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	<title>Cristina Flati Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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	<description>Studio Legale Made in Italy &#124; Roma &#124; Milano &#124; Londra &#124; Izmir &#124;</description>
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	<title>Cristina Flati Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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		<title>INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RETI DI IMPRESA INNOVATIVE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristina Flati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 12:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario e commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
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		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Reti d'impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>E’ indubbio che si stia diffondendo anche tra la gente comune la percezione di un futuro imminente capeggiato dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale in tutti i settori, personali e produttivi. E’ altrettanto indubbio, che il progresso civile non possa essere fermato da timori ingiustificati. Guardando al passato, infatti, le invenzioni rivoluzionarie di Thomas Alva Edison hanno cambiato [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E’ indubbio che si stia diffondendo anche tra la gente comune la percezione di un futuro imminente capeggiato dall’introduzione dell’<strong>Intelligenza Artificiale</strong> in tutti i settori, personali e produttivi. E’ altrettanto indubbio, che il progresso civile non possa essere fermato da timori ingiustificati. Guardando al passato, infatti, le invenzioni rivoluzionarie di Thomas Alva Edison hanno cambiato la storia delle aziende e la vita sociale nel mondo. L’apporto della evoluzione tecnologica all’umanità può essere benefico solo se adeguatamente sfruttato e regolamentato; per questo, la potenziale invasività dei sistemi di A.I. ha spinto gli Stati a normarne l’utilizzo.</p>
<h4>AI ACT</h4>
<p>Esemplificativamente, già il 1 agosto 2024 è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/1689 che stabilisce regole di armonizzazione da applicare ai sistemi di intelligenza artificiale (<em>AI Act</em>) in base al loro livello di rischio (inaccettabile, alto, basso o minimo) e tra questi vi rientrano, ad esempio, i sistemi che utilizzano tecniche manipolative o classificano le persone o i gruppi di persone in base al comportamento sociale, oppure, che valutano il rischio di condotte criminali o creano database attraverso attività di <em>web</em> <em>scraping</em>.</p>
<p>In Italia, su iniziativa governativa, è stato presentato in Senato in data 20 maggio 2024 il DDL sull’intelligenza artificiale, allo scopo di individuare criteri equilibratori tra le opportunità fornite da ‘strumenti’ tecnologici che siano posti al servizio dell’umanità ed i rischi legati al loro uso improprio o dannoso.</p>
<p>L’Italia si è comunque già resa protagonista della promozione dello sviluppo ed utilizzo dell’intelligenza artificiale in vario modo.</p>
<p>Il Ministero dell’Università e della Ricerca e la National Science Foundation (NSF) of the United States of America, ad esempio, hanno pubblicato un bando bilaterale per il finanziamento di progetti di ricerca nell’ambito del <em>‘Memorandum of Understanding</em>’, predisponendo le basi per una collaborazione internazionale, secondo la quale i ricercatori statunitensi potranno ricevere finanziamenti dalla NSF ed i ricercatori italiani potranno ricevere finanziamenti dal MUR, proponendo di volta in volta progetti congiunti da presentare ad NSF quale “Lead Agency”, che saranno selezionati congiuntamente da NDF e MUR anche in base alle disponibilità finanziarie.</p>
<p>Recentemente, inoltre, la CDP Venture Capital e OpenAI hanno siglato un protocollo di intesa per sostenere e finanziare attraverso il <em>‘Fondo Artificial Intelligence’</em> lo sviluppo, la commercializzazione e l&#8217;adozione di tecnologie innovative nell’ambito dell’AI, della Cybercsicurity e delle <a href="https://www.meplaw.net/diritto-web-e-delle-nuove-tecnologie/">Tecnologie</a> Quantistiche da parte di startup ed aziende italiane, in armonia con l’obiettivo del Governo di promuovere l&#8217;innovazione dell’imprenditoria italiana e la crescita del Paese.</p>
<p>Il quadro delineato, quindi, rappresenta una grande opportunità anche per le PMI che desiderino partecipare in senso evolutivo ed innovativo allo studio, ricerca e sviluppo di sistemi di AI da mettere al servizio dell’economia e, prima di tutto, dell’essere umano.</p>
<h4>Il Contratto di rete</h4>
<p>Sembra, quindi, fisiologica la possibilità di adottare come strumento giuridico che abbia questo scopo da inserire nel proprio Progetto strategico, l’utilizzo della forma di collaborazione tra imprese determinata dal <strong>‘Contratto di Rete’</strong>.</p>
<p>Come noto, il Contratto di Rete è disciplinato dal <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-11&amp;atto.codiceRedazionale=009G0012&amp;atto.articolo.numero=0&amp;atto.articolo.sottoArticolo=1&amp;atto.articolo.sottoArticolo1=10&amp;qId=4fcca7df-df1e-4d62-93c4-018479317d5f&amp;tabID=0.8013443182785476&amp;title=lbl.dettaglioAtto">Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5</a>, convertito con modificazioni in Legge 9 aprile 2009, n. 33, (art. 3, commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies).</p>
<p>Per definizione, con il Contratto di Rete <em>“più imprenditori perseguono lo <strong>scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato</strong> e &#8211; a tal fine &#8211; si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all&#8217;esercizio delle proprie imprese, oppure a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o, ancora, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell&#8217;oggetto della propria impresa”</em>.</p>
<p>Alla Rete possono partecipare imprese individuali, società, associazioni ed enti che abbiano per oggetto esclusivo o principale un’attività di impresa (quindi anche le Fondazioni) non necessariamente commerciale.</p>
<p>Oppure, le imprese, attraverso l’adesione ad una Rete, possono collaborare con Istituti universitari per sviluppare ricerca in ambito tecnologico, mettendo a disposizione il proprio Know How, personale e strumenti, allo scopo di giungere successivamente alla immissione del prodotto innovativo nel mercato per finalità commerciali.</p>
<p>Esiste nel nostro ordinamento, pertanto, uno strumento giuridico pro-attivo e flessibile, qual è quello della creazione delle Reti di Impresa, adatto a far circolare lo scambio di conoscenze, dotazioni e personale nel proprio ambito e creare prodotti tecnologici innovativi, superando i limiti delle potenzialità della singola impresa.</p>
<p>La Rete di Impresa è facilmente internazionalizzabile mediante l’adesione alla stessa di soggetti giuridici imprenditoriali provenienti da tutto il mondo; consentendo la partecipazione dell’organismo unitario ai bandi pubblici ed alle iniziative degli Stati.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2021/08/Cristina-Flati_.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/cristina-flati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Cristina Flati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/intelligenza-artificiale-e-reti-di-impresa-innovative/">INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RETI DI IMPRESA INNOVATIVE</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Pallavolo: FIPAV, tesseramento ed effetti, vincolo sportivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristina Flati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 09:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Flati]]></category>
		<category><![CDATA[Federvolley]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Tesseramento pallavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Vincolo Sportivo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo scorso giugno l’Italia è stata chiamata a sostenere due perimetri di gioco diversi: da un lato, quello della Nazionale di calcio agli Europei e dall’altro, quello della Nazionale di pallavolo femminile e maschile alla Volleyball Nations League. Calcio e Pallavolo, dunque, due sport che pur avendo molto in comune, come il gioco di squadra, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso giugno l’Italia è stata chiamata a sostenere due perimetri di gioco diversi: da un lato, quello della <strong>Nazionale di calcio agli Europei</strong> e dall’altro, quello della <strong>Nazionale di pallavolo femminile e maschile</strong> alla Volleyball Nations League.</p>
