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	<title>Paolo Pugliese Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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	<description>Studio Legale Made in Italy &#124; Roma &#124; Milano &#124; Londra &#124; Izmir &#124;</description>
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	<title>Paolo Pugliese Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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		<title>PAYPAL SEMPRE PIU’ PRESENTE NEL MONDO NFT</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 12:07:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il gigante dei pagamenti USA richiede un brevetto per un marketplace NFT Il colosso del settore dei pagamenti PayPal ha recentemente depositato una domanda di brevetto negli Stati Uniti d’America avente ad oggetto un “marketplace” NFT, ovvero un sistema in linea di principio simile ai noti exchange centralizzati come Binance e Coinbase, ma esclusivamente limitato [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Il gigante dei pagamenti USA richiede un brevetto per un marketplace NFT</strong></h4>
<p>Il colosso del settore dei pagamenti <strong>PayPal</strong> ha recentemente depositato una domanda di brevetto negli Stati Uniti d’America avente ad oggetto un “<strong>marketplace” NFT</strong>, ovvero un sistema in linea di principio simile ai noti exchange centralizzati come Binance e Coinbase, ma esclusivamente limitato agli <strong>NFT</strong>.</p>
<p>Nella domanda di brevetto viene precisato il funzionamento del sistema, che dovrebbe consentire a due o più utenti di effettuare transazioni aventi ad oggetto <strong>NFT</strong> affidandosi ad un terzo soggetto, per scambiare token non fungibili di vario genere: non solo gli ormai noti collectibles, di fatto entrati a pieno titolo nel mercato crypto, ma file di qualsiasi tipo, ammesso che suscettibili di essere riportati su una<strong> blockchain</strong>.</p>
<p>Nella documentazione depositata, infatti, si parla di scambi aventi ad oggetto “qualsiasi dato digitale che possa essere rappresentato attraverso un registro blockchain decentralizzato”.</p>
<p>La domanda presentata da PayPal si inserisce in un più ampio contesto di sempre maggiore utilizzo ed adozione delle tecnologie basate sulla blockchain, come le criptovalute e gli NFT, da parte degli operatori tradizionali del settore della finanza e dei pagamenti: ad esempio, negli scorsi mesi, è stata la stessa PayPal a lanciare una propria stablecoin, cioè una valuta ancorata al dollaro americano, e ad aver dato ai propri clienti la possibilità di acquistare varie criptovalute direttamente dal proprio account PayPal.</p>
<p>Per ulteriori domande o proposte di business, vi invitiamo a prendere contatti con il dipartimento di nuove tecnologie dello Studio Legale Meplaw, che potrà assistervi in ogni vostra richiesta in materia di criptovalute ed NFT.</p>
<p><strong>Avv. Paolo Pugliese </strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/paypal-sempre-piu-presente-nel-mondo-nft/">PAYPAL SEMPRE PIU’ PRESENTE NEL MONDO NFT</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Approvato definitivamente il Regolamento MICA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 11:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
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		<category><![CDATA[Crypto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quale futuro per le crypto in UE Il Parlamento Europeo ha definitivamente approvato il testo del regolamento MICA (Markets in Crypto-Assets Regulation): si tratta del primo provvedimento che norma a livello eurounitario molti aspetti dei mercati dei crypto-assets, anche se, come vedremo, esso non copre tutti gli aspetti di questo mondo molto vasto. In primis, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4>Quale futuro per le crypto in UE</h4>
<p>Il Parlamento Europeo ha definitivamente approvato il testo del <strong>regolamento MICA</strong> (Markets in Crypto-Assets Regulation): <strong>si tratta del primo provvedimento che norma a livello eurounitario molti aspetti dei mercati dei crypto-assets</strong>, anche se, come vedremo, esso non copre tutti gli aspetti di questo mondo molto vasto.</p>
