AVVOCATI-AGENTI SPORTIVI: VIA LIBERA SENZA ESAME
Con comunicato ufficiale n. 102/A del 17 aprile 2019, è stato pubblicato il nuovo Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., che ha finalmente risolto in senso positivo la controversa questione circa la possibilità per gli Avvocati di esercitare l’attività di agente in favore di calciatori e società sportive di calcio.
L’articolo 5.4, comma 2 del richiamato regolamento, infatti, così recita testualmente: “Ai calciatori ed ai club è vietato avvalersi dell’opera di un soggetto non iscritto al Registro federale o alla sezione speciale, salvo che si tratti di un avvocato regolarmente iscritto nel relativo Albo Professionale, in conformità alla normativa statale e sportiva vigente. In tal caso permangono comunque gli obblighi di deposito di cui al successivo art. 5.7 ”.
L’esenzione dall’obbligo di iscrizione al Registro Federale Agenti Sportivi
Ai sensi del citato articolo, dunque, l’Avvocato regolarmente iscritto all’Albo è dispensato dall’iscrizione al Registro Federale degli Agenti Sportivi. Tale Registro, occorre precisare, rappresenta l’articolazione a livello calcistico del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, istituito presso il C.O.N.I. a seguito della riforma della normativa in materia di procuratori sportivi avviata dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) e attuata dal Regolamento Agenti Sportivi CONI, pubblicato nel luglio 2018.
Ciò comporta, quindi, che i professionisti forensi non saranno soggetti al rispetto dei requisiti necessari per l’iscrizione al suddetto Registro, vale a dire in primis il superamento dell’esame di abilitazione nonché il versamento della quota annuale di diritti di segreteria, pari a € 500,00.
Contrariamente, gli unici obblighi per gli avvocati saranno quelli – previsti all’art. 5.7 del Regolamento cui l’art. 5.4 fa esplicito rinvio – di depositare il contratto di mandato sottoscritto con il calciatore o la società unitamente al relativo modulo riepilogativo (c.d. executive summary) e di versare, per ogni contratto depositato, la somma di € 250,00.
Il superamento delle precedenti discordanze normative
Almeno per l’ambito calcistico, pertanto, risultano risolti i molteplici dubbi generati dalla difformità di disciplina tra quanto sancito all’art. 1, comma 373 della Legge di Bilancio 2018 e all’art. 21, comma 6 del Regolamento Agenti Sportivi CONI.
Il primo, infatti, stabilisce espressamente la nullità dei contratti stipulati da soggetti non iscritti al Registro degli Agenti Sportivi “fatte salve le competenze riconosciute per legge”. Con tale ultima espressione, dunque, si intendeva riferirsi con tutta evidenza alla figura professionale dell’avvocato, permettendogli di esercitare le funzioni di rappresentanza senza la necessaria iscrizione al neo istituito Registro, come per l’appunto previsto dal nuovo Regolamento FIGC.
Tale disposizione, tuttavia, non trovava alcun riscontro nel Regolamento Agenti Sportivi CONI – unica fonte normativa vigente in tema di rappresentanza calcistica prima della pubblicazione del Regolamento FIGC, in quanto diretta a tutte le discipline sportive – che si limitava a disporre la nullità dei contratti conclusi da soggetti non iscritti al Registro senza prevedere alcuna eccezione per la classe forense (V. art. 21, comma 6), ingenerando così l’incertezza degli avvocati operanti o interessati ad operare nel settore calcistico in qualità di procuratori sportivi.
Incertezza superata con l’emanazione del citato Regolamento Agenti Sportivi FIGC, che, nel riconoscere l’idoneità ex se dell’Avvocato allo svolgimento dell’attività di consulenza e assistenza nelle fasi di contrattazione, trasferimento e tesseramento di professionisti sportivi, conferma l’alto grado di competenza necessaria per operare in maniera adeguata ed efficace nel mondo del calcio.
È per tali ragioni, pertanto, che è sempre opportuno per calciatori e società avvalersi di professionisti legali dotati di comprovata esperienza e preparazione giuridico-sportiva, anche al fine di garantirsi una pronta attività difensiva giudiziale e stragiudiziale all’insorgenza di contenziosi di natura civilistica o sportiva.
- Posted by MepLaw
- On 4 Giugno 2019
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