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	<title>Maria Tamma Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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	<description>Studio Legale Made in Italy &#124; Roma &#124; Milano &#124; Londra &#124; Izmir &#124;</description>
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	<title>Maria Tamma Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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		<title>L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla privacy</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maria Tamma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 10:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto della privacy e GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Tamma]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nell’aprile del 2021, la Commissione Europea ha proposto un primo quadro normativo per i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio: 1) Inaccettabile 2) Alto 3) Limitato Rischio Inaccettabile Il rischio inaccettabile è quello che comporta una minaccia per le persone. Sono quindi vietate: Le manipolazioni cognitivo-comportamentali di persone o specifici gruppi vulnerabili (ad [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’aprile del 2021, la Commissione Europea ha proposto un primo quadro normativo per i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio:</p>
<p>1) Inaccettabile</p>
<p>2) Alto</p>
<p>3) Limitato</p>
<h4><strong>Rischio Inaccettabile</strong></h4>
<p>Il rischio inaccettabile è quello che comporta una minaccia per le persone. Sono quindi vietate:</p>
<ul>
<li>Le manipolazioni cognitivo-comportamentali di persone o specifici gruppi vulnerabili (ad es.: giocattoli ad attivazione vocale che incoraggiano comportamenti pericolosi nei bambini);</li>
<li>I sistemi di identificazione biometrica remota e in tempo reale, come il riconoscimento facciale, ad eccezione dei sistemi di identificazione biometrica remota autorizzati per perseguire reati gravi.</li>
</ul>
<h4><strong>Rischio alto</strong></h4>
<p>Il rischio alto è quello che incide negativamente sulla sicurezza o sui diritti fondamentali. I prodotti devono essere valutati prima di essere immessi sul mercato.</p>
<p>Sono suddivisi in due categorie</p>
<p>A) Sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei prodotti soggetti alla legislazione dell&#8217;UE sulla sicurezza dei prodotti (ad es. giocattoli, aviazione, automobili, dispositivi medici e ascensori).</p>
<p>B) Sistemi di IA che rientrano in otto aree specifiche che dovranno essere registrate in una banca dati dell&#8217;UE:</p>
<p>1) Biometria e riconoscimento facciale – Regole stringenti per l&#8217;identificazione biometrica</p>
<p>2) Gestione e funzionamento delle infrastrutture essenziali critiche come reti elettriche o trasporti.</p>
<p>3) Istruzione e formazione – Sistemi AI che influenzano l&#8217;accesso all&#8217;istruzione e la valutazione degli studenti.</p>
<p>4) Occupazione e gestione dei lavoratori – nei processi di assunzione, monitoraggio e valutazione dei dipendenti.</p>
<p>5) Servizi essenziali e finanziari – Sistemi AI impiegati in ambiti bancari, creditizi, sanitari e assistenziali.</p>
<p>6) Forze dell’ordine – AI utilizzata per prevenzione, indagini e sicurezza pubblica.</p>
<p>7) Giustizia e processi democratici – AI nei tribunali o nei sistemi decisionali pubblici.</p>
<p>8) Sistemi AI a rischio inaccettabile – Tecnologie vietate, come la manipolazione cognitiva o la valutazione sociale dei cittadini.</p>
<h4 style="text-align: left"><strong>  Rischio limitato</strong></h4>
<p>Il Rischio limitato è quello che si riscontra ad es. in una chatbot utilizzata per l&#8217;assistenza clienti. In questo caso, è obbligatorio informare chiaramente l&#8217;utente che sta interagendo con una macchina e non con una persona reale, garantendo così trasparenza e consentendo all&#8217;utente di scegliere se proseguire l&#8217;interazione o richiedere l&#8217;assistenza di un operatore umano.</p>
<p>Altro esempio è rappresentato da un software di elaborazione delle immagini che migliora la qualità visiva delle foto nei cataloghi online. Non identifica né memorizza informazioni personali sulle persone presenti nelle immagini, riducendo così le implicazioni etiche e i rischi per la privacy. Questi sistemi devono comunque rispettare specifici obblighi di trasparenza per garantire un utilizzo etico e consapevole dell&#8217;IA.</p>
<h4><strong>Panoramica delle normative</strong></h4>
<p>Negli ultimi anni si sono succedute tantissime normative :</p>
<p><strong>AI Act</strong> (Artificial Intelligence Act) è stato proposto in data 21/4/2021. Approvato in data 21/5/24 dal Consiglio dell&#8217;Unione Europea. In data 1/8/24 è entrato in vigore introducendo regole basate sul livello di rischio dei sistemi di IA. Impone obblighi specifici a sviluppatori, fornitori e utilizzatori.</p>
<p><strong>Direttiva NIS 2</strong> ((Network and Information Security) è una normativa dell&#8217;Unione Europea, adottata nel 2016, approvata nel gennaio 2023 per migliorare la sicurezza informatica a livello europeo.</p>