<p>Calcio e Pallavolo, dunque, due sport che pur avendo molto in comune, come il gioco di squadra, la differenziazione delle competenze, l’intercettazione e il controllo delle traiettorie, hanno al contrario ricevuto una significativa difforme attenzione dei media televisivi.</p>
<p>Questa differenza, tuttavia, è stata poi riequilibrata dalla diffusione sui vari social del ‘bel gioco’ che si è distinto.</p>
<p>In effetti, ci si potrebbe chiedere come si sarebbero potuti evolvere questi due sport senza le Pay tv, se solo la cassa di risonanza fosse stata esclusivamente il ‘bel gioco’ atteso dai tifosi, verso cui società ed atleti dovrebbero sempre mirare; lì dove il ‘bel gioco’ altro non è che la massima valorizzazione delle abilità atletico-tattiche e dei principi sportivi, scritti o meno, come l’umiltà, l’impegno, il sacrificio solidaristico, la non discriminazione, la non violenza, l’accoglienza ed il rispetto, la disciplina e la condivisione, la lealtà e la probità.</p>
<p>Ad ogni buon conto, è un dato di fatto che le palestre italiane stiano sempre più aggregando e fermentino di appassionati della pallavolo di ogni età; per questo, le associazioni sportive hanno accolto in seno, adeguandone i luoghi di esecuzione, tutte le varianti del Volley, come il Beach Volley, lo Snow Volley, ma anche l’S3 e lo Spikeball, riconoscendo in tal modo il ‘gioco’ come lo strumento eletto per l’apprendimento e lo sviluppo, sia fisico che intellettivo, percettivo e reattivo della persona, idoneo sempre ad includere come nel caso del Sitting Volley.</p>
<h4><strong>La FIPAV</strong></h4>
<p>Il compito di promuovere lo sport della pallavolo è primariamente affidato alla Federazione Italiana Pallavolo, ovvero la <strong>FIPAV</strong> o <strong>Federvolley</strong>, quale organismo affiliato al CONI sin dal 17 agosto del 1947, sebbene sia nato come FIPV già nel 1929.</p>
<p><strong>FIPAV</strong> è una associazione con personalità giuridica di diritto privato ed è il soggetto deputato a regolare, organizzare e coordinare le attività dilettantistiche ed agonistiche in tale ambito, nonché a rappresentare l’attività pallavolistica italiana in campo internazionale.</p>
<p>Secondo l’<strong>art. 1, comma 1 dello Statuto FIPAV</strong>, possono associarsi alla Federazione tutte le <strong>Società ed Associazioni Sportive</strong> che pratichino, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport della pallavolo, del Beach Volley e del Sitting Volley come disciplinate dalla FIVB e dalla CEV</p>
<p>Gli atleti, inoltre, sono inquadrati presso le Società e le Associazioni Sportive affiliate alla FIPAV mediante il <strong>tesseramento</strong>, che è un contratto adesivo aperto con il quale l’atleta assume diritti e doveri che deve conoscere all’atto della sottoscrizione, così come anche i genitori esercenti la potestà sui minori che vengano introdotti a questo sport.</p>
<h4><strong>Tesseramento, effetti, vincolo sportivo alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs. 36 del 2021</strong></h4>
<p><strong> </strong>L’<strong>art. 8, comma 3,</strong> <strong>dello Statuto FIPAV </strong>dispone che: <em>“Gli atleti, i dirigenti federali e i componenti delle commissioni federali, i soci e i dirigenti sociali, gli ufficiali di gara, i tecnici sportivi, i medici ed i collaboratori parasanitari sono autorizzati a partecipare all’attività federale mediante il <strong>tesseramento</strong>” </em>ed il successivo <strong>comma 8</strong> stabilisce la <strong>punibilità</strong> di “<em>coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile</em>”.</p>
<p>Il successivo <strong>comma 5</strong>, poi, stabilisce che la <strong>disciplina del tesseramento</strong> sia dettata dal <strong>Regolamento di Affiliazione e Tesseramento (R.A.T.) della FIPAV</strong>, come in effetti vi provvede dagli artt. 17 e seguenti.</p>
<p>Orbene, con la <strong>Legge Delega n° 86 del 2019</strong>, attuata con il <strong>d.lgs. n. 36 del 2021</strong>, il Governo ha introdotto nel nostro Ordinamento non solo l’istituto del <strong>contratto di lavoro sportivo anche nello sport dilettantistico</strong>, ma ha pure provveduto al contestuale e radicale ‘ridimensionamento’<strong> del c.d. vincolo sportivo</strong> (anche se la disposizione legislativa usa il termine di <em>‘abolizione’</em>), tenuto conto delle norme sulla libertà di circolazione dei lavoratori a livello europeo, senza tuttavia trascurare la necessità di forme di ristoro per gli oneri di investimento e formazione sostenuti dalle Società ed Associazioni sportive di provenienza.</p>
<p>Ciò ha comportato il necessario adeguamento degli Statuti e dei Regolamenti delle varie federazioni sportive, tra cui la FIPAV, che vi ha provveduto prima della proroga concessa dal Ministro il 25 giugno scorso.</p>
<p>Stante l’innovazione, nel nuovo <strong>art. 10 bis</strong> <strong>dello Statuto FIPAV </strong>permane per l’<strong>atleta</strong> (prima, per <em>“l’atleta dilettante o non professionista”</em>), attraverso la procedura di tesseramento, <strong>l’obbligo di praticare lo sport della pallavolo <em>“esclusivamente nell’interesse dell’associato titolare del tesseramento” </em></strong><em>(</em>mentre prima, era del<em> “destinatario dell’obbligo”</em>) ed il <strong>divieto di<em> “praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell’associato titolare del tesseramento”</em></strong>; profondamente modificato, invece, risulta l’<strong>art. 10 ter</strong>, secondo cui nel testo precedente, il vincolo sportivo aveva durata annuale solo per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ai trentaquattro, nonché, per gli atleti del settore amatoriale; mentre, al compimento degli anni quattordici, il vincolo aveva <strong>durata decennale,</strong> a partire dalla data del tesseramento fino al termine dell’anno sportivo in cui l’atleta compiva il 24° anno di età e successivamente dal 25° anno di età, aveva <strong>durata quinquennale</strong>; salvi i casi di scioglimento espressamente previsti.</p>
<p>Oggi, invece, <strong>il nuovo art. 10 ter</strong> stabilisce che il tesseramento ha la <strong>durata pari a quella dell’anno sportivo</strong> (che inizia il primo di luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo), senza distinzione di età alcuna.</p>
<p>Inoltre, il tesseramento si <strong>rinnova automaticamente</strong> per la stagione sportiva successiva dal 1° luglio, <strong>salvo il diritto di recesso del tesserato, da comunicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti federali</strong>, cosicchè, <strong><em>“alla scadenza del tesseramento, l’atleta è libero</em></strong><em> di rinnovare lo stesso con il medesimo associato o di chiedere il tesseramento con altro associato; sono fatte salve le indennità o i premi, comunque denominati, che in tali casi siano previsti dai Regolamenti federali</em>.”</p>
<p>In sostanza, il ridimensionamento del vincolo sportivo attiene alla parificazione dello scioglimento senza più distinzioni anagrafiche.</p>
<p>Si è previsto anche, che il tesseramento possa tra l’altro essere sciolto in qualunque momento, secondo le norme dei Regolamenti Federali e il disposto del successivo comma 5.</p>
<p>Altra novità è il <strong>comma 6</strong>, secondo cui: <em>“Nel caso di stipula di un <strong>contratto di lavoro</strong> sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed in conformità alle previsioni dei Regolamenti federali, il tesseramento si rinnoverà di anno in anno sportivo per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende”</em>, considerato che dopo la Riforma è <strong>lavoratore sportivo</strong> chi esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionali ex art. 25, D.Lgs. 36/2021 modificato.</p>
<h4><strong>Disciplina sanzionatoria e concorrenza: auspicabile forbice temporale per il ‘contatto’ legittimo</strong></h4>
<p><strong> </strong>L’<strong>art. 18 dello Statuto </strong>dispone la sanzionabilità disciplinare di associati e tesserati che contravvengano a quanto previsto nello Statuto stesso e nei Regolamenti Federali; salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento Giurisdizionale.</p>
