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	<title>Legge Cartabia Archivi - MEPLAW.NET International Law Firm</title>
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	<description>Studio Legale Made in Italy &#124; Roma &#124; Milano &#124; Londra &#124; Izmir &#124;</description>
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		<title>Il Processo esecutivo alla luce della riforma Cartabia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Amalia Sprovieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 12:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Amalia Sprovieri]]></category>
		<category><![CDATA[Legge Cartabia]]></category>
		<category><![CDATA[Novità Riforma Cartabia]]></category>
		<category><![CDATA[Processo Esecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma Cartabia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le modifiche apportate dal Dlgs 149/22  al processo esecutivo trovano applicazione nei procedimenti esecutivi iniziati dal 1° marzo 2023, fatte salve alcune eccezioni già in vigore dal luglio 2022. La riforma si ispira ad un criterio sostanzialista, che abbandona formalismi non in linea con l’ordinamento moderno come già scriveva Satta ( Commentario al c.p.c., III, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/il-processo-esecutivo-alla-luce-della-riforma-cartabia/">Il Processo esecutivo alla luce della riforma Cartabia</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le modifiche apportate dal Dlgs 149/22  al processo esecutivo trovano applicazione nei <strong>procedimenti esecutivi iniziati dal 1° marzo 2023, fatte salve alcune eccezioni già in vigore dal luglio 2022. </strong></p>
<p><strong>La riforma si ispira ad un criterio sostanzialista, che abbandona formalismi non in linea con l’ordinamento moderno come già scriveva Satta</strong><em> ( Commentario al c.p.c.</em>, III, Milano, nel  1965) avuto ad esempio riguardo alla abrogazione della formula esecutiva, e che ha come punto focale il c.d. fattore tempo, siccome spiegato anche nella relazione preparatoria del Prof. Luiso.</p>
<h4>Le principali novità</h4>
<p>Vediamo, sia pure in maniera compendiata, quali sono le principali novità. Con la modifica degli articoli <strong>474, 474, 479 c,p.c.</strong> e di tutte le norme codicistiche  e delle disposizioni di attuazione cui la formula esecutiva trovava riferimento, il D.lgs 149/22 ha reso più agevole agire <em>in executivis</em>. Basterà, infatti, scaricare la copia del titolo esecutivo dal fascicolo telematico ed attestarne la conformità all’originale senza più necessità che il cancelliere apponga la formula nota come “comandiamo”. Di talché, saranno gli stessi difensori ad estrarre copia dei provvedimenti giudiziali dal fascicolo telematico e ad attestarne la conformità ai rispettivi originali.</p>
<p>I titoli notarili, o ricevuti da altro Pubblico Ufficiale, potranno essere rilasciati ai sensi dell’<strong>art. 153 disp. att. c.p.c.</strong>, anch’esso novellato, in copia conforme con il sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene il P.U.</p>
<p>Eventuali vizi potranno essere opposti dopo la notifica del precetto, nel quale dovrà essere indicata esclusivamente la data di esecutività del titolo, con la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c.; o una volta intraprese le azioni esecutive, proponendo istanza  della sospensione dell’esecuzione o mediante la richiesta di limitazione delle procedure esecutive  o di riduzione del pignoramento .</p>
<h4>Modifica all&#8217;art. 492 bis</h4>
<p>Di grande interesse pratico è la modifica all’art. 492 bis <em>cpc in tema di s</em><strong>ospensione del termine di efficacia del precetto in caso di ricerca telematica dei beni da pignorar</strong><strong>e. La sospensione opera ipso iure dalla presentazione della istanza, al Presidente del Tribunale o all’ufficiale giudiziario, e permane</strong> fino alla comunicazione delle risultanze o del rigetto della domanda.</p>
<p><strong>Se l’istanza è presentata</strong> <strong>dopo la notifica del precetto</strong> e dopo il decorso del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 482 c.p.c. non è necessaria la autorizzazione da parte del presidente del tribunale,  Competente ad effettuare le ricerche è l’ufficiale giudiziario <strong>addetto al Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la dimora oppure per gli enti la sede</strong>. La data di detta istanza e degli esiti della ricerca dovranno essere inseriti nel pignoramento ai sensi dell’art 492 cpc.</p>