<p>In primis, si deve riconoscere al legislatore europeo una certa velocità nell’approvazione del pacchetto legislativo: dalla prima proposta di <strong>MICA</strong> (settembre 2020) all’approvazione dello scorso aprile sono passati circa due anni e mezzo, un tempo molto rapido, se confrontato alle usuali lungaggini figlie dei dibattiti in sede europea. D’altro canto, il mondo crypto è totalmente diverso oggi rispetto al settembre 2020, motivo per cui restano dubbi in merito all’efficacia delle previsioni legislative, pur modificate numerose volte nel corso del processo di approvazione.</p>
<h4>Markets in Crypto- Assets</h4>
<p>Già dal nome “<strong>Markets in Crypto-Assets</strong>”, il regolamento richiama la normativa UE in materia di strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive, o MIFID), ed infatti vi sono profonde connessioni tra i testi legislativi: su tutte, uno degli aspetti più rilevanti di <strong>MICA</strong> è che le sue previsioni saranno applicabili solamente ai crypto-assets che non siano assimilabili agli strumenti finanziari “tradizionali”, in quanto questi ultimi rimarranno, anche dopo l’approvazione di <strong>MICA</strong>, nell’alveo delle normative finanziarie pre-esistenti.</p>
<p>L’articolo 1 di <strong>MICA</strong>, invece, chiarisce come l’obiettivo del testo sia quello di stabilire norme uniformi con riferimento a:</p>
<p>“(a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l&#8217;emissione e l&#8217;ammissione alla negoziazione di cripto-attività;</p>
<p>(b) l&#8217;autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica;</p>
<p>(c) la gestione, l&#8217;organizzazione e la governance degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-attività;</p>
<p>(d) le disposizioni a tutela dei consumatori per quanto riguarda l&#8217;emissione, la negoziazione, lo scambio e la custodia delle cripto-attività;</p>
<p>(e) le misure volte a prevenire gli abusi di mercato per garantire l&#8217;integrità dei mercati delle cripto-attività.”</p>
<p><strong>Obiettivo: definire un quadro unico per il settore crypto per i paesi dell&#8217;Unione </strong></p>
<p>Nel complesso, l’intento del legislatore europeo è quello di definire un quadro unico per il settore crypto in tutti i 27 Paesi dell’Unione, e, a tal proposito, non è un caso che lo strumento scelto sia quello del regolamento, cioè un testo legislativo che deve essere direttamente applicabile in ogni suo elemento in tutta l’UE, senza bisogno di recepimento.</p>
<p>D’altro canto, va sottolineato come restino fuori dal perimetro operativo di <strong>MICA</strong>:</p>
<ol>
<li>La maggior crypto del mondo, per notorietà e capitalizzazione di mercato, cioè Bitcoin;</li>
<li>Tutto ciò che riguarda il mondo della DeFi, la finanza decentralizzata e le DAO, le organizzazioni autonome decentralizzate;</li>
<li>La maggior parte degli NFT, una delle maggiori tendenze del 2021 che però, quantomeno nella maggior parte dei casi, non verranno considerati afferenti alla normativa <strong>MICA</strong>.</li>
</ol>
<p>Emergono, dunque, le due facce della medaglia <strong>MICA</strong>: se da un lato un quadro normativo armonizzato per tutti i Paesi europei potrebbe rappresentare un punto di svolta per la crescita dei crypto-assets, proiettando l’Europa come hub globale del settore, dall’altro la normativa presenta ancora lacune considerevoli, che, secondo quanto riferito da esponenti delle istituzioni europee, saranno colmate con atti legislativi successivi.</p>
<p>L’Unione Europea ha fatto il primo passo per posizionarsi alla testa del movimento per l’adozione delle crypto, con un primo sforzo che sicuramente sarà discusso ed analizzato dai legislatori di tutto il mondo.</p>
<p>Stanti i nuovi requisiti di autorizzazione <strong>MICA</strong>, chiunque offra servizi correlati ai crypto-assets in Europa dovrà essere autorizzato in tal senso: lo studio legale MEPLAW, che ha già da tempo avviato un proprio dipartimento in ambito blockchain &amp; crypto-assets, è a vostra disposizione per discutere di ogni questione relativa.</p>
<p><strong>Avv. Paolo Pugliese</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/approvato-definitivamente-il-regolamento-mica/">Approvato definitivamente il Regolamento MICA</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 25/2023: NOVITA PER FINTECH E DLT</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 12:46:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio dei ministri ha recentemente varato il Decreto Legge n.25/2023, presentato dal Ministro dell&#8217;Economia Giorgetti, in merito alla finanza digitale ed alla blockchain per azioni e bond. Il Decreto Legge in commento persegue un duplice scopo: da un lato, introdurre nel nostro ordinamento un quadro normativo per regolare l&#8217;emissione di azioni e obbligazioni &#8220;tokenizzate&#8221;, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio dei ministri ha recentemente varato il <strong>Decreto Legge n.25/2023</strong>, presentato dal Ministro dell&#8217;Economia Giorgetti, in merito alla <strong>finanza digitale</strong> ed alla <strong>blockchain</strong> per azioni e bond.</p>
