signora XXXX veniva rinviata a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 643 CP “perché, per procurare a sé un profitto, abusando dei bisogni e dello stato di infermità mentale di XXXX affetto da un “grave disturbo psicotico caratterizzato clinicamente da una persistente attività delirante di tipo persecutorio e mistico e da disorganizzazione del comportamento” di cui è portatore sin dal 2005 – disturbo tale da essere riconoscibile all’uomo medio- induceva l’uomo a compiere atti di disposizione patrimoniali, per lui pregiudizievoli, consistiti nel donarle l’autovettura XXXX tg XXX a lei intestata, nonché l’autovettura tg XXX”.
Ad esito del giudizio preliminare ottenevo assoluzione ex art. 425 CP, perché il fatto non costituisce reato sulla scorta di considerazioni che, prima ancora che nel merito, hanno riguardato profili di criticità in punto di diritto.
Gli elementi costitutivi del delitto
Il reato in questione ha natura giuridica di reato di pericolo a condotta plurima che si consuma nel momento in cui viene compiuta un’azione capace di procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per il soggetto passivo o per altri; l’azione deve avere un’attitudine tale da poter determinare un danno o un eventuale pericolo di danno.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto e da considerarsi ormai pressoché univoco, gli elementi costitutivi del reato sono:
1) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo del reato;
2) la riconoscibilità di tale condizione da parte dell’uomo medio;
3) l’attività di induzione esercitata dall’autore del reato nei confronti del soggetto passivo.
La minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo non va ricondotta allo stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente quello, assai meno invasivo, dell’indebolimento della sua capacità volitiva tale da ridurne l’autonomia decisionale.
Tale fragilità psicologica del soggetto passivo deve essere riconoscibile dall’uomo medio, deve cioè costituire un fatto notorio ovvero concretizzarsi in comportamenti tali da generare quantomeno il sospetto sull’ autonomia decisionale del soggetto.
In questo senso, elementi indicativi potranno trarsi dalle modalità di relazione del soggetto passivo nei rapporti coi terzi; dalla sobrietà o meno del linguaggio; dalla contraddittorietà di comportamento assunto all’interno della stessa cerchia di persona; dagli eccessi del linguaggio e dei toni; dalla prodigalità in rapporto alle effettive condizioni economiche.
Ed, infine, è necessario che l’autore del reato influisca sul processo di formazione della volontà del soggetto passivo determinandolo o rafforzandolo attraverso una attività di persuasione, suggestione o pressione morale.
Deve trattarsi, peraltro, di attività apprezzabile, così da doversi escludere che la semplice richiesta priva di insistenza possa costituire induzione.
Novità ed orientamenti giurisprudenziali
In una recente pronuncia, in tema di elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. II, con Sentenza n.14863 del 7 aprile 2023 ha statuito che:
“Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali; (b) l’induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; (c) l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto”.
Inoltre, Dottrina e Giurisprudenza, da lungo tempo dibattono su quale sia il bene giuridico tutelato dalla norma, se da una parte aderiscono all’orientamento c.d. personalistico”, per cui, i beni giuridici protetti sarebbero quelli della dignità e della libertà di autodeterminazione dell’incapace (cfr. in dottrina: Siniscalco, Antolisei, Ferrante, Ronco; in giurisprudenza: Cass. n. 1427/2004; Trib. Lecce 13.5.1991), dall’’altra sostengono il c.d. orientamento patrimonialistico, ove, a trovare tutela sarebbe l’inviolabilità del patrimonio dell’incapace (cfr. in dottrina: Fiandaca, Musco, Pisapia; in giurisprudenza: Cass. n. 38508/2011; Cass. n. 41376/2010; Cass. n. 8908/1975; Cass. n. 1051/1967).
Infine, ad abundantiam, è stata dibattuta una terza tesi secondo cui il bene giuridico tutelato sia , in virtù della natura plurioffensiva del reato, lesivo dell’interesse patrimoniale del soggetto incapace e della sua libertà di autodeterminazione.
Avv. Eugenio Piccolo
- Posted by Eugenio Piccolo
- On 19 Dicembre 2023