<h4>Accesso diretto da parte dell&#8217;Ufficiale Giudiziario alla Banca dati dell&#8217; Agenzia delle Entrate</h4>
<p>Il Ministero della Giustizia ha reso attivo dal 22 Agosto 2023 l’accesso diretto da parte dell’Ufficiale giudiziario alla Banca dati della Agenzia delle entrate per rendere operativo il disposto di cui all’art. 155 quater uc disp att cpc, attraverso il sistema di interscambio avuto riguardo a dichiarazione dei redditi e certificazioni, atti di registro e archivio rapporti finanziari.</p>
<p>Una modifica importante riguarda l’ <strong>espropriazione di crediti della P.A., la competenza territoriale è  attribuita, in questi casi, ai tribunali dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (art. 26-</strong><em>bis</em><strong>, comma 1, c.p.c, già in vigore dal  22 giugno 2022).</strong></p>
<p>La competenza determinata in base al <strong>foro del creditore nei procedimenti esecutivi a carico della P.A.</strong>si ritiene sia stata mutata in vista del prossimo accentramento della funzione di tesoreria statale, che avrebbe comportato  la concentrazione di tutte le procedure esecutive di cui si dice dinanzi al Tribunale di Roma, con conseguente carico di ruolo non sostenibile.</p>
<p>Inoltre, il creditore procedente, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art 543 cpc, introdotti dall’art.  1 co.32 della L 206/21  è onerato a notificare ai debitori esecutati ed ai terzi l’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, con relativa indicazione del numero di ruolo, entro la data della prima udienza a pena di inefficacia del pignoramento medesimo. Della avvenuta notifica si dà atto nel fascicolo dell’esecuzione. Dopo una iniziale incertezza, è oggi pacifico che la notifica può essere eseguita anche dall’avvocato in proprio o a mezzo pec, non necessariamente tramite ufficiali giudiziari.</p>
<h4>Esecuzione immobiliare</h4>
<p>Quanto alla esecuzione immobiliare la maggiore novità riguarda senz’altro il riordino delle attività di custodia dei beni staggiti.</p>
<p>L’art. 559 co. 2 come modificato dal d.lgs. 149/2022 prevede che la nomina del custode sia  contestuale alla nomina dell’esperto da individuare nell’I.V.G. o in uno dei professionisti delegabili per le operazioni di vendita, inseriti nell’elenco di cui all’art. 179-<em>ter </em>disp. att. c.p.c.. .Il GE può anche non sostituire il debitore con un custode giudiziario se non necessario alla custodia del bene od alla sua amministrazione, che potrà dunque rimanere in capo al debitore. Il successivo terzo comma dell’art. 559 c.p.c. indica i compiti del custode giudiziario (che si sommano a quelli analiticamente indicati nel D.M. n. 80/2009), cioè il controllo, in ausilio all’esperto stimatore, della completezza della documentazione di cui all’art. 567 c.p.c.. e l’obbligo, qui la novità, di procedere con una relazione informativa in un termine indicato dal giudice dell’esecuzione. Il custode potrà più formalmente partecipare alla definizione della procedura anche indicando al debitore gli strumenti alternativi come ad esempio l’accesso alle norme sul sovraindebitamento, o il ricorso ad un saldo e stralcio.</p>
<p>Le modalità della custodia disciplinate dall’art 560 cpc sono state riordinate e schematizzate. Permangono gli obblighi di custodia, oltre a quello nuovo di rendere il conto, ma il debitore ed i suoi familiari non perdono il possesso del ben staggito fino alla ordinanza di vendita, a meno che lo disponga il Giudice per intralcio nelle operazioni di vendita o cattiva tenuta del bene, ovvero a richiesta dell’aggiudicatario. Il custode potrà liberare il bene senza formalità anche ricorrendo alla forza pubblica previa autorizzazione a tale ricorso da parte del Giudice e senza le formalità di cui all’art 605 e ss cpc ed a spese dell’aggiudicatario.</p>
<p>La novella ha ridotto i termini per il deposto della documentazione di cui all’art. 567 co II cpc. Anche di quelli di proroga, onere mitigato dalla collaborazione del custode e dell’esperto nella verifica della documentazione catastale di cui si è detto. Il “fattore tempo” ha influenzato anche la modalità della delega di cui all’art 591 bis cpc, che prevede tre esperimenti nel corso dell’anno, con avvisi schematizzati secondo le indicazioni del GE e termini molto stringenti per la redazione del progetto di distribuzione.ex art 568 cpc..  In questo senso, le norme di det<em>taglio sono affidate alle disposizioni di attuazione dagli articoli168 e 169 quinques, 173 e 173</em> quater, 179 ter e quater che disciplinano le modalità dei prospetti di stima, e della relazione di vendita oltre alle modalità di tenuta dell’albo dei professionisti  delegati,. E’ inoltre prevista la possibilità per le parti e per gli interessati di proporre ricorso al GE per reclamare gli atti del professionista delegato, nel termine di venti giorni dall’atto o dalla sua conoscenza, al fine di dare maggiore stabilità alla vendita Su tale reclamo il Ge provvederà con ordinanza reclamabile ex art. 617 cpc. Un ampio spazio viene dato alla normazione della c.d<em>. vente privée già introdotta con la Le 206 del 2021. </em></p>
