Revoca dell’affidamento e del collocamento: quando è possibile?
Cosa può succedere quando un genitore mina l’immagine dell’altro agli occhi dei figli?
Se in passato le condotte ostative venivano sanzionate esclusivamente sul piano pecuniario, con l’ordinanza n. 20033 del 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione adotta un provvedimento drastico : la revoca dell’affidamento e del collocamento alla madre che, attraverso manipolazioni e condizionamenti psicologici, spingeva i figli al rifiuto della figura paterna.
Bigenitorialità e tutela del minore: quando si può derogare
Nel diritto di famiglia il principio di bigenitorialità costituisce la regola generale, configurandosi come diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
Tale principio, tuttavia, –alla luce del superiore interesse del minore – può subire deroghe o limitazioni nei confronti del genitore la cui condotta risulti pregiudizievole per l’equilibrio psicologico e relazionale del figlio.
Il caso concreto: quando la manipolazione fa perdere l’affidamento
Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Catania – accertando condotte materne ostative alla bigenitorialità – ha ribaltato la decisione del Tribunale di Ragusa, disponendo l’affidamento esclusivo dei figli al padre, limitando la responsabilità genitoriale della madre e sospendendo temporaneamente gli incontri madre‑figlio. Una decisione drastica, adottata per proteggere i minori da ulteriori condizionamenti.
Decisione successivamente confermata dalla Cassazione che, sulla base della Consulenza Tecnica d’Ufficio e delle relazioni dei Servizi Sociali, ha ravvisato comportamenti ostativi e manipolativi da parte della madre. Si tratta di condotte pregiudizievoli per lo sviluppo del minore e incompatibili con il principio di bigenitorialità, di fronte alle quali il giudice deve adottare misure volte a ristabilire il legame con il genitore escluso.
Rifiuto del genitore: libera scelta o frutto di manipolazioni?
Con la medesima pronuncia, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il rifiuto del figlio di incontrare o frequentare uno dei genitori non è di per sé sufficiente a giustificare l’esclusione di quest’ultimo o il collocamento esclusivo presso l’altro.
Spetta al Giudice valutare le motivazioni alla base del rifiuto, verificando se la volontà espressa dal minore sia libera e consapevole oppure se sia il frutto del condizionamento dell’altro genitore. L’ascolto del minore resta uno strumento fondamentale, ma la sua volontà non rappresenta l’unico elemento su cui fondare la decisione.
Condotte denigratorie e alienazione: quando il conflitto tra ex diventa abuso emotivo sui figli.
L’alienazione genitoriale descrive una dinamica relazionale disfunzionale, che si manifesta frequentemente nel contesto delle separazioni conflittuali.
Generalmente, il genitore mette in atto comportamenti denigratori volti a svalutare l’immagine dell’altro fino a farlo percepire dal minore come inadeguato o pericoloso. Si tratta di un abuso emotivo che, sfruttando la vulnerabilità dei minori, ostacola il diritto a mantenere un rapporto sano ed equilibrato con l’ex partner.
L’evoluzione giurisprudenziale: dal risarcimento del danno alla revisione delle condizioni di affido
Sul tema, l’approccio della giurisprudenza ha attraversato una significativa evoluzione.
- Con la Sentenza 18799 dell’11 ottobre 2016, il Tribunale di Roma stabiliva che la madre, colpevole di aver ostacolato i rapporti tra il figlio e l’ex coniuge, fosse tenuta a risarcire i danni morali subiti dal padre per la lesione della sua dignità personale e del suo ruolo genitoriale.
- Successivamente, con la Sentenza 15200 del 20 giugno 2017, la Cassazione confermava che il tentativo di screditare la figura paterna non comportasse automaticamente la perdita del collocamento del minore o il passaggio all’affido esclusivo, ritenendo sufficiente la condanna al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni: bigenitorialità e superiore interesse del minore
In definitiva, l’ordinanza n. 20033/2026 segna un punto di svolta fondamentale nell’evoluzione del diritto di famiglia italiano. La bigenitorialità costituisce un diritto primario del minore, ma non ha natura assoluta: la sua applicazione deve essere valutata alla luce del suo concreto e superiore interesse. Quando il condizionamento psicologico prende il sopravvento e compromette la leale cooperazione tra i genitori, la tutela dello sviluppo armonico dei figli deve sempre prevalere.

- Posted by Martina Aiello
- On 25 Agosto 2026