<p><strong>Data Act</strong> presentato dalla Commissione Europea nel febbraio 2022 per la data economy e l&#8217;economia digitale per facilitare lo scambio di dati tra imprese, governi e consumatori.</p>
<p><strong>DORA</strong> ( Digital Operational Resilience Act) è una normativa proposta dalla Commissione Europea nel 2020 per affrontare le sfide e i rischi legati alla sicurezza informatica e alla continuità operativa nel settore finanziario.</p>
<p>Intersezione tra Regolamento (UE) 2018/679 (GDPR) e AI</p>
<p>In data 18 dicembre 2024, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (&#8220;EDPB&#8221;) è intervenuto sull’intersezione tra il Regolamento (UE) 2018/679 (GDPR) e AI Act.</p>
<p>Dal l 2 febbraio 2025 sono operative nell’Unione Europea le prime disposizioni del Regolamento volte a garantire un quadro giuridico uniforme per tutti gli Stati membri dell’UE: chiunque voglia sviluppare, vendere o utilizzare un sistema di intelligenza artificiale in Europa dovrà seguire le medesime regole.</p>
<p>L’obiettivo principale è quello di eliminare la frammentazione normativa tra i singoli ordinamenti, nel rispetto dei diritti fondamentali.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2020/04/maria-tamma.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/maria-tamma/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Maria Tamma</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/limpatto-dellintelligenza-artificiale-sulla-privacy/">L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla privacy</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Maria Tamma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 12:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Articolo 403 C.C]]></category>
		<category><![CDATA[Autorità di Pubblica sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Tamma]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Autorità]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale dei Minorenni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;articolo 403 C.C. &#8220;Intervento della pubblica autorità a favore dei minori&#8220;, è in vigore dal 24 dicembre 2021 e si applica a tutti i procedimenti instaurati a partire dal 22 giugno 2022. In passato, trovava applicazione in 3 possibili situazioni: 1)quando il minore fosse stato moralmente o materialmente abbandonato (ipotesi tutt&#8217;ora attuale); 2) quando il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo 403 C.C. &#8220;<strong>Intervento della pubblica autorità a favore dei minori</strong>&#8220;, è in vigore dal 24 dicembre 2021 e si applica a tutti i procedimenti instaurati a partire dal 22 giugno 2022.</p>
<p>In passato, trovava applicazione in 3 possibili situazioni:</p>
<p>1)quando il minore fosse stato moralmente o materialmente abbandonato (ipotesi tutt&#8217;ora attuale);</p>
<p>2) quando il minore fosse  stato allevato in locali insalubri o pericolosi;</p>
<p>3) quando il minore fosse stato allevato da persone incapaci di provvedere alla sua educazione per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi.</p>
<p><u>A</u><u>ttualmente </u> trova applicazione quando c&#8217;è un&#8217;urgente necessità di garantire una protezione immediata ai minori che si trovano in una situazione di pericolo, di abbandono morale e materiale, di grave pregiudizio.</p>
<h4>Chi interviene?</h4>
<p>Interviene   <strong><u>l‘Autorità di Pubblica Sicurezza</u></strong> (che finisce per coincidere  con le forze dell’Ordine ed i Servizi sociali locali)</p>
<h4><strong>Esattamente cosa fa l&#8217;Autorità di Pubblica Sicurezza?</strong></h4>
<p><strong><u>La pubblica autorità </u></strong> <strong><u>entro le 24 ore successive </u></strong> mette in sicurezza i minori , con l&#8217;allontanamento da uno o da entrambi i genitori,  e dà immediato avviso al PM presso il Tribunale Dei Minori  nella circoscrizione in cui il minore ha la sua residenza abituale, <u>trasmettendo (al PM) </u>il provvedimento con una sintetica relazione  che descrive i motivi dell&#8217;intervento  a tutela del minore</p>
<p>Entro le successive  <strong><u>72 ore, </u></strong> Il PM chiede al Tribunale dei Minori la <u>convalida del provvedimento ed entro l</u>e successive <strong><u>48 ore </u></strong>il Tribunale Dei Minori , con <strong><u>DECRETO convalida</u></strong><u> il provvedimento e <strong>nomina</strong> il curatore speciale.</u></p>
<p>Successivamente il Giudice fissa l&#8217;udienza di comparizione delle parti entro il termine <u>di <strong>15 giorni</strong>. </u>Il ricorso e il decreto sono notificati <strong><u>entro 48 ore </u></strong>agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del PM. All&#8217;udienza il <strong><u>Giudice Relatore</u></strong> interroga liberamente le parti, ed ascolta il minore direttamente o con l&#8217;ausilio di un esperto.</p>
<p>Entro <u>15 gg. i successivi </u>il Tribunale Dei Minori  pronuncia il  DECRETO con cui conferma, modifica o revoca;  il decreto di convalida può adottare provvedimenti nell&#8217;interesse del minore.</p>
