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	<title>Diritto di famiglia Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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	<description>Studio Legale Made in Italy &#124; Roma &#124; Milano &#124; Londra &#124; Izmir &#124;</description>
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	<title>Diritto di famiglia Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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		<title>Se guadagno meno del mio ex, mi spetta l&#8217;assegno divorzile?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillola di Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Assegno di mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pillola Di Diritto Con l’ordinanza n. 300/2026, la Suprema Corte ha ribadito che la differenza di reddito tra gli ex coniugi non comporta automaticamente il diritto all&#8217;assegno divorzile. Quali sono gli elementi fondamentali della pronuncia? Squilibrio economico costituisce una condizione preliminare, ma non è di per sé sufficiente per attribuire l’assegno con funzione perequativo-compensativa. Prova [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Pillola Di Diritto</h2>
<p>Con l’ordinanza <strong>n. 300/2026</strong>, la Suprema Corte ha ribadito che la differenza di reddito tra gli ex coniugi non comporta automaticamente il diritto all&#8217;assegno divorzile.</p>
<h3>Quali sono gli elementi fondamentali della pronuncia?</h3>
<h4><strong>Squilibrio economico</strong></h4>
<p>costituisce una <strong>condizione preliminare</strong>, ma non è di per sé sufficiente per attribuire l’assegno con funzione <strong>perequativo-compensativa.</strong></p>
<h4><strong>Prova del sacrificio</strong></h4>
<p>E&#8217; necessario dimostrare il <strong>nesso di causalità. </strong>Lo squilibrio economico deve derivare dalla rinuncia del coniuge a opportunità professionali e per effetto di <strong>scelte condivise nella vita familiare, che abbiano determinato una penalizzazione della carriera lavorativa.</strong></p>
<h4><strong>Assenza di prove del sacrificio</strong></h4>
<p>In mancanza di tale dimostrazione, l&#8217;assegno può essere riconosciuto solo per esigenze assistenziali, qualora il coniuge economicamente più debole non disponga di mezzi adeguati per condurre un&#8217;esistenza dignitosa o non sia oggettivamente in grado di procurarseli.</p>
<h4 data-start="1162" data-end="1632"><strong data-start="1162" data-end="1176">In sintesi</strong></h4>
<p data-start="1162" data-end="1632">Per ottenere l’assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa non è sufficiente dimostrare un reddito inferiore rispetto all’ex coniuge. Occorre provare che tale disparità sia la conseguenza di rinunce professionali effettuate nell’interesse della famiglia e concordate nell’ambito del progetto di vita coniugale. Non basta, pertanto, aver contribuito alla vita familiare o essersi occupati prevalentemente della gestione domestica e dei figli.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/se-guadagno-meno-del-mio-ex-mi-spetta-l-assegno-divorzile/">Se guadagno meno del mio ex, mi spetta l&#8217;assegno divorzile?</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>ASSEGNI FAMILIARI PER MINORI NON RESIDENTI IN LUSSEMBURGO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giuseppina Chirico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 14:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Assegni familiari]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse pour l'avenir des enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Lussemburgo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>IL DIRITTO DI RICEVERE GLI ASSEGNI FAMILIARI DALLA CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ANCHE SE IL MINORE BENEFICIARIO NON RISIEDE IN LUSSEMBURGO Il caso trattato ha riguardato il diritto di un minore di ricevere gli assegni familiari dalla Cassa lussemburghese  (circa 250 euro mensili) nell’ambito di un divorzio. Due cittadini italiani che avevano contratto matrimonio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/assegni-familiari-per-minori-non-residenti-in-lussemburgo/">ASSEGNI FAMILIARI PER MINORI NON RESIDENTI IN LUSSEMBURGO</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5>IL DIRITTO DI RICEVERE GLI ASSEGNI FAMILIARI DALLA CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ANCHE SE IL MINORE BENEFICIARIO NON RISIEDE IN LUSSEMBURGO</h5>
<p>Il caso trattato ha riguardato il diritto di un minore di ricevere gli <strong>assegni familiari</strong> dalla Cassa lussemburghese  (circa 250 euro mensili) nell’ambito di un divorzio.</p>
