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	<title>Diritto del web Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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	<description>Studio Legale Made in Italy &#124; Roma &#124; Milano &#124; Londra &#124; Izmir &#124;</description>
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		<title>Cookie su internet: regole, controllo e protezione dei dati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Alvarez Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’utilizzo di tecnologie di tracciamento negli ambienti digitali, tra cui i cookie, è soggetto a un quadro normativo specifico in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. Tali tecnologie sono, comunemente impiegate nei siti web per finalità tecniche, analitiche o di personalizzazione dell’esperienza di navigazione. Da un punto di vista [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’utilizzo di tecnologie di tracciamento negli ambienti digitali, tra cui i <strong>cookie</strong>, è soggetto a un quadro normativo specifico in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. Tali tecnologie sono, comunemente impiegate nei siti web per finalità tecniche, analitiche o di personalizzazione dell’esperienza di navigazione.</p>
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<p>Inoltre, si applica la <strong>Direttiva 2002/58/CE</strong> relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (Direttiva ePrivacy) e successive modifiche, che disciplina specificamente l’archiviazione di informazioni nei dispositivi terminali e l’accesso alle stesse, prevedendo il consenso preventivo salvo nei casi strettamente necessari per la fornitura di un servizio richiesto dall’utente.</p>
<p>Questo quadro normativo impone ai titolari dei siti web l’obbligo di informare in modo chiaro e completo sull’uso dei cookie, nonché di garantire strumenti efficaci per la gestione del consenso.</p>
<h4><strong>Conclusioni</strong></h4>
<p>L’utilizzo dei<strong> cookie</strong> rappresenta una pratica diffusa nel funzionamento dei servizi digitali. La loro implementazione deve rispettare i requisiti del quadro normativo applicabile, garantendo un equilibrio tra il funzionamento dei servizi online e la tutela dei diritti degli utenti in materia di protezione dei dati personali.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2025/10/foto-guillermo-alvarez.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/guillermo-alvarez-alvarez/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Guillermo Alvarez Alvarez</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/cookie-su-internet-regole-controllo-e-protezione-dei-dati/">Cookie su internet: regole, controllo e protezione dei dati</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Come usare immagini online senza violare il copyright</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini coperte da copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini online]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pillola di Diritto Attenzione ad utilizzare immagini prese a caso dal web per la vostra attività Infatti se utilizzi per il tuo sito o per le tue pagine social immagini coperte dal diritto d&#8217;autore di qualcun altro ti stai esponendo a dei rischi legali anche seri in termini di risarcimento e di perdita di reputazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4>Pillola di Diritto</h4>
<p>Attenzione ad utilizzare immagini prese a caso dal web per la vostra attività</p>
<p>Infatti se utilizzi per il tuo sito o per le tue pagine social immagini coperte dal diritto d&#8217;autore</p>
<p>di qualcun altro ti stai esponendo a dei rischi legali anche seri in termini di risarcimento e di perdita</p>
<p>di reputazione online, che, se si  lavora su internet è estremamente importante.</p>
<p>Ricordati quindi di:</p>
<p>NON UTILIZZARE immagini prese a caso su Google o su internet in generale.</p>
<p>UTILIZZA immagini prese da banche dati certificate che assolvono i diritti direttamente con l&#8217;autore.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/come-usare-immagini-online-senza-violare-il-copyright/">Come usare immagini online senza violare il copyright</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>La Direttiva Omnibus</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alfonso Massimo Cimò]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 13:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Massimo Cimò]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni false]]></category>
		<category><![CDATA[Trasparenza reputazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Tutela dei consumatori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un provvedimento a favore della trasparenza reputazionale Al giorno d’oggi chiunque, prima di effettuare un acquisto, verifica le recensioni pubblicate su svariate piattaforme, sperando così di effettuare una scelta più consapevole. In considerazione di ciò ed al fine di rendere le recensioni maggiormente attendibili ed autentiche, e così rafforzare la protezione dei consumatori di fronte [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Un provvedimento a favore della trasparenza reputazionale</h4>