<p>Nonostante le modifiche legislative al c.d. vincolo sportivo, gli atti qualificabili in senso <strong>anticoncorrenziale</strong> sono ovviamente sanzionabili alla stregua del richiamo agli artt. 1 e 75 del Reg. Giur. s<em>econdo cui: “Le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei <strong>principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva</strong>”</em>, così come prescrive anche l’<strong>art. 2 del Codice di Comportamento CONI</strong>, il quale stabilisce il dovere per tesserati, affiliati ed altri soggetti dell’ordinamento sportivo di comportarsi secondo i principi di<strong> lealtà e correttezza</strong> in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all&#8217;attività sportiva e di cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.</p>
<p>Anche gli <strong>artt. 9 e 10 St. FIPAV </strong>stabiliscono che, Società, Associazioni Sportive ed atleti <em>“sono soggetti dell’ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con <strong>lealtà</strong> sportiva”</em> e l’<strong>art. 16, comma 3</strong>, afferma che: <em>“Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con <strong>lealtà e probità</strong>, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il <strong>dovere</strong> di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole competenze”. </em></p>
<p>Non cade, quindi &#8211; a parere di chi scrive &#8211; la disciplina sanzionatoria nei confronti di chi affettui in <strong>mala fede</strong> tentativi di cooptazione della volontà di atleti ed atlete durante l’anno sportivo in cui siano ancora obbligati a praticare la pallavolo nell’esclusivo interesse del sodalizio titolare del tesseramento e che mirino a distogliere <strong><em>ante tempus</em></strong> e <strong>senza il consenso del sodalizio titolare</strong>, elementi promettenti dal vivaio di provenienza, tenuto conto del primario diritto di atleti ed atlete ad esercitare la propria <strong>libera</strong> volontà di recesso o rinnovo.</p>
<p>Nella pratica, <strong>mancando</strong> nello Statuto in questione e nei regolamenti la previsione espressa di una <strong>forbice temporale</strong> all’interno della quale sia <strong>consentito ad altri sodalizi il legittimo ‘contatto’ di atleti ed atlete con tesseramento in scadenza, </strong>nemmeno dopo che questi ultimi abbiano esercitato il diritto di recesso prima della scadenza annuale, può solo desumersi – quindi &#8211; che ciò sia sempre lecito<strong> solo col consenso del titolare del ‘cartellino’ fino allo svincolo effettivo.</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2021/08/Cristina-Flati_.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/cristina-flati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Cristina Flati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/pallavolo-fipav-tesseramento-ed-effetti-vincolo-sportivo/">Pallavolo: FIPAV, tesseramento ed effetti, vincolo sportivo</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Partecipazione delle Reti di impresa ai contratti pubblici secondo il nuovo Codice</title>
		<link>https://www.meplaw.net/partecipazione-delle-reti-di-impresa-ai-contratti-pubblici-secondo-il-nuovo-codice/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristina Flati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 13:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario e commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[Codice dei contratti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Contratti Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Flati]]></category>
		<category><![CDATA[Reti d'impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La normativa sui contratti pubblici riconosce alle Reti di impresa, in quanto ‘aggregazione di imprese’ ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la qualifica di ‘operatori economici’ ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La normativa sui <strong>contratti pubblici</strong> riconosce alle Reti di impresa, in quanto <em>‘aggregazione di imprese’</em> ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la qualifica di <strong><em>‘operatori economici’</em> </strong>ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento.</p>
<p>La norma di riferimento attualmente è l’<strong>art. 65, 2 comma, lettera g) del D. Lgs. n. 36/2023 che ha sostituito a partire dal 1 luglio 2023 il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. N. 50/2016.</strong></p>
<p>Il nuovo Codice, tuttavia, non ha sciolto alcuni dubbi di applicazione che erano sorti già con il precedente testo, il quale all’art. 48 assimilava le Reti di impresa ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, che oggi l’<strong>art. 68, </strong>al <strong>comma 20 </strong>così recita: <em>“il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 65, comma 2, lettera g).”.</em></p>
<p>In sostanza, le discipline previste per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari sono rimaste estese anche allo schema aggregativo delle Reti di impresa nella formula <em>“in quanto compatibili”</em>.</p>
<p>Vero è che le Reti hanno natura e ragion d’essere profondamente diversi. Quali siano gli estremi della compatibilità, quindi, è un problema sostanziale.</p>
<h4><strong>ANAC</strong></h4>
<p>Ebbene, sotto il vigore del precedente Codice Appalti, la necessità di dare soluzione al quesito è stata soddisfatta con una serie di principi enucleati dal Codice dall’<strong>Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) </strong>nella <strong>deliberazione n. 3/2013</strong>, pur se riferita agli articoli 34 e 35 del D. Lgs. n. 193/2006; eppure, le argomentazioni proposte sono state ritenute in linea col D. Lgs. n. 50/2016, così come oggi possono ragionevolmente convivere con l’attuale Codice.</p>
<p>La delibera, infatti, oltre a distinguere le Reti in base alla struttura ed alla tipologia di mandato conferita all’impresa di riferimento, ha affermato che esse sono contratti plurilaterali con comunione di scopo e nel Programma strategico delle Reti deve risultare espressa la volontà delle retiste di partecipare <strong>congiuntamente</strong> alle gare d’appalto pubblico.</p>
<p>A tal fine, la durata della Rete deve essere commisurata alla realizzazione di quegli appalti a cui le Reti intendano partecipare.</p>
<p>Ed ancora, circa la qualificazione necessaria, l’ANAC aveva rimarcato che <strong>tutte le imprese</strong> <strong>della Rete, esecutrici dell’appalto e la mandataria,</strong> dovevano essere in possesso ed <strong>attestare in proprio </strong>la presenza dei r<strong>equisiti generali </strong>e <strong>speciali </strong>previsti dal Codice (ciò ovviamente oltre alla Rete –soggetto nella sua unicità).</p>
<p>Sul punto, occorre – quindi – analizzare, nell’attuale D. Lgs. n. 36/2023, in quali norme siano definiti i requisiti di ordine generale e speciale applicabili, anche secondo il principio di compatibilità, alle Reti di impresa.</p>
<h4><strong>Requisiti generali e speciali</strong></h4>
<p>Senza meno l’<strong>art. 68,</strong> <strong>comma 11,</strong> nella parte in cui afferma che i raggruppamenti ed i consorzi ordinari sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano <strong>complessivamente</strong> i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.</p>
<p>Come anche il successivo <strong>comma 13, </strong>il quale stabilisce che: <em>“Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95”</em>; ma anche il <strong>comma 17, </strong>che prevede l’ammissibilità del <strong>recesso</strong> di una o più imprese, purchè in capo alle rimanenti permangano i requisiti di qualificazione, come chiarito dal successivo <strong>comma 18</strong>.</p>
<p>Non è compatibile con le Reti di impresa l’ultimo periodo del comma 17, secondo cui il recesso sarebbe ammesso anche se il raggruppamento si riducesse ad un unico soggetto, poiché la norma sulle Reti prevede che essa possa esistere solo in presenza di <strong><em>“più imprese”</em></strong>, a meno di non ritenere per assurdo che la molteplicità di imprese non occorra solo che nella fase costitutiva.</p>
<p>Infine, il <strong>comma 20, </strong>il quale dispone che le imprese aderenti al contratto di rete<em> “nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lettera d), sono equiparate ai fini della qualificazione SOA.”.</em></p>
