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	<title>risarcimento Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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	<description>Studio Legale Made in Italy &#124; Roma &#124; Milano &#124; Londra &#124; Izmir &#124;</description>
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		<title>DIESELGATE, la pronuncia della Corte Ue</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 10:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diesegate]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Secondo la Corte UE, Volkswagen come ogni altro costruttore che abbia prodotto vetture aventi software che manipolino illegalmente le emissioni dei gas di scarico, può essere citata in tutti gli Stati europei in cui è avvenuta la compravendita e gli acquirenti avranno diritto alla restituzione, sia pure parziale del prezzo pagato per l’autovettura.  La recente [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><em>Secondo la Corte UE, Volkswagen come ogni altro costruttore che abbia prodotto vetture aventi software che manipolino illegalmente le emissioni dei gas di scarico, può essere citata in tutti gli Stati europei in cui è avvenuta la compravendita e gli acquirenti avranno diritto alla restituzione, sia pure parziale del prezzo pagato per l’autovettura.</em><strong> </strong></h4>
<p>La recente sentenza della <strong>Corte Ue</strong> si impone nello scaldalo <strong>Dieselgate</strong> segnando sicuramente un punto a favore dei consumatori. Il caso deriva dall’azione di <strong>risarcimento</strong> promossa qualche anno fa dal Verein für Konsumenteninformation (VKI), un’associazione austriaca per la tutela dei consumatori, dinanzi al Tribunale del Land austrico contro <strong>Volkswagen</strong>, a causa di danni derivanti dall’installazione nei <strong>veicoli</strong> di un software che manipola i dati relativi alle emissioni di scarico. Secondo VKI il diritto al <strong>risarcimento</strong> si basa sul fatto che se i consumatori avessero conosciuto tale vizio, non avrebbero acquistato le vetture o avrebbero ottenuto una riduzione del prezzo.</p>
<p><strong>Volkswagen</strong> avendo eccepito il difetto di giurisdizione, ha portato i giudici austriaci ad adire la Corte Ue. Riferendosi all’art. 7, punto 2, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, la Corte Ue ha stabilito che in materia di illeciti civili, è attribuita una competenza oltre che al Tribunale del luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno, anche al Tribunale del luogo dove si è concretizzato il danno.</p>
<p>Con la sentenza depositata il 9 luglio 2020 nella causa C-343/19 (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200087it.pdf), la<strong> Corte di Giustizia</strong> dell’Unione Europea ha stabilito che “<em>un costruttore di automobili che utilizza alcuni software illegali per manipolare i dati relativi alle emissioni di gas di scarico, può essere citato in giudizio presso il Tribunale dello Stato membro in cui si trova il consumatore che ha acquistato l’automobile e che in quello Stato ha subito il danno”.</em></p>
<p>In questo caso, la <strong>Corte Ue</strong> ha stabilito che il luogo dell’evento che ha generato il danno era in Germania, mentre le conseguenze del danno si sono successivamente verificate in un altro Stato membro e se anche le vetture sono state viziate nel momento dell’installazione del software, “<em>il danno si è concretizzato al momento dell’acquisto dei veicoli, con il pagamento di un prezzo superiore al loro valore reale</em>”, poiché il vizio ha inciso su questo.</p>
<p>L’azione risarcitoria tende quindi, a raggiungere una compensazione per la diminuzione del valore delle autovetture, avendo l’acquirente subito un danno di natura materiale, concretizzatosi con l’acquisto presso un terzo.</p>
<p>Dunque, i veicoli prodotti da <strong>Volkswagen</strong> in <strong>Germania</strong>, illegalmente equipaggiati con un software che manipola i dati relativi alle emissioni di gas di scarico e comprati presso un soggetto terzo in un altro Stato membro, possono essere oggetto di giurisdizione dei Tribunali dello Stato membro dove è avvenuta la compravendita, ossia dove si è concretizzato il danno.</p>
<p>A cinque anni dallo scandalo <strong>Dieselgate</strong>, in Italia intanto, è ancora in piedi e andrà avanti la class-action promossa da Altroconsumo presso il Tribunale di Venezia nei confronti del Gruppo <strong>Volkswagen</strong>, che ha raccolto circa 76 mila adesioni e che ha chiesto un risarcimento del 15% sul prezzo di acquisto dell’auto.</p>
<p>In ogni caso, da quello che si può evincere dalla sentenza della <strong>Corte di Giustizia Ue</strong>, la strada per ottenere un <strong>risarcimento</strong> per tutti i consumatori europei che abbiano acquistato vetture aventi dispositivi “<em>illecitamente manipolati</em>” che modifichino i dati relativi alle emissioni di scarico, sembra essere spianata. I Tribunali italiani come quelli degli altri Paesi membri infatti, potranno essere aditi direttamente dai singoli consumatori per ottenere un risarcimento contro i produttori (non solo <strong>Volkswagen</strong>) che abbiano venduto vetture allo stesso modo viziate.</p>