<p>Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria ed entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto  il PM, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore  possono proporre <strong><u>RECLAMO</u></strong>  alla Corte d&#8217;appello che provvede <strong><u>entro 60 gg. </u></strong>dal deposito del reclamo.</p>
<p>Avv. Maria Tamma</p>
<p><strong> </strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2020/04/maria-tamma.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/maria-tamma/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Maria Tamma</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/intervento-della-pubblica-autorita-a-favore-dei-minori/">Intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Furti di identità &#8211; Truffa SIM SWAP</title>
		<link>https://www.meplaw.net/furti-di-identita-truffa-sim-swap/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 11:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto della privacy e GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Furti]]></category>
		<category><![CDATA[Home Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Tamma]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Swap]]></category>
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					<description><![CDATA[<p> Conti correnti svuotati attraverso SIM &#8211; home banking – carte di credito L’attuale situazione di grave emergenza sanitaria non ferma purtroppo i grandi attacchi di cyber criminali che entrano in server nazionali ed internazionali al fine di rubare l&#8217;identità di numerosi utenti. Si tratta di “data breach” che si aggiungono alle tecniche più classiche, phishing [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Conti correnti svuotati attraverso SIM &#8211; home banking – carte di credito</strong></p>
<p>L’attuale situazione di grave emergenza sanitaria non ferma purtroppo i grandi attacchi di cyber criminali che entrano in server nazionali ed internazionali al fine di rubare l&#8217;<strong>identità</strong> di numerosi utenti.</p>
<p>Si tratta di “<strong>data breach</strong>” che si aggiungono alle tecniche più classiche,<strong> phishing</strong> o <strong>malware</strong> utilizzati dai criminali per sottrarre dati dai pc o dai cellulari. I malintenzionati (phisher) contattano gli utenti tramite email (phishing), SMS (smishing), WhatsApp o addirittura telefonate (vishing).</p>
<p>I furti di <strong>identità</strong> avvengono spesso per gradi. Si parte dal furto della mail accedendo alla quale si possono ottenere le password di tutti i servizi collegati (con “recupero password”). Il criminale, avendo accesso alla casella di posta elettronica, riesce a monitorare la corrispondenza fra un&#8217;azienda ed un cliente e quando c&#8217;è un ordine di acquisto, trasmette al cliente una mail in cui chiede di effettuare il pagamento su di un altro conto corrente: avendo spiato la corrispondenza, il truffatore può fare riferimento a nomi, dettagli numero d&#8217;ordine esatti, rendendo la corrispondenza mail più credibile.</p>
<p>Le frodi più frequenti riguardano l&#8217;acquisto di oggetti a rate con finanziamento, l&#8217;acquisto di credito/servizi di telefonia, l&#8217;apertura di conti correnti per l&#8217;emissione di assegni a vuoto, oppure l’attivazione di una SIM a nome di colui al quale viene rubata l&#8217;<strong>identità</strong>. In tal caso è possibile registrarsi a tanti servizi, che usano quel numero di telefono come autenticazione ed attivare un finanziamento, a carico di altri oppure è possibile impartire a proprio vantaggio un bonifico.</p>
<p>Recentemente stanno aumentando le sottrazioni illecite di somme di denaro dall&#8217;home banking personale attraverso i dati della SIM telefonica. Tale truffa  nota come <strong>SIM SWAP </strong>viene realizzata quasi sempre nel tardo pomeriggio del fine settimana (es. venerdì o giorno festivo) quando cioè è più problematico contattare il proprio istituto di credito per bloccare l’operazione illecita. Quest&#8217;ultima inizia con il blocco del cellulare della vittima che si accorge di non poter effettuare più chiamate in quanto il cellulare risulta “stranamente” non abilitato al traffico entrante. L’ignaro utente segnala il disservizio al call center del proprio gestore telefonico che, dopo un controllo, riscontra di fatti che il suo numero è stato bloccato a seguito di una segnalazione di smarrimento del cellulare. Non solo. L’operatore telefonico conferma che qualcuno, evidentemente sostituendosi all’ignaro utente, ha richiesto l’emissione di una nuova SIM Card con il suo stesso numero. Dopo qualche ora la vittima riceve una notifica sull’applicazione della propria Banca, relativa all’accesso sulla propria home banking di un cellulare diverso dal proprio, accorgendosi di lì a poco che senza alcuna autorizzazione, sono stati illecitamente impartiti ordini di bonifici a perfetti sconosciuti. In alcuni casi vengono impartiti bonifici accedendo anche a due differenti home banking dello stesso utente (una personale e l’altra societaria) in favore di conti correnti bancari con iban differenti totalmente sconosciuti. In altri casi i pagamenti non autorizzati avvengono tramite carta ricaricabile (pure illecitamente ricaricata).</p>