<p>Al giorno d’oggi chiunque, prima di effettuare un acquisto, verifica le recensioni pubblicate su svariate piattaforme, sperando così di effettuare una scelta più consapevole. In considerazione di ciò ed al fine di rendere le recensioni maggiormente attendibili ed autentiche, e così rafforzare la protezione dei consumatori di fronte agli sviluppi del commercio elettronico, l’UE ha emanato la direttiva n. 2019/2161, anche detta <strong>Direttiva Omnibus</strong>.</p>
<p>Tale direttiva, per poter condurre il diritto dei consumatori nell&#8217;era digitale, è intervenuta in modifica delle seguenti quattro direttive:</p>
<ul>
<li>Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;</li>
<li>Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla tutela dei consumatori nell&#8217;indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;</li>
<li>Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (UCP);</li>
<li>Direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori;</li>
</ul>
<p>fornendo altresì nuove definizioni, tra le quali:</p>
<ul>
<li>&#8220;<strong>Mercato online</strong>&#8220;: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un&#8217;applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o ;</li>
<li><strong>“Fornitore di mercato online”</strong>: qualsiasi professionista che fornisce un mercato online ai consumatori.;</li>
<li>&#8220;<strong>Contratto di servizi</strong>&#8220;: qualsiasi contratto diverso da  un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio,  compreso  un  servizio  digitale,  al consumatore;</li>
<li>&#8220;<strong>Servizio digitale</strong>&#8220;:</li>
</ul>
<p>1)  un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale;</p>
<p>oppure</p>
<p>2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati.</p>
<p>Premesso ciò, la<strong> Direttiva Omnibus</strong>, specifica che quando i prodotti sono offerti sui mercati online, il professionista interessato è coinvolto nella fornitura di determinate informazioni precontrattuali sulle recensioni presenti nella piattaforma.</p>
<h4><strong>Verifica sulle recensioni e Divieto di recensioni false</strong></h4>
<p>Nel dettaglio, dall’entrata in vigore del D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26 di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, è considerata <strong>omissione ingannevole</strong> la condotta del professionista che, fornendo accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, non informa l’utente se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.</p>
<p>Ne deriva che gli operatori del commercio elettronico che gestiscono sulla propria piattaforma le recensioni non verificate dovranno informare l’utente di detta circostanza, nonostante nulla gli imponga di non poter lasciare sulla piattaforma recensioni non verificate.</p>
<p>In secondo luogo, la <strong>Direttiva Omnibus</strong> considera inoltre una <strong>pratica commerciale sleale</strong><em> “indurre in errore i consumatori dichiarando che le recensioni di un prodotto sono state inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto in questione quando non è stata adottata alcuna misura ragionevole e proporzionata per garantire che esse provengano da detti consumatori.</em>”.</p>
<p>Dunque, la nuova normativa vieta sia le opinioni false positive pubblicate da un professionista, del suo entourage o di un&#8217;agenzia di comunicazione, che le opinioni negative scritte da un concorrente o da qualsiasi altra persona malintenzionata, trattandosi in entrambi i casi di commenti che inducono in errore il consumatore e falsano la concorrenza.</p>
<h4><strong>Sanzioni</strong></h4>
<p>Il considerando n. 3 della <strong>Direttiva Omnibus</strong> ricorda che vi sono ancora “<em>delle carenze nelle normative nazionali per quanto riguarda sanzioni veramente effettive e proporzionate per scoraggiare e sanzionare le infrazioni intraunionali</em>”.</p>
<p>Di fronte a questo stato di cose e per rafforzare la tutela dei consumatori, il recepimento della direttiva inasprisce le sanzioni per false recensioni su internet e promozioni ingannevoli.</p>
<p>In particolare, in materia di pratiche commerciali sleali, l’Antitrust potrà irrogare sanzioni sino a 10 milioni di euro.</p>
<p>Qualora poi la violazione abbia carattere transfrontaliero all’interno dell’Unione Europea, la sanzione può arrivare al 4% del fatturato annuo del professionista ovvero a 2 milioni di euro.</p>
<p>Al fine di irrogare la giusta sanzione, la legge indica i seguenti criteri:</p>
<ul>
<li>natura, gravità, entità e durata della violazione;</li>
<li>eventuali azioni intraprese per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;</li>
<li>eventuali violazioni commesse in precedenza;</li>
<li>benefici finanziari conseguiti o perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione;</li>
<li>sanzioni inflitte dal professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri;</li>
<li>eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti.</li>
</ul>
