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	<title>brexit Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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	<title>brexit Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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		<title>GDPR e Brexit: l’obbligo di nominare un rappresentante</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 09:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto della privacy e GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La riscoperta della figura del rappresentante del titolare per effetto della Brexit A partire dal primo gennaio 2021, per effetto della Brexit, il Regolamento EU 2016/679 più comunemente noto come “GDPR” non è più direttamente applicabile sul territorio del Regno Unito.  Ciononostante, il governo britannico ha incorporato, pressoché integralmente, il GDPR all’interno del proprio ordinamento [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La riscoperta della figura del rappresentante del titolare per effetto della Brexit</strong></p>
<p>A partire dal primo gennaio 2021, per effetto della <strong>Brexit</strong>, il Regolamento EU 2016/679 più comunemente noto come “<strong>GDPR</strong>” non è più direttamente applicabile sul territorio del Regno Unito.  Ciononostante, il governo britannico ha incorporato, pressoché integralmente, il <strong>GDPR</strong> all’interno del proprio ordinamento giuridico e – fortunatamente &#8211; per le aziende che già rispettavano il  <strong>GDPR </strong>prima del 1° gennaio 2021 l’impatto pratico è stato minimo.</p>
<p>Ebbene, nonostante la quasi totalità delle norme del <strong>GDPR</strong> sia stata traslata con estrema facilità dal legislatore Britannico all’interno del  c.d. “<strong>GDPR Inglese</strong>”, sono comunque rimasti alcuni nodi da sciogliere in tema di obblighi in capo ai titolari del trattamento.</p>
<p>Nello specifico, tra le principali ripercussioni della <strong>Brexit</strong> sulla <em>compliance</em> con i regolamenti sulla protezione dei dati, una menzione particolare merita l&#8217;obbligo di nominare un <strong>rappresentante</strong> del titolare nell&#8217;UE, nel Regno Unito o in entrambi i territori.</p>
<p><strong>L&#8217;obbligo di nominare un rappresentante</strong></p>
<p>Forse non tutti sanno che l&#8217;articolo 27 del <strong>GDPR</strong>, al ricorrere di determinate condizioni, impone la nomina di un <strong>rappresentante</strong> europeo alle aziende con sede al di fuori dell&#8217;UE  e che effettuano attività di trattamento di dati di cittadini europei.</p>
<p>Il ruolo del <strong>rappresentante</strong> è quello di fungere da punto di contatto tra il titolare del trattamento, situato al di fuori del territorio dell’Unione, e le autorità nazionali di protezione dei dati e gli interessati.</p>
<p>Essendo un obbligo imposto solamente ad aziende non europee, non sorprende che, all’interno dell’Unione Europea, a tale imposizione normativa non fosse mai stata data particolare importanza. Tuttavia, con l&#8217;implementazione da parte del Regno Unito della propria versione del <strong>GDPR,</strong> che prevede lo stesso obbligo in un contesto solo britannico, tale obbligo sta iniziando ad avere una grande rilevanza anche per le aziende con sede in UK e con sede all’interno dell’Unione.</p>
<p>Nello specifico, ad oggi, ci sono due disposizioni normative che potrebbero obbligare le aziende a nominare un <strong>rappresentante</strong> nell&#8217;UE, nel Regno Unito, o anche in entrambi i territori.</p>
<p>L&#8217;articolo 27 del “<strong>GDPR del Regno Unito</strong>” e l’articolo 27 del <strong>GDPR dell&#8217;UE</strong> impongono ai titolari di nominare un <strong>rappresentante</strong> se questi  &#8211;  senza avere uno stabilimento nella rispettiva regione di interesse:</p>
<ol>
<li>a) offrono beni o servizi agli interessati; oppure</li>
<li>b) effettuano attività di monitoraggio del comportamento degli interessati.</li>
</ol>
<p>In base alle linee guida dell&#8217;EDPB (linea guida 3/2018), ci sono diversi fattori che devono essere considerati al fine di determinare se un&#8217;azienda sta offrendo i suoi beni o servizi a individui di un determinato territorio. Alcuni di questi fattori sono:</p>
<ul>
<li> usare le lingue di una regione specifica o offrire pagamenti nella valuta di tale regione;</li>
<li>utilizzare annunci su Google o Facebook per rivolgersi a un determinato mercato, o qualsiasi altra attività di marketing diretta ai clienti di tale mercato;</li>