<p>Il <strong>Decreto Legge</strong> in commento persegue un duplice scopo: da un lato, introdurre nel nostro ordinamento un quadro normativo per regolare l&#8217;emissione di azioni e obbligazioni &#8220;tokenizzate&#8221;, cioè inserite in un gettone virtuale (token) rappresentato in blockchain, nonché adeguare la legislazione italiana alle disposizioni del Regolamento Ue 2022/85 (cd. “DLT Pilot Regime”), onde evitare l’apertura di una procedura di infrazione a carico dell’Italia.</p>
<p>Il <strong>Decreto Legge 25/2023</strong> dà piena attuazione nel nostro ordinamento al regime pilota (temporaneo ed ancora in fase sperimentale) per le infrastrutture di mercato basate sui Registri Distribuiti (Distributed Ledger o DLT), la tecnologia base su cui si fonda la blockchain.</p>
<p>L’obiettivo del nuovo quadro normativo è quello di razionalizzare e velocizzare l’emissione, la circolazione ed il trasferimento degli strumenti finanziari “nativi digitali”: non v’è dubbio, infatti, che il settore sia ancora pesantemente condizionato da metodologie e prassi di mercato antiquate, con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità delle operazioni di negoziazione, ancora molto lunghe e macchinose.</p>
<p>Pertanto, un utilizzo efficiente delle nuove tecnologie anche in ambito finanziario può produrre notevoli vantaggi sia per le aziende che costruiranno queste nuove infrastrutture, in quanto potranno operare in un nuovo mercato, sia per le società che intendono raccogliere capitali, che vedranno semplificati i procedimenti, sia, in ultima analisi, per i consumatori, che si avvantaggeranno di un maggiore grado di trasparenza ed efficienza.</p>
<p>Inoltre, il Decreto Legge contiene misure volte a semplificare l’operatività della “<strong>Regulatory Sandbox”</strong> lanciata da Consob, IVASS e Banca d’Italia nel 2021: si tratta di un’iniziativa che permette alle aziende innovative nel settore fintech di sperimentare nuovi prodotti e servizi senza sottostare integralmente al pesante quadro regolatorio standard del settore finanziario, previa l’ammissione alla Sandbox deliberata dalla competente autorità di vigilanza.</p>
<p>Purtroppo, finora, la “<strong>Regulatory Sandbox</strong>” non ha riscontrato un particolare successo: difatti, nella prassi, pur essendo i requisiti di ammissione ben più snelli rispetto alle autorizzazioni standard del settore, essi sono comunque molto onerosi per le startup giovani, che, magari, non hanno ancora i mezzi per affrontare un processo che in ogni caso si presenta lungo e costoso. La speranza del legislatore, dunque, è di incentivare l’utilizzo di questo regime semplificandone alcuni aspetti chiave.</p>
<p>I professionisti dello Studio Legale MEPLaw si occupano da anni di diritto finanziario e delle nuove tecnologie e sapranno assistervi in ogni vostra iniziativa imprenditoriale, per cogliere al volo le opportunità della transizione verso un’economia pienamente digitalizzata.</p>
<p>Avv. Paolo Pugliese</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/pubblicato-il-decreto-legge-25-2023-novita-per-fintech-e-dlt/">PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 25/2023: NOVITA PER FINTECH E DLT</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>La città di Lugano emette il primo bond completamente digitale</title>
		<link>https://www.meplaw.net/la-citta-di-lugano-emette-il-primo-bond-completamente-digitale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 12:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
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		<category><![CDATA[Bond]]></category>