<p>Due cittadini italiani che avevano contratto matrimonio in Italia si trasferiscono in Lussemburgo dove convivono per circa quattro anni. In costanza di matrimonio, la coppia ha un figlio che nasce in Italia dove il bambino risiede per il primo anno di vita. Successivamente la moglie raggiunge il marito in Lussemburgo dove la coppia decide di porre fine al matrimonio.</p>
<p>In corso di causa di divorzio, la madre ed il figlio si trasferiscono definitivamente in Italia mentre il padre continua la sua permanenza in Lussemburgo dove lavora.</p>
<p>Secondo le regole della <strong><em>Caisse por l’avenir des enfants</em></strong> in combinato disposto con diversi regolamenti comunitari, il figlio residente in uno dei Paesi dell’UE ha diritto agli assegni familiari elargiti dal suddetto Ente anche se residente in un Paese membro diverso dal Lussemburgo.</p>
<p>La richiesta agli <strong>assegni familiari</strong> può provenire direttamente dalla madre divorziata, presso la quale è stata giudizialmente fissata la residenza principale del figlio.</p>
<p>Nella pratica, ove uno dei genitori ed il figlio che gli è stato affidato si trasferiscono in Italia o in altro Paese membro dell’UE dopo la sentenza di divorzio, la madre potrà chiedere ella stessa alla <strong><em>Caisse pour l’avenir des enfants</em> </strong>che le siano versati direttamente gli <strong>assegni familiari</strong> anche nel caso in cui non dovesse mantenere alcuna posizione lavorativa in Lussemburgo.</p>
<p>Infatti, il criterio di collegamento per l’esercizio di questo diritto è il legame tra il figlio ed il genitore che continua a risiedere stabilmente e lavorare in Lussemburgo.</p>
<p>L’esercizio di questo diritto nei termini sopra descritti non implica il consenso del genitore che risiede stabilmente in Lussemburgo.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/10/Foto-1-1.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/giuseppina-chirico/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Giuseppina Chirico</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/assegni-familiari-per-minori-non-residenti-in-lussemburgo/">ASSEGNI FAMILIARI PER MINORI NON RESIDENTI IN LUSSEMBURGO</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE  </title>
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		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Crisci]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 10:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Casa familiare]]></category>
		<category><![CDATA[Divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’assegnazione della Casa Coniugale e la sua prassi applicativa è l’argomento del quinto articolo di approfondimento della rubrica di Diritto di Famiglia. La sorte dell’assegnazione della casa coniugale è piuttosto semplice quando si ha a che fare con una separazione/divorzio consensuale. In caso di raggiunti accordi tra i coniugi, infatti l’assegnazione non trova alcun ostacolo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/lassegnazione-della-casa-coniugale/">L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE  </a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>assegnazione della Casa Coniugale</strong> e la sua prassi applicativa è l’argomento del quinto articolo di approfondimento della rubrica di Diritto di Famiglia.</p>
<p>La sorte dell’<strong>assegnazione della casa coniugale</strong> è piuttosto semplice quando si ha a che fare con una separazione/divorzio consensuale. In caso di raggiunti accordi tra i coniugi, infatti l’assegnazione non trova alcun ostacolo, i coniugi possono decidere come meglio credono dei loro interessi a tutela dei figli o delle loro esigenze personali.</p>
<p>Giuridicamente parlando, per <strong>casa coniugale</strong> si intende:</p>
<p><em>&#8230; l’imputazione del centro di aggregazione della vita coniugale, dove i coniugi vivono e sviluppano la loro famiglia, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi hanno disponibilità (resta sicuramente esclusa la casa al mare o la casa in montagna o comunque qualsiasi abitazione in cui non si svolge la quotidianità della famiglia&#8230;</em></p>
<p>Da quanto detto emerge, quindi, che la<strong> casa coniugale</strong> rappresenta <strong>l’</strong><strong>ambiente domestico</strong>, costituente un <strong>centro di affetti</strong>, <strong>interessi e consuetudini</strong> di vita, abitualmente e stabilmente goduto dalla famiglia.</p>
<p>L’assegnazione di norma comprende tutti i beni mobili ed immobili eccetto i beni personali del coniuge che dovrà allontanarsi dalla casa.</p>
<h4><strong>Assegnazione della casa coniugale</strong></h4>