<p>Successivamente le carte di pagamento e la home banking vengono bloccate a seguito del disconoscimento delle suddette operazioni. Spesso gli istituti di credito ritenendo la frode realizzata al di fuori degli ambiti controllati e controllabili dai propri sistemi di sicurezza, purtroppo, ri-addebitano le somme che, in un primo momento, avevano anticipato “salvo buon fine”.</p>
<p>Lo scenario rappresentato è davvero inquietante. E’ fondato il rischio di avere l&#8217;home banking svuotata? Ormai tutte le Banche hanno applicazioni e comunicano quasi essenzialmente loro tramite ; l’app infatti è gratuita e costa molto meno del vecchio token. Nella truffa denominata “<strong>SIM SWAP</strong>” il ruolo della SIM è strategico. Tutti i sistemi di autenticazione a due fattori (2FA), da Facebook, Instagram, Linkedin, fino a G-Mail usano il cellulare come sistema di verifica dell&#8217;identità del soggetto. Questo significa che se si dimentica la password di Facebook, di G-Mail, o dello SPID si può richiedere il recupero o il reset della password dal sito. Facebook ad esempio, trasmette un SMS con le istruzioni per il recupero o il reset. Nella truffa<strong> SIM Swap</strong> queste informazioni arrivano solo sulla SIM duplicata e non su quella della vittima che di fatti è disconnessa dalla rete e quindi non riceverà alcun avviso.</p>
<p>In tutto questo meccanismo, ci sono delle gravi responsabilità a carico:</p>
<p>a) del gestore telefonico che spesso con troppa facilità fornisce un duplicato della SIM, senza accertarsi della vera identità del soggetto richiedente (attraverso, per esempio, i dati di accesso e di login, un documento di identità oppure semplicemente copia della formale denuncia ai Carabinieri di smarrimento del cellulare);</p>
<p>b) della Banca che per censire un nuovo dispositivo non ha effettuato alcun controllo antifrode: sarebbe stato sufficiente usare le funzioni di geo-localizzazione e fare un profiling del tipo di operazioni svolte per accorgersi che i bonifici disposti con buona probabilità non erano &#8220;legittimi&#8221;.</p>
<p>Il furto d’ <strong>identità </strong>è conseguenza di una violazione dei dati personali, ossia di un <strong>data breach</strong> (Regolamento sulla protezione dei dati personali UE 2016/679), che attesta inequivocabilmente la mancata adozione di misure tecniche adeguate di protezione atte a prevenire questi gravi eventi ed i conseguenti gravi danni economici.</p>
<p><strong>I provvedimenti dell&#8217;Autorità Garante della privacy richiamano espressamente l&#8217;obbligo di identificare la clientela nell&#8217;esecuzione delle diverse operazioni bancarie e ciò al fine di consentire di assumere ogni opportuna iniziativa idonea ad evitare azioni illecite.</strong></p>
<p>C&#8217;è modo di incastrare il &#8220;truffatore&#8221;? Tutte le azioni che il malfattore ha posto in essere lasciano tracce indelebili sui sistemi a cui si connettono. Acquisendo i dati di accesso alle varie piattaforme e correlandole fra loro, potrebbe essere possibile individuare il malfattore e documentare la frode posta in essere. E’ necessaria molta attenzione prima di fare un bonifico: bisogna essere certi che l&#8217;iban del destinatario corrisponda al beneficiario corretto. Non è sufficiente che il nominativo sia giusto: le banche a volte tengono conto solo dell&#8217;iban per autorizzare il bonifico (anche se quello corrisponde a un nominativo diverso da quello inserito dall&#8217;utente).</p>
<p>Per prevenire il furto di <strong>identità</strong> creditizia è utile attivare un servizio di verifica delle operazioni finanziarie fatte con il nostro nome (attivazione finanziamenti o carte di credito).</p>
<p>E’ opportuno quindi attivare sia una doppia autenticazione, laddove possibile (per la mail ed i servizi social), sia un servizio di notifica che ci avverta sui movimenti dei conti correnti, sull’utilizzo della carta di credito o sull’inoltro di un bonifico, in modo da consentirci di controllare, in tempo reale, saldi, accrediti, addebiti, scadenze ed esiti di pagamento dei conti, delle carte e degli investimenti. Dovremmo poter scegliere più avvisi, anche via app ed email non solo quindi sul cellulare certificato.</p>
<p>Per aumentare la Nostra sicurezza dovremmo poter scegliere di ridurre il limite di spesa sulla carta, di ridurre l’importo dei bonifici on line (non tutte le Banche lo prevedono) e al tempo stesso limitare l’ambito geografico di utilizzo. Non dovremmo poi mai affidare la carta a terze persone, neanche a un familiare, per eseguire operazioni bancarie. Nonostante i siti e le apps delle banche online siano ormai iper-certificate e progettate con elevati sistemi di sicurezza, crittografia ed avanzate tecnologie, purtroppo ancora non riescono a garantire massimi livelli di sicurezza nell’utilizzo dei servizi bancari e dei sistemi di pagamento elettronici conseguentemente non riescono in assoluto a prevenire frodi.</p>