<p>Si può notare come le attuali norme confermino la bontà dell’analisi, <em>ratione temporis,</em> effettuata con la citata delibera ANAC.</p>
<p>Sul punto, ancora, L’ANAC – allo scopo di circoscrivere compiutamente i<strong> requisiti </strong>di partecipazione ai contratti pubblici -, si era riferita alle <strong>categorie di esclusione, </strong>che con il D. Lgs. 50/2016 erano definite dall’art. 80 e oggi si trovano nelle disposizioni del nuovo Codice, che vanno <strong>dall’art. 94 all’art. 98; mentre i</strong> <strong>requisiti di ordine speciale</strong> sono attualmente rappresentati negli <strong>articoli n.ri 100 e 103</strong> del D. Lgs. n. 36/2023, oltre agli altri previsti nell’<strong>Allegato II.12, sempre applicabili in quanto compatibili, in ordine al sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori.</strong></p>
<p>Da segnalare che gli Allegati al nuovo Codice sostituiscono le precedenti Linee guida dell’ANAC ed i vecchi Regolamenti.</p>
<p>In ogni caso occorre verificare l’eventuale richiesta, nel disciplinare di gara, di ulteriori requisiti specifici.</p>
<h4><strong>‘Cumulo alla rinfusa’</strong></h4>
<p>Estensibile alle Reti è anche il <strong><em>‘cumulo alla rinfusa’</em></strong>, ove, con l’introduzione dell’<strong>art. 225, comma 13</strong> secondo periodo, il legislatore ha disposto un’<strong>interpretazione autentica</strong> dell’art. 47 – comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016 secondo cui negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando può sussistere in capo ai singoli consorziati, <strong>anche se diversi da quelli designati in gara</strong><strong>.</strong></p>
<p>Il <strong>Consiglio di Stato</strong>, con <strong>sentenza n. 8767/2023 </strong>ha, infatti, riformato la decisione <em>del TAR </em>che aveva aderito ad una visione restrittiva dell’istituto e aveva ribadito che:<em> “la designazione da parte dell’aggiudicatario consorzio della consorziata quale esecutrice dei lavori appaltati non era legittimata nel caso di difetto, in capo alla esecutrice, dei requisiti di qualificazione specifici”.</em></p>
<p>Il Consiglio, dunque, ha ritenuto che il contrasto interpretativo sia stato ricomposto dal legislatore nazionale con attuale Codice.</p>
<h4><strong>Soccorso istruttorio</strong></h4>
<p>Applicabile alle Reti è anche la disciplina del <strong>soccorso istruttorio</strong>, che ora è un onere procedimentale, a cui va aggiunto quello facoltativo a richiesta dell’operatore economico.</p>
<p>In merito, si segnala la sentenza del <strong>Consiglio di Stato n. 7870/2023</strong>.</p>
<p><strong>Avv. Cristina Flati</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2021/08/Cristina-Flati_.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/cristina-flati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Cristina Flati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/partecipazione-delle-reti-di-impresa-ai-contratti-pubblici-secondo-il-nuovo-codice/">Partecipazione delle Reti di impresa ai contratti pubblici secondo il nuovo Codice</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Reti di Impresa: accordi di cooperazione orizzontali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristina Flati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 12:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario e commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Accordo di cooperazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Flati]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto di comunicazione della Commissione]]></category>
		<category><![CDATA[Reti d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[TFUE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Accordi di cooperazione orizzontali Il contratto di rete è una fattispecie tipizzata di accordo di cooperazione tra più imprese. Il favor legislativo per questo istituto di cooperazione, quindi, potrebbe apparire pacificamente filoconcorrenziale. Nelle Reti di Impresa, infatti, “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Accordi di cooperazione orizzontali</strong></h4>
<p>Il contratto di rete è una fattispecie tipizzata di <strong>accordo di cooperazione</strong> tra più imprese. Il <em>favor</em> legislativo per questo istituto di cooperazione, quindi, potrebbe apparire pacificamente filoconcorrenziale.</p>
<p>Nelle Reti di Impresa, infatti, “<em>più imprenditori</em> <em>perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”</em>; ciò, tuttavia, non significa che tale fattispecie non dia luogo ad un accordo di cooperazione fra imprese, la cui liceità non debba essere valutata alla stregua dell’<strong>art. 101 TFUE</strong><a name="_ftnref7"></a> circa i requisiti di liceità degli <strong>accordi di cooperazione orizzontali</strong>.</p>
<p>Sono <strong>accordi di cooperazione orizzontali</strong>, quegli accordi che vengono conclusi tra concorrenti, effettivi o potenziali, secondo la definizione contenuta nelle <strong>Linee </strong><strong>direttrici di cui alla Comunicazione della Commissione europea </strong><strong>2011/C 11/01</strong>, pubblicata sulla <strong>Gazzetta Ufficiale europea in data 14.01.2011</strong> circa i principi della concorrenza.</p>
<p>Uno degli obiettivi dell’articolo 101 TFUE, che si applica alle imprese e alle associazioni di imprese, infatti, è di garantire che esse non utilizzino la <strong>cooperazione orizzontale</strong> per impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato a discapito di coloro che, in ultima istanza, sono i consumatori.</p>
<p>In sostanza, è pur sempre necessario verificare se il ‘concreto’ accordo tra le imprese attrici rispetti quelle norme che sono state poste a tutela della concorrenza di cui al <strong>par. 1</strong> dell’<strong>art. 101 TFUE</strong> o quantomeno, che sia compatibile con la regola di esenzione di cui al successivo <strong>par. 3</strong>.</p>
<p>Secondo l’<strong>art. 101, par. 1, TFUE</strong>, dunque, sono incompatibili con il mercato interno e dunque, vietati, tutti gli accordi che producano effetti idonei a restringere la concorrenza del mercato di riferimento, come quelli volti, per esempio, a fissare i prezzi od ancora lo <strong>scambio di informazioni</strong> che determinino il controllo del mercato di riferimento.</p>
<p>Il successivo <strong>par. 3, TFUE</strong> salva quegli accordi che – seppure restrittivi della concorrenza &#8211; abbiano comunque l’obiettivo di migliorare l’offerta o di promuovere il progresso tecnico o economico od ancora che trasferiscano agli utilizzatori una congrua parte dell’utile derivante dall’accordo stesso e le restrizioni siano indispensabili ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’accordo programmato.</p>
<p><strong>Rete di imprese </strong></p>
<p>Sul punto è appena il caso di evidenziare nuovamente la definizione di <strong>Rete di Imprese</strong>, nella parte in cui, si afferma che scopo di questo contratto debba essere quello di accrescere la ‘capacità innovativa’ delle imprese partecipanti e la loro ‘competitività’ sulla base di un programma comune.</p>
<p>Con il contratto di rete, le imprese aderenti, attraverso il nuovo organismo od il nuovo ‘soggetto’ coordinano il loro comportamento sul mercato.</p>
<p>E’ del tutto evidente, che se la Rete non perseguisse in concreto tale scopo, renderebbe nullo lo stesso contratto, generando potenziali accordi orizzontali lesivi della concorrenza del singole imprese in danno ai consumatori.</p>
<p>Solo nell’ottica del perseguimento concreto di tale scopo, lo scambio informazioni o di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica di cui alla definizione di Rete, può ritenersi sano.</p>
<p>Sta alle imprese attrici dell’accordo, dimostrare la presenza dei requisiti salvifichi di cui al par. 3 dell’art. 101 TFUE.</p>
<h4><strong>Progetto di Comunicazione della Commissione &#8211; <em>Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale</em></strong></h4>
<p>In data <strong>1 marzo 2022</strong>, la Commissione Europea <strong>(2022/C 164/01)</strong> ha approvato il contenuto del <strong><em>“Progetto di Comunicazione della Commissione &#8211; Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale”</em></strong>, pubblicata sulla <strong>Gazzetta Ufficiale europea in data 19.04.2022</strong></p>
