Catcalling: reato di “molestia di strada”
Catcalling è un termine di derivazione inglese. Se nel suo significato etimologico nel 1600, indicava il “ verso del gatto di notte”, già nella metà del 700 esso veniva utilizzato, come riportato dall’Accademia della Crusca, per indicare l’atto di fischiare a teatro agli artisti sgraditi.
Dal 2013 in poi il termine catcalling ha assunto la connotazione più conosciuta e preponderante di molestia sessuale, prevalentemente verbale, per strada.
Il catcalling, quindi, oggi viene utilizzato per individuare e sintetizzare il reato di “molestia di strada” a danno non soltanto di donne ma anche di soggetti appartenenti a minoranze etniche, disabili, omosessuali o transessuali.
Negli ultimi mesi il catcalling è stato argomento di discussione riempiendo pagine di riviste di gossip e di settore, a causa del post Instagram pubblicato da Aurora Ramazzotti, figlia del noto cantante e della Hunziker, che ha denunciato le offese subite per strada.
Secondo un recente articolo dell’organizzazione no-profit Stop Street Harassment, le molestie di strada non sempre includono azioni o commenti con connotazione sessuale, possono essere anche commenti omofobi, transfobici o altre offese riguardanti l’etnia, la religione, la classe sociale o la disabilità, purché palesino l’intento discriminatorio di chi li pone in essere. (https://stopstreetharassment.org/).
In molti Paesi il catcalling è considerato reato. In Francia, ad esempio, nel 2018 il presidente Macron ha varato un disegno di legge che considera il catcalling una vera e propria molestia punita con multe fino a 750 euro.
Contrariamente in Italia il catcalling non è punito come specifico reato, l’unica norma applicabile per analogia alla fattispecie de qua è quella prevista all’ art. 660 c.p. rubricato “Molestia o disturbo alle persone” Art. 660 codice penale – Molestia o disturbo alle persone – Brocardi.it. Chiaramente però tale disciplina non è completamente equiparabile ad una norma specifica a tutela del catcalling.
Nonostante la lontana assonanza la Corte di Cassazione con sentenza 55713/18 ha ritenuto ravvisabile l’applicazione del suddetto articolo:“nell’insistente comportamento, prolungato nel tempo, di chi, come il ricorrente, “corteggia” insistentemente, in maniera non gradita, una donna (profferendo al suo indirizzo espressioni a contenuto esplicitamente sessuale) e seguendola in strada (si da costringere costei a cambiare abitudini), essendo tale condotta rivelatrice di “petulanza”, oltre che di “biasimevole motivo“ (cfr., in questo senso, Cass. Sez. 1, n. 6905 del 28 gennaio 1992, Candela, Rv. 190546).
Oltre alla molestia di strada si sta sempre più spesso diffondendo anche il “Catcalling Virtuale”. Risalgono a pochi giorni fa gli attacchi ingiustificati e sessisti ad Aurora Leone, nuovo membro dei The Jackal esclusa, dopo essere stata convocata, dalla partita del cuore perché “DONNA” o le offese rivolte a Diletta Leotta volto sportivo di Dazn, definita da un noto collega “Cubista” .
Purtroppo, sempre più spesso, nonostante gli sforzi fatti anche nell’applicare normative poco confacenti, il catcalling rimane impunito. Urge l’approvazione di una tutela specifica.
Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 8 Giugno 2021