<p>Lo studio legale<strong> MEPLAW</strong> offre il proprio supporto legale e si pone al fianco di ogni consumatore che necessita di esercitare il proprio diritto al <strong>risarcimento</strong> del danno.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/dieselgate-la-pronuncia-della-corte-ue/">DIESELGATE, la pronuncia della Corte Ue</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Coronavirus e viaggi: a chi spetta il rimborso?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 16:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto societario e commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Marsala]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA CANCELLAZIONE VOLI, TRENI, PACCHETTI TURISTICI, GITE E VIAGGI PRENOTATI PRIMA DEL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS Con il diffondersi dell’emergenza sanitaria internazionale epidemiologica da Covid-19, meglio nota come Coronavirus, tanti cittadini italiani e stranieri stanno vivendo disagi derivanti dalla cancellazione di prenotazioni per viaggi di lavoro, istruzione e svago. Tante sono, infatti, le [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><strong>ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA CANCELLAZIONE VOLI, TRENI, PACCHETTI TURISTICI, GITE E VIAGGI PRENOTATI PRIMA DEL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS</strong></h4>
<p>Con il diffondersi dell’emergenza sanitaria internazionale epidemiologica da<strong> Covid-19</strong>, meglio nota come <strong>Coronavirus</strong>, tanti cittadini italiani e stranieri stanno vivendo disagi derivanti dalla cancellazione di prenotazioni per <strong>viaggi</strong> di lavoro, istruzione e svago. Tante sono, infatti, le ripercussioni economico-giuridiche causate dalla impossibilità di adempiere ad una obbligazione contrattuale o dal recesso da un contratto. In taluni casi, infatti, le rinunce sono state volontarie, mentre, altre sono state disposte dagli organizzatori di eventi e/o <strong>viaggi.</strong></p>
<p>Pertanto, a fronte dei disagi e del crescente numero di segnalazioni che giungono in maniera sempre più esponenziale, occorre informare i cittadini su come tutelarsi e a chi rivolgersi per fare valere i propri diritti.</p>
<p>Il decreto-legge adottato dal Governo per il sostengo sostegno di famiglie, lavoratori e imprese connesse all’<strong>emergenza</strong> epidemiologica da <strong>Coronavirus</strong>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il <strong>D.L. n. 9/2020</strong>, ha previsto tra i principali interventi la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali, dei mutui agevolati e delle bollette. Tra le misure, vi è inoltre, il sostegno dell’intero settore turistico-alberghiero attraverso il <strong>rimborso</strong> delle spese sostenute<em> e della sopravvenuta impossibilità della prestazione legata all’<strong>emergenza</strong> sanitaria, </em>ed ancora, l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia, nonché la proroga delle misure di allerta. Mentre, in materia di lavoro vengono previste misure in materia di cassa integrazione e sostegno del reddito dei lavoratori.</p>
<p>Ma in tale contesto emergono sempre di più le difficoltà segnalate da molti utenti: datori di lavoro, lavoratori, organizzatori di <strong>viaggi</strong> e/o di eventi (agenzia di viaggi, tour operator), i quali riscontrando e rilevando lacune e dubbi interpretativi delle leggi adottate in via di urgenza dagli organi che in questi giorni hanno legiferato per via del <strong>coronavirus</strong>, si avvalgono della consulenza legale per richiedere ed ottenere un<strong> rimborso</strong> o un <strong>risarcimento</strong> senza incorrere nelle decadenze previste dalla normativa che disciplina ogni singolo settore, come ad esempio quella del trasporto.</p>
<p>In materia di cancellazione del volo aereo, il Regolamento comunitario 261/04 prevede che il passeggero rimasto a terra <strong>per volontà della compagnia aerea</strong>, che sia stato informato <strong>meno di 2 settimane prima</strong> della partenza prevista, ha diritto al<strong> rimborso</strong> del prezzo del biglietto o in alternativa alla riprotezione del volo, all&#8217;<a href="https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_it.htm#care-cancellation-1">assistenza</a> in aeroporto e alla compensazione pecuniaria che va dai 250 € a 600 €, a seconda della lunghezza della tratta; se invece, la compagnia dimostra che la cancellazione è imputabile a <a href="https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_it.htm#ex-circumstances-cancellation-1">circostanze eccezionali</a> che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, il <strong>risarcimento</strong> non sarà dovuto.</p>
<p>Mentre, nel caso in cui il è <strong>passeggero che decide di rinunciare volontariamente alla partenza</strong> e non ha effettuato il <em>check-in</em>, allora avrà diritto al solo<strong> rimborso</strong> delle spese aeroportuali.</p>