<p>Il documento si propone di fornire un quadro analitico di orientamento per i tipi più comuni di <strong>accordi di cooperazione orizzontale,</strong> come ad esempio gli accordi di ricerca e sviluppo, gli accordi di produzione, quelli relativi allo scambio di informazioni e gli accordi di normazione od in ultimo di applicazione di condizioni standard</p>
<p>Da notare che, il rispetto dell’art. 101 TFUE incide sulla responsabilità dei comportamenti anticoncorrenziali a cui seguiranno ingenti sanzioni economiche.</p>
<p>Sempre secondo il <strong>Progetto di comunicazione</strong> da ultimo citato, ai fini dell’accertamento della responsabilità di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, la Corte di giustizia ha stabilito che le imprese madri e la loro impresa comune <em>“formano una stessa unità economica e, pertanto, un’unica impresa”</em>, <em>“nella misura in cui sia dimostrato che le imprese madri di un’impresa comune esercitano un’influenza determinante su tale impresa comune”</em>.</p>
<p>Di conseguenza, quando viene dimostrato che le imprese madri hanno esercitato un’influenza determinante sull’impresa comune, la Commissione non applicherà di norma l’articolo 101, paragrafo 1, agli accordi e alle pratiche concordate tra l’impresa madre o le imprese madri e l’impresa comune riguardanti la loro attività sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti in cui l’impresa comune opera.</p>
<p>Tuttavia, <em>“la Commissione applicherà di norma l’articolo 101, paragrafo 1, agli accordi tra le imprese madri per la costituzione dell’impresa comune”</em>, quindi, per quel che qui interessa, alle retiste in relazione all’accordo di costituzione della Rete di Imprese, oppure: <em>“per modificare l’oggetto dell’impresa comune”</em> ed in tutti gli altri casi indicati nel documento de quale si consiglia attenta lettura.</p>
<p><strong>Avv. Cristina Flati</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2021/08/Cristina-Flati_.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/cristina-flati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Cristina Flati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/reti-di-impresa-accordi-di-cooperazione-orizzontali/">Reti di Impresa: accordi di cooperazione orizzontali</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: IMPATTO SULLE RETI DI IMPRESA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristina Flati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 12:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario e commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto di rete]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Flati]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoratori Sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[Reti d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma dello sport]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Imprese Sportive possono creare o aderire ad un contratto di rete. Alla luce della definizione normativa delle Reti di Impresa, il contratto di rete può infatti essere stipulato da ‘più imprenditori’ indipendentemente dalla loro natura, incluse le imprese individuali, le società, gli imprenditori pubblici o altri enti che hanno per oggetto esclusivo o principale [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Imprese Sportive </strong>possono creare o aderire ad un <strong>contratto di rete</strong>.</p>
<p>Alla luce della definizione normativa delle <strong>Reti di Impresa</strong>, il contratto di rete può infatti essere stipulato da <strong>‘più imprenditori’ indipendentemente dalla loro natura</strong>, incluse le imprese individuali, le società, gli imprenditori pubblici o altri enti che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività di impresa, anche non necessariamente commerciale, così come le imprese senza scopo di lucro.</p>
<p>Le <strong>Imprese Sportive,</strong> sono caratterizzate da un&#8217;organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo istituzionale relativo alla promozione, organizzazione e gestione delle attività sportive. Normalmente esse sono costituite, ai sensi del Codice Civile, in società di capitali.</p>
<h4>Riforma dello sport 2023</h4>
<p>Inevitabile, pertanto, è la <strong>ricaduta della ‘Riforma dello Sport 2023’</strong> (D.lgs. n.36/2021) <strong>sulle</strong> <strong>Reti composte da imprese sportive</strong>, sia sotto il profilo fiscale che della gestione dei lavoratori.</p>
<p>La Riforma sarà effettiva dal <strong>1° luglio 2023</strong> anche se sono stati introdotti cambiamenti e novità nell’inquadramento dei lavoratori sportivi ed alla data odierna è all’esame della Camera la proposta di decreto legislativo che potrà ulteriormente modificare i decreti legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021.</p>
<h4>Chi sono considerati &#8220;lavoratori sportivi&#8221;?</h4>
<p>Allo stato, dunque, sono considerati <strong>lavoratori sportivi</strong> gli atleti, allenatori e istruttori, i direttori tecnici e sportivi, i preparatori atletici, nonché, il direttore di gara ed ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.</p>
<p>Tutte le figure di lavoratori e collaboratori che non rientrano nell’elencazione di cui al D. Lgs. 36/21 o nelle mansioni individuate dagli organismi affilianti o pur rientrandovi, non sono tesserati, dovranno essere inquadrate secondo le regole del lavoro ordinario.</p>
<p>Non sono considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali, né, al momento, coloro che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale.</p>
<h4>Comunicazioni relative all&#8217;instaurazione del rapporto di lavoro</h4>
<p>Quanto alle <strong>comunicazioni obbligatorie</strong> relative all’instaurazione del rapporto di lavoro, al distacco, trasformazione, trasferimento, termine, proroga, cessazione, si ricorda che la Riforma dello sport ha introdotto per le ASD e SSD l’invio al <strong>Registro delle attività sportive dilettantistiche</strong> in luogo dell’invio al Centro per l’Impiego, a parere di chi scrive sussisterebbe comunque, per le imprese aderenti alle Reti in questione, l’obbligo di invio del modello <strong>‘UNIRETE’</strong> e quindi il <strong>‘doppio binario’ delle comunicazioni obbligatorie, in caso di</strong><strong> ‘codatorialità’ infrarete dei lavoratori dello sport </strong>(lì dove la tipologia di tesseramento lo abbia consentito).</p>
<p>I due oneri assolverebbero a scopi diversi: la seconda tipologia di comunicazione, infatti, ha il fine  di <strong>pubblicità legale</strong> relativa all’inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità ed è da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/2021 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p>
<h4>IVA</h4>
<p>Un breve approfondimento necessita la disciplina dell’<strong>IVA</strong>, ove la Riforma &#8211; salvo correttivi dell’ultimo momento &#8211; appare orientata ad una modifica del regime delle sole ASD, che dal 1° gennaio 2024 saranno considerate <strong>‘esenti’</strong> (con applicazione dell’art. 10 del ‘Decreto IVA’) e non più <strong>‘fuori campo’</strong> (ex art. 4, comma 4), in relazione a tutte le prestazioni di servizi resi che siano <em>“strettamente connesse con la pratica dello sport o educazione fisica”</em>, comprese quelle svolte a favore di soggetti non tesserati.</p>
<p>Qualunque dovesse essere, invece, il regime per le <strong>SSD</strong>, si ricorda che anche in relazione alle operazioni compiute dalla mandataria (di solito è l’impresa Capofila) nelle Reti di Impresa, si applica l’<strong>articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</strong>, il quale stabilisce che: <em>“le prestazioni di servizi rese o ricevute dai <strong>mandatari senza rappresentanza</strong> sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario”</em> in quanto abbiano la stessa natura e per questo motivo, il trattamento fiscale dell’operazione resa o ricevuta dal mandatario, si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante.</p>
<p>Per avere maggiori informazioni sulle Reti d&#8217;impresa potete consultare gli articoli del blog di Meplaw:</p>
<p><a href="https://www.meplaw.net/internazionalizzazione-mediante-la-costituzione-di-reti-dimpresa/">https://www.meplaw.net/internazionalizzazione-mediante-la-costituzione-di-reti-dimpresa/</a></p>
<p><a href="https://www.meplaw.net/reti-di-impresa-fatturazione-e-fiscalita/">https://www.meplaw.net/reti-di-impresa-fatturazione-e-fiscalita/</a></p>