<p>Bisogna quindi procedere con tempestività a bloccare le carte, denunciando le frodi alle Autorità, al fine di acquisire in modalità forense, mediante esperti consulenti informatici forensi, i dati di accesso alle varie piattaforme da poter poi utilizzare in giudizio. Se è pur vero che il malfattore lascia tante tracce è anche vero che in molti paesi stranieri le leggi consentono la conservazione dei dati di accesso per poco tempo. L&#8217;adozione di metodologie scientifiche di digital forensics è quindi importante per acquisire un quadro probatorio fondato su elementi oggettivi e verificabili utili in sede giudiziaria</p>
<p>Maria Tamma</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/07/Logo-mep-def.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/meplaw/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">MepLaw</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/furti-di-identita-truffa-sim-swap/">Furti di identità &#8211; Truffa SIM SWAP</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Comunità di accoglienza e minori</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MepLaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 14:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[comunità di accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Tamma]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Riconoscimento e prevenzione del maltrattamento istituzionale. Responsabilità di sistema. Risposta riparativa Premessa Le Strutture di accoglienza hanno la funzione pubblica di protezione e di tutela dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine. Lo Stato ha il dovere istituzionale di tutelarli da qualsiasi forma di maltrattamento e di violenza. In questa sede esamineremo sia la natura [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Riconoscimento e prevenzione del maltrattamento istituzionale.<br />
Responsabilità di sistema. Risposta riparativa</h3>
<p><strong>Premessa</strong><br />
Le Strutture di accoglienza hanno la funzione pubblica di protezione e di tutela dei minorenni allontanati<br />
dalla famiglia di origine.<br />
Lo Stato ha il dovere istituzionale di tutelarli da qualsiasi forma di maltrattamento e di violenza.<br />
In questa sede esamineremo sia la natura del rapporto che lega la Struttura/Comunità (ed il personale che vi opera) ai soggetti affidati, sia i vari profili di responsabilità professionali e di sistema alla base del maltrattamento istituzionale che legittimano una risposta riparativa.</p>
<p><strong>Responsabilità contrattuale</strong><br />
Il rapporto esistente fra soggetto affidato e Struttura/Comunità si configura di natura contrattuale (contratto autonomo ed atipico), paragonabile, sotto molti aspetti, agli analoghi contratti di spedalità o contratti di assistenza sanitaria. In caso di inadempimento si applicano le regole fissate dall’art. 1218<br />
c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l&#8217;inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”). L’oggetto dell’obbligazione assunta dalla Struttura/Comunità non è costituito semplicemente dalla<br />
prestazione dei propri operatori, ma da una più complessa prestazione di assistenza, oggetto di un<br />
contratto atipico, che può inquadrarsi anche nella categoria della locatio operis (contratto d’opera<br />
professionale).<br />
Questa configurazione comporta che, a carico della Struttura/Comunità, gravino anche prestazioni di<br />
tipo organizzativo, di tipo “alberghiero”, connesse, alla sicurezza delle attrezzature, alla vigilanza ed<br />
alla custodia dei soggetti affidati. Sotto questo aspetto, si consideri che la Struttura/Comunità deve<br />
garantire servizi di tipo, lato sensu,“alberghieri”, obblighi di messa a disposizione del personale,<br />
apprestamento di ogni attrezzatura necessaria, anche a fronte dei finanziamenti/contributi<br />
statali/regionali/provinciali ricevuti.</p>
<p><strong>Responsabilità da contatto sociale</strong><br />
La teoria della responsabilità da contatto nasce in ambito civilistico come risposta all’esigenza di<br />
inquadramento sistematico relativa a fattispecie di danno difficilmente collocabili.<br />
Con il termine “contatto sociale” si fa riferimento, più in generale, alle ipotesi di rapporto contrattuale<br />
di fatto, ossia a quelle ipotesi in cui un rapporto nasce sul piano sociale.<br />
Si tratta di rapporti contrattuali di fatto, ossia di rapporti contrattuali senza però, che vi sia un contratto<br />
in senso proprio.<br />
Il “contatto sociale” fa sorgere vere e proprie obbligazioni contrattuali, in assenza di contratto (Cass. 26<br />
aprile 2010, n. 9906; Cass. 30 settembre 2009, n. 20954), obblighi giuridici di comportamento (obblighi<br />
di protezione), di contenuto del tutto analogo rispetto a quelli che sarebbero sorti se fra le parti fosse<br />