<p><strong>Avv. Alfonso Massimo Cimò</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/05/Foto_Alfonso_Massimo_Cimo1.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/alfonso-massimo-cimo/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Alfonso Massimo Cimò</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/la-direttiva-omnibus/">La Direttiva Omnibus</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Istituti di credito e piattaforme di pagamento: il caso PayPal</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alfonso Massimo Cimò]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 10:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento online]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal Credit]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PayPal, o meglio la PayPal PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. con sede in Lussemburgo, autorizzata dall&#8217;ente di vigilanza sui servizi finanziari del Lussemburgo, è un noto gestore di pagamenti online che offre servizi finanziari. Nel dettaglio, PayPal è una piattaforma di pagamento online che consente alle persone di inviare e ricevere denaro attraverso [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PayPal</strong>, o meglio la <strong>PayPal PayPal</strong> (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. con sede in Lussemburgo, autorizzata dall&#8217;ente di vigilanza sui servizi finanziari del Lussemburgo, è un noto gestore di pagamenti online che offre servizi finanziari.</p>
<p>Nel dettaglio, <strong>PayPal</strong> è una piattaforma di pagamento online che consente alle persone di inviare e ricevere denaro attraverso Internet. Gli utenti possono collegare le loro carte di credito o conti bancari al loro account PayPal, quindi utilizzare PayPal per effettuare acquisti online, inviare denaro o accettare pagamenti per beni o servizi. PayPal è uno dei sistemi di pagamento più diffusi al mondo ed è supportato da molti siti di e-commerce e piattaforme di pagamento online.</p>
<p>Per completezza, però, va anche detto che attraverso <strong>PayPal Credit</strong>, una forma di credito revolving, è altresì offerta la possibilità di effettuare acquisti in modo differito, pagando poi a rate, in alcuni casi senza interessi. PayPal, inoltre, offre anche la possibilità di richiedere un prestito personale utilizzando i propri soldi depositati su PayPal.</p>
<p>Ciò detto, spesso la società è stata criticata per eccesso di accondiscendenza nei confronti degli acquirenti in sede di contestazione aperta col venditore. Ed ancora, sono note le critiche in tema di blocco dei conti e restrizioni nell’operatività che avvengono senza preavviso, in assenza di contraddittorio con l’interessato e senza motivazioni adeguatamente argomentate. Tutte iniziative prese unilateralmente da PayPal che si riserva discrezionalmente di valutare fatti, contestazioni e la rilevanza di ogni singola circostanza, quale ad esempio un conto aperto da parecchi anni, l’esistenza di ulteriori contestazioni e l’attendibilità stessa della segnalazione, magari su un’asserita truffa.</p>
<h4>Dunque, trattandosi di istituto di credito, è da ritenersi legittima questo tipo di condotta da parte di PayPal?</h4>
<p>Di certo, in questi casi, in riscontro alla richiesta di maggiori delucidazioni sul blocco del conto, non aiutano generici riferimenti della stessa PayPal a cause quali “potenziali rischi” e violazione dei propri termini e condizioni e/o al regolamento etico che, il più delle volte, per i più attenti che andranno ad approfondirlo, non contiene una risposta certa agli interrogativi sulla restrizione imposta da PayPal.</p>
<p>Inoltre, oltre al danno può anche presentarsi la beffa.</p>
<p>Difatti, il regolamento di PayPal prevede anche la possibilità della stessa società di trattenere le somme presenti sul conto, riservandosi PayPal il relativo giudizio, senza passare per le competenti autorità giudiziarie e senza contraddittorio con i propri clienti. Insomma, ciò che appare è che PayPal si atteggi a banca di fatto autorizzata a prendere iniziative per la chiusura dei conti dei propri clienti, con l’importante differenza, però, che le banche prendono generalmente questo tipo di iniziative unilaterali a seguito di scoperti di conto non autorizzati o superati regolarmente. Attribuirsi un potere sanzionatorio rispondente ad una morale strettamente personale è un atto non avallato dalla legge nonché non opponibile in sede giudiziaria.</p>
<p><strong>In altri termini, nulla autorizza la conclusione che PayPal possa arrogarsi il diritto ovvero il potere di trattenere somme di denaro e di combinare sanzioni sulla scorta di un proprio regolamento la cui sola accettazione, da parte del cliente, non pone lo stesso regolamento al riparo da eventuali violazione di norme imperative.</strong></p>
<p>Di certo, in tali casi, e non ovviamente solo nel caso di PayPal, il cliente che ritiene di aver subito iniziative ritenute abusive, quali la sospensione del conto, può intraprendere la via giudiziaria, al fine sia di ottenere il ripristino del conto, richiedendo magari l’applicazione di una penale per il ritardo nell’osservanza della decisione dell’autorità giudiziaria, che per richiedere il risarcimento del danno che, a sua volta, può riguardare sia la somma presente sul conto, sia il mancato guadagno causato dall’inadempimento perpetrato.</p>