<li>l’uso di domini di primo livello in tale mercato;</li>
<li>offrire la consegna di merci a individui nella rispettiva regione.</li>
</ul>
<p>Ne consegue che le aziende dell&#8217;UE che fino ad ora non hanno mai dovuto pensare alla necessità di nominare un <strong>rappresentante</strong> dovrebbero valutare se si rivolgono a individui del Regno Unito e se, pertanto, hanno bisogno di un<strong> rappresentante</strong> in tale territorio. Lo stesso vale per le aziende del Regno Unito che non hanno uno stabilimento all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea le quali dovrebbero valutare se rientrano nell&#8217;obbligo di nominare un <strong>rappresentante</strong> europeo ai sensi dell&#8217;articolo 27 del GDPR, ora che il Regno Unito è diventato a tutti gli effetti un &#8220;paese terzo&#8221;.</p>
<p>Da ultimo occorre fare una breve menzione in merito alle aziende con sede al di fuori dell&#8217;UE e del Regno Unito &#8211; che idealmente erano già a conoscenza di questo obbligo ai sensi del <strong>GDPR </strong>prima della Brexit – e che ora dovrebbero valutare attentamente se hanno bisogno di nominare un <strong>rappresentante</strong> britannico ai sensi delle nuove disposizioni del Regno Unito. In ogni caso, al fine di essere perfettamente conformi ai due articoli 27, potrebbero aver bisogno di nominare due <strong>rappresentanti</strong>: uno al di qua e uno al di là della manica.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/gdpr-e-brexit-lobbligo-di-nominare-un-rappresentante/">GDPR e Brexit: l’obbligo di nominare un rappresentante</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Brexit e Marchi Europei: quali conseguenze?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[Ukipo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli effetti sui marchi europei a seguito della fine del periodo di transizione della Brexit Dal 31 dicembre 2020 sono avvenuti notevoli cambiamenti per quel che concerne i marchi europei nonché i disegni ed i modelli registrati nell&#8217;UE e nel Regno Unito. A seconda della casistica, si tenterà di analizzare quanto abbia modificato la situazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Gli effetti sui marchi europei a seguito della fine del periodo di transizione della Brexit</strong></h4>
<p>Dal 31 dicembre 2020 sono avvenuti notevoli cambiamenti per quel che concerne i <strong>marchi europei</strong> nonché i disegni ed i modelli registrati nell&#8217;UE e nel Regno Unito.</p>
<p>A seconda della casistica, si tenterà di analizzare quanto abbia modificato la situazione l&#8217;entrata in vigore della Brexit, sia sui<strong> marchi europei</strong> già registrati, sia sulle domande depositate ed in attesa di accettazione.</p>
<p><strong>Marchi Europei registrati prima del 31 dicembre 2020</strong></p>
<p>A partire dal 1 ° gennaio 2021 &#8211; per ogni registrazione di un marchio dell’UE (MUE) in vigore al 31 dicembre 2020 &#8211;   l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) ha iniziato a creare un marchio “clone” (cd. “<em>comparable UK trademarks”</em>) valido per l’UK ed avente gli stessi diritti del marchio EU.</p>
<p>In particolare, il marchio clonato:</p>
<ul>
<li>Verrà pubblicato nel registro dei marchi del Regno Unito come un marchio autonomo.</li>
<li>Avrà lo stesso status legale di un marchio UK, proprio come se fosse stato richiesto e registrato ai sensi della legge del Regno Unito.</li>
<li>Potrà mantenere la data di deposito del marchio originario dell&#8217;Unione Europea.</li>
</ul>
<p>E’ bene notare sin da ora che, essendo il marchio “clone” un marchio autonomo, potrà essere  assegnato, concesso in licenza, rinnovato o ancora contestato separatamente rispetto al suo “genitore” europeo. Lo stesso varrà per la procedura di rinnovo del marchio, in questo caso il titolare o il suo rappresentante dovranno effettuare la richiesta direttamente all’UKIPO.</p>
<p>Ad ogni modo, verrà fatta salva la possibilità per il titolare del marchio di diritto inglese, sempre che non abbia già utilizzato la registrazione nel Regno Unito, di rinunciare alla registrazione “clone” con conseguente cancellazione della stessa.</p>
<p>Per ciò che concerne le procedure amministrative, l’UKIPO non emetterà alcun certificato di registrazione per i diritti analoghi nel Regno Unito, né in formato cartaceo né elettronico, tuttavia i dettagli dei nuovi diritti saranno pubblicati sul database ufficiale. Inoltre, per la creazione dei marchi equivalenti, i titolari del marchio UE già registrato non dovranno affrontare spese aggiuntive né pagare alcuna tassa.</p>