<p>Orbene, il D.L. 9/2020 prevede che tutti quei passeggeri il cui volo non è stato cancellato ma <strong>si trovano in prossimità delle zone rosse e in quarantena a causa del coronavirus hanno pieno diritto al rimborso del prezzo del biglietto. Questi potranno, pertanto, farne richiesta allegando all’istanza <em>l’Ordinanza o il provvedimento con il quale è stata disposta dal Presidente della Regione o dal Prefetto la restrizione</em>”.</strong><strong> </strong></p>
<p>Ne consegue, che il diritto al <strong>rimborso</strong> dell’intero prezzo del biglietto per rinuncia alla partenza da parte del passeggero, sia essa volontaria o a seguito di provvedimento Prefettizio o del Presidente della Regione, è riconosciuto solo a quei passeggeri che<strong> si trovano in prossimità delle zone rosse e in quarantena a causa del coronavirus e previa richiesta documentata alla compagnia aerea.</strong> In detta ipotesi, la compagnia dovrebbe accogliere la richiesta di <strong>rimborso</strong> in deroga a quanto previsto dal regolamento 241/04.</p>
<p>Ed ancora, costituiscono oggetto di<strong> rimborso</strong> quelle prestazioni dovute in relazione ai contratti di trasporto <em>ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:</em></p>
<p>&#8211; dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell&#8217;autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;</p>
<p>&#8211; dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;</p>
<p>&#8211; dai soggetti risultati positivi al virus <strong>COVID-19</strong> per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell&#8217;autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;</p>
<p>&#8211; dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;</p>
<p>&#8211; dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti.</p>
<p>Laura Marsala</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/coronavirus-e-viaggi-a-chi-spetta-il-rimborso/">Coronavirus e viaggi: a chi spetta il rimborso?</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>L&#8217;ILLECITO ENDOFAMILIARE IN MATRIMONI E FAMIGLIE DI FATTO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 16:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[coniuge]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Mara De Santis]]></category>
		<category><![CDATA[vittima]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il tema della responsabilità civile in ambito familiare, da tempo, ampiamente discusso in  dottrina e giurisprudenza, ha fatto sorgere dubbi circa la possibilità di affiancare il risarcimento del danno ingiusto ex art 2043  c.c., agli istituti tradizionalmente preposti a difesa della famiglia  . L’opinione prevalente, era restia ad ammettere che nell’ambito dei rapporti tra familiari potesse [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/lillecito-endofamiliare-in-matrimoni-e-famiglie-di-fatto/">L&#8217;ILLECITO ENDOFAMILIARE IN MATRIMONI E FAMIGLIE DI FATTO</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il tema della responsabilità civile in ambito familiare, da tempo, ampiamente discusso in  dottrina e giurisprudenza, ha fatto sorgere dubbi circa la possibilità di affiancare il risarcimento del danno ingiusto ex art 2043  c.c., agli istituti tradizionalmente preposti a difesa della famiglia  .</p>
<p>L’opinione prevalente, era restia ad ammettere che nell’ambito dei rapporti tra familiari potesse fare ingresso la responsabilità aquiliana,  in quanto l’ordinamento ricollegava alla violazione dei doveri matrimoniali precise e tipizzate conseguenze, precludendo l’ingresso ad altre possibili forme di tutela in favore del componente della famiglia.</p>
<p>Secondo la tradizionale visione “pubblicistica” di famiglia, i familiari godono, in ragione di tale qualità, di un’immunità tale da sottrarli ad ogni responsabilità risarcitoria alternativa, in virtù di tale concezione il “familiare” gode di una tutela  settoriale, a livello penalistico, o  mediante adozione di provvedimenti disciplinati  all’interno del diritto di famiglia, escludendo a priori il rimedio della responsabilità  aquiliana.</p>
<p>In epoca ancora recente si ribadiva, sia in giurisprudenza che in dottrina , la sufficienza e l&#8217; esclusività dei rimedi offerti dalla disciplina del diritto di famiglia, incentrando l&#8217;attenzione sulla qualifica della  vittima in relazione allo <em>status familiae</em>  piuttosto che sulla lesione di un interesse della persona in quanto tale.</p>
<p>Secondo un recente orientamento maggioritario, ad  avvallare l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. ai rapporti tra coniugi, si evidenzia come i rimedi previsti dal diritto di famiglia non siano di fatto  adeguati né sufficienti rispetto alle conseguenze negative determinate dall’illecito endofamiliare.</p>
<p>Il problema che si prospetta è quello di valutare quando l’inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio possa dare luogo ad un danno ingiusto che giustifichi l’applicazione della disciplina aquiliana.</p>
<p>L’applicazione dell’art. 2043 c.c. in ambito familiare trova fondamento  nella concezione per cui dal matrimonio nascono doveri non sempre rientranti nello schema del diritto soggettivo relativo di carattere patrimoniale e la cui violazione compromette una posizione soggettiva comunque di rilievo  costituzionale.<br />
