Agcom: sanzione a Google
La motivazione riguarda la violazione del divieto pubblicità su gioco e scommesse
E’ molto lontano il luglio 2018 quando dopo l’approvazione del divieto di pubblicità contenuto nel Decreto Dignità Google, con una lettera, comunicava lo stop a pubblicità per gioco e scommesse su AdWords. «Capiamo che questa potrebbe essere una notizia deludente per alcuni inserzionisti, tuttavia, come azienda, Google è tenuta a prendere decisioni su quali annunci accettare e abbiamo valutato con molta attenzione la nostra posizione in merito agli annunci su questo tipo di contenuti», oltre al «potenziale effetto che tale nostra decisione potrebbe avere sugli inserzionisti AdWords».
Ed invece pare che Google sia stata pizzicata sul fatto! Oppure il divieto valeva solo per i concessionari del gioco a distanza autorizzati dallo Stato!
Nei giorni scorsi l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva infatti comunicato di aver comminato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della normativa sul divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonchè al gioco d’azzardo di cui al cosiddetto “decreto dignità”.
L’Autorità aveva rilevato che Google Ireland, titolare del servizio Google Ads (servizio di indicizzazione e promozione di siti web), ha consentito, attraverso il servizio di posizionamento pubblicitario online, la diffusione, dietro pagamento, di link che indirizzano verso determinati siti (landing page), in violazione delle norme di contrasto al disturbo da gioco di azzardo. In particolare, la società, tramite il proprio motore di ricerca www.google.com, avrebbe diffuso l’annuncio a pagamento del sito “sublime-casino.com” che svolge attività di gioco e scommessa con vincite in denaro.
Il Consiglio dell’Autorità, riunitosi il 22 ottobre 2020, ha ritenuto che, nel caso specifico, l’attività posta in essere da Google Ads, al di là dell’onerosità della prestazione resa, non sia in alcun caso qualificabile come servizio di hosting, atteso che l’elemento caratterizzante la prestazione non consiste “nell’ospitare” il messaggio pubblicitario, ma piuttosto nel permetterne la diffusione attraverso diversi siti internet destinatari del messaggio. L’attività di memorizzazione è, infatti, del tutto ancillare e tecnicamente necessaria per la prestazione del servizio principale, che è invece finalizzato alla promozione diretta di scommesse e giochi a pagamento, attività espressamente vietata dall’ordinamento nazionale.
Per tali ragioni, e alla luce del Regolamento (UE) 2019/1150 che ritiene sanzionabili anche i fornitori di servizi di indicizzazione stabiliti all’estero che offrono servizi destinati al pubblico italiano, l’Autorità ha deciso quindi per la sanzione a Google.
In data 6 novembre u.s. è stata pubblicata, sul sito istituzionale dell’Autorità, l’ordinanza ingiunzione con cui AGCOM determina la sanzione a Google in euro 100.000,00. Dalla lettura dell’ordinanza ingiunzione si evince che, nell’ambito dell’attività di monitoraggio d’ufficio, finalizzata alla verifica del rispetto del divieto di pubblicità relativo a giochi o scommesse con vincite in denaro sancito dall’articolo 9 del “decreto dignità”, l’Autorità rilevava che in data 14 e 15 novembre 2019, alla pagina di ricerca www.google.com, digitando la parola chiave “casino online”, nella lista rimandata dal motore di ricerca, appariva in testa il sito http://sublime-casino.com, così descritto brevemente “Unisciti Ora Al Nuovissimo Casinò Online Italiano. Gioca Subito A Oltre 400 Giochi – Iscriviti Ora E Registrati In Meno Di 30 Secondi! Nessun download. Sicuro e Protetto”. Il sito viene qualificato come “annuncio”.
Conseguentemente, l’Autorità contestava la violazione dell’articolo 9 del decreto dignità, per la diffusione, sul motore di ricerca www.google.com, di pubblicità di siti che svolgono attività di gioco e scommessa a pagamento, notificando l’atto di contestazione alle società Google Inc., con sede legale in Mountain View, CA (USA), Google Ireland Limited, con sede legale a Dublino e Google Italy srl, con sede legale in Milano.