<p>Da ultimo, una nota tecnica: al fine di mantenere una numerazione coerente con quella già assegnata ai marchi europei, l’UKIPO ha previsto che i nuovi marchi manterranno le ultime otto cifre dei numeri di registrazione (UE) già esistenti, a tale numero, verrà semplicemente aggiunto il prefisso &#8220;UK009&#8221;.</p>
<p><strong>Marchi EU depositati prima del 31 dicembre 2020 ma registrati successivamente.</strong></p>
<p>Per le domande di marchio dell&#8217;Unione europea (quindi già depositate, ma ancora pendenti) in attesa di essere registrate al 1 gennaio 2021, è previsto un periodo di nove mesi (in scadenza il 30 settembre 2021) per permettere al titolare di depositare una “domanda equivalente”, in questo modo il titolare avrà la facoltà di rivendicare il deposito del MUE e per tale effetto mantenere la data di deposito dello stesso.</p>
<p>Tuttavia, in questo caso, la retroattività del deposito sarà subordinata ad alcune condizioni.</p>
<p>In primo luogo il titolare del marchio UE dovrà pagare la normale tassa di deposito richiesta dall&#8217;Ufficio UK in base al numero di classi merceologiche prescelte. In secondo luogo, i dati del marchio inglese dovranno essere identici rispetto a quelli forniti in sede di deposito del marchio europeo; pertanto non potrà essere apportata alcuna modifica né al marchio né alle classi di prodotti o servizi.</p>
<p>Una volta depositata la domanda, questa verrà considerata a tutti gli effetti come un deposito nazionale e come tale esaminato secondo le normali procedure dell’Ufficio, così come previste dalla normativa inglese. All’esito positivo di tali procedure sarà rilasciato un certificato di registrazione  separato rispetto al certificato di registrazione dell&#8217;Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale.</p>
<p>Di contro, nell’eventualità in cui la domanda venisse depositata dopo il 30 settembre 2021, il marchio UK avrà una propria data di deposito e non potrà godere della priorità o preesistenza eventualmente rivendicate dal marchio UE.</p>
<p>Concludendo, in considerazione del fatto che una domanda attualmente pendente presso l’EUIPO non otterrebbe automaticamente il titolo di marchio del Regno Unito, si consiglia di presentare entro il 30 settembre 2021 anche una domanda corrispondente, al fine di tutelare il proprio marchio. Quanto detto è tanto più importante se si considera il Regno Unito un mercato chiave per la propria attività.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/brexit-e-marchi-europei-quali-conseguenze/">Brexit e Marchi Europei: quali conseguenze?</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Trasporto merci su strada e brexit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Macchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 15:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Macchi]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come cambia il trasporto merci su strada tra Regno Unito e Unione Europea alla luce del Trade and Cooperation Agreement (TCA) I rapporti commerciali tra Regno Unito ed Unione Europea  sono regolati dal c.d. Trade and Cooperation Agreement (TCA), accordo conclusosi in data 30/12/2020 ed entrato in vigore lo scorso primo gennaio. In materia di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/trasporto-merci-su-strada-e-brexit/">Trasporto merci su strada e brexit</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Come cambia il trasporto merci su strada tra Regno Unito e Unione Europea alla luce del Trade and Cooperation Agreement (TCA)</strong></p>
<p>I rapporti commerciali tra Regno Unito ed Unione Europea  sono regolati dal c.d. <strong>Trade and Cooperation Agreement</strong> (TCA), accordo conclusosi in data 30/12/2020 ed entrato in vigore lo scorso primo gennaio. In materia di trasporti, assume sicuramente rilevanza la nuova disciplina sul <strong>trasporto merci</strong> su gomma che garantisce agli operatori libero accesso ai territori delle due parti, garantendo quindi i viaggi da e per il Regno Unito senza ricorso a permessi o autorizzazioni aggiuntive. Vi sono tuttavia cambiamenti significativi specialmente in termini di numero di viaggi consentiti agli operatori di trasporto ed operazioni di cabotaggio.<strong> </strong></p>
<p><strong>Il regime di cabotaggio</strong></p>