<p>L’art. 337 sexies del c.c. rubricato “<strong>Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”</strong> <a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-ii/art337sexies.html">https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-ii/art337sexies.html</a>, riporta “<em>Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell&#8217;interesse dei figli”.</em></p>
<p>Appare, dunque, manifesto che il Giudice nell’<strong>assegnare la casa coniugale</strong> debba tener conto dell’interesse superiore dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni. Il silenzio della normativa sull’<strong>assegnazione</strong> a uno dei due coniugi, non proprietario in assenza di prole, non esclude a priori detta possibilità, certo è che in tale caso devono esserci presupposti ed esigenze particolari, anche se la dottrina dominante ritiene non sia ipotizzabile l’<strong>assegnazione della casa coniugale</strong> al coniuge non affidatario, non collocatario o che non sia titolare di diritti reali sul bene.</p>
<p>Nella realtà le problematiche che genera la destinazione della <strong>casa coniugale</strong>/familiare sono molteplici, in particolare in <strong>assenza di prole </strong>o nei casi di <strong>convivenza <em>more uxorio</em></strong><em>.</em></p>
<p><strong>In assenza di prole </strong>se i coniugi non sono concordi il giudice è solito <strong>assegnare la</strong> <strong>casa coniugale</strong> al proprietario; in caso di comproprietà e mancato accordo sarà necessario instaurare un giudizio di scioglimento della comunione e nella peggiore delle ipotesi si provvederà alla vendita coattiva del bene.</p>
<p>In caso di <strong>convivenza <em>more uxorio</em> </strong>con prole non vi sono dubbi, avendo la legge uniformato la normativa sui figli nati all’interno del matrimonio e i c.d. figli naturali, la <strong>casa coniugale</strong> che in questo caso sarà la casa familiare, verrà assegnata al genitore collocatario e/o affidatario. In assenza di prole al proprietario ed in caso di comproprietà se non vi è accordo si potrà procedere in extremis allo scioglimento della comunione.</p>
<h4><strong>I diritti sull’immobile assegnato   </strong></h4>
<p><strong>L’assegnazione della casa coniugale</strong> non comporta la perdita del diritto reale sul bene ma implica una <em>concentrazione del</em><em>l’esercizio dei diritti e delle obbligazioni esclusivamente in capo al coniuge assegnatario a favore del quale, pertanto, non viene costituito alcun nuovo diritto che va a limitare la preesistente situazione giuridica del dominus</em>.<strong> (Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018,  n. 3302).  </strong></p>
<p>Quanto detto fa emergere diverse problematiche attinenti l’<strong>assegnazione della casa coniugale</strong>, e sono molteplici le domande poste all’operatore del diritto dal proprietario. Il coniuge proprietario che si è visto spogliare della propria abitazione subisce la limitazione del suo diritto ma sicuramente non è privo del potere di vendere o comunque cedere a terzi l’immobile, in tal caso bisogna tener conto che l’<strong>assegnazione della</strong> <strong>casa coniugale</strong> è titolo opponibile a terzi ex art. 2643 c.c. addirittura è opponibile anche se non è trascritto per nove anni dall’emissione del provvedimento.</p>
<p>Ulteriore problematica attiene le spese ricadenti sull’immobile, per esempio quelle condominiali e le tasse dovute (IMU TASI E TARI). Secondo una consolidata prassi giurisprudenziale in caso di una mancata previsione dei coniugi (separazioni consensuale), le spese condominiali sono così ripartite:</p>
<ul>
<li>ordinarie a carico dell’assegnatario</li>
<li>straordinarie a carico al proprietario</li>
</ul>
<p>Per quanto riguarda le tasse sull’immobile la <a href="https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/Circolare-IMU-legge-di-bilancio-2020-definitiva.pdf">Circolare-IMU-legge-di-bilancio-2020-definitiva.pdf (finanze.gov.it)</a> stabilisce per quanto riguarda l’IMU   <em>che …  nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina. Pertanto, continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina…. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e i requisiti della residenza e della dimora dell’assegnatario non sono rilevanti ai fini dell’assimilazione.</em></p>
<h4><em> </em><strong>Presupposti per la revoca </strong></h4>
<p>Il coniuge assegnatario perde il diritto all’assegnazione stessa quando vengono meno i presupposti che hanno generato il provvedimento:</p>
<ul>
<li>i figli non convivono con il genitore</li>
<li>I figli convivono con il genitore ma sono economicamente autosufficienti</li>