<p>Inoltre, per completezza, va altresì considerato che la condotta abusiva rischia di avere una rilevanza penale qualora si concretizzino tutti gli elementi dell’appropriazione indebita.</p>
<p>Alfonso Massimo Cimò</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/05/Foto_Alfonso_Massimo_Cimo1.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/alfonso-massimo-cimo/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Alfonso Massimo Cimò</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/istituti-di-credito-e-piattaforme-di-pagamento-il-caso-paypal/">Istituti di credito e piattaforme di pagamento: il caso PayPal</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>L’Intelligenza Artificiale per le imprese: innovazione ed opportunità di business</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 12:02:50 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Aziende italiane]]></category>
		<category><![CDATA[CHATGPT]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Pugliese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;intelligenza artificiale (IA) sta diventando sempre più importante per le aziende di tutti i settori: tra le altre cose, l’IA può essere impiegata nell’automatizzazione di processi ripetitivi, nella raccolta e nell’analisi dei dati, nella prevenzione degli errori umani e nel fornire consigli e previsioni basate sui dati. Un esempio di come le imprese stanno già [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>intelligenza artificiale</strong> (IA) sta diventando sempre più importante per le aziende di tutti i settori: tra le altre cose, l’<strong>IA</strong> può essere impiegata nell’automatizzazione di processi ripetitivi, nella raccolta e nell’analisi dei dati, nella prevenzione degli errori umani e nel fornire consigli e previsioni basate sui dati.</p>
<p>Un esempio di come le imprese stanno già utilizzando l&#8217;<strong>Intelligenza Artificiale</strong> è la <strong>chatbot</strong> (come, ad esempio, l’ormai celebre <strong>ChatGPT</strong>) che permette ai clienti di interagire con un&#8217;azienda tramite una conversazione che replica quasi del tutto fedelmente un’interazione umana. Le chatbot possono essere utilizzate per rispondere alle domande frequenti dei clienti, aiutarli a navigare nel sito web o effettuare ordini. Inoltre, l&#8217;<strong>IA</strong> può essere utilizzata per analizzare i dati dei clienti, nonché per personalizzare le offerte e le comunicazioni in base alle preferenze espresse.</p>
<p>Inoltre, l&#8217;<strong>Intelligenza Artificiale </strong>può essere utilizzata per automatizzare i processi aziendali, come la contabilità, la gestione degli ordini e la pianificazione della produzione. Ciò può aiutare a ridurre i costi, aumentare l&#8217;efficienza e prevenire gli errori umani.</p>
<p>Tuttavia, ci sono anche sfide da affrontare nell&#8217;utilizzo dell&#8217;<strong>Intelligenza Artificiale</strong> nelle imprese. La sicurezza e la privacy dei dati sono cruciali per evitare violazioni dei dati e per garantire che i dati dei clienti vengano gestiti in modo responsabile. Inoltre, è importante che le aziende abbiano una strategia solida per l&#8217;utilizzo dell&#8217;<strong>IA</strong> e che lavorino a stretto contatto con esperti del settore per sfruttare al meglio i suoi vantaggi.</p>
<p>Come ovvio, non mancano le questioni etiche e legali legate all&#8217;uso dell&#8217;<strong>Intelligenza Artificiale</strong>, come, ad esempio, la responsabilità a fronte di eventuali errori: mancando ancora un quadro legale e regolamentare complessivo nell’ambito dell’<strong>Intelligenza Artificiale</strong>, bisogna applicare per quanto possibile gli strumenti già presenti, in attesa di chiarimenti normativi.</p>
<p>Da questo punto di vista, l’Unione Europea sta lavorando ad una normativa comune sull’IA che <a href="https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/06/artificial-intelligence-act-council-calls-for-promoting-safe-ai-that-respects-fundamental-rights/">possa</a> “assicurare che i sistemi di <strong>intelligenza artificiale</strong> (IA) immessi sul mercato dell&#8217;UE e utilizzati nell&#8217;Unione siano <strong>sicuri</strong> e rispettino la normativa vigente in materia di <strong>diritti fondamentali</strong> e i valori dell&#8217;Unione”, ma si tratta dei primi, timidi, passi verso un quadro completo della materia.</p>
<p>Nel frattempo, le imprese hanno già riconosciuto che l&#8217;Intelligenza Artificiale offre molte opportunità per migliorare l’efficienza, offrire un migliore servizio ai clienti e aumentare i profitti: lo Studio Legale MEPLaw si occupa da più di dieci anni di diritto delle nuove tecnologie con un team altamente qualificato, ed è in grado di assistervi con ogni vostra richiesta in materia.</p>
<p>Paolo Pugliese</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/lintelligenza-artificiale-per-le-imprese-innovazione-ed-opportunita-di-business/">L’Intelligenza Artificiale per le imprese: innovazione ed opportunità di business</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Meplaw: a capo della nuova sede di Valencia l’Abogado Jesús P. López Pelaz</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 11:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto societario]]></category>