<p><a href="https://www.meplaw.net/finanziamenti-ed-incentivi-per-le-reti-di-impresa/">https://www.meplaw.net/finanziamenti-ed-incentivi-per-le-reti-di-impresa/</a></p>
<p><strong>Avv. Cristina Flati</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2021/08/Cristina-Flati_.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/cristina-flati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Cristina Flati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/riforma-del-lavoro-sportivo-impatto-sulle-reti-di-impresa/">RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: IMPATTO SULLE RETI DI IMPRESA</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti ed incentivi per le Reti di Impresa</title>
		<link>https://www.meplaw.net/finanziamenti-ed-incentivi-per-le-reti-di-impresa/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristina Flati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 11:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario e commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Flati]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dello sviluppo economico]]></category>
		<category><![CDATA[Reti d'impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Oggi  sono numerose le tipologie di finanziamento e di incentivi in favore della ‘produzione’ di Reti. Le Banche italiane hanno messo a disposizione il proprio Know how per individuare gli elementi positivi che possono scaturire dall’adesione ad una Rete, favorirne il potenziamento e la crescita, introducendo in ambito finanziario modelli di consulenza ‘dedicati’, nuove offerte [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi  sono numerose le tipologie di<strong> finanziamento</strong> e di <strong>incentivi</strong> in favore della <em>‘produzione’</em> di Reti.</p>
<p>Le Banche italiane hanno messo a disposizione il proprio Know how per individuare gli <em>elementi positivi </em>che possono scaturire dall’adesione ad una Rete, favorirne il potenziamento e la crescita, introducendo in ambito finanziario modelli di consulenza ‘dedicati’, nuove offerte di credito su misura, mutui chirografari destinati a finanziare i costi per l’approvvigionamento dei beni e servizi.</p>
<p>Lo stesso dicasi per le Regioni; si guardi esemplificativamente alla <strong>Regione Lazio</strong>, che ha favorito la costituzione, l’avvio e il consolidamento delle <strong>Reti di impresa</strong> per la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali interessati, la salvaguardia e valorizzazione del territorio, l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali e il loro riposizionamento competitivo, attraverso il finanziamento &#8211; con risorse disponibili nel bilancio regionale 2022-2024 &#8211; di appositi programmi di sviluppo, elaborati dalle stesse Reti e presentati dai Comuni e dai Municipi territorialmente competenti.</p>
<h4>Interventi a livello nazionale</h4>
<p>A livello nazionale, tra i vari interventi v’è da sottolineare tra gli ultimi il decreto 28 aprile 2022 con il quale il <strong>Ministero dello Sviluppo Economico (MISE</strong>), per favorire investimenti nell’industria manifatturiera, ha destinato i primi 10 milioni di euro di finanziamento, su 200 milioni stanziati per l’intervento <em>‘Partenariati-Horizon Europe’</em> del PNRR ai bandi emanati nel 2021 nell’ambito della iniziativa europea <strong><em>Key Digital Technologies Joint Undertaking</em></strong>.</p>
<p>Il decreto ha valorizzato anche i <em>“<strong>Progetti Marchio di Eccellenza</strong>”</em>, ovvero quei progetti di ricerca e sviluppo delle imprese italiane presentati a valere sul programma quadro di ricerca e innovazione <em>“Orizzonte Europa”</em> che hanno ricevuto il marchio di qualità e che non sono stati finanziati per mancanza di un’adeguata copertura finanziaria.</p>
<p>Nel decreto viene data ampia valorizzazione alle Reti, tenuto conto che le imprese hanno potuto beneficiare delle agevolazioni presentando progetti anche congiuntamente tra loro.</p>
<p>Altrettanto noto è il <strong>piano nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico</strong> ‘<strong>Transizione 4.0</strong>’, le cui azioni si traducono in incentivi e misure di sostegno alle imprese, in particolare tramite <strong>credito di imposta</strong> per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione e design, beni strumentali e formazione 4.0; il Piano, infatti, si rivolge a <strong>tutte le imprese </strong>residenti in Italia o che abbiano insediato organizzazioni stabili in Italia pur non essendo residenti e non prevede limitazioni di forma giuridica, settore economico di appartenenza, dimensione, e regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.</p>
<p>Di non trascurabile impatto è il disegno di legge delega A.S. 571, attualmente in discussione, in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e di semplificazione delle relative procedure, con l’obiettivo di razionalizzare il complesso delle norme vigenti in materia di incentivi alle imprese ed ottimizzarne la pianificazione e l’attuazione, assicurando un sostegno idoneo a supportare tutte le fasi di sviluppo di una impresa e specifici obiettivi per rendere maggiormente competitivo il nostro sistema produttivo.</p>
<p>Il DDL intende definire pochi strumenti e semplici e secondo quanto esposto nella Memoria di Confindustria per l’Audizione del giugno 2023, la revisione del sistema degli incentivi nazionali dovrebbe tener conto delle caratteristiche peculiari del tessuto produttivo e proporre anche semplificazioni amministrative e la premialità in favore delle imprese che hanno avviato meccanismi virtuosi di stabile collaborazione mediante le Reti di impresa; in questo documento, inoltre, si legge che – in presenza di opportune misure di incentivazione in favore delle filiere e del made in Italy – <em>“andrebbe valorizzato l’accesso in forma congiunta agli incentivi, da parte di imprese aderenti a meccanismi di <strong>collaborazione formalizzata, come i già citati contratti di rete, per garantire adeguata trasparenza ed evidenza pubblica rispetto alla destinazione e alla fruizione delle agevolazioni”</strong></em><strong>.</strong></p>
<p>L’ampio consenso a tutti i livelli che hanno ricevuto le Reti, anche se non immediato, comprova che in qualunque mercato, la fiducia permette il progresso della società.</p>
<h4><strong>Diffidenze iniziali </strong></h4>
<p>Eppure nel 2009 quando il legislatore ha introdotto nel nostro sistema giuridico la nuova fattispecie delle Reti di impresa, molti hanno guardato con estrema diffidenza alla sua utilità.</p>
<p>Da un lato, infatti, si ritenevano sufficienti gli schemi aggregativi noti, come ad esempio i Consorzi, le ATI, le Holding od i Partenariati, in relazione ai quali la giurisprudenza aveva già consolidato uno zoccolo interpretativo esauriente; pertanto, il nuovo istituto avrebbe rischiato di dar luogo nell’ordinamento normativo e sociale ad una <em>‘disaffinità’</em>, termine con il quale in botanica si suole genericamente esprimere l’incapacità di alcune piante innestate a funzionare come <strong>individui unici</strong>.</p>
<p>Dall’altro, poichè la disciplina concreta delle Reti era stata affidata alle libere determinazioni degli imprenditori e si temevano potenziali fratture del sistema, in antitesi con i principi di democraticità in ambito associativo e di solidarietà nella regolamentazione del lavoro.</p>
<p>La scommessa del legislatore, tuttavia, si fondava su di un ragionamento estremamente pratico, ovverosia, sul fatto che con la <em>‘saldatura’</em> e <em>‘l’innesto’</em>, si andavano a stabilire <strong>nuovi contatti</strong> tra la pianta ed il nesto medesimo, che a ben vedere sono cruciali per l’attecchimento, con il risultato di ottenere una specie più evoluta e maggiormente resistente in condizioni avverse.</p>
<p>In realtà, poi, agli operatori altro non è stato conferito se non un potere di definizione <em>‘metrologica’ </em>nella regolamentazione della Rete, in relazione agli obiettivi, metodi, mezzi e procedure da adottare per una corretta gestione della medesima ed attuazione del Programma.</p>
<p>Col senno di poi, il legislatore non aveva torto.</p>
<p>Secondo l’Osservatorio Nazionale delle Reti di impresa, alla data del 1 maggio 2021 le Reti <em>‘leggere’</em> erano 5.955, quelle dotate di <em>‘soggettività’</em> giuridica 1015.</p>
<p>In sostanza, la nuova fattispecie ha indubbiamente generato gemme innovative per lo sviluppo economico.</p>
