Privacy e Proprietà intellettuale: un confronto
Nelle sue conclusioni del 2 aprile 2020, l’Avvocato Generale Saumandsgaard Øe, nel caso Constantin Film v. YouTube, C-264/19 pendente dinanzi alla Corte di giustizia, ha dichiarato che YouTube e Google non sono tenuti a fornire l’e-mail e l’IP appartenenti a un utente che viola i diritti di proprietà intellettuale.
La questione preliminare sorge nel contesto di una controversia tra un distributore di film, la Constantin Film Verleih GmbH, e YouTube LLC e dal rifiuto di di quest’ultima di fornire gli indirizzi e-mail e l’indirizzo IP degli utenti che avevano condiviso alcuni film sulla piattaforma video, violandone i diritti esclusivi di sfruttamento.
La Corte Federale di Giustizia Tedesca ha, dunque, chiesto alla Corte di Giustizia se tali informazioni rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, par. 2, lett. a della direttiva 2004/48 / CE in base alla quale l’autorità giudiziaria competente può ordinare la comunicazione del “nome e indirizzo” di coloro che violano diritti di proprietà intellettuale.
In base alle conclusioni dell’Avvocato generale, il concetto di “nome e indirizzo” deve essere definito conformemente al loro significato comune, tenendo conto del contesto in cui sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa pertinente.
Nel dettaglio, la nozione di “indirizzo” riguarderebbe solo l’indirizzo postale e non anche il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo IP. Tale interpretazione è corroborata dal fatto che, quando il legislatore dell’Unione Europea ha voluto fare riferimento all’indirizzo e-mail o all’indirizzo IP, lo ha fatto esplicitamente, integrando il termine “indirizzo” con i suffissi “e-mail” e “IP”. Non esiste un esempio di atto legislativo dell’Unione in cui i termini “nome e indirizzo”, usati da soli e in un contesto generale, si riferiscano al numero di telefono, all’indirizzo IP o all’indirizzo di posta elettronica.
In conclusione, l’Avvocato generale ha chiarito che, sebbene sia indiscutibile che la summenzionata direttiva miri a garantire un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno, non esiste alcuna norma nè sentenza della Corte che abbia stabilito che il diritto di proprietà intellettuale debba considerarsi un diritto assoluto e pertanto prevalente rispetto al diritto alla protezione dei dati personali. Sempre secondo l’Avvocato generale l’interpretazione proposta dalla Constantin Film Verleih aumenterebbe in modo ingiustificato il livello di protezione della proprietà intellettuale a discapito del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.
Tuttavia, nelle sue conclusioni l’Avvocato generale non sembra tener conto che già nel 2018 nella causa C-149/17 Bastei Lübbe GmbH & Co. KG contro Michael Strotze la Corte di Giustizia aveva enucleato il principio secondo il quale, nel bilanciamento tra protezione del copyright e protezione della privacy dei dati, questi ultimi dovrebbero essere divulgati solo ed esclusivamente quando il titolare del diritto non ha mezzi di protezione alternativi.
In base a quanto appena detto, i titolari dei diritti dovrebbero essere in grado di ottenere le informazioni che permettano di identificare coloro che hanno commesso violazioni, nel rispetto della protezione dei dati personali e in modo pertinente e non eccedente le finalità del diritto di difesa.
La decisione finale della Corte, che potrebbe anche non essere in linea con le conclusioni dell’Avvocato generale, è pertanto altamente attesa, dato che l’accesso ai dati personali dei soggetti che hanno posto in essere una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale è da tempo oggetto di discussione.
- Posted by MepLaw
- On 21 Maggio 2020