<li>l’immobile non viene adibito o cessa di esser adibito a casa familiare</li>
<li>il coniuge assegnatario contrae nuove nozze o instaura una convivenza more uxorio.</li>
</ul>
<p>In questi casi la revoca è subordinata ad un ricorso al giudice che valuterà la sussistenza delle condizioni per il provvedimento di revoca, che dovrà essere trascritto per l’opponibilità ai terzi.</p>
<p><iframe title="Avv  Annalisa Crisci Senior Partner  Assegnazione della casa coniugale" width="940" height="529" src="https://www.youtube.com/embed/U_6z4dx3VVU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Annalisa Crisci</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2020/10/foto-annalisa-bianco-e-nero-tagliata.jpeg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/annalisa-crisci/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Annalisa Crisci</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/lassegnazione-della-casa-coniugale/">L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE  </a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Spese straordinarie e spese ordinarie : differenze</title>
		<link>https://www.meplaw.net/spese-straordinarie-e-spese-ordinarie-differenze/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 17:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Separazione]]></category>
		<category><![CDATA[Spese Ordinarie]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Desantis]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Al momento della separazione fra coniugi, il Giudice dispone l’assegno di mantenimento in favore dei figli. Esso comprende le spese ordinarie ma non quelle straordinarie, che dovranno essere versate a parte, normalmente nella misura del 50%. Va detto  che il Codice Civile non contiene una espressa disciplina in materia di spese straordinarie, né si preoccupa [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Al momento della separazione fra coniugi, il Giudice dispone l’assegno di mantenimento in favore dei figli. Esso <strong>comprende le spese ordinarie ma non quelle straordinarie,</strong> che dovranno essere versate a parte<em>, </em>normalmente nella misura del 50%.</p>
<p>Va detto  che il Codice Civile non contiene una espressa disciplina in materia di <strong>spese straordinarie</strong>, né si preoccupa di definirla aprioristicamente. Pertanto la portata e il contenuto delle<strong> spese straordinarie</strong> sono frutto di un’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.</p>
<h3>Le spese ordinarie</h3>
<p>La giurisprudenza stabilisce che &#8220;<strong>le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie sono ricomprese nell&#8217;assegno corrisposto mensilmente&#8221;</strong>.</p>
<p>Sono considerate&#8221;<strong>ordinarie</strong>&#8220;: le spese alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri. Con riguardo al <strong>settore scolastico/educativo</strong>, si rileva in giurisprudenza che vengono considerate come spese ordinarie, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento necessario per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che l<strong>a frequenza scolastica da parte del minore, con i suoi correlati attività e adempimenti, non ha carattere eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, obbligatorio e fondamentale.</strong> Con particolare riguardo a quelle <strong>sanitarie</strong>, sono considerate <strong>ordinarie</strong> quelle relative a una <em>normale visita pediatrica</em> di controllo o all’acquisto di <em>medicinali da banco</em> , o quelle relative a <em>prestazioni sanitarie mutuabili</em>.</p>
<h3>Le spese straordinarie</h3>
<p>Devono qualificarsi come <strong>spese straordinarie</strong>, escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento, le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore, oppure le spese che servono per soddisfare <strong>esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili</strong> (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. ( come esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Nella individuazione delle <strong>spese straordinarie</strong> per la prole può rinviarsi al protocollo in uso presso il Tribunale territorialmente competente</p>
<p><strong>Ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie</strong></p>
<p>In caso di separazione,  quando vi e’ affido condiviso, laddove  in concreto i tempi di gestione dei figli da parte dei genitori siano molto simili e le condizioni economico reddituali dei genitori del pari non siano così sperequate, il principio di proporzionalità viene realizzato attraverso <u>il <strong>mantenimento cosiddetto diretto</strong></u> per le <strong>esigenze ordinarie del minore</strong> (vitto, abbigliamento, ecc.) e le <strong>spese straordinarie</strong> vengono ripartite in parti uguali.</p>