intercorso un contratto. Il contatto sociale può essere quindi fonte di responsabilità contrattuale.<br />
La sentenza n° 500/99 sulla risarcibilità della lesione degli interessi legittimi riconduce all’articolo 2043<br />
c.c. la responsabilità della pubblica amministrazione e conseguentemente per agire in giudizio con la<br />
domanda risarcitoria occorre la sussistenza dei quattro elementi:<br />
1) il danno ingiusto; 2) il dolo o la colpa; 3) la condotta; 4) il nesso di causalità.<br />
Il sistema disegnato dall’articolo 2043 impone che sia colui che agisce in giudizio a provare i quattro<br />
elementi della fattispecie, il che rende estremamente oneroso poter accedere alla domanda di<br />
risarcimento del danno ingiusto. Queste serie difficoltà hanno spinto una parte della<br />
giurisprudenza della Corte di Cassazione ad elaborare la possibilità di ricondurre la responsabilità della<br />
pubblica amministrazione sotto l’alveo della responsabilità contrattuale. Secondo l’ormai consolidata<br />
giurisprudenza della Cassazione, ritenendo operativo l’articolo 1218 del codice civile, è sufficiente che<br />
il ricorrente produca il titolo che ha dato luogo alla responsabilità, ricadendo sull’amministrazione<br />
l’onere di provare che il procedimento si sia svolto nella piena osservanza delle regole che governano<br />
il procedimento amministrativo (responsabilità da contatto sociale qualificato).</p>
<p><strong>Vari profili di responsabilità.</strong><br />
Oltre la responsabilità “vicaria” per il fatto dei propri operatori, sussiste altra responsabilità diretta per<br />
la carente organizzazione, che può riguardare numerosi aspetti, quali la disponibilità di personale<br />
qualificato ed in numero sufficiente, la sorveglianza, la garanzia sulla salubrità degli ambienti, la<br />
disponibilità di attrezzature di adeguato livello, la cui disponibilità sia esigibile per la natura delle<br />
prestazioni ivi offerte.<br />
Sotto questo aspetto andrebbero valutati quindi anche i profili di responsabilità “istituzionale, cd<br />
“indiretta”, per esempio quella degli assistenti sociali che non hanno vigilato, dei CTU che non hanno<br />
relazionato correttamente, dei Giudici del Tribunale dei minorenni che hanno continuato ad affidare i<br />
minori alla Struttura nonostante i fatti illeciti fossero ormai noti .<br />
Si evidenzia che l’art. 28 della Costituzione statuisce che: “ I funzionari e i dipendenti dello Stato<br />
e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative,<br />
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e<br />
agli enti pubblici”.<br />
Dopo la legge 15/05, che impone ai poteri pubblici di uniformare l’attività amministrativa ai principi di<br />
derivazione comunitaria, il principio del legittimo affidamento e di conformazione al canone di buona<br />
fede sono entrati nel nostro ordinamento a pieno titolo al punto da uniformare a questi canoni tutta<br />
l’azione amministrativa (responsabilità amministrativa per la violazione degli obblighi di buona fede).<br />
Si ravvisano anche profili di responsabilità disciplinare considerando che alcuni professionisti hanno<br />
disatteso norme del codice deontologico che fissano limiti e confini che legittimano l&#8217;esercizio di una<br />
professione.</p>
<p><strong>Onere probatorio.</strong><br />
La Struttura/Comunità può essere chiamata a rispondere tanto dell’inadempimento delle obbligazioni<br />
poste direttamente a suo carico, quanto delle obbligazioni in senso stretto che essa svolge tramite il<br />
proprio personale o i propri vertici, gravando sul soggetto affidato alla stessa, quale creditore della<br />
prestazione, la sola dimostrazione dell’esistenza del rapporto contrattuale e l’allegazione<br />
dell’inadempimento lamentato e spettando, di contro, alla Struttura/Comunità, quale debitore della<br />
prestazione “di dimostrare che l’esito “infausto” sia dipeso da causa non imputabile alla stessa”.<br />
Il danno provocato ai soggetti affidati può essere quindi conseguenza dell’errore di un singolo operatore,<br />
ma anche di più soggetti.<br />
In tema di responsabilità contrattuale della Struttura/Comunità e/o di responsabilità professionale da<br />
contatto sociale del proprio personale o dei propri vertici, ai fini del riparto dell&#8217;onere probatorio, il<br />
soggetto affidato alla stessa, danneggiato, deve quindi limitarsi a provare l&#8217;esistenza del contratto (o il<br />
contatto sociale) ed il nesso di causalità tra il danno riportato e la condotta tenuta dal personale e/o<br />
vertici della Struttura/Comunità, anche solo astrattamente idonea a provocare il danno lamentato,<br />
rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur<br />
esistendo, esso non sia stato eziologicamente rilevante.<br />
Ove la Struttura/Comunità autorizzi un terzo ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le<br />
sue attrezzature e la sua organizzazione, la stessa risponderà della condotta del terzo, assumendo<br />
contrattualmente, nei confronti del soggetto affidato alla Struttura/Comunità, la posizione e le<br />