		<category><![CDATA[Meplaw]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Meplaw ufficializza la sua presenza in Spagna con l’apertura di una nuova sede nella città di Valencia. Il Managing Partner Avv. Prof. Fabio Maggesi ha affidato la gestione al Nuovo Partner ES Abogado Jesús P. López Pelaz, collaboratore della Law Firm da numerosi anni. Insieme alla sede di Valencia, Meplaw sarà altresì presente nelle città di Barcellona, Madrid e Salamanca già operative da diversi anni sotto la direzione dell’odierno [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Meplaw</strong> ufficializza la sua presenza in <strong>Spagna </strong>con l’apertura di una nuova sede nella città di <strong>Valencia</strong>. Il Managing Partner Avv. Prof. Fabio Maggesi ha affidato la gestione al Nuovo Partner ES <strong>Abogado</strong> <strong>Jesús P. López Pelaz, </strong>collaboratore della Law Firm da numerosi anni. Insieme alla sede di<strong> Valencia</strong>, <strong>Meplaw</strong> sarà altresì presente nelle città di <strong>Barcellona</strong>, <strong>Madrid</strong> e <strong>Salamanca</strong> già operative da diversi anni sotto la direzione dell’odierno partner di <strong>Meplaw</strong>.</p>
<p>Lo Studio è situato in pieno centro di <strong>Valencia</strong> in Calle Colón, nº42. La sede, quartier generale di <strong>Meplaw Spagna</strong>, opererà occupandosi principalmente di <strong>diritto societario</strong>, <strong>fiscalità</strong>, <strong>nuove tecnologie</strong>, <strong>gaming</strong>, <strong>nautica</strong> e <strong>contrattualistica d’impresa</strong>.</p>
<p><strong>Meplaw ES</strong> nasce dalla fusione con lo studio dell’Abogado <strong>Jesús P. López Pelaz </strong>già presente da numerosi anni sul territorio spagnolo e composto da professionisti, quali avvocati e commercialisti.</p>
<p>In linea con il progetto di internazionalizzazione e tutela del made in Italy, gli studi spagnoli hanno al loro interno professionisti italiani o con perfetta conoscenza della lingua italiana e si prefissano come tali, l’intento di poter coadiuvare ed assistere i numerosi cittadini italiani che necessitano di assistenza legale in territorio spagnolo. La policy dello studio Spagnolo sarà paritetica a quella degli altri Studi Meplaw nel mondo e come anticipato, a gestire gli uffici di <strong>Meplaw ES</strong> sarà l’Abogado <strong>Jesús P. López Pelaz</strong>, collaboratore della Law Firm da numerosi anni.</p>
<p><strong>Jesús P. López Pelaz, </strong>iscritto all’Ordine di <strong>Valencia</strong>, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Valladolid e successivamente un master internazionale MBA in Amministrazione e Gestione Aziendale presso l’Università Camilo Josè Cela ed un altro in Sistemi Informativi e nuove tecnologie presso l’Università di Valencia.</p>
<p>Si occupa principalmente di: Diritto internazionale, Corporate, Diritto delle Nuove tecnologie, reputazione on line e Fiscalità internazionale.</p>
<p>L’Abogado <strong>Jesús P. López Pelaz </strong>è membro consultivo dell’Istituto di Diritto e politica pubblica iberoamericano e caraibico <u>dell’Università cinese di scienze politiche e diritto di Pechino</u>. È professore nel master of expert in Social Networks dell’Università di Alicante e AERCO. È membro dell’Associazione Ufficiale della Pubblicità e delle Relazioni pubbliche della comunità Valenciana. È membro dell’Associazione Professionale Spagnola della Privacy e ISACA. È presidente onorario di ELSA- Castilla y Leon dal 2001 e Patrono di ELSA Valencia.</p>
<p>È madrelingua spagnolo e parla perfettamente la lingua italiana e la lingua inglese.</p>
<p>L’anno di <strong>Meplaw</strong> si chiude dunque con quest’importante inaugurazione in territorio iberico che consolida la volontà di espansione e internazionalizzazione e tutela del <strong>Made in Italy</strong> della Law Firm. E per il prossimo anno nuovi progetti nazionali ed internazionali sono in cantiere e prospettano un futuro in cui nuove bandierine arricchiranno la mappa geografica di <strong>Meplaw</strong>.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/meplaw-a-capo-della-nuova-sede-di-valencia-labogado-jesus-p-lopez-pelaz/">Meplaw: a capo della nuova sede di Valencia l’Abogado Jesús P. López Pelaz</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Le DAO come nuova forma di cooperazione economica digitale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 09:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperazione economica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazioni economico giuridiche]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnlogia blockchain]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le DAO (decentralized autonomous organizations) rappresentano una nuova forma di cooperazione economica digitale che nel prossimo futuro potrà affermarsi come valida alternativa alle tradizionali organizzazioni