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		<category><![CDATA[Prestito obbligazionario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Divisione finanze della Città di Lugano, in collaborazione con la Zürcher Kantonalbank, ha emesso un prestito obbligazionario di 100 milioni di franchi basato interamente sulla tecnologia blockchain: si tratta del primo prestito obbligazionario della storia del settore pubblico a essere emesso, listato e negoziato completamente in digitale su una piattaforma pienamente regolamentata basata sulla [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Divisione finanze della Città di Lugano, in collaborazione con la Zürcher Kantonalbank, ha emesso un <strong>prestito obbligazionario</strong> di 100 milioni di franchi basato interamente sulla <strong>tecnologia blockchain</strong>: si tratta del primo <strong>prestito obbligazionario</strong> della storia del settore pubblico a essere emesso, listato e negoziato completamente in digitale su una piattaforma pienamente regolamentata basata sulla tecnologia blockchain.</p>
<p>Per questo pionieristico progetto, la Città di Lugano ha scelto di effettuare l&#8217;emissione tramite la piattaforma <strong>SIX Digital Exchange</strong> (SDX), coerentemente con la visione e la missione esplicitate nelle Linee di sviluppo 2018-2028 della Città di Lugano e concretizza l&#8217;orientamento della Città a voler essere un &#8220;modello di innovazione&#8221; e a &#8220;promuovere e sostenere la trasformazione digitale, l&#8217;innovazione tecnologica, lo sviluppo e la ricerca, con l&#8217;obiettivo di essere una città all&#8217;avanguardia&#8221;. Sempre in quest’ambito si inseriscono le numerose iniziative patrocinate dalla Città di Lugano nel settore blockchain, tra cui il Plan B, evento che punta ad imporsi come nodo fondamentale per l’imprenditoria italo-svizzera in questo settore.</p>
<p>Con questa operazione, la Città di Lugano intende stimolare il settore pubblico a innovare anche nel settore finanziario, sostenendo l&#8217;evoluzione digitale del sistema tradizionale di emissione di prestiti obbligazionari. Il <strong>bond</strong> della Città sarà listato contemporaneamente sia sulla piattaforma <strong>SDX</strong> (digitale) sia sulla piattaforma <strong>SIX Swiss Exchange</strong> (borsa tradizionale), garantendo un dual listing agli investitori, che potranno così scambiarsi i titoli sulle due piattaforme.</p>
<p>Inoltre, il prestito obbligazionario ha ottenuto un rating ufficiale da parte dell&#8217;agenzia di rating Moody&#8217;s di livello Aa3 e ha le caratteristiche per essere incluso nel Swiss Bond Index, come gli altri prestiti emessi in passato da Lugano.</p>
<p>Questo è un esempio di come la tecnologia blockchain sta iniziando a essere utilizzata anche nel settore pubblico, aprendo la strada a nuove opportunità e possibilità nell&#8217;emissione e negoziazione di prestiti obbligazionari. Come riportato da numerosi CEO ed alti dirigenti dei maggiori istituti finanziari del mondo, la digitalizzazione e la tokenizzazione di questo tipo di strumenti rappresenta la prossima evoluzione del sistema finanziario, una rivoluzione che le imprese non possono lasciarsi scappare.</p>
<p>Avv. Paolo Pugliese</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/la-citta-di-lugano-emette-il-primo-bond-completamente-digitale/">La città di Lugano emette il primo bond completamente digitale</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>L’Intelligenza Artificiale per le imprese: innovazione ed opportunità di business</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 12:02:50 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[CHATGPT]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;intelligenza artificiale (IA) sta diventando sempre più importante per le aziende di tutti i settori: tra le altre cose, l’IA può essere impiegata nell’automatizzazione di processi ripetitivi, nella raccolta e nell’analisi dei dati, nella prevenzione degli errori umani e nel fornire consigli e previsioni basate sui dati. Un esempio di come le imprese stanno già [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>intelligenza artificiale</strong> (IA) sta diventando sempre più importante per le aziende di tutti i settori: tra le altre cose, l’<strong>IA</strong> può essere impiegata nell’automatizzazione di processi ripetitivi, nella raccolta e nell’analisi dei dati, nella prevenzione degli errori umani e nel fornire consigli e previsioni basate sui dati.</p>
<p>Un esempio di come le imprese stanno già utilizzando l&#8217;<strong>Intelligenza Artificiale</strong> è la <strong>chatbot</strong> (come, ad esempio, l’ormai celebre <strong>ChatGPT</strong>) che permette ai clienti di interagire con un&#8217;azienda tramite una conversazione che replica quasi del tutto fedelmente un’interazione umana. Le chatbot possono essere utilizzate per rispondere alle domande frequenti dei clienti, aiutarli a navigare nel sito web o effettuare ordini. Inoltre, l&#8217;<strong>IA</strong> può essere utilizzata per analizzare i dati dei clienti, nonché per personalizzare le offerte e le comunicazioni in base alle preferenze espresse.</p>