responsabilità tipiche dell&#8217;impresa erogatrice di servizi e prestazioni.<br />
Conseguentemente la responsabilità dell’ente per il fatto dei propri operatori si fonda sulla previsione<br />
dell’art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale<br />
dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.</p>
<p><strong><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-3967" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/02/pexels-photo-887584-1.jpeg" alt="" width="305" height="407" srcset="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/02/pexels-photo-887584-1.jpeg 640w, https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/02/pexels-photo-887584-1-225x300.jpeg 225w" sizes="auto, (max-width: 305px) 100vw, 305px" />Struttura privata o pubblica.</strong><br />
Riguardo la responsabilità civile della Struttura/Comunità è irrilevante la natura privata o pubblica<br />
della stessa in quanto, a livello normativo, sono sostanzialmente equivalenti gli obblighi dei due tipi di<br />
struttura verso il soggetto, fruitore dei servizi, ciò anche in virtù del fatto che si tratta di violazioni che<br />
incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità<br />
di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o<br />
privata, della struttura.<br />
Responsabilità amministrativa dell’ente in base al D.Lgs. 231/2001 ??<br />
Difficile configurare una responsabilità amministrativa dell’ente, in base al D.Lgs. 231/2001, per le<br />
violenze, gli abusi sessuali ed il maltrattamento commessi all’interno della Struttura / Comunità, in<br />
quanto ad oggi questi reati non rientrano tra quelle fattispecie, espressamente elencate dal Legislatore e<br />
ritenute rilevanti, in base al D.Lgs. 231/2001.<br />
La ragione dell’esclusione probabilmente deriva anche dalla difficoltà di individuare un<br />
interesse/vantaggio dell&#8217;ente in relazione ai sopraindicati reati.<br />
Resta possibile l&#8217;imputazione all&#8217;ente delle fattispecie legate alla pornografia minorile (art 25-quinquies)<br />
e, in teoria, l&#8217;utilizzo dell&#8217;associazione per delinquere (art 24-ter) che può essere finalizzata alla<br />
commissione di reati anche non previsti nel d.lg. 231 (come quelli che sopraindicati).<br />
L&#8217;effettivo risarcimento delle vittime potrebbe passare attraverso l&#8217;attivazione di strumenti ablatori<br />
(sequestro e successiva confisca), ma bisognerebbe verificare la possibilità di aggredire il patrimonio<br />
dell&#8217;ente in tali casi.<br />
Responsabilità di “sistema” per omessa vigilanza. Diritto al risarcimento dei danni<br />
L’affidamento del minore alla vigilanza di terzi implica responsabilità “in vigilando” di questi ultimi, i<br />
quali possono reputarsi in concreto esenti da responsabilità, solo ove provino di non aver potuto<br />
impedire il fatto.<br />
Il dovere di vigilanza è inversamente proporzionale all’età dei minori vigilati, nel senso che il medesimo<br />
diviene progressivamente meno intenso, in rapporto al crescere dell’età dei minori.<br />
La responsabilità ex art. 2048 c.c. è una responsabilità “aggravata”, nel senso che sussiste una<br />
presunzione di sussistenza della medesima, che determina un’inversione dell’onere probatorio,<br />
superabile solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.<br />
La Struttura/Comunità deve dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad<br />
evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.<br />
L’inserimento e l’affidamento dei minori e/o degli adulti in Struttura/Comunità determina certamente<br />
un vincolo negoziale dal quale sorge l&#8217;obbligazione di protezione e vigilanza sulla loro sicurezza.<br />
La Struttura/Comunità deve porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la loro incolumità.<br />
Responsabili delle lesioni/danni riportati dai minori saranno certamente i soggetti ai quali questi sono<br />
stati affidati, ma altresì anche coloro che non hanno vigilato. Per ottenere l’esenzione da responsabilità<br />
si dovrà provare il “caso fortuito”, vale a dire un evento non prevedibile e non superabile, con il livello<br />
di diligenza, richiesto in rapporto al caso concreto. Gli operatori addetti alla vigilanza (ad es. assistenti<br />
sociali, consulenti etc.) dovranno dimostrare in &#8220;positivo&#8221; di aver adottato in via preventiva le misure<br />
idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.<br />
Lo Stato è responsabile del danno cagionato ai minori (oggi adulti) in virtù del rapporto, del<br />
collegamento organico con detti operatori, nel tempo in cui i medesimi erano sottoposti alla loro<br />
sorveglianza.<br />
L’onere probatorio dei danneggiati, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è<br />
verificato nel tempo in cui i minori erano affidati a sorveglianza altrui, essendo ciò sufficiente a rendere<br />
operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta agli<br />
operatori la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire<br />