economico giuridiche. Ciò in ragione della rapida e profonda evoluzione tecnologica, dell’aumento esponenziale del numero e dell’utilizzo di innovativi dispositivi elettronici e, più in generale, del grande interesse che i [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>DAO</strong> (<em>decentralized autonomous organizations</em>) rappresentano una <strong>nuova forma di cooperazione economica digitale</strong> che nel prossimo futuro potrà affermarsi come valida alternativa alle tradizionali organizzazioni economico giuridiche. Ciò in ragione della rapida e profonda evoluzione tecnologica, dell’aumento esponenziale del numero e dell’utilizzo di innovativi dispositivi elettronici e, più in generale, del grande interesse che i governi occidentali stanno ponendo nel processo di digitalizzazione della società.  Infatti, i più recenti eventi storici, tra tutti la pandemia da <strong>Covid-19</strong>, hanno dimostrato che l’impedimento degli spostamenti degli individui, la riduzione dei contatti personali e gli attuali strumenti tecnologici, non pensati e sviluppati per risolvere le problematiche odierne, rappresentino oggigiorno un grave ostacolo per lo sviluppo economico del paese.</p>
<h4><u>Cosa sono le DAO</u></h4>
<p>Le DAO sono delle <strong>organizzazioni autonome decentralizzate</strong> che, essenzialmente, rappresentano uno strumento organizzativo, alternativo a quelli tradizionali, il quale consentirebbe l’organizzazione di fattori produttivi da impiegare per lo svolgimento di attività di impresa, sfruttando la <strong>tecnologia blockchain</strong>. Più nel dettaglio, le DAO permetterebbero la creazione di organizzazioni il cui funzionamento interno e, addirittura, alcuni rapporti con i terzi, sarebbero <strong>predeterminati in base a regole formali</strong> (<em>software</em>) codificate sulla blockchain, lasciando comunque discrezionalità ai partecipanti di incidere sulle decisioni più rilevanti, per lo più inerenti lo sviluppo dell’organizzazione stessa, attraverso un sistema di votazione che, sempre sfruttando la tecnologia blockchain, permetterebbe di dare esecuzione immediata a quanto deliberato.</p>
<h4><u>Alcuni vantaggi e svantaggi delle DAO</u></h4>
<p>I grandi <strong>vantaggi</strong> rappresentati dalle <strong>DAO</strong>, solo per citarne alcuni, sono: la decentralizzazione e autonomia, nel senso che l’organizzazione è in grado di operare autonomamente, senza necessità di un’entità centrale che coordini i partecipanti e prenda decisioni per conto di essi, grazie alla automatizzazione delle regole di governance; l’ottimizzazione e digitalizzazione dei processi formali, burocratici, amministrativi; la possibilità di ricorrere a registri (<em>ledger</em>) aventi finalità di registro e controllo delle regole, attività e dei processi produttivi; esecuzione istantanea di delibere e operazioni, garantendo allo stesso tempo trasparenza ed efficienza delle stesse. Ovviamente, tale tecnologia non è perfetta e, per questo, non è esente da aspre <strong>critiche</strong>, fra tutte: difficoltà nel digitalizzare i processi decisionali umani per mezzo di codici informatici; l’impossibilità di porre repentinamente rimedio alle gravi conseguenze che potrebbero verificarsi in caso di errori informatici nella scritturazione dei codici; abbandono del tradizionale modello di corporate governance<em>, </em>prevedendo invece la concessione dei poteri gestori a tutti i partecipanti della DAO, soggetti esclusivamente al principio di maggioranza per l’adozione delle delibere e, più in generali, delle decisioni inerenti la sopravvivenza della DAO.</p>
<p><strong><u>Definizione di imprenditore</u></strong></p>
<p>Per poter approfondire ulteriormente la questione, è necessario richiamare le nozioni giuridiche di imprenditore e impresa. In realtà, il Codice Civile non dà una definizione di impresa ma all’<strong>art 2082 </strong>si limita a descrivere il soggetto che “fa impresa<em>”</em>: l’<strong>imprenditore</strong>. Esso è definito dal Legislatore come il soggetto giuridico che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Si tratta di una fattispecie composta da una serie di requisiti minimi necessari e, più nel dettaglio, è imprenditore colui che svolge una determinata attività, intesa come serie coordinata di atti funzionalmente correlati, che sia:</p>
<ul>
<li><em>Economica</em>. È tale l’attività che viene svolta con metodo economico, cioè il compimento di una prestazione suscettibile di valutazione economica volta quantomeno alla copertura dei costi, sostenuti per la produzione o lo scambio dei beni o servizi;</li>
<li><em>Professionale</em>. Con tale requisito si fa riferimento alla necessità che si tratti di un esercizio abituale, e non occasionale, di una data attività economica;</li>
<li><em>Organizzata</em>. L’imprenditore è tale quando impiega e coordina fattori produttivi (capitale e lavoro, proprio o altrui) per il perseguimento di una finalità produttiva;</li>