<p><strong>Rimborso delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli </strong></p>
<p>In tema di rimborso delle<strong> spese straordinarie</strong> sostenute nell’interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l’art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle <strong>spese straordinarie</strong>, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.</p>
<p><strong>Omesso versamento delle spese straordinarie in favore dei figli</strong></p>
<p><strong>Cosa accade in caso di mancato versamento delle Spese straordinarie?</strong> La <strong>fattispecie incriminatrice</strong> di cui all’articolo 570, comma 2, del c.p non può configurarsi solamente per effetto della violazione dell’obbligo di adempiere ai pagamenti imposti con provvedimento del giudice civile, richiedendo un quid pluris costituito dallo stato di bisogno dell’avente diritto e dalla mancanza dei mezzi di sussistenza.</p>
<p>In particolare, quest’ultimo concetto non è sovrapponibile a quello di mantenimento, in quanto i mezzi di sussistenza, pur rapportati alle <strong>abitudini di vita familiare e sociale</strong>, comprendono tutto ciò che è necessario per soddisfare le <strong>esigenze primarie della vita</strong>, quali vitto, abitazione, istruzione, salute del beneficiario; l’obbligo di mantenimento, invece, comprende tutto quanto sia richiesto per soddisfare un tenore di vita adeguato alla posizione economico-sociale tenuta, a prescindere dalla sussistenza dello stato di bisogno del beneficiario.</p>
<p>Ciò posto, nel caso di specie, avente a oggetto l’imputazione per il reato de quo nei confronti di un uomo accusato di aver omesso di versare le spese straordinarie in favore dei figli, il Tribunale ha assolto l’imputato in quanto, a  fronte del pagamento dell’assegno di mantenimento, l’omessa, corresponsione delle sole spese straordinarie in favore dei figli non è tale da far venir meno i mezzi di sussistenza ai minori.</p>
<p>Avv. Stefania Mara Desantis</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/spese-straordinarie-e-spese-ordinarie-differenze/">Spese straordinarie e spese ordinarie : differenze</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Annalisa Crisci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 15:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Annalisa Crisci]]></category>
		<category><![CDATA[assegno divorzile]]></category>
		<category><![CDATA[risorse economiche]]></category>
		<category><![CDATA[tenore di vita]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Prosegue la rubrica sul “Diritto Di Famiglia” con un nuovo articolo che approfondirà la tematica riguardante l’assegno di mantenimento. Il mantenimento al coniuge trova la sua fonte normativa nell’art. 143 c.c. , in particolare nell’obbligo di assistenza morale e materiale, quindi nell’obbligo di impegno reciproco di comprendersi, sostenersi e rispettarsi sia sotto il profilo sentimentale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/lassegno-di-mantenimento/">L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Prosegue la rubrica sul “<strong>Diritto Di Famiglia</strong>” con un nuovo articolo che approfondirà la tematica riguardante <strong>l’assegno di mantenimento</strong>.</p>
<p>Il <strong>mantenimento</strong> al coniuge trova la sua fonte normativa nell’art. 143 c.c. , in particolare nell’obbligo di assistenza morale e materiale, quindi nell’obbligo di impegno reciproco di comprendersi, sostenersi e rispettarsi sia sotto il profilo sentimentale che della concezione di vita oltre che a soddisfare le esigenze economiche  dell&#8217;altro coniuge e della famiglia.<strong> </strong></p>
<p><strong>(</strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=143&amp;art.versione=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=22&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2"><strong>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=143&amp;art.versione=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=22&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2</strong></a><strong>)</strong></p>
<p>Su questo ultimo principio, in particolare, si fonda il <strong>mantenimento </strong>perché la separazione, contrariamente  al divorzio, non  scioglie il vincolo matrimoniale ma ne sospende i doveri reciproci lasciando immutato il dovere di Assistenza e Rispetto;  l’assistenza al coniuge  a cui non è addebitabile la separazione da diritto al mantenimento se  è privo di adeguati redditi, art.156 c.c.</p>