<p>Inoltre, l&#8217;<strong>Intelligenza Artificiale </strong>può essere utilizzata per automatizzare i processi aziendali, come la contabilità, la gestione degli ordini e la pianificazione della produzione. Ciò può aiutare a ridurre i costi, aumentare l&#8217;efficienza e prevenire gli errori umani.</p>
<p>Tuttavia, ci sono anche sfide da affrontare nell&#8217;utilizzo dell&#8217;<strong>Intelligenza Artificiale</strong> nelle imprese. La sicurezza e la privacy dei dati sono cruciali per evitare violazioni dei dati e per garantire che i dati dei clienti vengano gestiti in modo responsabile. Inoltre, è importante che le aziende abbiano una strategia solida per l&#8217;utilizzo dell&#8217;<strong>IA</strong> e che lavorino a stretto contatto con esperti del settore per sfruttare al meglio i suoi vantaggi.</p>
<p>Come ovvio, non mancano le questioni etiche e legali legate all&#8217;uso dell&#8217;<strong>Intelligenza Artificiale</strong>, come, ad esempio, la responsabilità a fronte di eventuali errori: mancando ancora un quadro legale e regolamentare complessivo nell’ambito dell’<strong>Intelligenza Artificiale</strong>, bisogna applicare per quanto possibile gli strumenti già presenti, in attesa di chiarimenti normativi.</p>
<p>Da questo punto di vista, l’Unione Europea sta lavorando ad una normativa comune sull’IA che <a href="https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/06/artificial-intelligence-act-council-calls-for-promoting-safe-ai-that-respects-fundamental-rights/">possa</a> “assicurare che i sistemi di <strong>intelligenza artificiale</strong> (IA) immessi sul mercato dell&#8217;UE e utilizzati nell&#8217;Unione siano <strong>sicuri</strong> e rispettino la normativa vigente in materia di <strong>diritti fondamentali</strong> e i valori dell&#8217;Unione”, ma si tratta dei primi, timidi, passi verso un quadro completo della materia.</p>
<p>Nel frattempo, le imprese hanno già riconosciuto che l&#8217;Intelligenza Artificiale offre molte opportunità per migliorare l’efficienza, offrire un migliore servizio ai clienti e aumentare i profitti: lo Studio Legale MEPLaw si occupa da più di dieci anni di diritto delle nuove tecnologie con un team altamente qualificato, ed è in grado di assistervi con ogni vostra richiesta in materia.</p>
<p>Paolo Pugliese</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/lintelligenza-artificiale-per-le-imprese-innovazione-ed-opportunita-di-business/">L’Intelligenza Artificiale per le imprese: innovazione ed opportunità di business</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Il trasferimento di dati personali UE-USA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 14:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[Dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Order]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Pugliese]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Recentemente siglato un Executive Order dal Presidente Biden per confermare l&#8217;impegno USA Il trasferimento di dati personali tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti è ormai da anni un tema molto caldo: gli attuali modelli di business dell’economia digitale (si pensi alle grandi società tecnologiche americane, ma non solo) si poggiano sullo scambio di notevoli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/il-trasferimento-di-dati-personali-ue-usa/">Il trasferimento di dati personali UE-USA</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>Recentemente siglato un Executive Order dal Presidente Biden per confermare l&#8217;impegno USA</strong></h4>
<p>Il <strong>trasferimento di dati personali</strong> tra l’<strong>Unione Europea</strong> e gli <strong>Stati Uniti</strong> è ormai da anni un tema molto caldo: gli attuali modelli di business dell’economia digitale (si pensi alle grandi società tecnologiche americane, ma non solo) si poggiano sullo scambio di notevoli quantità di dati, e la tutela di questi ultimi è diventato un argomento molto sentito anche a livello politico e diplomatico. Negli ultimi anni però, con una serie di sentenze, la Corte di Giustizia UE ha messo in discussione l’assetto normativo vigente, scardinando l’idea che i dati dei cittadini europei trasferiti negli USA ricevessero tutele equivalenti a quelle adoperate all’interno dell’Unione. Di conseguenza, la Commissione Europea ed il governo americano hanno avviato una serie di negoziati per definire un nuovo quadro di settore che ripristini chiarezza normativa e faciliti il lavoro delle imprese web.</p>
