ASSEGNO ALIMENTARE O ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
Differenze tra due istituti giuridici spesso erroneamente equiparati.
Nel linguaggio comune l’assegno alimentare e il mantenimento vengono erroneamente identificati. In realtà a livello giuridico i due assegni, entrambi attinenti rapporti familiari, assolvono funzioni completamente diverse.
L’assegno alimentare assurge a ruolo di misura assistenziale ed è basato sullo stato di necessità in cui versano persone legate da un rapporto di parentela e/o affini, non solo coniuge e/o figli ma anche fratelli/ sorelle, genitori o ascendenti finanche suoceri, generi ecc. Il Codice Civile identifica i soggetti potenzialmente obbligati al versamento di detto assegno all’art. 433.
L’intrinseca natura dell’assegno rende obbligatorio il suo versamento da parte di un soggetto quando l’avente diritto si trova in una particolare condizione, cioè versa in STATO DI BISOGNO ed è IMPOSSIBILITATO A PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA.
Lo stato di bisogno consiste nell’impossibilità di soddisfare i bisogni primari di sostentamento quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, a cui deve anche aggiungersi l’impossibilità di prestare una qualsivoglia attività lavorativa. La Suprema Corte, ha confermato quanto detto precisando inoltre come “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa, tanto che ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata“. Corte di cassazione -Sezione VI civile – Sentenza 16 gennaio 2020 n. 770.
La quantificazione dell’assegno alimentare va stabilito in base alle capacità reddituali di chi lo deve versare ed in alcune circostanze potrebbe consistere nella semplice accoglienza nella propria casa; esso dovrà essere comunque commisurato all’esigenza di chi lo riceve e non ha una determinazione temporale predefinita. Può essere richiesto anche dal coniuge a cui è addebitata la separazione se lo stesso si trova in stato di bisogno.
L’assegno di mantenimento, invece, non incide sulla necessità ma garantisce a chi lo riceve di mantenere lo stesso tenore di vita, eccedendo il limite dei bisogni primari. La ratio dell’istituto è quella di garantire al coniuge e/o ai figli di mantenere lo stesso stile di vita avuto durante il matrimonio. Esso può essere richiesto dal coniuge a cui non è stata addebitata la separazione. La sua quantificazione è determinata in ragione delle capacità reddituali di chi deve versarlo, quasi sempre il marito, tenendo conto di diversi fattori che incidono nella vita delle parti a seguito della separazione.
Differenze tra Alimenti e Mantenimento
Dall’attenta analisi dei due istituti appare quindi lapalissiana la loro differenza a partire dallo scopo per il quale sono stati introdotti nel Codice Civile. L’uno garantisce mezzi di sostentamento e, quindi, la sopravvivenza l’altro mira a garantire un certo stile di vita.
Inoltre l’assegno alimentare può essere richiesto da qualunque familiare e/o affine, il mantenimento solo in caso di separazione dei coniugi e nel caso in cui non gli sia stata addebitata la separazione. Contrariamente gli alimenti possono essere riconosciuti anche all’ex coniuge a cui è stata addebitata la separazione.
I due istituti, inoltre, si diversificano anche in relazione ai soggetti tenuti al versamento, in caso di mantenimento riguarda solo il coniuge più abbiente, invece nel caso degli alimenti gli obbligati posso essere plurimi, per esempio i figli in relazione ai genitori che versano in stato di bisogno.
Gli alimenti si versano solo laddove esiste uno stato di bisogno ed una impossibilità provata di prestare attività lavorativa viceversa il mantenimento all’ex coniuge è dovuto anche se lo stesso ha capacita reddituale e un lavoro.
Il mantenimento è determinato sulla base del reddito percepito dal coniuge più facoltoso, gli alimenti in relazione al bisogno e senza una durata prestabilita; contrariamente il mantenimento può essere temporalmente determinato.
Infine l’assegno di mantenimento è sempre rinunciabile l’assegno alimentare è espressamente irrinunciabile.
Annalisa Crisci
- Posted by Annalisa Crisci
- On 20 Ottobre 2020