<p><strong> (</strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=9&amp;art.idGruppo=23&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=156&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0"><strong>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=9&amp;art.idGruppo=23&amp;art.flagTipoArticolo=2&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.idArticolo=156&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.progressivo=0</strong></a><strong>)</strong></p>
<p>Quindi<strong>  il mantenimento </strong>è una misura economica,  che può essere decisa dai coniugi in caso di separazione consensuale o dal giudice in caso di separazione giudiziale e consiste nel versamento di una somma di denaro, il più delle volte con cadenza mensile.</p>
<p><strong>Criteri valutativi per il riconoscimento del mantenimento</strong><strong> </strong></p>
<p>Il Giudice chiamato a decidere sull’entità dell’assegno verifica<em> in  primis</em> la non addebitabilità della separazione,  <strong>il tenore di vita</strong>  avuto dalla famiglia durante la convivenza, che rappresenta il metro <strong>dell’inadeguatezza dei redditi</strong> del richiedente ed <strong>accerta le risorse economiche.</strong></p>
<p><strong> </strong>L’inadeguatezza è definita in base all’intero patrimonio posseduto dal coniuge obbligato, quindi non solo dal reddito mensile come lo stipendio ma anche  da tutti  i cespiti immobiliari e/o mobiliari. Questo  è il metro di giudizio per  la diversità / disparità reddituale con l’altro coniuge;  squilibrio e  disparità che non devono  generare uno stato di bisogno, in tal caso  si avrebbe diritto agli alimenti</p>
<p><a href="https://www.meplaw.net/assegno-alimentare-o-assegno-di-mantenimento/?fbclid=IwAR25nqZyv_4nsUOR0NBNU_tGrN31c3AoQhAe9fHQUOfXqqulP7zo_nxL2EA"><strong>https://www.meplaw.net/assegno-alimentare-o-assegno-di-mantenimento/?fbclid=IwAR25nqZyv_4nsUOR0NBNU_tGrN31c3AoQhAe9fHQUOfXqqulP7zo_nxL2EA</strong></a></p>
<p>Questa interpretazione prevalente e maggioritaria, riconosceva al <strong>mantenimento</strong> una funzione assistenziale e non compensativa e/o  risarcitoria.</p>
<p>Questi  presupposti sono   rimasti  costanti sin dal  1975,  quando è stata introdotta la riforma del  diritto di famiglia, nonostante l’altalenarsi di posizioni  giurisprudenziali sull’assegno divorzile ritenuto per sua natura assolvere ad una funzione diversa dall’assegno di mantenimento.</p>
<p><strong> </strong><a href="https://www.meplaw.net/lassegno-divorzile/?fbclid=IwAR3deooIrq4APAZF7SrnGrTQnWHg3Lxwry_SzuTGzBAN8bJ1Ba653JkBe00"><strong>https://www.meplaw.net/lassegno-divorzile/?fbclid=IwAR3deooIrq4APAZF7SrnGrTQnWHg3Lxwry_SzuTGzBAN8bJ1Ba653JkBe00</strong></a></p>
<p><strong>Assegno di mantenimento: riconoscimento, durata e revoca</strong></p>
<p>&#8211; Per ottenere il riconoscimento dell’assegno di mantenimento bisogna farne esplicita richiesta nel ricorso di separazione,</p>
<p>&#8211;  Per poterlo richiedere non si devono possedere adeguati redditi,</p>
<p>&#8211; L’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento deve disporre di mezzi idonei,</p>
<p>&#8211; Il versamento può consistere in somme di denaro o voci di spesa (affitto- muto ecc…),</p>
<p>-Il diritto a percepirlo nasce dalla domanda o comunque dal riconoscimento del giudice,</p>
<p>-L’obbligo di versare il mantenimento cessa con la morte del coniuge obbligato, può, altresì,  essere revocato quando il coniuge intraprende una nuova convivenza o contrae nuove nozze, infine può essere modificato il <em>quantum</em> laddove le condizioni  reddituali dell’obbligato si modificano, non solo dal punto di vista reddituale ma anche nelle condizioni di vita.</p>
<p>&#8211; L’assegno di mantenimento  deve permettere stili di vita omogenei trai gli ex coniugi senza creare sperequazioni.</p>
<p><strong>Il tenore di vita come parametro altalenante nel riconoscimento dell’assegno di mantenimento</strong><strong> </strong></p>
<p>Il proliferare di nuove pronunce della Suprema Corte ha in qualche modo messo in discussione i paramenti identificativi per il riconoscimento dell’<strong>assegno di mantenimento</strong> .</p>
<p>Particolare risonanza hanno assunto le pronunce dell’ <strong>ordinanza Cass. Civ. Sez. VI, 19 giugno 2019, n. 16405</strong></p>
<p><strong>(</strong><a href="http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=./20190619/snciv@s61@a2019@n16405@tO.clean.pdf"><strong>http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=./20190619/snciv@s61@a2019@n16405@tO.clean.pdf</strong></a>)</p>