<p>Con questi obiettivi, il Presidente Biden ha recentemente siglato un <strong><em>Executive Order</em> </strong>per confermare l’impegno degli USA ad implementare un nuovo sistema di tutela dei dati dei cittadini europei trasferiti negli Stati Uniti.</p>
<p>In sintesi, i pilastri del nuovo sistema in materia di <strong>trasferimento di dati personali</strong> UE -USA previsti dall’<em>Executive Order</em> sono sostanzialmente due:</p>
<ul>
<li><strong>Limitazione dell’accesso ai dati dei cittadini europei da parte delle autorità di intelligence americana ai soli casi in cui esso sia “proporzionato” e “necessario” per proteggere la sicurezza nazionale;</strong></li>
<li><strong>Istituzione di un meccanismo di rimedi contro i trattamenti di dati illegittimi, con l’istituzione della <em>Data Protection Review Court, </em>con il compito di indagare su eventuali segnalazioni.</strong></li>
</ul>
<p>Ciò detto, però, l’<strong><em>Executive Order</em></strong> presenta anche importanti <strong>criticità</strong>: come si diceva esso è un atto avente natura amministrativa, non legislativa, come tale revocabile dal governo americano in un prossimo futuro senza alcuna necessità di un passaggio al Congresso. Inoltre, molti commentatori hanno fatto notare come esistesse già un organo incaricato di vigilare su eventuali violazioni nel trattamento di dati transfrontalieri, il cd. <em>Ombudsman</em>, che però non è stato in grado di incidere significativamente.</p>
<p>Il quadro regolatorio per le imprese che trattano dati personali tra i due blocchi, dunque, pur essendo in via di definizione non può dirsi ancora definitivamente chiarito: per questo motivo è fortemente consigliato rivolgersi ad un legale specializzato nel diritto del web e privacy per una valutazione dei rischi collegati a tali attività, anche a fronte dell’entità notevole delle sanzioni in cui si può incorrere in caso di violazioni.</p>
<p>Lo Studio Legale MEPLaw si occupa da più di dieci anni di diritto delle nuove tecnologie con un team specializzato, ed è in grado di assistervi con ogni vostra richiesta in materia.</p>
<p>Paolo Pugliese</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/il-trasferimento-di-dati-personali-ue-usa/">Il trasferimento di dati personali UE-USA</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>TRATTAMENTO FISCALE DELLE VALUTE VIRTUALI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 17:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Pugliese]]></category>
		<category><![CDATA[Proposta di legge]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ARRIVA AL SENATO LA PRIMA PROPOSTA DI LEGGE È recentemente stato presentato in Senato il Disegno di Legge n.2572, a firma della senatrice Botto del Gruppo Misto, dal titolo “Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio”. Si tratta del primo atto legislativo che regolamenterebbe il trattamento fiscale delle valute virtuali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/trattamento-fiscale-delle-valute-virtuali/">TRATTAMENTO FISCALE DELLE VALUTE VIRTUALI</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4>ARRIVA AL SENATO LA PRIMA PROPOSTA DI LEGGE</h4>
<p>È recentemente stato presentato in Senato il <a href="https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/370126.pdf">Disegno di Legge n.2572</a>, a firma della senatrice Botto del Gruppo Misto, dal titolo “Disposizioni fiscali in materia di <strong>valute virtuali</strong> e disciplina degli obblighi antiriciclaggio”.</p>
<p>Si tratta del primo atto legislativo che regolamenterebbe il trattamento fiscale delle <strong>valute virtuali</strong> nell’ordinamento italiano: per diversi motivi, si tratta di un primo passo storico.</p>
<p>Finora, infatti, i contribuenti italiani hanno vissuto una situazione di forte incertezza: in mancanza di una normativa di settore, essi hanno dovuto affidarsi agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate, che hanno equiparato in più occasioni le <strong>valute virtuali</strong> alle <strong>valute estere</strong> ed i wallet a contratti di deposito.</p>