<p>In ultimo, è interessante osservare che l’art. 38 del Dlg.s 149/22 ha modificato l’art. 3 D.lgs. n. 15/2020 in armonizzazione alle modifiche apportate all’art. 492-bis c.p.c. La norma di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2014/655 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiva una procedura per l&#8217;ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, è stato allineato allo spostamento delle previsioni precedentemente contenute nel II comma dell’art. 492-bis e ora confluite nel nuovo IV comma.</p>
<p><strong>Avv. Amalia Sprovieri</strong></p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2022/01/foto-amalia-sprovieri-.jpeg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/amalia-sprovieri/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Amalia Sprovieri</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="http://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/il-processo-esecutivo-alla-luce-della-riforma-cartabia/">Il Processo esecutivo alla luce della riforma Cartabia</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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		<title>Il Diritto all’oblio nella riforma Cartabia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alfonso Massimo Cimò]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 11:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto del web]]></category>
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		<category><![CDATA[Diritto di Cronaca]]></category>
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		<category><![CDATA[Legge Cartabia]]></category>
		<category><![CDATA[Provvedimento di deindicizzazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Commento sulla deindicizzazione Nella società dell’informazione, per via dello sviluppo sempre più crescente della capacità divulgativa dei contenuti e della loro accessibilità su internet, assume sempre più rilievo il diritto all’oblio, ossia quel diritto ad essere dimenticato ovvero a non essere più citato per fatti di cronaca oramai passati e che non rispondono più ad [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><em>Commento sulla deindicizzazione</em></h4>
<p>Nella società dell’informazione, per via dello sviluppo sempre più crescente della capacità divulgativa dei contenuti e della loro accessibilità su internet, assume sempre più rilievo il <strong>diritto all’oblio</strong>, ossia quel <strong>diritto ad essere dimenticato</strong> ovvero <strong>a non essere più citato per fatti di cronaca oramai passati</strong> e che non rispondono più ad una rappresentazione attuale della realtà.</p>
<p>Il <strong>diritto all’oblio</strong> è stato normato dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), tracciando &#8211; più che un nuovo punto di partenza – una tappa da cui lo stesso diritto ha ripreso il suo sviluppo e la sua declinazione attraverso i provvedimenti delle varie autorità già da tempo investite dalla questione.</p>
<p>In poche parole, per essere esercitato, il diritto all’oblio deve risultare prevalente, attraverso un’opera di bilanciamento, ai diritti ed interessi posti alla base del trattamento dei dati personali.</p>
<p>Premesso ciò e focalizzando l’attenzione sul contemperamento tra il <strong>diritto all’oblio</strong> ed il <strong>diritto di cronaca</strong>, la giurisprudenza ha sancito la prevalenza del primo in assenza di determinate condizioni, tra le quali l’interesse pubblico alla notizia, ragioni di tutela di diritti e libertà altrui, l’attualità, la veridicità e la continenza della notizia, la sua modalità di diffusione ed il tempo trascorso.</p>
<p>All’atto pratico, applicati i suddetti criteri secondo il principio di proporzionalità ed accertato lo sbilanciamento tra il diritto all’informazione e la tutela dell’identità della persona, l’orientamento oggi pressoché consolidato dell’autorità giudiziaria e del Garante privacy è <strong>favorevole alla deindicizzazione delle notizie dai motori di ricerca, tra i quali Google, come misura idonea all’esercizio del diritto all’oblio</strong>.</p>