<p>Ai sensi dell’art. ROAD 4 del TCA i trasportatori del Regno Unito potranno effettuare fino ad un massimo di due viaggi a carico da uno Stato membro dell’Unione Europea verso un altro Stato membro (senza ritornare nel Regno Unito) purché tali viaggi seguano un itinerario con partenza dal Regno Unito. Inoltre, di queste due operazioni aggiuntive soltanto una può essere svolta in regime di cabotaggio (ossia all’interno di un stesso Stato membro) a condizione però che venga effettuata non oltre 7 giorni dallo scarico del trasporto di ingresso nel territorio dell’Unione dal Regno Unito.</p>
<p>Esemplificando, un operatore inglese effettua un viaggio a carico da Southampton a Lione, un secondo viaggio a carico da Lione a Nizza (ma non oltre sette giorni dallo scarico a Lione), un terzo viaggio da Nizza a Torino, dopodiché dovrà necessariamente tornare nel Regno Unito.</p>
<p>Per il trasporto merci proveniente dall&#8217;Europa, invece, l’accordo prevede che possano essere svolti fino a due viaggi a pieno carico nel territorio del Regno Unito (quindi, entrambi in regime di cabotaggio), sempre che tali operazioni aggiuntive siano effettuate in seguito ad un trasporto in partenza da uno Stato membro UE e comunque non oltre sette giorni dallo scarico nel Regno Unito. Quindi, un operatore italiano effettua un viaggio da Torino a Dover, un secondo trasporto in regime di cabotaggio da Dover a Londra, un terzo trasporto anch’esso in regime di cabotaggio da Londra a Bournemouth, dopodiché sarà obbligato a fare rientro nel territorio dell’Unione Europea.</p>
<p>Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al regime previgente in cui i trasportatori potevano effettuare carichi e scarichi illimitati nello stesso territorio e gli operatori saranno certamente chiamati a valutare l’impatto che questi cambiamenti avranno sulle loro attività di trasporto oltre manica.</p>
<p><strong>Requisiti professionali</strong></p>
<p>Con riferimento ai requisiti per l’accesso all&#8217;attività di trasportatore di merci su strada, viene confermata la validità della licenza comunitaria rilasciata ai sensi del Regolamento 1072/2009 recepito nel Regno Unito dallo <em>European Union (Withdrawal) Act 2018</em> modificato dai regolamenti attuativi <em>Licensing of Operators and International Road Haulage (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019</em>.  L’art. ROAD 5 del TCA conferma la regola per cui una copia certificata conforme alla licenza debba essere conservata a bordo del veicolo ed esibita su richiesta degli agenti predisposti al controllo.</p>
<p>Per i conducenti dei veicoli che effettuano viaggi tra regno Unito ed il territorio dell’Unione, l’art. ROAD 7 del TCA richiede il possesso di un certificato di idoneità professionale (come la Carta di Qualificazione del Conducente) nonché il rispetto da parte degli stessi delle norme in materia di tempi di guida, orari di lavoro, periodi di riposo, interruzioni ed uso del tachigrafico così come previsto dall’allegato ROAD 1 parte B dell’accordo.</p>
<p><strong> Lorenzo Macchi </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/03/Foto_Lorenzo-Macchi.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/lorenzo-macchi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Lorenzo Macchi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/trasporto-merci-su-strada-e-brexit/">Trasporto merci su strada e brexit</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Brexit e Dazi Doganali: quali cambiamenti?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 10:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti d'origine]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Alla luce del nuovo accordo tra Ue e Uk,  previsto il divieto di applicazione dei dazi doganali per i prodotti di origine inglese ed europea In merito alla Brexit particolare attenzione hanno riscosso gli effetti sugli accordi commerciali tra Regno Unito e Unione Europea.  Il rischio paventato di “No-deal” è stato superato con la sottoscrizione, in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/brexit-e-dazi-doganali-quali-cambiamenti/">Brexit e Dazi Doganali: quali cambiamenti?</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Alla luce del nuovo accordo tra Ue e Uk,  previsto il divieto di applicazione dei dazi doganali per i prodotti di origine inglese ed europea</h3>
