La Riforma Cartabia del processo civile: la Digitalizzazione
Il Dipartimento di diritto civile dello Studio Legale Associato Meplaw si propone di illustrare gli aspetti salienti della Riforma Cartabia, attraverso la pubblicazione di articoli diretti ad illustrare le molteplici modifiche apportate al processo civile.
La Riforma Cartabia, in attuazione alla Legge Delega n.206/2021 con D.Lgs. 10.1022 n. 149, si è prefissata di rendere il processo civile efficiente, garantendo maggiore semplicità, snellezza e razionalizzazione dei procedimenti. La legge di Legge di Bilancio n. 127/2022 nonché il D.L. 198/22 ha anticipato l’applicazione della riforma, sebbene alcune disposizioni fossero già operative ed altre entreranno in vigore a giugno p.v. ed a dicembre 2024.
Scopo primario della Riforma Cartabia è quello di garantire una ragionevole durata del processo, attraverso modifiche al giudizio di primo grado, in tema di competenza, apportando modiche alla struttura degli organi giudiziari e dell’iter processuale, prevedendo, altresì, un rafforzamento del procedimento semplificato di cognizione ed innovando la materia delle impugnazioni, della volontaria giurisdizione, nonché il processo esecutivo.
Una delle principali novità riguarda l’istituzione di quello che verrà definito “TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA” un tribunale unico articolato in sezioni distrettuali e circondariali, che mira a snellire le attività processuali ed evitare suddivisioni e sovrapposizione tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, che diverrà operativo a dicembre 2024.
La Riforma Cartabia non ha dimenticato neppure i metodi di risoluzione alternativa delle controversie, cd. ADR, con particolare riguardo alla mediazione e alla negoziazione assistita, che potranno essere svolte in modalità telematica, ridefinendo anche la disciplina codicistica dell’arbitrato; dette norme entreranno in vigore a giugno 2023.
Lo scopo prefissatosi dalla Riforma Cartabia di razionalizzazione e sveltire il processo ha reso necessario un svecchiamento delle strutture processuali ampliando il già esistente processo telematico (PCT) tramite un processo di digitalizzazione, che prevede l’utilizzo di strumenti informatici per la gestione del procedimento, consentendo di elaborare, trasmettere e conservare gli atti e i documenti oggetto del processo. Via libera dunque alla firma digitale sugli atti, all’ invio di comunicazioni digitali tra le parti coinvolte nel processo, e dunque alla semplificazione delle attività amministrative con il vantaggio di rendere i procedimenti più veloci, efficienti e trasparenti.
Come anticipato la Riforma Cartabia, ha incrementato il ricorso agli strumenti digitali, già operanti nell’ordinamento, attingendo anche alle procedure già testate durante il periodo emergenziale del Covid-19 che avevano garantito la continuità delle attività giudiziarie.
Il D. Lgs. n. 149/2022, all’art. 11 ha abrogato alcune disposizioni cardine della giustizia digitale del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 per trasfonderle nelle disposizioni di attuazione del C.p.c., introducendo gli art. 196 quater e 196 quinquies.
Il primo prevede, espressamente, l’obbligo telematico di deposito degli atti processuali e documenti, nonché la nota di iscrizione a ruolo in tutti i procedimenti incardinati dinanzi al Giudice di Pace a decorrere dal 30 giugno 2023 ed dinanzi al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione, dal 1 gennaio 2023.
Dal 30 giugno 2023, inoltre, è previsto l’obbligo di deposito telematico anche per i procedimenti dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici, al Tribunale per i Minorenni, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Il deposito telematico deve essere effettuato nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, solo in casi specifici il giudice può disporre il deposito di copia cartacea.
Il secondo, prevede le modalità di redazione dell’atto processuale in formato elettronico, il perfezionamento del deposito avviene mediante la generazione di ricevuta di consegna, rilasciata entro la fine del giorno di scadenza, con la possibilità di depositi multipli attraverso le buste complementari in caso di superamento delle dimensioni consentite, come stabilito dall’art. 196 sexies.
Le disposizioni dal 196 octies al 196 undecies ricalcano quanto già disposto dalle norme sulle attestazioni di conformità contenute nel d.l. n. 179/2012, attinente il potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti estratti dai fascicoli informatici, potere già conferito al difensore che viene esteso anche al caso di trasmissione telematica di copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento e/o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme all’ufficiale giudiziario.
Come anzi detto la Riforma Cartabia ha reso regola l’eccezione delle udienze telematiche applicate nel periodo di emergenza Covid, all’uopo ha introdotto gli artt. 127 bis e ter, con la previsione rispettivamente dello svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi ovvero il deposito di note scritte. Nel primo caso si prevede che il giudice possa disporre, ogni qualvolta non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, lo svolgimento dell’udienza in videoconferenza, il provvedimento dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima dell’udienza e ciascuna parte costituita potrà chiedere entro i 5 giorni successivi alla comunicazione che l’udienza si svolga in presenza.
Nel secondo caso stabilisce che l’udienza, anche se precedentemente fissata, possa essere sempre sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ciò sempre che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Nei medesimi casi, poi, l’udienza già fissata potrà essere sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Il termine, perentorio, per il deposito di note scritte è di 15 gg. in mancanza di deposito il giudice fisserà un nuovo termine perentorio, nell’ipotesi di ulteriore mancato deposito, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.
Numerose, dunque, sono le novità introdotte dalla Riforma Cartabia e le aspettative molto elevate, sebbene sia ancora presto per prevedere se le modifiche operate condurranno al raggiungimento degli obiettivi che il legislatore si è prefissato.
Nel prossimo articolo si affronterà il tema delle modifiche del provvedimento di notifica degli atti processuali.
Avv. Annalisa Crisci
Dott.ssa Federica Gusmanni
- Posted by Annalisa Crisci
- On 23 Marzo 2023