<p>Queste equiparazioni, peraltro, hanno suscitato notevoli perplessità negli operatori del settore, in quanto sono figlie dell’inquadramento di un fenomeno radicalmente nuovo, quello delle <strong>valute virtuali,</strong> in categorie giuridiche pensate ed applicate per situazioni ben diverse. Inoltre, sullo sfondo si staglia il principio di riserva di legge in materia tributaria, in ossequio al quale nuove tasse e imposte devono essere istituite per mezzo di provvedimenti normativi.</p>
<p>Ciò detto, il tentativo di fornire chiarezza e certezza normativa ad un fenomeno così rilevante non può che essere visto positivamente, in quanto rappresenta un passo avanti verso una compiuta regolamentazione del settore: detto questo, sono ancora molti gli aspetti che rimangono esclusi dal perimetro della proposta, uno su tutti gli <strong>NFT</strong>.</p>
<p>La proposta si apre con l’introduzione del termine “unità matematica”, cioè “l’unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rap­presentare diritti, con circolazione autonoma”, che va ad integrare la definizione di<strong> valuta virtuale</strong> già presente nell’ordinamento italiano, contenuta nell’art. 1 comma 2 lett. qq del <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/sg">D.lgs. 231/2007</a>.</p>
<p>Suscita qualche perplessità l’inserimento di una nuova ed ulteriore definizione, quella di “unità matematica”, in un settore già refrattario alle tassonomie tradizionali, e che, peraltro, non è contenuta nemmeno nella proposta di regolamento MICA (<a href="https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f69f89bb-fe54-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&amp;format=PDF">Markets in Crypto-Assets</a>), al momento al vaglio delle istituzioni europee.</p>
<p>Sicuramente molto positivo, invece, è il chiarimento in merito al momento impositivo ai fini fiscali, che, a differenza di quanto accade con le valute estere, sarà l’effettivo pagamento in valuta virtuale ovvero la conversione in valute tradizionali (<em>fiat</em>): viene quindi esclusa qualsivoglia forma di imposta sulle conversioni da <strong>crypto</strong> a crypto, che rappresentano una porzione non irrilevante delle operazioni totali.</p>
<p>Inoltre, la proposta prevede la non applicazione alle valute virtuali dell’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), nel solco di quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate. Le indicazioni dell’AdE, vengono riprese anche con riferimento alla soglia minima di detenzione sotto la quale non scatterebbe alcun prelievo, i famosi 51.645,69 euro, per almeno sette giorni lavorativi: anch’essa viene mutuata dal regime applicabile agli investimenti in valute estere.</p>
<p>Di conseguenza, sarà soggetto ad imposizione fiscale solo il contribuente che, detenuto un controvalore in euro di valute virtuali pari a 51.645,69 per una settimana, acquisti con esse beni o servizi ovvero le converta in moneta <em>fiat</em>, con aliquota fissata al 26%. Viene chiarito, dunque, come il mero possesso, anche di quantità maggiori rispetto alla soglia prefissata, non darà luogo ad imposizione.</p>
<p>Con riferimento all’obbligo di dichiarazione, negli scorsi anni l’Agenzia delle Entrate lo aveva esteso a tutti i detentori di <strong>valute virtuali</strong>, senza riguardo all’effettivo controvalore in euro delle stesse: il disegno di legge, però, si muove in una direzione parzialmente differente. L’obbligo dichiarativo, infatti, scatterà solo qualora il contribuente detenga più di 15.000 euro nel periodo di imposta, essendo escluso al di sotto di questa soglia.</p>
<p>Infine, la proposta prevede una sanatoria per i contribuenti che, pur soggetti ad obblighi dichiarativi o contributivi, non abbiano provveduto a adempiervi: non saranno spiccate sanzioni contro detti soggetti (anche in virtù della forte incertezza normativa esistente) e verrà applicata un’aliquota più bassa, in una forbice tra l’8 ed il 10%.</p>
<p>Pur con alcune criticità, il disegno di legge n.2572 mira ad aumentare la chiarezza normativa e a fare ordine in un settore in forte crescita, ma ancora scarsamente regolamentato. In quest’ottica, e considerando anche probabili futuri emendamenti alla norma, può essere considerato un primo passo importante per l’ecosistema italiano delle <strong>valute virtuali</strong>.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/trattamento-fiscale-delle-valute-virtuali/">TRATTAMENTO FISCALE DELLE VALUTE VIRTUALI</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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