<p>In merito alla <strong>Brexit</strong> particolare attenzione hanno riscosso gli effetti sugli accordi commerciali tra Regno Unito e Unione Europea.  Il rischio paventato di “No-deal” è stato superato con la sottoscrizione, in data 30 dicembre 2020, del <strong>Trade and Cooperation Agreement</strong> (TCA), un vero e proprio trattato internazionale che ha introdotto alcune importanti novità in tema di import-export tra Ue e UK con la fissazione di specifiche regole sull’origine delle merci.</p>
<p>Uno dei principi posti a fondamento del Trattato sul funzionamento dell’<strong>Unione Europea</strong> è rappresentato dal diritto alla libera circolazione, oltre che delle persone, delle merci originarie degli Stati membri. Per dare concreta applicazione a tale principio, al momento della costituzione dell’Ue, vennero rimossi tutti i <strong>dazi doganali</strong> e le restrizioni quantitative agli scambi, oltre che tutte quelle misure che avessero effetti equivalenti.</p>
<p><strong>I dazi doganali</strong></p>
<p>I <strong>dazi doganali</strong> sono quelle imposte indirette che si applicano sul valore dei prodotti importati ed esportati dal Paese che li prevede. Il TCA ha stabilito il divieto di applicazione dei <strong>dazi doganali</strong> per entrambe le parti dell’accordo. Perciò, chi importa “prodotti d’origine” del <strong>Regno Unito</strong> o dell’<strong>Unione Europea</strong> da, rispettivamente, uno degli Stati membri europei o dal <strong>Regno Unito</strong> può beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale.</p>
<p><strong> &#8220;Prodotti d&#8217;origine&#8221;</strong></p>
<p>Secondo le regole espressamente previste dal TCA, si considerano <strong>“prodotti d’origine”</strong> del <strong>Regno Unito</strong> o di uno degli Stati membri dell’<strong>Unione Europea</strong>:</p>
<ol>
<li>i prodotti interamente ottenuti in territorio inglese o europeo;</li>
<li>i prodotti assemblati in territorio inglese o europeo esclusivamente a partire da materiali originari di uno dei due territori;</li>
<li>i prodotti fabbricati in territorio inglese o europeo incorporando materiali non originari, cioè di Stati terzi rispetto all’Unione europea e al Regno Unito purché nel rispetto dei limiti percentuali di tolleranza &#8211; previsti specificamente nell’allegato Orig 2 del TCA &#8211; che consentono di utilizzare parzialmente componenti non originarie.</li>
</ol>
<p>Da sottolineare le disposizioni in tema di <strong>cumulo bilaterale dell’origine</strong> secondo cui un prodotto manifatturiero può essere prodotto indifferentemente con materiale inglese o europeo oppure attraverso processi industriali eseguiti in territorio inglese o europeo, ed essere comunque considerato d’origine inglese quando importato in Europa e d’origine europea quando importato in Regno Unito. Tale principio vuole incentivare l’approvvigionamento commerciale sull’asse UE-UK, escludendo i Paesi terzi al TCA dallo schema del cumulo dell’origine e dal conseguente trattamento tariffario preferenziale.</p>
<p>Non è prevista alcuna possibilità di cumulo trasversale dell’origine del prodotto. In tal modo si vuole scongiurare il rischio che il Regno Unito o uno degli Stati membri europei possano assemblare all’interno del proprio territorio un prodotto composto da elementi provenienti da Paesi terzi, camuffandone l’origine e, di fatto, sfruttando i benefici doganali previsti dal TCA.</p>
<p><strong>Procedure d&#8217;origine</strong></p>
<p>Le procedure d’origine richiedono una <strong>stretta cooperazione tra importatori ed esportatori</strong> al momento dello scambio commerciale:</p>
<ul>
<li>Gli importatori possono godere del trattamento tariffario preferenziale, laddove presentino un’attestazione d’origine rilasciata dall’esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario oppure assicurino, sotto la propria responsabilità, l’effettivo carattere originario del prodotto; essi sono responsabili della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità delle proprie azioni alle prescrizioni imposte dal TCA;</li>
<li>Gli esportatori devono sottoscrivere ed allegare alle fatture o agli altri documenti commerciali una dichiarazione che attesti l’origine dei beni da esportare; tali documenti possono avere una durata che varia dai 12 ai 24 mesi decorrenti dalla data di rilascio e possono essere utilizzati per un’unica spedizione di una o più merci o per spedizioni multiple della stessa merce entro un lasso di tempo inferiore ai 12 mesi appositamente specificato nell’attestazione d’origine.</li>
</ul>