<p>Se vuoi rileggere i precedenti articoli sulle reti d&#8217;impresa:</p>
<p><a href="https://www.meplaw.net/internazionalizzazione-mediante-la-costituzione-di-reti-dimpresa/">https://www.meplaw.net/internazionalizzazione-mediante-la-costituzione-di-reti-dimpresa/</a></p>
<p><a href="https://www.meplaw.net/reti-di-impresa-fatturazione-e-fiscalita/">https://www.meplaw.net/reti-di-impresa-fatturazione-e-fiscalita/</a></p>
<p><strong>Avv. Cristina Flati</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2021/08/Cristina-Flati_.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/cristina-flati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Cristina Flati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/finanziamenti-ed-incentivi-per-le-reti-di-impresa/">Finanziamenti ed incentivi per le Reti di Impresa</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Internazionalizzazione mediante la costituzione di reti d&#8217;impresa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristina Flati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 11:06:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario e commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Flati]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Reti di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>E&#8217; stato già discusso come le Reti di Impresa siano un meccanismo virtuoso di collaborazione utilizzato dalle imprese per superare l’immobilismo e l’isolamento che la Pandemia da Covid 19 aveva imposto a tutti i livelli dell’economia italiana e mondiale ( https://www.meplaw.net/le-reti-dimprese-meccanismo-di-collaborazione-post-covid/) Inoltre, secondo l’art. 3, co. 4-ter del D.L. n°5/2009, con il contratto di rete [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato già discusso come le Reti di Impresa siano un meccanismo virtuoso di collaborazione utilizzato dalle imprese per superare l’immobilismo e l’isolamento che la Pandemia da Covid 19 aveva imposto a tutti i livelli dell’economia italiana e mondiale ( <a href="https://www.meplaw.net/le-reti-dimprese-meccanismo-di-collaborazione-post-covid/">https://www.meplaw.net/le-reti-dimprese-meccanismo-di-collaborazione-post-covid/</a>)</p>
<p>Inoltre, secondo l’art. 3, co. 4-ter del D.L. n°5/2009, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa <strong>( <a href="https://www.meplaw.net/principio-di-solidarieta-automatica-nelle-reti-di-impresa/">https://www.meplaw.net/principio-di-solidarieta-automatica-nelle-reti-di-impresa/</a>)</strong></p>
<h4>Reti d&#8217;impresa e internazionalizzazione</h4>
<p>E’ necessario tuttavia esaminare un’altra straordinaria opportunità che l’aggregazione in <strong>Reti di impresa</strong> è in grado di fornire alle PMI: <strong>l’internazionalizzazione</strong>.</p>
<p>Una singola impresa, rimanendo isolata, per quanto solida ed intraprendente, non potrebbe mai raggiungere grandi obiettivi sui <strong>mercati internazionali</strong> in tempi brevi; ma quella stessa impresa, aggregandosi con altre aziende e presentandosi sotto un’unica compagine, moltiplicherebbe esponenzialmente le proprie potenzialità di <strong>internazionalizzazione</strong> ed i profitti.</p>
<p>L’aggregazione in <strong>Reti di impresa</strong>, diversamente da altre forme giuridiche che consentono lo schieramento multiplo di entità economiche è uno strumento di sviluppo alternativo alla ‘struttura societaria’ che lascia piena autonomia alle partecipanti, le quali hanno come unico scopo l’attuazione di un Programma progettuale che loro stesse hanno liberamente definito.</p>
<p>Una formazione di imprenditori in Rete, consente alle partecipanti di aumentare la propria competitività, superando i limiti dimensionali, economici ed una visione territoriale dell’impresa, pur nel rispetto delle caratteristiche di pregio e qualità di ciascuna di esse e la propria ‘biodiversità’ produttiva.</p>
<p>Alle Reti, infatti, possono aderire anche <strong>società estere</strong> ed <strong>Enti pubblici</strong>, purchè iscritti nel <strong>Registro delle Imprese</strong> ed allora, entrare in contatto all’interno di una Rete con società transnazionali o ad esempio con Istituti di Ricerca ad ordinamento pubblico, consente di sviluppare nuove tecniche e creare alleanze commerciali per piazzare sui mercati esteri l’eccellenza creata, prodotta o fornita da piccoli imprenditori italiani.</p>
<p>In sostanza, lo schieramento in Rete consente di innovare ed esportare in ogni parte del mondo ciò che il più piccolo imprenditore possa mettere in gioco.</p>
<p>Si può <strong>internazionalizzare</strong> l’attività del piccolo artigiano, dell’artista, quella della libera professione o della ricerca, oltre a qualsiasi altra che produca o fornisca servizi, purchè si sia assunta la veste di impresa, anche con tale attività non in prevalenza e si sia iscritti nel Registro delle Imprese per poi costituire od aderire ad una Rete, che come già detto, consente peraltro di far condividere il personale senza incorrere nella violazione delle norme sulla interposizione fittizia di manodopera e volendo, di mettere a fattor comune beni, manufatti, immobili o strumenti aziendali.</p>
<p>L’ideatore di una Rete di Imprese, dunque, deve avere – oltre alla conoscenza giuridica &#8211; una visione dei potenziali aggregati delle imprese che vogliono formare una Rete, proiettata al futuro, all’assenza di limiti spaziali, ispirata da ciò che insieme potrebbero realizzare e che non si limiti a riprodurre in forma ciclostilata le strutture standard utilizzate per la costituzione di società a responsabilità limitata, SPA, Consorzi, Joint ventures o contratti di partenariato, che non sono schemi elastici e non forniscono l’accesso alla creatività imprenditoriale.</p>
<p><strong>Avv. Cristina Flati</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2021/08/Cristina-Flati_.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/cristina-flati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Cristina Flati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/internazionalizzazione-mediante-la-costituzione-di-reti-dimpresa/">Internazionalizzazione mediante la costituzione di reti d&#8217;impresa</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Responsabilità e difesa della struttura sanitaria</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristina Flati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 11:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario e commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto di spedalità]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Flati]]></category>
		<category><![CDATA[Esercenti professione sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Legge Gelli]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità della struttura sanitaria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’art 7 della legge Gelli – Bianco n. 24/17 ha previsto che la struttura sanitaria, pubblica o privata, la quale nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponde delle loro condotte colpose o dolose ex art. 1228 c.c. e [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’art 7 della legge Gelli – Bianco n. 24/17 ha previsto che la <strong>struttura sanitaria</strong>, pubblica o privata, la quale nell’<strong>adempimento della propria obbligazione</strong> si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponde delle loro condotte colpose o dolose ex art. 1228 c.c. e in via diretta per il proprio inadempimento da contatto sociale ai sensi dell’artt. 1218 c.c.</p>
<p>Tale responsabilità sussiste anche per la professione intramuraria o nell’attività di sperimentazione e ricerca clinica o in regime di convenzione col SSN attraverso la telemedicina.</p>
<p><strong>Contratto di spedalità </strong></p>
<p>La responsabilità della struttura sanitaria si basa sul c.d. <strong>contratto di spedalità o di assistenza sanitaria</strong>, dal quale nascono una serie di obblighi di protezione accessori, in ragione del semplice ‘contatto sociale’ con il paziente, in forza del quale essa diviene garante della prestazione posta in essere dal medico come persona in grado di eseguirla.</p>
<p>Sebbene sussistano formalmente due contratti aventi ad oggetto, da un lato, prestazioni di natura  professionale medica e dall’altro prestazioni di servizi accessori, come quelli di natura alberghiera, infermieristica o la concessione in godimento di macchinari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeutiche o chirurgiche, l’attività nei confronti del paziente si considera unica.</p>