il fatto.<br />
La responsabilità degli operatori ha natura contrattuale atteso che, l’accoglimento della domanda di<br />
inserimento dei minori in Struttura e la conseguente ammissione determinano l’instaurazione di un<br />
vincolo negoziale dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sui minori, ma anche di garantirne la<br />
sicurezza e l’incolumità.<br />
Nel caso della Comunità del Forteto, la Corte Europea, con sentenza del 13 luglio 2000, ha condannato<br />
lo Stato italiano al risarcimento dei danni, avendo accertando sia una grave violazione dell’art. 8 della<br />
convenzione, per le modalità concrete dell’affidamento dei figli minori alla Comunità e per<br />
l’atteggiamento di ostacolo al mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, sia per la violazione<br />
dell’articolo della convenzione riguardante il rispetto della vita privata e familiare anche con riferimento<br />
alle modalità del collocamento avvenuto in violazione della dichiarazione sui diritti dell’uomo.<br />
La Corte ha disapprovato esplicitamente l’affidamento di minori ad una Comunità, i cui capi erano stati<br />
condannati, considerando che vi era già stata una sentenza di condanna divenuta definitiva nel 1985 per<br />
i reati di maltrattamenti e atti di libidine di Fiesoli e Goffredi. Purtroppo anche dopo il 2000, nonostante<br />
la sentenza della Corte Europea, le autorità preposte ai controlli non vigilarono e gli affidamenti alla<br />
Comunità continuarono mancando verifiche puntuali sulla correttezza del metodo operativo dei capi del<br />
Forteto. Sono evidenti quindi le responsabilità di “sistema”, della pubblica amministrazione,<br />
dell’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza ai minori, dei sistemi di decisione e controllo da<br />
parte dell’autorità giudiziaria minorile.<br />
In altra circostanza, ma sempre in ossequio ai medesimi principi, la sentenza della Cassazione Civile,<br />
Sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20928 (Pres. Salmè &#8211; Est. Lanzillo &#8211; Comune No- va Milanese c. B.F.),<br />
quanto all’allontanamento del minore dalla famiglia ex art. 403 c.c., ha riconosciuto la responsabilità<br />
dell’amministrazione comunale per il fatto dei propri dipendenti (assistenti sociali). “Il carattere<br />
gravemente colposo delle condotte commissive ed omissive degli assistenti sociali, determinanti<br />
l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare in assenza di ragioni tali da giustificare un<br />
tale provvedimento, configura la responsabilità dell’Amministrazione comunale per fatto dei propri<br />
dipendenti e l’obbligo della stessa di risarcire i genitori del minore che abbiano subito la lesione della<br />
integrità e della serenità del loro nucleo familiare. In ipotesi siffatte, dunque, il Comune è chiamato a<br />
rispondere ex art. 2049 c.c. sulla base di una fattispecie di responsabilità che gli è addebitabile<br />
oggettivamente, per effetto della condotta col- posa dei suoi dipendenti, nell’esercizio delle loro<br />
specifiche funzioni e non anche ex art. 2043 c.c. per la illiceità del provvedimento di allontanamento di<br />
cui all’art. 403 c.c. Ne consegue che ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria non assume<br />
rilievo l’omessa prova degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c., né la circostanza che il<br />
provvedimento non sia stato fatto oggetto di annullamento.<br />
In conclusione, considerando che lo Stato ha il dovere istituzionale di tutelare i minori da qualsiasi<br />
forma di maltrattamento e di violenza, tanto più se affidati a terzi (Strutture/Comunità pubbliche e/o<br />
private), appare evidente la sua responsabilità per condotte omissive o direttamente commissive a<br />
prescindere dall&#8217;organo statale che le ha posto in essere.<br />
Sussiste responsabilità istituzionale allorquando la pubblica amministrazione, il sistema dei servizi e<br />
della giustizia minorile non svolgono funzioni di controllo e di pubblica tutela di diritti umani<br />
fondamentali.<br />
L’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) vieta gravi maltrattamenti da parte<br />
degli organi dello Stato ed altresì prevede che lo Stato svolga effettiva attività di prevenzione per<br />
proteggere dagli abusi, attraverso attività di controllo e verifica.<br />
Per rendere effettiva l’attività di tutela sarà quindi necessario svolgere un’effettiva e costante attività di<br />
monitoraggio circa la situazione dei minori nelle Strutture/Comunità e laddove emergano responsabilità,<br />
dovranno necessariamente prevedersi ed applicarsi provvedimenti sanzionatori.<br />
Dal riconoscimento delle responsabilità istituzionali, imputabili a mancanza di controlli da parte del<br />
sistema, bisognerà infine far discendere il diritto al risarcimento in favore delle vittime anche attraverso<br />
misure compensative al fine di riparare i danni subiti dalle stesse.</p>
<p><strong>Maria Tamma</strong></p>
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