<li><em>Produttiva</em>. L’attività economica, organizzata e svolta professionalmente, deve essere finalizzata alla produzione o lo scambio di beni o servizi. È bene precisare che tale finalità non coincide con uno scopo di lucro. Infatti, non è necessario che le modalità di gestione e organizzazione dell’imprenditore della propria attività economica tendano alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi, ma è sufficiente siano tendenti al pareggio fra costi e ricavi.</li>
</ul>
<h4><u>Le DAO come nuovo tipo di società?</u></h4>
<p>Un’attività d’impresa, come definita ai sensi dell’art 2082, può essere esercitata da un singolo soggetto giuridico (impresa individuale) oppure da una pluralità di persone (impresa societaria). In quest’ultimo caso, si parla di <strong>società</strong>, cioè l’esercizio collettivo di impresa da parte di un’organizzazione di persone e di beni preordinato al raggiungimento di uno scopo produttivo. La dottrina è concorde nel ritenere che, in merito alla nozione di società, operi un <strong>principio di tipicità</strong> in virtù della applicazione dell’<strong>art 2249</strong>, intitolato “tipi di società”, il quale prevede espressamente che le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi previsti dal legislatore (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomanda per azioni). Dunque, non è possibile costituire società atipiche, ossia non appartenenti ad alcun tipo individuato e disciplinata dalla legge, in ragione della tutela dei terzi in buona fede e della certezza dei traffici giuridici. È evidente che, in assenza di un preciso intervento legislativo, non è possibile ricorrere a nuovi modelli organizzativi diversi da quelli tradizionali espressamente previsti dal legislatore nel 1942, tra cui non rientrano ovviamente le DAO, la cui nascita si può ritenere coincidente a quella della tecnologia blockchain, avvenuta a partire dal 2008.</p>
<p>Tuttavia, la <strong>ratio</strong> sottesa alla scelta del legislatore del 1942 di non definire la nozione di impresa, ma esclusivamente quella di imprenditore, si rinviene proprio nella volontà di lasciare la possibilità all’ordinamento giuridico italiano di <strong>adeguare le tradizionali categorie del diritto</strong> alle nuove forme di attività di impresa derivanti dalla evoluzione economica, sociale e tecnologica, che avrebbe caratterizzato il nostro paese negli anni avvenire.  Per questa ragione, si ritiene utile il legislatore dia avvio ai lavori preparatori per la previsione di una disciplina giuridica del fenomeno delle DAO che sia idonea a soddisfare gli interessi economici di tutti quei soggetti giuridici che avessero intenzione di svolgere attività d’impresa sfruttando la struttura organizzativa e funzionale teorizzata per le DAO.</p>
<h4><u>Conclusioni</u></h4>
<p>Nell’inerzia di un intervento legislativo idoneo, la scelta degli imprenditori di svolgere attività d’impresa facendo ricorso ad una organizzazione di persone e di beni che non sia riconducibile a quelle tipiche previste dal legislatore potrebbe portare a gravi conseguenze giuridiche, economiche e sociali, cui di immediata evidenza sono i tradizionali rimedi giuridici coincidenti con la dichiarazione di <strong>nullità della società</strong> oppure la qualificazione della stessa come <strong>società in nome collettivo irregolare</strong>, con il conseguente assoggettamento di tutti i soci della presunta al regime della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. In conclusione, in virtù proprio delle principali finalità perseguite dall’ordinamento, tra le altre, la certezza del diritto e tutela dell’affidamento dei consociati, si suggerisce una maggior attenzione per un fenomeno giuridico, quello delle DAO, che nel prossimo futuro potrà imporsi prepotentemente come alternativa ai tipici modelli organizzativi dell’attività economica.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/le-dao-come-nuova-forma-di-cooperazione-economica-digitale/">Le DAO come nuova forma di cooperazione economica digitale</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>L’ASTA AL CENTESIMO (PENNY AUCTION) E’ GIOCO D’AZZARDO?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Matteo Aniballi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 10:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[Aste al centesimo]]></category>
		<category><![CDATA[Casa d'asta]]></category>
		<category><![CDATA[Gioco d'azzardo]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Aniballi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le aste al centesimo, cosiddette Penny Auction, costituiscono un fenomeno degno di nota nell’ambito del commercio online, ma hanno delle caratteristiche per le quali qualcuno potrebbe accomunarle aprioristicamente al gioco d’azzardo, pertanto è necessario esaminarne i presupposti. Innanzitutto, si tenga presente che il legislatore italiano non ha espressamente fornito una definizione ed una normativa per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/lasta-al-centesimo-penny-auction-e-gioco-dazzardo/">L’ASTA AL CENTESIMO (PENNY AUCTION) E’ GIOCO D’AZZARDO?</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>aste al centesimo</strong>, cosiddette <strong>Penny Auction</strong>, costituiscono un fenomeno degno di nota nell’ambito del <strong>commercio online</strong>, ma hanno delle caratteristiche per le quali qualcuno potrebbe accomunarle aprioristicamente al <strong>gioco d’azzardo</strong>, pertanto è necessario esaminarne i presupposti.</p>