<p>Sia l’importatore sia l’esportatore devono, poi, conservare copie della documentazione attestante l’origine della merce, rispettivamente per un minimo di 3 e 4 anni.</p>
<p>Infine, il TCA prevede che le autorità doganali inglesi ed europee continuino a riconoscere lo status di <strong>Authorised Economic Operator</strong> (AEO), in capo a quegli operatori che, in presenza di specifici requisiti, come, ad esempio, l’assenza di gravi violazioni della normativa fiscale e doganale o una comprovata solvibilità finanziaria, vengono riconosciuti come partner commerciali affidabili e sicuri nell’ambito del commercio internazionale. Tali soggetti hanno diritto ad alcune semplificazioni doganali e a minori controlli ai confini.</p>
<p>Le novità normative introdotte dal TCA sono oggetto di costante studio da parte dello <strong>Studio Legale Associato Meplaw</strong> il quale offre consulenza in tutte le materie attinenti al <strong>diritto societario</strong> e <strong>commerciale</strong> inglese attraverso la propria sede fisica a<strong> Londra.</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/brexit-e-dazi-doganali-quali-cambiamenti/">Brexit e Dazi Doganali: quali cambiamenti?</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>GRAN BRETAGNA: LA FINE DI UN IMPERO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Maggesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 11:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Maggesi]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Inghilterra  ri-conquista la sovranità nazionale, ma resta “un’isola nell’isola” L’art. 49 del Trattato di Lisbona ( specificato dall’art. 50 ) ha trovato la sua prima applicazione con l’uscita dall’ Unione Europea del Regno Unito. Dal 01.02.2020, infatti, la UK è giuridicamente paese Extracomunitario e conseguentemente tutti i trattati sottoscritti con la UE, in 47 anni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/gran-bretagna-la-fine-di-un-impero/">GRAN BRETAGNA: LA FINE DI UN IMPERO</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong><u>L’Inghilterra  ri-conquista la sovranità nazionale, ma resta “un’isola nell’isola” </u></strong></h3>
<p>L’art. 49 del Trattato di Lisbona ( specificato dall’art. 50 ) ha trovato la sua prima applicazione con l’uscita dall’ Unione Europea del Regno Unito. Dal 01.02.2020, infatti, la UK è giuridicamente paese Extracomunitario e conseguentemente tutti i trattati sottoscritti con la UE, in 47 anni di appartenenza, non saranno più da questa rispettati. Saranno vigenti, di conseguenza, esclusivamente i trattati dettati dall’Organizzazione Internazionale del commercio sui dazi.</p>
<p>E’ da ricordare che i trattati posti a fondamento della UE hanno sempre previsto:</p>
<ul>
<li>“ <em>… un comune processo scientifico e tecnologico; una continua promozione della pace e dei valori sociali; una costante ricerca di benessere dei popoli europei lottando contro l’esclusione sociale, contro la discriminazione ed a favore dei diritti umani; una attuazione della libera circolazione delle persone e quella delle merci, servizi e capitali</em> …”( valori raggiunti nel lungo processo di integrazione europea fin dal trattato di Roma del 25 marzo 1957 ).</li>
</ul>
<p>Tutti questi “ percorsi per giungere ad una migliore integrazione politica/economica e sociale dei popoli europei”, tuttavia, potevano trovare la loro completa realizzazione soltanto con la volontà comune di tutti i paesi aderenti . L’Inghilterra, viceversa, in luogo di un naturale supporto teso ad ottenere una continua crescita per il raggiungimento di questi comuni intenti, di fatto, ha continuamente posto freni a tale processo.</p>
<p>Guarda caso e proprio in coincidenza con il “mutismo” dei britannici in questi tre anni di attesa per l’attuazione brexit, si sono riscontrati nell’Unione Europea concreti  passi avanti nell’area sicurezza e difesa.</p>
<p><strong><u>Ma il popolo inglese si è mai integrato con il resto della Unione Europea?</u></strong></p>
<p>Orbene, se ben leggiamo con attenzione le sue evoluzioni storiche, non possiamo che constatare che tale Nazione si é sempre considerata un paese a parte, <strong>non certo europeo</strong>;  sempre ancorato alle sue radici ed alla sua cultura. Sin dallo scisma di Enrico VIII  nel 1500, l’Inghilterra ha sancito la separazione dall’autorità europea (e qui parliamo dei tempi del potere temporale dei papi ) proprio con l’affermazione ed il credo che “<em><u>non vi può essere alcuna autorità superiore alle leggi britanniche” </u></em> . La UK , a distanza di 500 anni non soltanto non è riuscita ad integrarsi in una comunità diversa da quella propria, ma ha ribadito il proprio “credo”<strong> dicendo addio  anche a  Bruxelles</strong>.</p>