<p>Infatti, la condotta negligente dell’operatore sanitario non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei servizi forniti dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante</p>
<p>La struttura sanitaria, quindi, risponde non solo ex <strong>art. 1218 c.c.</strong> per le proprie obbligazioni, ma anche ex <strong>art. 1228 c.c.</strong> dell’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario all’erogazione della prestazione, configurandosi la fattispecie della <em>“responsabilità solidale”</em> disciplinata dall’art. 2055 del codice civile, con diritto della struttura al recupero di quanto pagato; il risarcimento per colpa lieve rimane, tuttavia, a carico della struttura.</p>
<p><strong>Cosa può fare, dunque, la struttura sanitaria per difendersi?</strong></p>
<p>Da un lato, giova ricordare che è onere del paziente dimostrare l’esistenza del <strong>nesso causale</strong> tra l’evento ed il danno subito, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del <strong>“più probabile che non”,</strong> causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata; dall’altro, alla struttura non resterà che dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell’evento dannoso da una condotta del tutto <strong>dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità</strong>, provando la sussistenza dell’<strong>imprevedibile </strong>e del tutto dissonante <strong><em>“malpractice”</em> medica</strong>.</p>
<p>In terzo luogo, sarà opportuno che la struttura sanitaria estenda la <strong>copertura assicurativa</strong> anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura sanitaria, anche se in regime libero –professionale, pur non essendo quest’ultima obbligatoria.</p>
<p>La struttura sanitaria potrà inserire nel contratto di collaborazione con il medico, una <strong>clausola di manleva</strong>, purchè non sia generica ed indeterminata e nel contratto con il paziente, la clausola <strong>prevedente il beneficio di preventiva escussione</strong> del patrimonio dell’operatore sanitario nella fase esecutiva successiva alla sentenza.</p>
<p>Cristina Flati</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2021/08/Cristina-Flati_.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/cristina-flati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Cristina Flati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/responsabilita-e-difesa-della-struttura-sanitaria/">Responsabilità e difesa della struttura sanitaria</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>I Partnership Agreements per aprire il Business in Australia</title>
		<link>https://www.meplaw.net/i-partnership-agreements-per-aprire-il-business-in-australia/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristina Flati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 10:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Aprire un business in Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Flati]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Rete di Imprese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Australia è una terra lontana, molto lontana. Eppure, sempre più italiani decidono di stabilirsi in questo mondo ricco di opportunità. In Australia esistono diverse forme giuridiche per aprire un business, alcune delle quali molto ‘leggere’, come ad esempio i Partnership Agreements. In primo luogo, è poco oneroso creare una Partnership, che è un ‘accordo’ per [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Australia è una terra lontana, molto lontana.</p>
<p>Eppure, sempre più italiani decidono di stabilirsi in questo mondo ricco di opportunità.</p>
<p>In Australia esistono diverse forme giuridiche per aprire un <em>business</em>, alcune delle quali molto ‘leggere’, come ad esempio i <strong><em>Partnership Agreements</em></strong>.</p>
<p>In primo luogo, è poco oneroso creare una <strong><em>Partnership</em></strong>, che è un ‘accordo’ per realizzare un profitto congiunto.</p>
<p>Questo accordo può anche essere orale.</p>
<p>Più diffusamente, una <strong><em>Partnership</em></strong> viene costituita da due o più persone, le quali divengono comproprietarie di un’attività a scopo di lucro che svolgono esse stesse secondo le modalità che preferiscono.</p>
<p>Ogni partner, persona fisica o impresa, ha gli stessi diritti, responsabilità e poteri degli altri, a meno che non venga disposto diversamente nell’accordo di creazione del Partenariato.</p>
<p>Questa forma associativa ricorda molto le modalità di costituzione di un altro istituto giuridico vigente in Italia quale è la <strong>Rete di imprese</strong>.</p>
<p>La Rete di imprese è un accordo contrattualizzato in forma scritta, che consente alle imprese di mettere in comune delle attività e delle risorse, allo scopo di migliorare il funzionamento di quelle stesse attività; il tutto nell’ottica di rafforzare la competitività dell’attività imprenditoriale.</p>
<p>In <strong>Australia</strong> è frequente il caso in cui due o più imprese costituiscono una Associazione tramite un <strong><em>Partnership Agreement</em></strong>, spesso ai fini della realizzazione di uno specifico ‘progetto’ comune.</p>
<p>Similmente, in Italia, la normativa sulle Reti di Impresa dispone che con il contratto di rete, due o più imprese si obbligano, sulla base di un ‘programma’ comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati dalle stesse; infatti, ciò che distingue una Rete rispetto ad altre forme associative italiane, come i Consorzi ad esempio, è proprio la presenza di un ‘programma’ cristallizzato nel contratto costitutivo della Rete.</p>
<p>Con il <strong><em>Partnership Agreement</em></strong>, così come con il contratto di rete, non si crea un’entità legale dotata di personalità giuridica o di soggettività giuridica separata da quella degli associati (tranne nelle ipotesi in cui sussista la volontà espressa nel contratto di rete di conferire alla stessa soggettività giuridica).</p>
<p>In entrambe le fattispecie, inoltre, questi ‘contratti’ sono dotati di codice fiscale (facoltativo in Italia) ed in Australia anche di numero di attività australiana (ABN); tuttavia, esiste in entrambe una considerevole libertà nell’utilizzare la forma di organizzazione interna che più risponde agli interessi degli associati e in questo è fondamentale il contenuto del contratto.</p>
<p>La Rete può dotarsi di un Fondo patrimoniale, disciplinato dalle norme consortili, separato dai patrimoni delle associate e che risponde delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività di Rete; i <strong><em>Partnership Agreements</em></strong>, invece, non esimano gli associati da una responsabilità illimitata verso le obbligazioni contratte nell’esecuzione del contratto di Partenariato, ma gli associati, possono limitarla costituendo una <strong><em>Limited Partnership</em></strong>, che è simile alle società in accomandita semplice italiane; infatti, i soci che non prendono parte attiva nella gestione degli affari possono contrattualmente limitare la propria responsabilità.</p>
<p>Ogni partner, inoltre, paga esclusivamente l’imposta sulla quota di ‘reddito di unione’ che riceve in un esercizio finanziario.</p>
<p>I Partenariati sono i primi strumenti di trattazione degli affari in <strong>Australia</strong> ed aprono la strada alla partecipazione delle imprese alle <strong><em>Joint Venture</em></strong>, che sono anch’esse fondate su di un accordo commerciale tra due o più entità economicamente indipendenti e possono assumere una serie di forme legali allo scopo di eseguire una particolare attività commerciale.</p>
<p>In sostanza, l’Australia ha una legislazione piuttosto fertile per aprire un business attraverso forme di libera regolamentazione organizzativa, tenuto anche conto della minore tassazione sui redditi prodotti rispetto a quella italiana.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2021/08/Cristina-Flati_.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/cristina-flati/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Cristina Flati</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/i-partnership-agreements-per-aprire-il-business-in-australia/">I Partnership Agreements per aprire il Business in Australia</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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