<p><strong>e dell’ordinanza Cass. Civ. sez. VI, 15 ottobre 2019, n. 26084</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>(</strong><a href="https://www.aiaf-veneto.it/wp-content/uploads/2019/10/Cass.-Civ.-26084-19.pdf"><strong>https://www.aiaf-veneto.it/wp-content/uploads/2019/10/Cass.-Civ.-26084-19.pdf</strong></a><strong>).</strong></p>
<p>Entrambe le ordinanze in maniera diversa ritengono di escludere il<strong> tenore di vita </strong>quale parametro identificativo per la definizione dell’assegno di mantenimento alla luce della sentenza delle <strong>Sezioni Unite </strong><strong>n.18287 dell&#8217;11 luglio 2018</strong></p>
<p><strong><em>         </em></strong>(<a href="http://www.amministrativistiveneti.it/wp-content/uploads/2019/05/sentenza-Cass.-SS.UU.-18287_2018.pdf"><strong>http://www.amministrativistiveneti.it/wp-content/uploads/2019/05/sentenza-Cass.-SS.UU.-18287_2018.pdf</strong></a><em>,</em>) .<strong> </strong></p>
<p><strong>La prima ordinanza </strong>, confermando la sentenza di merito, afferma che la breve durata del matrimonio non è considerabile come  parametro per il riconoscimento dell’<strong>assegno di mantenimento</strong>. Inoltre riportandosi alla sentenza delle SS.UU. 18287/18  conferma <em>che la </em>natura dell’assegno <em>non è più … quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”.</em><em> </em></p>
<p><strong>La seconda ordinanza </strong>anch’essa confermativa della  sentenza di merito, riconoscendo al marito l’ assegno di mantenimento, basa la propria decisione su <em>“la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. </em></p>
<p>Alla luce di quanto evidenziato  sorge il dubbio  circa l’applicabilità e la prevalenza di  detti principi, soprattutto in un panorama  giurisprudenziale complesso,  tanto è vero che la stessa Sezione VI^  della Suprema Corte con ordinanza n. 16495/19,  a pochi giorni di distanza dalle ordinanze sopra menzionate, ha  ripreso come parametro identificativo per la definizione dell’assegno il <strong>Tenore di vita</strong> ; lo stesso hanno fatto diverse Corti di Appello e Tribunali d’Italia.</p>
<p>Appare, quindi,  sempre più evidente un tentativo di equiparare i parametri definitivi degli assegni di mantenimento e divorzile, anche alla luce della recente modifica che ha comportato la decurtazione dei tempi di decorrenza tra la separazione ed il divorzio.</p>
<p>Annalisa Crisci</p>
<p><iframe loading="lazy" title="AVV. ANNALISA CRISCI ( SENIOR ASSOCIATE ) - ASSEGNO DI MANTENIMENTO" width="940" height="529" src="https://www.youtube.com/embed/BUz1TbSVmX0?start=142&#038;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong></strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2020/10/foto-annalisa-bianco-e-nero-tagliata.jpeg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/annalisa-crisci/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Annalisa Crisci</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/lassegno-di-mantenimento/">L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>L’ASSEGNO DIVORZILE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 11:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Assegno]]></category>
		<category><![CDATA[Divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania De Santis]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’assegno divorzile è una misura economica erogata periodicamente che viene posta a carico di uno dei due coniugi in favore dell’altro, previo accertamento da parte del Giudice di determinati presupposti. QUADRO NORMATIVO Dal punto di vista normativo l&#8217;assegno divorzile è disciplinato dall’art 5 comma 6 della legge 898/1970, il quale stabilisce che : il Tribunale [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>assegno divorzile</strong> è una misura economica erogata periodicamente che viene posta a carico di uno dei due coniugi in favore dell’altro, previo accertamento da parte del Giudice di determinati presupposti.</p>
<p><strong>QUADRO NORMATIVO</strong></p>
<p>Dal punto di vista normativo l&#8217;<strong>assegno divorzile</strong> è disciplinato dall’art 5 comma 6 della legge 898/1970, il quale stabilisce che : il Tribunale dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Tale decisione deve tenere conto di una serie di Criteri ovvero:</p>
<ol>
<li>Condizioni dei coniugi, 2.ragioni della decisione, 3. Contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune., 4. Reddito di entrambi, 5. Durata del matrimonio (alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi). Tali criteri apparivano poco chiari e non di facile interpretazione; si è reso pertanto necessario apportare dei correttivi .</li>
</ol>