<p>Il Regno Unito si è sempre considerato una potenza ordinante rispetto all’Europa; si è sempre impegnato a programmarne gli equilibri, ma non a farne parte.  Per gli europei, l’Europa era,  è e sarà un ideale di unione politica e commerciale di tutti i popoli aderenti … per gli inglesi, esclusivamente un’area di scambio per trarre vantaggi ( principalmente economici ).</p>
<p>Lo stesso Churchill affermava : “ siamo con l’Europa, ma non parte di essa “.</p>
<p>Sulla base di tali presupposti storici, non può che considerarsi naturale l’odierna avvenuta uscita dall&#8217; UE da parte del Regno Unito. D&#8217;altronde, la paventata motivazione da questo addotta   “… <em>troppi  errori gestionali dell’UE</em> …” non è stata altro che una puerile e strumentale giustificazione  portata a fondamento di una già programmata scelta inglese. Verità è che “ quel ” popolo non ha voluto smentire la propria indole di  superiorità e, con una miopia politico-culturale, é ritornato alle proprie radici …  quelle di non accettazione e sottomissione a regole dettate da un potere sovranazionalistico.</p>
<p>Che la GB sia sempre stata una Nazione non facente parte dell’Europa è, inoltre, riscontrabile e verificabile anche da tutti quei comportamenti di non adeguamento al sistema di vita degli altri popoli europei.</p>
<p>A tal uopo ed a mero esempio pratico, si consideri che Il  Regno Unito:</p>
<ul>
<li>Ha rifiutato la moneta ufficiale europea ( Euro );</li>
<li>Ha mantenuto la guida automobilistica in senso inverso rispetto a tutti i paesi UE;</li>
<li>Non ha mai riconosciuto il sistema metrico/decimale europeo mantenendo i “piedi” con numero successivo;</li>
<li>Non ha mai riconosciuto il valore di misura del grammo /chilogrammo ma, ancora oggi ragiona in libbre ed once;</li>
<li>Non ha mai adeguato i cartelli stradali in chilometri. Ha mantenuto le miglia;</li>
<li>Gli adattatori elettrici sono restati diversi da quelli adottati da tutta l’Europa;</li>
<li>Quando gli inglesi vanno in vacanza ( es. in Francia, Italia etc.) affermano di andare in Europa.</li>
</ul>
<p><strong><u>Cosa resta del Grande Impero Britannico?</u></strong></p>
<p>Gli organi di stampa ( per mera convenienza editoriale ) hanno sempre riportato notizie post brexit a dir poco apocalittiche … ad esclusivo svantaggio dei cittadini dell’UE.</p>
<p>Nulla di più errato!</p>
<p>Gli  stessi numeri, d&#8217;altronde, indicano una diversa realtà.</p>
<p>La Ue, dopo l’uscita della UK,  è composta da 27 Nazioni aderenti, conta 455.000.000 abitanti ed ha una superficie di 4.096.403 Km2 ( continentali ed insulari ).</p>
<p>La Gran Bretagna conta 67.000.000 abitanti su una superficie di 229.850 Km2 ( soltanto insulare ).</p>
<p>A questi  semplici numeri demografico/geografici , che non determinano con certezza e da soli la forza in campo, si devono aggiungere i fermenti interni alla stessa UK che stanno minando irreversibilmente l’integrità del Regno Unito .</p>
<p>Si pensi che nella stessa UK, e soltanto in questi ultimi mesi, sono state già presentate 1.000.000 di richieste onde ottenere passaporto UE ( fonte del sole 24 ore ).</p>
<p>La Scozia con i suoi 5.373.000 abitanti su una superficie di 78.764 Km2 e l’Irlanda del Nord con i suoi 1.811.000 abitanti su una superficie di 13.576 Km2, quali europeisti convinti, a breve presenteranno al Parlamento britannico istanza di richiesta referendaria finalizzata alla conquista di indipendenza. La stessa premier scozzese Sturgeon, in data 31.01,2020, è stata esplicita nel dichiarare che <strong><em>“… la battaglia finale contro Londra è appena iniziata … e noi torneremo in Europa da INDIPENDENTI ! ”</em></strong></p>
<p>Il vecchio ed ex potente Impero Britannico, sotto i naturali impulsi provenienti da nuove realtà emergenti ( esterne ed interne ),  è di fatto in una fase di irreversibile disgregazione … e del Regno Unito resterà soltanto la Nazione “ Inghilterra ed in parte il Galles “  ( un’isola nell’isola ). Naturale conseguenza sarà che il loro primo ministro Tory  non potrà ottenere  alcun accordo commerciale con la UE se non con la sottomissione al giusto principio di “reciprocità”, peraltro dettato dallo stesso accordo di recesso dall’Unione (art.  118 e successivo art.217 ).</p>