<p>Innanzitutto, si tenga presente che il legislatore italiano non ha espressamente fornito una definizione ed una normativa per le <strong>aste al centesimo</strong>, quindi siamo di fronte ad una lacuna giuridica che implica la necessità di svolgere un’analisi logico-interpretativa.</p>
<p>Generalmente le società commerciali che operano nell’ambito delle <strong>aste al centesimo</strong> offrono ai consumatori, tramite un <strong>sito internet</strong>, la possibilità di acquistare beni di notevole vantaggio in quanto commercializzati a prezzi nettamente inferiori a quelli comunemente riscontrabili sul mercato. Ed in effetti, siffatta tipologia di <strong>business</strong> è in grado di attirare un gran numero di utenti intenzionati ad usufruire di tali benefici economici.</p>
<p>Per partecipare alle <strong>aste online</strong> gli utenti devono preventivamente registrarsi sul <strong>sito web</strong> della <strong>casa d’asta</strong>, e poi acquistare dei “crediti” per formulare offerte volte ad aggiudicarsi i beni di proprio interesse tra quelli proposti dalla casa stessa.</p>
<p>Di solito la procedura funziona nel seguente modo: sul sito internet della <strong>casa d’asta</strong> vengono messi in vendita una serie di prodotti, ciascuno singolarmente; ogni incanto ha una durata di 7 secondi; ogni offerta presentata da un utente comporta sia l’aumento del prezzo di acquisto dell&#8217;oggetto di € 0,01 che il ripristino del tempo rimanente per la chiusura della singola <strong>asta</strong>, sempre della medesima durata.</p>
<p>Vince l’<strong>asta</strong> l’ultimo utente che presenta l’offerta entro il tempo limite, senza che nessun altro abbia effettuato un rilancio. In tal modo, al soggetto vincente viene accordata la facoltà di acquistare il prodotto al prezzo determinato alla chiusura del singolo incanto, prezzo che regolarmente ha un ammontare più che profittevole.</p>
<p>Ebbene, a prima vista, lo svolgimento dell’intera attività in argomento potrebbe essere assimilato ad una sorta di <strong>gioco</strong>, ed è d’uopo sottolineare che l’organizzazione e l’esercizio di <strong>giochi di abilità</strong> che prevedono una vincita di qualsiasi tipo e per la cui partecipazione sia richiesto un pagamento in denaro sono riservati allo Stato. Al contrario, l’esecuzione delle predette attività senza le dovute concessioni costituisce il reato di <strong>gioco d’azzardo</strong>, punito a norma degli articoli 718 e seguenti del Codice penale.</p>
<p>L’art. 721 del Codice penale stabilisce che: <em>“sono <strong>giuochi d&#8217;azzardo</strong> quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria”</em>. Si ha il fine di lucro tutte le volte in cui il <strong>gioco</strong> è esercitato con lo scopo di conseguire vantaggi economicamente valutabili, quindi denaro o altro. Sussiste l’elemento dell’alea quando la vincita o la perdita dipendano interamente o quasi interamente dal caso, e la sorte sia notevolmente preponderante sulle abilità e capacità del giocatore.</p>
<p>Ora, può ritenersi che nell’ambito delle <strong>aste al centesimo</strong> sia certamente sussistente il fine di lucro, mentre è assente la fortuna in quanto, pur essendo vero che ogni utente fa affidamento sul fatto che gli altri non facciano un&#8217;offerta più alta, sono i singoli partecipanti all’<strong>asta</strong> che determinano autonomamente e liberamente se vale la pena continuare a rialzare il prezzo. Quindi non è il caso ad implicare la vittoria o la perdita ma piuttosto la scelta del partecipante, il quale, nel valutare se un determinato prodotto sia interessante o invece non profittevole, prosegue o meno nel tentativo di aggiudicarselo.</p>
<p>In effetti, le uniche abilità richieste nell’<strong>asta</strong>, e che comprovano che non si rientra nell’ambito dei <strong>giochi</strong>, sono quelle idonee a comprendere quale sia l’andamento della stessa e a ponderare se sia opportuno partecipare o no. Tutto ciò implica che nell’<strong>asta al centesimo</strong> la fortuna è inesistente o comunque ha un ruolo marginale rispetto all’iniziativa dell’offerente, il quale determina autonomamente la propria volontà di acquistare o meno un prodotto.</p>
<p>Alla luce di quanto sin qui esaminato, pertanto, può rilevarsi che, nonostante non esista una normativa <em>ad hoc</em> per le <strong>aste al centesimo</strong>, quest’ultime non possono essere equiparate al <strong>gioco d’azzardo</strong> e dunque possono ritenersi lecite.</p>
<p>Avv. Matteo Aniballi</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2021/07/Foto-Matteo-aniballi.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/matteo-aniballi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Matteo Aniballi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/lasta-al-centesimo-penny-auction-e-gioco-dazzardo/">L’ASTA AL CENTESIMO (PENNY AUCTION) E’ GIOCO D’AZZARDO?</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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