<p><strong>L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE</strong></p>
<p><strong>Il diritto a mantenere il tenore di vita matrimoniale</strong></p>
<p>Ai sensi della legge. n 898/70 , art. 5 comma 6, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74/1987, il riconoscimento dell’<strong>assegno di divorzio</strong>, richiede l’accertamento dell’adeguatezza dei mezzi di sussistenza o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale definizione fece sorgere numerosi dubbi interpretativi, non si comprendeva infatti rispetto a che cosa parametrare il criterio della adeguatezza o meno dei mezzi.<br />
Negli anni 90 la Cassazione, alla ricerca di un criterio definitivo, ai fini del riconoscimento dell’<strong>assegno divorzile</strong> , statuisce che l’adeguatezza dei mezzi doveva essere valutata con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio.<br />
La Giurisprudenza , ad integrazione della scarna normativa (SS,UU Cass. N 11490- 11492 del 1990)ha affermato che “il presupposto per concedere l’<strong>assegno divorzile</strong> –l’an debeatur- fosse costituito dall’indeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio , senza che fosse necessario provare uno stato di bisogno dell’avente diritto. Quindi il coniuge richiedente poteva anche essere economicamente autosufficiente ma se a seguito del divorzio , vi era un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio , queste dovevano essere ripristinate dal Giudice. L’<strong>assegno divorzile</strong> acquisiva, quindi, una funzione al contempo assistenziale e compensativa. In merito al quantum debeatur, essa doveva essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale degli indicatori di cui all’art 5 comma 6 l.898/1970.</p>
<p><strong>Il parametro del raggiungimento dell&#8217; indipendenza economica</strong></p>
<p>Nel 2017, il criterio del Tenore di vita viene stravolto, dopo ben 30 anni di operativita’. Tale costante orientamento in materia di <strong>assegno divorzile</strong> e’ stato rivoluzionato dalla sentenza n 11504 della I sez. della Cassazione Civile che ha ritenuto superato il riferimento al diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Si legge nella sentenza che:</p>
<p>“<em>occorre superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva perchè è ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità , nonchè come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita , in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale</em>”.</p>
<p>Dunque , per valutare il diritto o meno all’<strong>assegno di divorzio</strong> (valutazione basata sul principio di autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole) occorre individuare un parametro diverso, ovvero il “raggiungimento dell’indipendenza economica”del coniuge richiedente : se si accerta la sua indipendenza economica viene meno il diritto all’assegno. Con lo scioglimento del vincolo matrimoniale non vi è piu’ il presupposto formale per cui essere solidali, ovvero la famiglia . Il tribunale , quindi, puo’ negare l<strong>’assegno divorzile</strong> qualora risulti che il richiedente sia in grado di vivere in maniera dignitosa con le proprie sostanze, benchè non possa godere di un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio.</p>
<p><strong> Assegno di divorzio come misura assistenziale , compensativa e perequativa.</strong></p>
<p>Con sentenza n 18287/2018 le SS UU Cassazione, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale vertente sui presupposti di attribuzione dell’<strong>assegno divorzile</strong> , ha disatteso il criterio dell’indipendenza economica proposto dalla Prima sezione , pur condividendo l’abbandono del criterio tradizionale del tenore di vita matrimoniale: le SS .UU hanno affermato che all’<strong>assegno di divorzio</strong> in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale , compensativa e perequativa, ai sensi dell’ art 5 comma 6 l.898/1970. Ciò richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso , in particolare alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti , in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune , nonche’ quello personale del coniuge , in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”. La Corte ha infine precisato che “la funzione equilibratrice del reddito, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente piu’ debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.</p>
<p>Avv. Stefania De Santis</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/lassegno-divorzile/">L’ASSEGNO DIVORZILE</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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