<p>Spetterà infatti alla UE dettare i termini sugli accordi internazionali;  sia questi  commerciali, di partenariato e cooperazione, nonché accordi di associazione con gli stati extracomunitari … <strong>non viceversa</strong>. Il premier inglese Boris Johnson , aldilà di proclami politico/elettorali,  non potrà certo supporre un confronto negoziale &#8220;alla pari &#8221; con 27 paesi della UE. Lo stesso  capo negoziatore dell’UE Michel  Barnier il 01 febbraio 2020 è stato chiaro nel dichiarare:</p>
<p>“<strong>G<em>li interessi di ciascuno stato membro dell’Unione e di tutti i nostri cittadini vengono per primi” </em></strong>.</p>
<p><strong>Luigi Maggesi</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Foto_Luigi_Maggesi3.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/luigi-maggesi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Luigi Maggesi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/gran-bretagna-la-fine-di-un-impero/">GRAN BRETAGNA: LA FINE DI UN IMPERO</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>BREXIT ? ATLETI  UK  EXTRACOMUNITARI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luigi Maggesi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 10:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Maggesi]]></category>
		<category><![CDATA[Regno Unito]]></category>
		<category><![CDATA[società sportive]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’uscita del Regno Unito dall’U.E. , inevitabilmente, apporterà un cambiamento  sostanziale anche nello sport europeo. Tutte le società sportive della U.E. e le rispettive federazioni  dovranno adeguarsi a tale nuova realtà. Si creerà una inevitabile rivoluzione normativa. E’ da ricordare che a seguito sentenza BOSNAM è venuta a mancare la netta distinzione tra atleti/giocatori nazionali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/brexit-atleti-uk-extracomunitari/">BREXIT ? ATLETI  UK  EXTRACOMUNITARI</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’uscita del Regno Unito dall’U.E. , inevitabilmente, apporterà un cambiamento  sostanziale anche nello sport europeo. Tutte le società sportive della U.E. e le rispettive federazioni  dovranno adeguarsi a tale nuova realtà.</p>
<p>Si creerà una inevitabile rivoluzione normativa.</p>
<p>E’ da ricordare che a seguito sentenza BOSNAM è venuta a mancare la netta distinzione tra atleti/giocatori nazionali ed internazionali. E’ restata, tuttavia, la necessità di riconoscere coloro che detengono passaporto comunitario da quelli che non lo hanno, i cosiddetti  extracomunitari.</p>
<p>Naturale é, di conseguenza, che tutte le federazioni sportive appartenenti alla U.E. , in assenza di nuove normative specifiche e dettate dal principio di reciprocità, dovranno considerare condizione paritaria tra un giocatore/atleta “ brasiliano” ed un giocatore inglese (ovvero britannico ).</p>
<p>La stessa normativa nazionale italiana è esaustiva in materia e conforta chiaramente tale assunto. L’articolo 27 comma 5 bis del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi d’ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi extracomunitari, è finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili in qualunque disciplina sportiva, nazionali e/o appartenenti alla UE.</p>
<p>La stessa FIGC  all’articolo 40 NOIF comma 7 dispone che il proprio Consiglio Federale,  ogni anno, debba emanare norme in materia di tesseramento per società professionistiche riguardanti  calciatori con cittadinanza  di paesi non aderenti alla U.E.</p>
<p>In conclusione quindi ed in attesa di “veder colmato” il vuoto normativo che inevitabilmente verrebbe a crearsi , si può pacificamente affermare che tutti gli atleti provenienti dalla Gran Bretagna debbano essere considerati  SEMPLICI EXTRACOMUNITARI, con le inevitabili limitazioni normative oggi vigenti.</p>
<p>Per tali ragioni, tutte le federazioni riconosciute da paesi dell’ U.E. hanno l’obbligo di attenersi esclusivamente alle norme comunitarie e nazionali ad oggi vigenti.</p>
<p>Eventuali applicazioni diverse, SARANNO RITENUTE NULLE.</p>
<p>Luigi Maggesi</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Foto_Luigi_Maggesi3.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/luigi-maggesi/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Luigi Maggesi</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/brexit-atleti-uk-extracomunitari/">BREXIT ? ATLETI  UK  EXTRACOMUNITARI</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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