<p>Dunque, fino ad oggi, la deindicizzazione poteva essere ottenuta soltanto tramite una domanda rivolta al motore di ricerca e, in caso di mancato riscontro o di risposta negativa, l’interessato avrebbe dovuto rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o attivarsi giudizialmente.</p>
<p>In tale contesto, la legge delega n. 134 del 2021 per la riforma del processo penale, (c.d. <strong>Riforma Cartabia</strong>), all’art. 1 comma 25, ha previsto che, al fine di garantire in modo effettivo il diritto all&#8217;oblio degli indagati o imputati, “<em>il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l&#8217;emissione di un provvedimento di deindicizzazione</em>”.</p>
<p>Sostanzialmente, il legislatore ha tracciato una corsia preferenziale verso la deindicizzazione dei contenuti web al verificarsi di alcuni eventi processuali favorevoli all’interessato sebbene, da una lettura critica, il rischio è che tale intervento su una disciplina già esistente crei una mera duplicazione ovvero, nel peggiore dei casi, una compressione dei diritti ovvero un più gravoso esercizio degli stessi.</p>
<p>Innanzitutto, partendo dal dato letterale, sorgono non pochi interrogativi dalla previsione di un “<strong><em>provvedimento di deindicizzazione</em></strong>”, considerata la chiara allusione alla necessaria emissione di un ulteriore atto processuale che si imponga a terzi. In particolare, ci si domanda: se sarà necessaria un’apposita istanza dell’interessato (circostanza che appare invero già esclusa); se tale provvedimento riguarderà specifici contenuti previamente individuati; quale sarà il margine di discrezionalità dell’autorità; se e come il terzo potrà opporsi; nonché quale valore extraterritoriale avrà tale provvedimento.</p>
<p>Appare dunque quantomeno auspicabile che il previsto contestuale provvedimento sia rilasciato su istanza dell’interessato e su precisi contenuti passati al vaglio dell’autorità.</p>
<p>Inoltre, dalla norma traspare l’erronea premessa, in cui è incorso il legislatore, che l’interessato preferisca l’oblio all’aggiornamento della notizia. La speranza, dunque, è che il percorso tracciato dalla Riforma Cartabia sia solo un’alternativa a disposizione dell’interessato per far valere i suoi diritti, onde evitare che la misura si trasformi in un’imposizione &#8211; in tema di diritti soggettivi della personalità &#8211; su quella che deve essere la reputazione del soggetto tutelato; il ché sarebbe magari in linea con l’odierna percezione della propria identità che, di fatto, dipende sempre più da quella che hanno gli altri, ma si porrebbe in aperto e totale contrasto con i principi costituzionale e quelli della CEDU.</p>
<p>Con l’ulteriore aspettativa che quanto previsto dalla <strong>Riforma Cartabia</strong> non si trasformi, magari indirettamente, in una limitazione ovvero in una disparità in tema di privacy in quanto, per come la norma è formulata, è garantita una tutela “automatica” a chi ha ottenuto, ad esempio, un non luogo a procedere per prescrizione del reato, mentre un soggetto non indagato accomunato nel web a pregiudicati e/o a condotte delittuose dovrà continuare a rivolgersi alle autorità per far valere i suoi diritti ed accontentarsi delle regole di contemperamento.</p>
<p>In conclusione, la norma delega, nella sua indeterminatezza e nel suo presentarsi come duplicazione di un qualcosa già in essere, crea più interrogativi e dubbi che rassicurazioni. Occorrerà in ogni caso attendere i provvedimenti delegati al Governo.</p>
<p>Alfonso Massimo Cimò</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://www.meplaw.net/wp-content/uploads/2019/05/Foto_Alfonso_Massimo_Cimo1.jpg" width="100"  height="100" alt="" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://www.meplaw.net/author/alfonso-massimo-cimo/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Alfonso Massimo Cimò</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"></div></div><div class="saboxplugin-web "><a href="https://www.meplaw.net" target="_self" >www.meplaw.net</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://www.meplaw.net/il-diritto-alloblio-nella-riforma-cartabia/">Il Diritto all’oblio nella riforma Cartabia</a> proviene da <a href="https://www.meplaw.net">MEPLAW.NET International Law Firm</a>.</p>
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