Nell’ordinanza si legge, inoltre che il sito internet http://sublime-casino.com, registrato dalla società Internet Domain Service BS Corp per conto della società Ice Networks Ltd., con sede in Market Square 60, Belize City (Belize), elenca alcuni siti di gioco a pagamento non autorizzati in Italia, riportandone il relativo link. Il sito internet http://sublime-casino.com si presenta, quindi, come luogo virtuale di gioco in quanto consente agli utenti di giocare fornendo link o attraverso il reindirizzamento a siti di gioco a pagamento, rilevandosi l’assenza di qualsivoglia funzione descrittiva o informativa in favore del pubblico del sito, che propone agli utenti siti di gioco illegali, in quanto non afferenti a società concessionarie del gioco a pagamento per l’Italia, ma gestiti da società, laddove individuabili, aventi sede in Paesi extra europei.
A nulla sono valse le difese delle società ingiunte, che hanno presentato memorie difensive cercando di eccepire, in primo luogo, la carenza di legittimazione passiva di Google LLC e Google Italy srl, in quanto il servizio Google Ads, a loro dire, sarebbe fornito dalla società Google Ireland e le altre due società del gruppo, anch’esse destinatarie della contestazione, non avrebbero alcun ruolo nella gestione del servizio in questione.
Altra eccezione avanzata dalle società ingiunte sarebbe l’irresponsabilità in merito al contenuto degli annunci. Secondo le difese di Google l’inserzionista sceglie in piena libertà le parole chiave che vuole associare al suo annuncio, il contenuto dell’annuncio pubblicitario, il sito cui esso rinvia e la categorizzazione dei beni e servizi pubblicizzati. Segue un processo automatizzato di verifica di liceità dell’annuncio, al superamento del quale avviene la pubblicazione. L’inserzionista si assume ogni responsabilità per i contenuti e in relazione al rispetto delle leggi applicabili. Google ha affermato, inoltre, che Google Ireland è un mero hosting provider. Ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003, l’hosting provider non è responsabile delle informazioni ospitate su richiesta del destinatario del servizio a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. L’art. 17, inoltre, non prevederebbe un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni ospitate o un obbligo generale di ricerca attiva di fatti o circostanze relativi ad attività illecite.
Google ha poi fatto presente come l’inserzionista avrebbe aggirato il sistema di verifiche predisposto da Google stesso, ponendo in essere una condotta di aggiramento del software denominata cloaking, che consiste nel mostrare al software una pagina di destinazione dell’annuncio conforme alla normativa, per poi mostrarne agli utenti una differente. Non appena venuta a conoscenza di tale pratica di aggiramento, la società avrebbe rimosso l’account dell’utente e l’inserzione.
L’Autorità non ha ritenuto di poter qualificare il servizio Google Ads come servizio di hosting, atteso che l’elemento caratterizzante la prestazione non consiste “nell’ospitare” il messaggio pubblicitario, ma nel permetterne la diffusione attraverso diversi siti internet destinatari del messaggio. L’attività di memorizzazione è, infatti, tecnicamente necessaria per la prestazione del servizio principale che è, invece, finalizzato alla promozione diretta di scommesse e giochi a pagamento, attività espressamente vietata dall’ordinamento nazionale. Secondo AGCOM tecnicamente l’hosting vero e proprio è, al più, svolto da Google Inc., rispetto alla pagina web ove sono visualizzati gli esiti delle ricerche svolte dagli utenti sul motore di ricerca Google Search.
AGCOM sottolinea poi che l’oggetto della contestazione non è l’aver ospitato dei contenuti pubblicitari vietati, bensì averne permesso la diffusione tramite il servizio Google Ads.
Riguardo la sanzione elevata, AGCOM sostiene che la condotta, rilevata e contestata relativamente alle giornate del 14 e del 15 novembre 2019, si compone di due distinte violazioni per ciascuna giornata e pertanto applica il c.d. concorso materiale di illeciti, determinando la sanzione nella misura di euro 100.000, corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le due giornate in cui è stata rilevata la pubblicazione dell’annuncio, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.
Non di poco valore le successive considerazioni di AGCOM, la quale nell’ordinanza ingiunzione afferma che il comportamento posto in essere da Google deve ritenersi di entità elevata in quanto, sebbene siano stati contestati isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, il bene giuridico protetto dalla norma esige una tutela rafforzata proprio al fine di evitare effetti pregiudizievoli in danno dei consumatori. Ed inoltre, Google, pur avendo affermato nelle proprie memorie difensive di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell’infrazione in esame, avrebbe continuato a sponsorizzare contenuti pubblicitari relativi a giochi o scommesse in denaro in violazione della normativa in parola.
L’atto potrà essere impugnato da Google davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. E sarà interessante verificare il prosieguo della vicenda che siamo certi si concluderà nelle aule del Tribunale Amministrativo.
Fabio Maggesi
- Posted by Fabio Maggesi
- On 13 Novembre 2020