Chiarificatrice e risolutiva in merito appare la la sentenza delle Sezioni Unite n. 500/1999 con la quale viene riconosciuta la risarcibilità degli interessi legittimi , delineando così, anche nei rapporti tra familiari, nuove figure di danno, e respingendo la tradizionale interpretazione dell’art. 2043 c.c. che identificava il danno ingiusto esclusivamente con la lesione di un diritto soggettivo la quale invero va estesa alla lesione dell&#8217;interesse legittimo.</p>
<p>Pertanto, nel caso in cui la condotta trasgressiva di un coniuge,  determini aggressione ai diritti inviolabili della persona, come, ad esempio, alla salute fisica o psichica, alla sessualità, all’integrità morale, alla dignità, all’onore, alla             reputazione,    alla privacy, la vittima dell&#8217;illecito , potrà chiedere risarcimento ex art</p>
<p>4  2043, l&#8217;<em>’illecito endofamiliare, nella nuova concezione dei rapporti familiari, viene infatti  risarcito in quanto effetto di una condotta non iure </em><em>dalla quale scaturisce un danno       ingiusto. </em><br />
In tale ottica, la responsabilità aquiliana, grazie ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., sembra essere l’unico strumento atto a garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona, senza alcuna limitazione dovuta allo <em>status</em> di membro della famiglia.<br />
In particolare, la domanda di risarcimento del danno che un componente della famiglia ritiene  di aver subito ingiustamente a causa del comportamento illecito tenuto da altri familiari, viene più volte avanzata non tanto, ragionevolmente, perché mosso da un desiderio di vendetta quanto perché ci si rende conto di essere stati privati di un bene, di un diritto, di una possibilità di vita diversa, di avere cioè subito un vero e proprio danno morale, più che economico.<br />
Ed è in questo contesto che si inserisce la valutazione dell’eventuale nesso intercorrente tra l’illecito cagionato da condotte o fonti interne alla famiglia e l’applicabilità delle norme dettate in tema di risarcimento           del       danno             ingiusto.<br />
Ovviamente, ai fini della risarcibilità, <em>s</em><em>arà necessario dimostrare che</em><em>, il</em> comportamento deve non solo risultare illecito, ossia cagionare un danno ingiusto, ma costituire la fonte della lesione di un interesse , non più soltanto di un diritto soggettivo, meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.<br />
Stante l’atipicità che caratterizza l’art. 2043 c.c., non è facile stabilire a priori quali posizioni giuridiche vantate dal soggetto siano suscettibili di tutela.<br />
Spetterà pertanto al giudice il compito di istituire un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, quello del soggetto che si ritiene danneggiato, da un lato, e quello che si vuole perseguire per mezzo del comportamento lesivo, dall’altro.</p>
<p>La violazione dei diritti fondamentali della persona è configurabile anche all&#8217;interno di una unione di fatto, che abbia caratteristiche di serietà e stabilità, avuto riguardo alla irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell&#8217;art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell&#8217;individuo in tal senso, Cass., sent. n. 4184 del 2012.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 2 Cost., la famiglia assume rilievo quale <em>formazione sociale </em>essenziale al pieno sviluppo dell’individuo, il singolo componente familiare diventa pertanto portatore  di posizioni giuridiche che devono essere tutelate senza alcun limite.</p>
<p>Fermo restando la ovvia diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio, è noto che la legislazione si è andata progressivamente evolvendo verso un sempre più ampio riconoscimento, in specifici settori, della rilevanza della famiglia di fatto.</p>
<p>Né può, sottacersi l’interpretazione dell&#8217;art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo, la quale tutela il diritto alla vita familiare, fornita dalla Corte EDU, che ha chiarito che la nozione di famiglia cui fa riferimento tale disposizione non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio, e può comprendere altri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo di coniugio.</p>
<p>In conclusione, è possibile affermare che la violazione dei doveri coniugali o genitoriali, all&#8217;interno della famiglia, intesa nella più ampia accezione,  qualora comporti la lesione di diritti costituzionalmente protetti, come la salute fisica e psichica, l&#8217;integrità morale, la dignità, l&#8217;onore e la reputazione, può costituire un illecito civile risarcibile ai sensi dell&#8217;art. 2059 c.c.,  pertanto, in questi casi sarà possibile chiedere un indennizzo corrispondente al disagio subito, attraverso un&#8217;analisi del caso concreto volta ad accertare l&#8217;effettività della violazione e del danno subito dalla “presunta vittima”.<u> </u></p>
<p><strong>Stefania Mara Desantis</strong></p>
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